UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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- Margherita Nanni
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1 SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMeV) Regolamento Art La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) è istituita ai sensi dello Statuto dell'università di Torino, artt. 24 e sgg. e del Decreto Rettorale n del Ad essa afferiscono i Dipartimenti costituenti di Scienze agrarie, forestali e alimentari e di Scienze veterinarie (in seguito: Dipartimenti costituenti ) e i corsi di studio assegnati ad essa dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti costituenti. I corsi di studio sono riportati nell allegato 1 a questo Regolamento. 2. I Dipartimenti costituenti la Scuola ai sensi del Decreto Rettorale n del si impegnano a fare afferire alla Scuola medesima tutti i Corsi di studio di cui sono Dipartimenti di riferimento. 3. La Scuola è una struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti, e di gestione dei servizi comuni. 4. La Scuola collabora, inoltre, ai progetti formativi della Scuola di Dottorato. Art. 2 (Compiti della Scuola) La Scuola è responsabile dei servizi alla didattica e del loro coordinamento in relazione ai Corsi di Studio che ad essa afferiscono ed è responsabile delle convenzioni relative alle attività didattiche di detti corsi. La Scuola, inoltre: a) esprime parere non vincolante, anche proponendo l attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio di sua competenza sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio; b) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo e nell ambito delle risorse finanziarie assegnate; c) per i Corsi di Studio di sua competenza è responsabile: della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement; dell emissione del Manifesto degli Studi e del calendario delle lezioni e degli esami; della gestione delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini intra- ed extra-curricolari; d) trasmette ai Dipartimenti interessati l offerta didattica proposta dai Corsi di Studio secondo criteri di competenza ed efficienza; e) è responsabile dell inserimento nelle banche dati ministeriali e di Ateneo delle informazioni relative ai corsi di studio di sua competenza; f) assicura che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la Gestione in Qualità; 1
2 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO g) assicura il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio agli Organi Centrali di Ateneo; h) coordina l adozione e l applicazione dei criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio e per la conduzione del Riesame annuale; i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni vigenti. Art. 3 (Organi della Scuola) 1. Sono organi della Scuola: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore della Scuola; c) la Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti; d) la Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement. Art. 4 (Compiti del Consiglio della Scuola) 1. Il Consiglio della Scuola è l organo deliberativo della Scuola. Il Consiglio della Scuola, in particolare: a) delibera su tutte le materie di competenza della Scuola; b) approva le proposte e i pareri di competenza della Scuola; c) riceve dai Corsi di Studio e trasmette ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l espletamento dei compiti didattici; d) su proposta del Direttore approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola secondo le scadenze previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo; e) approva il progetto della Scuola di cui all art. 24 comma 2 dello Statuto; f) designa i rappresentanti dei docenti nella Commissione didattica paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 9; g) designa i rappresentanti dei docenti nella Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement di cui al successivo art. 10; h) delibera sull istituzione di altre Commissioni, temporanee e permanenti; i) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento della Scuola e le successive modifiche ai sensi dell art. 12 del presente Regolamento; l) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti. Art. 5 (Composizione del Consiglio) 1. Il Consiglio della Scuola è composto da: a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono quali componenti di diritto; nelle riunioni del Consiglio ciascun Direttore può essere sostituito dal vice-direttore vicario o dal restante vice- Direttore. b) una rappresentanza di docenti, stabilita nel Regolamento, non superiore al 10% dei componenti i Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, eletta al proprio interno dai singoli Consigli di Dipartimento afferenti, secondo i criteri indicati al seguente art. 6. c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, in misura pari al 20% arrotondato per eccesso del totale della composizione dell organo, eletta da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio coordinati dalla
3 Scuola. d) un unità di personale tecnico-amministrativo, senza diritto di voto, con funzione di Segretario verbalizzante. 2. L elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento è riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento, ai Presidenti di Corso di Studio e ai Coordinatori di Dottorato di Ricerca. 3. Il Consiglio dura in carica per tre anni accademici. Art. 6 (Criteri di rappresentanza) 1. Il numero dei rappresentati dei docenti nel Consiglio della Scuola di cui all art. 5, comma 1, lettera b) è stabilito nella misura di 12 unità, suscettibile di salire sino a 14 qualora afferissero alla Scuola altri Dipartimenti oltre a quelli costituenti. 2. La rappresentanza dei docenti nel Consiglio della Scuola di cui all art. 5, comma 1, lettera b) è ripartita pariteticamente tra i Dipartimenti costituenti. 3. La rappresentanza dei docenti di altri Dipartimenti eventualmente afferenti in un secondo momento sarà di un docente per ciascun Dipartimento, sino al raggiungimento di 14 unità nel Consiglio della Scuola. Qualora le afferenze successive all atto di costituzione fossero in numero maggiore di due, la ripartizione dei posti avverrà con criteri di proporzionalità, in base al contributo didattico di ciascun Dipartimento ai corsi della Scuola. Art. 7 (Funzionamento del Consiglio) Il Consiglio si impegna ad approvare un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 8 (Direttore della Scuola) 1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. 2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. 3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento. 4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l attività; coordina le attività della Scuola e il personale ad esso assegnato, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo; esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dallo Statuto, dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente; 5. Il Direttore nomina un Vice Direttore Vicario tra i docenti di altro Dipartimento di riferimento, che fanno parte del Consiglio della Scuola. 3
4 4 Art. 9 (Commissione Didattica Paritetica) La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è composta da un pari numero di docenti di ruolo e di studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola stessa e presieduta dal Direttore della Scuola o in sua assenza dal vice Direttore. 1. La Commissione Didattica Paritetica è costituita da un docente per ciascun Corso di Laurea Integrato e da un docente per ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non appartenga a Corsi di Laurea Integrati. I rappresentanti degli studenti, uno per ciascun Corso di Laurea Integrato e uno per ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non appartengono a Corsi di Laurea Integrati, sono designati dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola. I rappresentanti degli studenti decadono allo scioglimento della Commissione Didattica Paritetica o al conseguimento del titolo di studio. Partecipa alle sedute della Commissione anche un unità di personale tecnico-amministrativo, senza diritto di voto, con funzione di Segretario verbalizzante. 2. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull istituzione, sull attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e al Consiglio della Scuola. 3. Ferma restando la competenza della Commissione Didattica Paritetica per l approvazione di documenti inerenti l AVA, la Commissione potrà lavorare per sottocommissioni in base a criteri di omogeneità scientifico disciplinare. 4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. La Commissione decade assieme al Consiglio della Scuola. Art. 10 (Commissione Orientamento, Tutorato, Job Placement) È istituita una Commissione per l Orientamento, Tutorato e Job Placement, nominata dal Consiglio della Scuola, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti. Essa coordina le attività e le iniziative di orientamento, tutorato e job placement dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola, secondo le indicazioni fornite dall apposita Commissione di Ateneo. 1. La Commissione Orientamento è costituita da un docente in rappresentanza di ciascun Corso di Laurea Integrato e di ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non appartengono a Corsi di Laurea Integrati. I rappresentanti come sopra indicati sono designati dai rispettivi Presidenti di Corso di Laurea Integrato o di Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non appartengono a Corsi di Laurea Integrati. I rappresentanti degli studenti, uno per ciascun Corso di Laurea Integrato e uno per ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non appartengono a Corsi di Laurea Integrati, sono designati dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola. I rappresentanti degli studenti decadono allo scioglimento della Commissione o al conseguimento del titolo di studio. 2. La Commissione elegge al suo interno un Presidente che la coordina. 3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. La Commissione decade assieme al Consiglio della Scuola.
5 Art. 11 (Altre Commissioni della Scuola) 1. La Scuola può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. 2. Le commissioni permanenti sono riportate nel Regolamento della Scuola. Art. 12 (Modifiche al Regolamento) Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola, acquisito il parere dei Dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. Art. 13 (Disposizioni transitorie) In prima applicazione il Regolamento è approvato dal Consiglio composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti. 5
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