del... Onorevoli presidente e consiglieri,
|
|
- Ricardo Bello
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Rapporto sull attuazione delle misure proposte dal Consiglio federale nel «Rapporto concernente la valutazione dell efficacia della legge sulla parità dei sessi» in adempimento del postulato (Maria Roth- Bernasconi) accolto dal Consiglio nazionale l 8 marzo 2007 del... Onorevoli presidente e consiglieri, in adempimento del postulato (Maria Roth-Bernasconi) dell 8 marzo 2006 intitolato «Legge sulla parità dei sessi. Rapporto sull efficacia» accolto dal Consiglio nazionale l 8 marzo 2007, vi sottoponiamo il presente rapporto affinché ne prendiate atto. Gradite onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.... In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 Rapporto 1 Situazione iniziale 1.1 Postulato Roth-Bernasconi Il 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha presentato all attenzione del Parlamento un rapporto concernente la valutazione dell efficacia della legge sulla parità dei sessi 1. Il rapporto era stato stilato in adempimento di una mozione presentata il 22 marzo 2002 dalla consigliera nazionale Vreni Hubmann ( ) che chiedeva di prolungare la protezione dal licenziamento e di considerare nullo il licenziamento ritorsivo di donne che si difendono da discriminazioni sessuali sul posto di lavoro. Nel suo parere del 22 maggio 2002 riguardo alla mozione, il Consiglio federale espresse le sue riserve in merito a un'estensione della protezione dal licenziamento, dichiarandosi tuttavia disposto a esaminare la richiesta nell'ambito di una valutazione approfondita dell efficacia della legge sulla parità dei sessi. Alla luce dei risultati di questa valutazione, nel rapporto del 15 febbraio 2006 concernente la valutazione dell efficacia della legge sulla parità dei sessi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la legge sulla parità dei sessi ha dato in genere buoni risultati e che non è impellente intervenire. Ha tuttavia constatato che continuano ad esservi alcuni problemi legati all applicazione della legge sulla parità dei sessi nella vita professionale, ragion per cui ha proposto varie misure che figurano alla fine del rapporto di valutazione 2. Dopo che il Consiglio federale aveva sottoposto il suo rapporto di valutazione al Parlamento, l 8 marzo 2006 (Giornata internazionale della donna) sono stati presentati numerosi interventi parlamentari sull uguaglianza fra donna e uomo. Con il postulato «Legge sulla parità dei sessi. Rapporto concernente la valutazione dell efficacia», la consigliera nazionale Roth-Bernasconi chiedeva al Consiglio federale di redigere entro il 1 luglio 2007 un rapporto circa l attuazione delle misure proposte nel capitolo 8 numero 3 del suo rapporto di valutazione. Nel parere del 17 maggio 2006 in merito al postulato il Consiglio federale ha spiegato che le misure previste concernevano ambiti molto diversi, più o meno complessi o che riguardavano in parte progetti legislativi già in corso. In considerazione del termine impartito, il rapporto richiesto con il postulato, non poteva che essere un rapporto intermedio. Il Consiglio federale preferiva riferire in modo mirato delle misure adottate nell ambito di progetti in corso o in un ambito specifico oppure in rapporti di gestione o in messaggi. L 8 marzo 2007 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato. 1 FF Cfr. cap. 8 numero 3 del rapporto, FF
3 1.2 Programma di legislatura Dato che il postulato è stato accolto soltanto l 8 marzo 2007 il programma di legislatura non menziona il presente rapporto. 2 Misure del Consiglio federale 2.1 Compendio delle misure proposte dal Consiglio federale Il 15 febbraio 2006, in base alla valutazione dell efficacia della legge sulla parità dei sessi, il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: 3 Il Consiglio federale provvede affinché, l accento venga posto in maggior misura sull informazione e la sensibilizzazione mirate in materia di LPar, in particolare per quanto riguarda gli aiuti finanziari 4 ;; anche le università, gli avvocati e i tribunali vengano invitati a promuovere l'informazione e la formazione tecnica in materia di LPar; in collaborazione con il mondo scientifico, con i tribunali e gli avvocati, vengano elaborate raccomandazioni per la stesura di perizie al fine di ottimizzare le procedure giudiziali nell'ambito della parità salariale; in collaborazione con le parti sociali, venga esaminata la fattibilità di determinati incentivi, ad esempio di un marchio per le imprese che promuovono l'uguaglianza; nell'ambito della revisione della legge sugli acquisti pubblici, venga definita la procedura che permetta di verificare il rispetto delle norme legali; nell'ambito dell'unificazione della procedura civile, venga proposto di autorizzare gli uffici di conciliazione a chiedere la presentazione di atti, a ordinare ispezioni oculari e, a condizione di non ritardare eccessivamente la procedura, a esaminare anche le altre prove presentate nelle controversie secondo la LPar; alla prossima occasione, vengano attuate le misure legislative necessarie a cambiare la prassi nell'ambito degli aiuti finanziari secondo la LPar; vengano esaminati più a fondo i vantaggi e gli svantaggi offerti dai vari modelli di autorità dotate di competenze inquirenti, tenendo conto delle esperienze in materia raccolte in Svizzera e all'estero, come pure della situazione delle imprese. 2.2 Attuazione delle misure (stato primavera 2007) Dato che il postulato è stato accolto l 8 marzo 2007 e che in esso si chiede al Consiglio federale di redigere un rapporto entro il 1 luglio 2007, le spiegazioni 3 Rapporto di valutazione, cap. 8, n. 3, FF Ciò significa che i progetti che mirano a promuovere l informazione e la sensibilizzazione concernente la legge sulla parità dei sessi, sono se possibile sostenuti nel quadro dell aiuto finanziario previsto dalla legge sulla parità dei sessi. 3
4 seguenti hanno semplice valore di rapporto intermedio. Come il Consiglio federale aveva già spiegato nel suo parere del 17 maggio 2006 in risposta al postulato, le misure previste concernono ambiti molto diversi, più o meno complessi o riguardano in parte progetti legislativi già in corso Informazione, sensibilizzazione e formazione Nel mese di marzo del 2006 l Ufficio federale per l uguaglianza fra donna e uomo (UFU) ha pubblicato un opuscolo informativo «Das Gleichstellungsgesetz zeigt Wirkung» («La loi sur l égalité porte ses fruits») 5. Questo opuscolo offre una panoramica dei settori in cui agisce la legge sulla parità dei sessi. In una lettera inviata nell estate 2006, l UFU e l Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno invitato le università, gli avvocati e i tribunali a includere maggiormente la legge sulla parità dei sessi nei loro programmi di studio e di formazione. Nel mese di settembre del 2006, in collaborazione con la Conferenza svizzera delle delegate per la parità e l Università di San Gallo, è stato organizzato, soprattutto per giudici e avvocati, un convegno giuridico per discutere gli aspetti più ostici della legge Raccomandazioni per la stesura di perizie salariali Nell'autunno 2006 l UFU e la Federazione Svizzera degli Avvocati hanno pubblicato un libro «Instrumente zur Analyse von Lohndiskriminierung» 6. Questo testo costituisce per i tribunali la base per elaborare raccomandazioni relative alla stesura di perizie salariali. Sono in corso i rispettivi lavori Aiuti finanziari Attualmente l Amministrazione federale svolge i preparativi legislativi in vista di una modifica della prassi concernente gli aiuti finanziari previsti dalla legge sulla parità dei sessi. In futuro gli aiuti finanziari saranno direttamente accordati alle imprese, se queste organizzano programmi per la promozione dell uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Al momento questi aiuti finanziari sono versati soltanto a istituzioni pubbliche o private che svolgono tali programmi 7. In una prima fase potrebbe essere avviato un progetto pilota dell UFU di una durata limitata per valutare l interesse delle imprese. 5 L'opuscolo è disponibile in tedesco o in francese e può essere ordinato gratuitamente presso l UFU o scaricato dal sito come documento pdf. 6 Il testo è disponibile in tedesco o in francese, editore Haupt, Berna, 120 pagine 7 art. 14 cpv. 1 della legge sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1) 4
5 2.2.4 Utilizzo più efficiente del potenziale inerente agli uffici di conciliazione Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e il relativo disegno 8, il quale prevede una procedura di conciliazione facoltativa e gratuita 9. Gli uffici di conciliazione devono avere una composizione paritetica mediante una rappresentanza equa dei lavoratori, dei datori di lavoro, del settore pubblico e di quello privato, nonché di donne e uomini. Gli uffici di conciliazione devono poter ordinare uno scambio di scritti, assumere le prove, chiedere la contabilità salariale e effettuare ispezioni oculari. Oltre alla mediazione gli uffici di conciliazione devono assolvere anche una funzione di consulenza. Le misure proposte nel rapporto di valutazione del Consiglio federale in merito agli uffici di conciliazione sono pertanto attuate da tale disegno. Il Consiglio degli Stati, quale Camera prioritaria, si occuperà dell unificazione del diritto processuale civile presumibilmente nella sessione estiva Acquisti pubblici In collaborazione con la Commissione degli acquisti l UFU ha sviluppato uno strumento di verifica dei salari. Nel quadro della prevista revisione della legge sugli acquisti pubblici 10 devono essere definite procedure che permettano di rispettare e controllare il principio della parità salariale. Attualmente si stanno elaborando le pertinenti norme in vista della procedura di consultazione. Le scadenze dipendono, da una parte, dalla revisione - che procede in parallelo - dell Accordo OMC sugli appalti pubblici e, dall altra, dal modo in cui sarà armonizzato il diritto svizzero sugli acquisti pubblici Esame di sistemi incitativi e meccanismi di controllo Nel mese di novembre 2007 l amministrazione federale organizzerà una conferenza con esperti stranieri, al quale parteciperanno anche i partner sociali più importanti della Svizzera. L obiettivo di questa conferenza è duplice: da una parte si vuole ottenere conclusioni importanti in merito ai tipi di incentivi che promuovono l uguaglianza e che sono destinati alle imprese nonché valutare il loro impatto nella prassi; dall altra parte, si intende presentare differenti modelli stranieri di autorità dotate di competenze inquirenti e di applicazioni ed esaminare la loro attuabilità nel contesto svizzero. I risultati che scaturiranno da questa analisi saranno analizzati da un gruppo interdipartimentale e in seguito presentati sotto forma di rapporto al Consiglio federale. 8 FF In tal modo sono abrogati gli art. 11 (procedura di conciliazione) e 12 (procedura civile) della LPar. 10 RS
Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati
02.015 Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 30 gennaio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per
DettagliIniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici
ad 03.445 Iniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio nazionale del
DettagliInformazioni per le imprese Come partecipare Marzo 2014
Informazioni per le imprese Come partecipare Marzo 2014 Parità salariale, un fatto ovvio Il diritto di uomini e donne a un salario uguale per un lavoro di pari valore dovrebbe essere acquisito, tanto più
DettagliOrdinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi
Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi del 10 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 13 capoverso 3 della legge del 24 marzo
DettagliMessaggio concernente la proroga di misure urgenti nell ambito della tassa di negoziazione
02.031 Messaggio concernente la proroga di misure urgenti nell ambito della tassa di negoziazione del 10 aprile 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione
Dettaglidel 15 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,
06.022 Rapporto concernente i lavori e gli strumenti adottati in occasione della 92 a e della 93 a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (CIL) del 15 febbraio 2006 Onorevoli presidenti e
DettagliParità tra donne e uomini in Ticino: a che punto siamo?
Parità tra donne e uomini in Ticino: a che punto siamo? Presentazione della pubblicazione «: un quadro statistico delle pari opportunità fra i sessi in Ticino» Ufficio di Statistica (Ustat) Commissione
DettagliStrumento di controllo per la verifica della parità salariale
Sperrfrist 6. Juli 2004, 11 Uhr Beschaffungskommission des Bundes Commission des achats de la Confédération Commissione degli acquisti della Confederazione Swiss Federal Procurement Commission Berna, 1
DettagliIniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale
18.464 Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 novembre
DettagliGradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.
Rapporto concernente lo stralcio della mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati 15.3498 «Vigilanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione» del
Dettaglidel 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017)
Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) 151.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 4 capoverso 2, 34 ter capoverso 1 lettera
DettagliOrdinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI)
Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione (OCPPMI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliLegge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 14 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4
DettagliCorso intensivo sulla parità salariale
Dipartimento federale dell interno (DFI) Ufficio federale per l uguaglianza fra donna e uomo (UFU) Corso intensivo sulla parità salariale Marianne Schär Moser, lic.phil. psicologa FSP, psicologa del lavoro
Dettagli(Proroga del decreto federale) del 28 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,
07.081 Messaggio relativo alla cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (Proroga del decreto federale)
DettagliLegge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) del 18 giugno 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliLegge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) 441.1 del 5 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF) Modifica del 7 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 settembre 2003 1 sui rapporti
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico) Modifica del L Assemblea federale della
DettagliMessaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. del 18 gennaio 2012
12.015 Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua del 18 gennaio 2012 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo,
DettagliOrdinanza sull integrazione degli stranieri
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55 capoverso 3, 58 capoverso 5 e 87 capoverso 1 lettera a della legge federale
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliGradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.
Cooperazioni internazionali nell ambito dell istruzione militare e dell armamento; rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2015 Parere del Consiglio federale dell
DettagliLegge federale sull Assemblea federale
Legge federale sull Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto
DettagliOrdinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997
DettagliIniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all iniziativa sul congedo di paternità
ad 18.441 Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. [QR Code] Fa [Signature]
DettagliOrdinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing) del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 5 ottobre 2007 1 sulle
Dettagliconcernente l erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni
07.000 Messaggio concernente l erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008 2011 del Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per
DettagliLegge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)
Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi
DettagliMessaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni
16.034 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni del 13 aprile 2016 Onorevoli presidenti e consiglieri,
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
DettagliOrdinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing) 441.11 del 4 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge
DettagliMessaggio relativo alla proroga del decreto federale sull obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato
08.046 Messaggio relativo alla proroga del decreto federale sull obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato del 30 maggio 2008 Onorevoli presidenti e consiglieri,
DettagliDecreto federale. Avamprogetto
Decreto federale Avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce
DettagliIniziativa parlamentare Aumentare l efficienza dei lavori parlamentari
13.483 Iniziativa parlamentare Aumentare l efficienza dei lavori parlamentari Rapporto dell Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014 Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo
DettagliIstruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell Amministrazione federale (Istruzioni concernenti le pari opportunità) Modifica del 9 ottobre
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
Dettagliad Iniziativa parlamentare Aziende parastatali federali. Stipendi dei quadri e onorari dei membri dei consigli d amministrazione
ad 02.424 Iniziativa parlamentare Aziende parastatali federali. Stipendi dei quadri e onorari dei membri dei consigli d amministrazione Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche
Dettagli(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD)
Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d omologazione (Ordinanza sull accreditamento
Dettagli701 Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni concernente il proseguimento della Conferenza tripartita sugli agglomerati
Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni concernente il proseguimento della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) del 30 dicembre 2011 (Stato 30 dicembre 2011) 1 Obiettivi Gli obiettivi
DettagliOrdinanza sull integrazione degli stranieri
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo 1931 1 concernente
Dettagliad /13.419/13.420/13.421/13.422
ad 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 Iniziative parlamentari Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione Rapporto della Commissione delle istituzioni
DettagliCommissione di conciliazione per il personale federale Scheda informativa
Commissione di conciliazione per il personale federale Scheda informativa Commissione di conciliazione 1. Qual è il compito della commissione di conciliazione?... 1 2. Chi può ricorrere alla commissione
DettagliModifica del 30 agosto Il Consiglio federale svizzero decreta:
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 30 agosto 2007 Il Consiglio federale
DettagliMessaggio. del 6 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,
06.068 Messaggio relativo all ordinanza dell Assemblea federale che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale
DettagliIstruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità (Istruzioni concernenti le pari opportunità) del 22 gennaio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 6
DettagliOrdinanza sul casellario giudiziale
Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) Modifica del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 1 è modificata come segue: Art. 21
DettagliMessaggio concernente la soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà dell assicurazione contro la disoccupazione
13.027 Messaggio concernente la soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà dell assicurazione contro la disoccupazione del 27 febbraio 2013 Onorevoli presidenti e consiglieri, con
DettagliPari Opportunità, Parità di genere e contrasto alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro.
Provincia di Ancona Pari Opportunità, Parità di genere e contrasto alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro. IL RUOLO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA a cura di d.ssa Pina Ferraro CONSIGLIERA DI
DettagliIniziativa parlamentare Burkart Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti
ad 17.405 Iniziativa parlamentare Burkart Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti Rapporto della Commissione dell ambiente,
DettagliOrdinanza sul casellario giudiziale. Avamprogetto. (Ordinanza VOSTRA) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) Avamprogetto Modifica del 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 1 è modificata come segue: Art. 21
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento
Ordinanza dell Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (ORint) del 28 settembre 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 60 della legge del 13
DettagliIniziativa parlamentare Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità
03.428 Iniziativa parlamentare Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 agosto 2009 Onorevoli colleghi, con il presente
DettagliL ISTITUTO EUROPEO PER L UGUAGLIANZA DI GENERE L AGENZIA EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI. Accordo di cooperazione
L ISTITUTO EUROPEO PER L UGUAGLIANZA DI GENERE E L AGENZIA EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI Accordo di cooperazione Premessa L Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) e l Istituto europeo per
DettagliLegge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Modifica del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione
DettagliOrdinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa
Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA) del 14 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 4 della legge federale dell 8
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea
DettagliLegge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA
Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1 giorno feriale: 8 aprile 2019) Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza del 14 dicembre 2018 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliMessaggio concernente la modifica della legge sull imposizione del tabacco
16.051 Messaggio concernente la modifica della legge sull imposizione del tabacco del 17 giugno 2016 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Modifica del 14 novembre 2007 Il
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
DettagliIstruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni
Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla previdenza professionale
DettagliVerificate la parità salariale nella vostra azienda. AMBITO LAVORO
Verificate la parità salariale nella vostra azienda www.logib.ch AMBITO LAVORO PIATTAFORMA PARITÀ SALARIALE LOGIB STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE Logib, lo strumento di autovalutazione per le aziende di facile
DettagliIspezione relativa alla direzione e alla vigilanza della Confederazione sull assicurazione contro la disoccupazione
Ispezione relativa alla direzione e alla vigilanza della Confederazione sull assicurazione contro la disoccupazione Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati all attenzione del
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliA Legge federale sull Assemblea federale
A Legge federale sull Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diverse modifiche della legge sul Parlamento) Progetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliIgnazio Cassis. Consigliere federale Capo Dipartimento federale degli affari esteri. Conferenza conclusiva
Svizzera Unione europea Vivere la Svizzera nel cuore dell Europa Conferenza conclusiva Ignazio Cassis Consigliere federale Capo Dipartimento federale degli affari esteri Relazioni Svizzera- Europa: il
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Modifica del 21 febbraio 2011 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sulla promozione della cultura
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 123 capoverso 2 della
DettagliÓ» ¹¹ ± luglio 2014 ISTITUZIONI
Ó» ¹¹ ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± 6966 8 luglio 2014 ISTITUZIONI ݱ²½» ²» Rapporto del Consiglio di Stato sull iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari
DettagliLegge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliLegge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti
Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Adeguamento alla nuova Costituzione
DettagliMessaggio a sostegno del decreto federale sull impiego dell esercito per la protezione di rappresentanze straniere. del 13 febbraio 2002
02.017 Messaggio a sostegno del decreto federale sull impiego dell esercito per la protezione di rappresentanze straniere del 13 febbraio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio
DettagliValutazione del progetto pilota concernente gli aiuti finanziari per progetti interni alle aziende
Ufficio federale per l uguaglianza fra donna e uomo UFU Valutazione del progetto pilota concernente gli aiuti finanziari per progetti interni alle aziende Estratto del rapporto finale 30 settembre 2015
DettagliRapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. del 16 novembre Onorevoli presidenti e consiglieri,
01.457 Iniziativa parlamentare Prescrizione dell azione penale adattamento di disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare al nuovo diritto di prescrizione Rapporto della Commissione degli
DettagliMessaggio concernente la legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche
11.026 Messaggio concernente la legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche del 6 aprile 2011 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il
DettagliOrdinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell'11 agosto 1999 1 concernente l'esecuzione
DettagliOrdinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari
Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 dicembre 1983 1 concernente il Fondo per lo
DettagliLegge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo
Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della
DettagliLegge federale sul programma di sgravio 2004
Legge federale sul programma di sgravio 2004 del 17 giugno 2005 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004 1, decreta: I Le leggi
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 aprile 2011 1 sull organizzazione
DettagliMessaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d abitazione nelle regioni di montagna
00.071 Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d abitazione nelle regioni di montagna del 6 settembre 2000 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del... Avamprogetto del 28.03.07 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri (LStr); visto l articolo
DettagliIstruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo (Istruzioni concernenti il plurilinguismo) del 22 gennaio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 dell ordinanza
DettagliMessaggio. del 15 giugno Onorevoli presidenti e consiglieri,
07.054 Messaggio concernente l approvazione dell Accordo del 31 ottobre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana relativo alla non imponibilità all imposta sul valore
DettagliLegge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto
[Signature] [QR Code] Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto (LDIP) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 ottobre 2017
Dettagli