Vigilanza. 2. Rischi assicurati. del 26 ottobre 2010 (stato 1 gennaio 2016) emanata dal Governo il 26 ottobre 2010
|
|
- Sabrina Corradi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 80.0 Ordinanza relativa alla legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (O relativa alla legge sull'assicurazione fabbricati; OLAFab) del 6 ottobre 00 (stato gennaio 06) emanata dal Governo il 6 ottobre 00 visto l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ). Vigilanza Art. Presentazione dei conti La presentazione dei conti dell'assicurazione fabbricati deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).. Rischi assicurati Art. Rischi non assicurati nell'assicurazione contro i danni della natura Non sono considerati danni della natura in particolare i danni da ricondurre a: a) pressione della montagna, effetto dell'umidità, cattivo terreno di costruzione, scivolamento permanente, assestamento del terreno, cedimento del suolo, scorrimento della neve; b) canalizzazioni di dimensioni insufficienti, ristagno nelle canalizzazioni all'interno e all'esterno del fabbricato, rotture di condotte all'interno e all'esterno del fabbricato, infiltrazioni di acqua attraverso tetti e pareti perimetrali, acque freatiche, riflussi di acqua, danni causati dal gelo, formazione di ghiaccio sui tetti; ) CSC 0.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
2 80.0 c) movimenti del terreno provocati dall'intervento umano oppure altri effetti umani diretti o indiretti, lavoro o costruzione difettosi, fondamenta inadeguate, manutenzione lacunosa del fabbricato, scivolamento di neve e ghiaccio da tetti privi di appropriate strutture di trattenuta.. Oggetto ed estensione dell'assicurazione Art. Parti del fabbricato e installazioni. assicurate con il fabbricato Sono assicurati assieme al fabbricato: a) le installazioni e le attrezzature appartenenti al proprietario dello stesso, all'inquilino, all'affittuario o al gerente dell'impianto che sono integrati nel fabbricato e lo completano; b) * impianti per la produzione di energie alternative; c) * costruzioni annesse stabilmente al fabbricato quali la rimessa, il garage, la pergola. Gli oggetti accessori sono considerati alla stregua degli oggetti principali. L'Assicurazione fabbricati definisce le installazioni e le attrezzature che completano il fabbricato. Art. 4. non assicurate con il fabbricato Non sono assicurati assieme al fabbricato: a) le installazioni di un'azienda artigianale o industriale e i manufatti che costituiscono parte integrante delle stesse; è irrilevante se e in che modo tali installazioni e manufatti sono integrati nel fabbricato; b) le installazioni elettriche aziendali; c) i beni mobili; d) le spese addizionali causate da una ricostruzione accelerata dovuta a ragioni d'esercizio; e) i lavori di estrazione, di scavo e di trivellazione, di pianificazione e di sistemazione dei dintorni, di rafforzamento del terreno, le fondamenta speciali, gli impianti edili e le condotte all'esterno del fabbricato, le tasse d'allacciamento. L'Assicurazione fabbricati disciplina i dettagli dell'appartenenza delle parti di fabbricato, delle installazioni e delle attrezzature all'assicurazione fabbricati o all'assicurazione per beni mobili. Art. 5 Fabbricati non assicurati Non sono assicurati fabbricati le cui spese di acquisizione non raggiungono i franchi. *
3 80.0 Art. 6 Oggetti simili a fabbricati Art. 7 Franchigia Può essere scelta una franchigia secondo la seguente scala: Franchigia Riduzione del premio Somma minima d'assicurazione necessaria fr percento fr fr percento fr fr percento fr fr percento fr fr percento fr È possibile scegliere o modificare una franchigia: a) per inizio anno; b) in relazione a una nuova stima; c) in occasione di un trapasso di proprietà del fabbricato; d) dopo un sinistro. Art. 8 Provvedimenti in caso di rischio particolare Nell'ambito di ampliamenti possono essere ordinati dei provvedimenti, se l'ampliamento ammonta ad almeno 0 metri cubi. Una ristrutturazione è completa se il valore di assicurazione del fabbricato aumenta di almeno il 0 percento. Un danno è importante se ammonta almeno al 0 percento del valore di assicurazione del fabbricato. 4 Un rischio di danni della natura è considerato probabile per oggetti nelle zone di pericolo (zona di pericolo rossa) e (zona di pericolo blu), nonché in regioni con danni della natura considerevoli (zone gialle della carta dei pericoli). Art. 9 Esclusione Se si può pretendere dal proprietario l'eliminazione di una minaccia particolarmente grave, l'esclusione può essere decisa solo dopo che il pro-prietario è stato invitato senza successo a porre rimedio alla situazione di rischio entro un termine adeguato. In casi particolari con rischio importante l'esclusione può essere decisa immediatamente. Fabbricati con un valore attuale del 0 percento e inferiore vengono esclusi dai rischi di danni causati da vento tempestoso e pressione della neve.
4 L'esclusione di un fabbricato dalla copertura assicurativa e la sua riammissione devono essere comunicate al proprietario e ai creditori con pegno immobiliare tramite una decisione impugnabile. In virtù della decisione cresciuta in giudicato, l'esclusione relativa al fondo interessato va menzionata nel registro fondiario. Al momento della riammissione, la menzione va cancellata. * 4. Rapporto di assicurazione Art. 0 Inizio e fine dell'assicurazione Il rinnovo di un fabbricato è sostanziale se in seguito a ciò il valore di assicurazione aumenta di almeno il 5 percento. Il valore del fabbricato è sostanzialmente diminuito se il valore di assicurazione è diminuito di oltre il 0 percento. Art. Eccezioni all'assicurazione del valore a nuovo Un motivo importante per l'esclusione dall'assicurazione al valore a nuovo sussiste: * a) se un fabbricato non rispetta le norme di polizia delle costruzioni o di polizia del fuoco oppure le regole dell'arte edilizia; b) se il fabbricato non verrà ricostruito dopo un danno totale; c) * se un fabbricato non viene più utilizzato per il suo scopo o la manutenzione del fabbricato viene trascurata. Art. Rilevamento dei dati I dati determinanti per l'assicurazione vengono stabiliti in un accordo di prestazioni tra l'assicurazione fabbricati e l'ufficio delle stime. Questo accordo definisce anche gli standard per il tipo, la qualità e la quantità dei dati relativi ai fabbricati. Art. Accertamento del valore di assicurazione senza stima Senza stima ufficiale possono essere ammessi nell'assicurazione o possono essere stabiliti i nuovi valori di assicurazione di: a) piccole costruzioni con un valore a nuovo inferiore ai franchi; b) * trasformazioni e rinnovi con costi incrementanti il valore pari ad al massimo franchi, indipendentemente dal valore del fabbricato; c) * trasformazioni e rinnovi con costi incrementanti il valore pari ad al massimo franchi, nella misura in cui i costi non superino il 5 per cento del valore a nuovo indicizzato dell'ultima stima ufficiale. 4
5 80.0 Art. 4 Indicizzazione Per l'adeguamento dei valori di assicurazione all'evoluzione dei costi di costruzione fa stato l'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, settore dell'edilizia, Grande Regione Svizzera orientale. Art. 5 Modifica sostanziale dell'utilizzazione È data una modifica sostanziale dell'utilizzazione quando la valutazione dei rischi comporta un cambiamento della classe di supplemento. 5. Finanziamento Art. 6 Classi dei fabbricati. suddivisione Per quanto riguarda il rischio di danni, nell'ambito della stima ufficiale i fabbricati vengono attribuiti alla classe A o B. * a) * b) * c) * Art. 7. classe dei fabbricati A * Fanno parte della classe A tutti i fabbricati le cui pareti perimetrali portanti sono combustibili per al massimo un terzo. * Art. 8. classe dei fabbricati B * Nella classe B rientrano tutti gli altri fabbricati. * Art. 9 * Art. 0 Premio per il rischio elementare * Fabbricati che a seguito del metodo con cui sono stati costruiti o della loro posizione sono soggetti ad accresciuto pericolo di danni di natura, vengono gravati da un premio per il rischio. * a) * b) * c) * 5
6 80.0 L'Assicurazione fabbricati indica nelle disposizioni complementari all'ordinanza i fabbricati gravati da un premio per il rischio elementare. * Art. Premi. in generale Per ogni fabbricato viene calcolato un premio, inclusa la tassa di prevenzione. Esso è composto dal premio base e da un eventuale premio per il rischio elementare. * Art.. premio base Il premio base ammonta per ogni mille franchi di somma assicurata: a) * per la classe dei fabbricati A: a 9 centesimi b) * per la classe dei fabbricati B: a 49 centesimi c) * Nel premio base è contenuta una tassa di prevenzione di dieci centesimi ogni mille franchi di somma assicurata. Art.. premio addizionale Il premio per il rischio elementare ammonta a 0 centesimi per ogni mille franchi di somma assicurata. * a) * b) * c) * 4 Art. 4 * Art. 5 Premio minimo. premio annuo Il premio minimo annuo per ogni fattura ammonta a dieci franchi più tassa di bollo e tassa per la Cassa per i danni di natura. Art. 6. aumento a posteriori e rimborso del premio Se modifiche della valutazione o del premio durante l'anno portano a un aumento a posteriori o a un rimborso del premio inferiore a dieci franchi, l'importo non viene fatturato, rispettivamente rimborsato. 6
7 80.0 Art. 7 Scadenza Il premio deve essere corrisposto entro 0 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura, compresa la tassa di prevenzione. In caso di ritardo nel pagamento l'assicurazione fabbricati addebita un interesse di mora, nonché tasse di sollecito e di incasso conformemente alle aliquote stabilite dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. Art. 8 Premio per l'assicurazione di fabbricati in costruzione Il premio per il periodo di costruzione, compresa la tassa di prevenzione, va versato dall'inizio alla fine dei lavori di costruzione. Esso viene stabilito una volta disponibile la stima ufficiale. La fine dei lavori corrisponde al momento in cui il fabbricato può essere consegnato. * Esso viene fissato a terzi del valore di assicurazione. In caso di un periodo di costruzione superiore a quattro anni, l'assicurazione fabbricati emette una fattura intermedia. A questo scopo, essa può commissionare una perizia all'ufficio delle stime per stabilire il valore a nuovo e il valore attuale per fabbricati in costruzione. * 4 Il premio è dovuto da chi è proprietario al momento della stima. Art. 9 Debitore del premio La fattura del premio deve essere saldata da chi al momento dell'emissione della fattura è proprietario del fabbricato. Se il fabbricato è di proprietà di più persone, queste ultime nominano un rappresentante competente per la fatturazione. In caso di omissione sarà l'assicurazione fabbricati a nominare un rappresentante. * In caso di proprietà per piani, la comunione dei proprietari per piani è debitrice del premio. * 6. Sinistro Art. 0 Accertamento del danno Se almeno la metà di un fabbricato è danneggiata, il danno viene accertato sulla base dei resti ancora utilizzabili. Nella valutazione dei resti utilizzabili è determinante la misura in cui questi potrebbero essere utilizzati per la ricostruzione di un fabbricato dello stesso genere. L'Ufficio delle stime sostiene l'assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'assicurazione fabbricati per danni assicurati, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'amministrazione cantonale a favore di terzi. * 7
8 80.0 Art. Mancato ripristino e modifica della destinazione In caso di sinistro, l'assicurazione fabbricati può adeguare il valore attuale del fabbricato al deprezzamento, se l'ultima stima risale a più di tre anni prima. Un fabbricato è considerato ricostruito all'incirca nelle stesse dimensioni se vengono ricostruiti almeno i tre quarti della cubatura. Art. Franchigia generale In caso di danni della natura il proprietario deve assumersi l'importo di 400 franchi per sinistro. Art. Interessi sul risarcimento danni Vengono corrisposti interessi per danni che superano i franchi. Gli interessi vengono versati in base al valore attuale. Per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 9 della legge non vengono corrisposti interessi. Gli interessi vengono corrisposti dal giorno della notifica del danno da parte del proprietario fino al versamento del risarcimento, al massimo tuttavia per tre anni. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso di riferimento dell'ufficio federale delle abitazioni. 7. Disposizioni finali Art. 4 Diritto transitorio La suddivisione dei fabbricati in classi di fabbricati avvenuta sulla base delle disposizioni esecutive di diritto previgente e l'attribuzione di un premio per il rischio elementare ai fabbricati rimangono valide fino alla prossima stima ufficiale oppure fino a nuova valutazione del rischio da parte dell'assicurazione fabbricati. * Art. 4a * Regolamentazione transitoria relativa alla revisione parziale del 5 novembre 04 Tutte le fatture dei premi allestite a partire dal gennaio 05, incluse quelle per l'assicurazione per fabbricati in costruzione, vengono calcolate secondo il nuovo regolamento tariffario. Art. 4b * Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 0 giugno 05 I proprietari e gli amministratori di proprietà collettiva di fabbricati e oggetti simili a fabbricati che dopo la presente revisione parziale non saranno più assicurati, saranno informati al più tardi tre mesi prima dell'entrata in vigore della revisione parziale in merito all'esclusione dall'assicurazione dei loro fabbricati e oggetti. 8
9 80.0 Fabbricati che precedentemente all'entrata in vigore della presente revisione parziale non erano assicurati obbligatoriamente nonché parti di fabbricati che a titolo di novità sono inclusi nell'assicurazione, sono assicurati a partire: a) dalla presentazione della domanda all'assicurazione fabbricati; b) dalla presentazione della domanda all'ufficio delle stime; c) dalla prossima stima di revisione. Art. 5 Abrogazione del diritto previgente La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 5 giugno 00 ). A tale data sono abrogati i seguenti atti normativi: a) Disposizioni esecutive della legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 9 settembre 000 ) ; b) Ordinanza sul finanziamento dell'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 7 settembre 970 ) ; c) Regolamento di gestione per la commissione amministrativa dell'istituto di Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni del dicembre 99 4) ; d) Ordinanza concernente la delimitazione fra l'assicurazione fabbricati e l'assicurazione per beni mobili dell' gennaio 97 5) ; e) Ordinanza sulla stima dei danni del 0 dicembre 970 6). ) CSC 80.00; gennaio 0 ) AGS 000, 894; CSC 80.0 ) AGS 970, 9; CSC ) AGS 99, 95; CSC ) AGS 97, CSC ) AGS 990, 40; CSC
10 80.0 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione Art. 9 cpv. 4 introduzione Art. cpv. modifica Art. cpv., c) modifica Art. cpv., b) modifica Art. cpv., c) introduzione Art. 6 cpv. modifica Art. 6 cpv., a) abrogazione Art. 6 cpv., b) abrogazione Art. 6 cpv., c) abrogazione Art. 6 cpv. abrogazione Art. 6 cpv. abrogazione Art. 7 modifica titolo Art. 7 cpv. modifica Art. 8 modifica titolo Art. 8 cpv. modifica Art. 8 cpv. abrogazione Art. 9 abrogazione Art. 0 modifica titolo Art. 0 cpv. modifica Art. 0 cpv., a) abrogazione Art. 0 cpv., b) abrogazione Art. 0 cpv., c) abrogazione Art. 0 cpv. modifica Art. cpv. modifica Art. cpv., a) modifica Art. cpv., b) modifica Art. cpv., c) abrogazione Art. cpv. modifica Art. cpv., a) abrogazione Art. cpv., b) abrogazione Art. cpv., c) abrogazione Art. cpv. abrogazione Art. cpv. abrogazione Art. cpv. 4 abrogazione Art. 4 abrogazione Art. 8 cpv. modifica Art. 8 cpv. modifica Art. 9 cpv. modifica Art. 9 cpv. introduzione Art. 0 cpv. introduzione Art. 4a introduzione Art. cpv., b) modifica Art. cpv., c) introduzione Art. 5 cpv. modifica Art. 6 cpv. abrogazione Art. 9 cpv. modifica Art. 4 cpv. modifica Art. 4b introduzione
11 80.0 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione - Art. cpv., b) modifica Art. cpv., c) introduzione Art. 5 cpv modifica Art. 6 cpv abrogazione Art. 9 cpv introduzione 04-0 Art. cpv modifica 04-0 Art. cpv., c) modifica 04-0 Art. cpv., b) modifica 04-0 Art. cpv., c) introduzione 04-0 Art. 6 cpv modifica 04-0 Art. 6 cpv., a) abrogazione 04-0 Art. 6 cpv., b) abrogazione 04-0 Art. 6 cpv., c) abrogazione 04-0 Art. 6 cpv abrogazione 04-0 Art. 6 cpv abrogazione 04-0 Art modifica titolo 04-0 Art. 7 cpv modifica 04-0 Art modifica titolo 04-0 Art. 8 cpv modifica 04-0 Art. 8 cpv abrogazione 04-0 Art abrogazione 04-0 Art modifica titolo 04-0 Art. 0 cpv modifica 04-0 Art. 0 cpv., a) abrogazione 04-0 Art. 0 cpv., b) abrogazione 04-0 Art. 0 cpv., c) abrogazione 04-0 Art. 0 cpv modifica 04-0 Art. cpv modifica 04-0 Art. cpv., a) modifica 04-0 Art. cpv., b) modifica 04-0 Art. cpv., c) abrogazione 04-0 Art. cpv modifica 04-0 Art. cpv., a) abrogazione 04-0 Art. cpv., b) abrogazione 04-0 Art. cpv., c) abrogazione 04-0 Art. cpv abrogazione 04-0 Art. cpv abrogazione 04-0 Art. cpv abrogazione 04-0 Art abrogazione 04-0 Art. 8 cpv modifica 04-0 Art. 8 cpv modifica 04-0 Art. 9 cpv modifica 04-0 Art. 9 cpv modifica Art. 9 cpv introduzione 04-0 Art. 0 cpv introduzione 04-0 Art. 4 cpv modifica Art. 4a introduzione 04-0 Art. 4b introduzione 05-00
Vigilanza. 2. Rischi assicurati. del 26 ottobre 2010 (stato 1 gennaio 2018) emanata dal Governo il 26 ottobre 2010
Ordinanza relativa alla legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (O relativa alla legge sull'assicurazione fabbricati; OLAFab) del 6 ottobre 00 (stato gennaio 08) emanata dal
Vigilanza. 2. Rischi assicurati. del 26 ottobre 2010 (stato 1 gennaio 2011) emanata dal Governo il 26 ottobre 2010
Ordinanza relativa alla legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (O relativa alla legge sull'assicurazione fabbricati; OLAFab) del 6 ottobre 00 (stato gennaio 0) emanata dal
Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI)
AGS [Numero dell'incarto] Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI) Del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo: 850.00 Modificato: 7.00 80.00 Abrogato: 850.00 Il Gran Consiglio
Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)
548.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) del 8 ottobre 008 (stato gennaio 05) emanate dal Governo il 8 ottobre 008. Assegni familiari Art. Quote degli assegni La quota
L'ufficio cantonale competente è l'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio).
950.70 Disposizioni di attuazione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del dicembre 985 (stato gennaio
Legge sull indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN)
Legge sull indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN) Ordinanza relativa alla legge sull indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN) Stato..05 835.00 Legge
Ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (OLAMRP)
Ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (OLAMRP) del novembre 0 (stato agosto 08) emanata dal Governo il novembre 0 visto l'art. 5 cpv. della Costituzione cantonale
Legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assicurazione fabbricati; LAFab)
80.00 Legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assicurazione fabbricati; LAFab) del 5 giugno 00 (stato gennaio 08) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ),
Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)
58.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) emanate dal Governo il 8 ottobre 008 I. Assegni familiari Art. La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a: a) 0 franchi
Comune di Calanca. Cantone dei Grigioni. Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e di erogazione dell'acqua potabile
Comune di Calanca Cantone dei Grigioni Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e di erogazione dell'acqua potabile Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e di erogazione
Legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assicurazione fabbricati; LAFab)
80.00 Legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assicurazione fabbricati; LAFab) del 5 giugno 00 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ),
Regolamento delle spese. Settembre 2016
Regolamento delle spese Settembre 06 Indice Indice I. Disposizioni generali Art. In generale Art. Contributi ai costi ordinari Art. 3 Prestazioni indennizzate II. Contributi ai costi per spese particolari
Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)
7.40 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) del 7 maggio 06 (stato giugno 06) emanata dal Governo il 7 maggio 06 visto l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) nonché l'art. 9 della legge cantonale
Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci
947.00 Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 004 (stato gennaio 04) emanate dal Governo il 7 settembre 004 visto l'art. 5 della legge sulle guide di montagna
Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)
emanata dal Governo il visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ), nonché gli art. 9 e 40 della legge cantonale sulla geoinformazione ) I. In generale Art. La presente ordinanza disciplina la gestione
Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale
Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale d imposta indagine progetto AFC 23.5.08 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni
70.000 Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni Modifica del... Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visti gli art. 9 cpv. e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale; visto il messaggio del
Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)
Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato ottobre 04) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale
Legge sulle guide di montagna e sullo sci
Legge sulle guide di montagna e sullo sci del 6 novembre 000 (stato gennaio 0) accettata dal Popolo il 6 novembre 000 ). Disposizioni generali Art. Parificazione dei sessi Le designazioni di persone, funzioni
Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN)
Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN) del settembre 984 (stato gennaio 0) accettata dal Popolo il settembre 984 ). Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone istituisce
Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)
45.060 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato 5 agosto 06) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione
Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC)
70.80 Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC) del 9 ottobre 006 (stato gennaio 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione
Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)
870.00 Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr) del giugno 008 (stato gennaio 04) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti l'art. della Costituzione cantonale
Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni
AGS [Numero dell'incarto] Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni Modifica del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo: Modificato: 840.00 : Il
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie (ORPM) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta
70.550 Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta in virtù dell art., art. 4, art. 85 cpv., art. 89, art. 9 cpv. 5, art. 0, art. 0 cpv. 4, art. 04, art. 09 cpv. 3, art. cpv.,
Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG
Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione
Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor)
Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) del 5 dicembre 006 (stato gennaio 07) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ) ;
Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)
Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC) del 7 marzo 007 (stato giugno 07) emanata dal Governo il 7 marzo 007 visti gli art. 6 e 6a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
Regolamento sui costi
Regolamento sui costi valevole dal 1 gennaio 2018 Contenuto Pagina DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 Fondamenti 3 SPESE AMMINISTRATIVE ORDINARIE 3 Art. 2 Spese legate al personale 3 Art. 3 Servizi 3 SPESE
Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati
Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18 novembre 1992 (Stato il 23 dicembre 1997) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 4 ottobre 1991 1 concernente l aiuto
Ordinanza sulle tasse degli uffici del registro fondiario
7.00 Ordinanza sulle tasse degli uffici del registro fondiario emanata dal Governo il 5 dicembre 000 sulla base dell'art. 954 del Codice civile svizzero ) e dell'art. 40 della relativa legge cantonale
Prima parte: Piano di previdenza WR (Continuazione dell'assicurazione rischio per disoccupati)
Fondazione Istituto Collettore LPP Assicurazione rischi per disoccupati REGOLAMENTO 005 Prima parte: Piano di previdenza WR (Continuazione dell'assicurazione rischio per disoccupati) secondo la decisione
Regolamento di consultazione. Biblioteca cantonale dei Grigioni
Regolamento di consultazione Biblioteca cantonale dei Grigioni Visto l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale emanato dal Governo il 9 maggio 009 I. Disposizioni generali Art. Cherchia di utenti La
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero,
tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) del 4 ottobre 1993 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 delle legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno
Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)
45.40 Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) del settembre 008 (stato agosto 07) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole
Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero
Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero del 1 dicembre 1980 (Stato 1 marzo 1993) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 21 marzo 1980 1 sulle
Ordinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
REGOLAMENTO COMUALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO (1993)
REGOLAMENTO COMUALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO (1993) 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO I N D I C E Pag. Art. 1 Scopo 2 Art. 2 Beneficiari
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza
Pagina HOTELA Fondo di previdenza Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 07 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49,
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) del 7 marzo 007 (stato giugno 07) emanata dal Governo il 7 marzo 007 visti gli art. c e 8 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione
Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione 842.18 del 19 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell economia, della formazione
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
Ordinanza
Ordinanza del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1 concernente l acquisto di terreni per la costruzione delle strade nazionali del 1 maggio 1968 Il Dipartimento
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) 732.7 Modifica del Il Consiglio federale
Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche
Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB) Modifica del 22 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero
Ordinanza sul computo globale dell imposta
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale
Contratto normale di lavoro per l'alpeggio e la pastorizia
55.50 Contratto normale di lavoro per l'alpeggio e la pastorizia del 7 ottobre 998 (stato dicembre 998) emanato dal Governo il 7 ottobre 998 giusta gli art. 59, 59a e 60 del codice svizzero delle obbligazioni
Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)
0.00 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) del agosto 005 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle
COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti
COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE Approvato dall Assemblea comunale del 13 settembre 2011 Mesocco, 15 settembre 2011 M U N I C I P I O D I M E S O C C O Il
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza Disoccupati (AL) Valido dal 1 gennaio 2013 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi. Vorsorgereglement
Diritto vigente. Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (Ordinanza grigione sull'energia, OGE) 1)
Ordinanza sull energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente) Pagina di 7 0.06.009 APPENDICE 5 Diritto vigente Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (Ordinanza grigione sull'energia, OGE)
Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata
Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete del 4 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, d intesa
Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OSESM)
AGS 2015-026 Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OSESM) Del 30 giugno 2015 Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo:
Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l esecuzione delle pene e delle misure del... Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d intesa con il
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza AL (Disoccupati) Valido dal 1 gennaio 2018 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il
Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)
Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC) del 7 marzo 007 (stato giugno 09) emanata dal Governo il 7 marzo 007 visti gli art. 6 e 6a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione
Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione
Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE) del 7 ottobre 2015 (Stato 1 novembre 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto
Ordinanza del DFE sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione
Ordinanza del DFE sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale del 19 maggio 2004 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 60 capoverso 1 dell ordinanza del 26 novembre
del 22 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2008)
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52a della legge del
Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l esecuzione della legge sull assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l esecuzione della legge sull assicurazione contro la disoccupazione del 30 ottobre 1998 Il Dipartimento federale dell economia,
Legge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione
Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 6 luglio 2012 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Aliquote Art. 3 - Abitazione
Progetto per l indagine conoscitiva
Progetto per l indagine conoscitiva Maggio 2007 Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure (OPPM-DFGP) del. Il Dipartimento federale di
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 1 sulla
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione
Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori
Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione (OPPM) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 novembre 2007 1 sulle prestazioni
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) Modifica del 16 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 maggio 1961
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell energia, OPEn) Modifica del 27 febbraio 2019 Il Consiglio federale
Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua
40.00 Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
Disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi
Disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del dicembre 998 (stato gennaio 0) emanate dal Governo il dicembre 998 sulla base dell'art. 4 della legge sugli esercizi pubblici
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre
Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione Fondo per la formazione professionale Organizzazione
COMUNE DI MESOCCO CANTONE DEI GRIGIONI
COMUNE DI MESOCCO CANTONE DEI GRIGIONI LEGGE COMUNALE PER IL PRELEVAMENTO DELLE TASSE DI SOGGIORNO E DI PROPAGANDA Stato 1.12.2010 ART.1 SOGGETTI ALLA TASSA DI SOGGIORNO... 3 ART. 2 AMMONTARE DELLA TASSA
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell assicurazione per la vecchiaia
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell assicurazione per la vecchiaia (OMAV) del 28 agosto 1978 (Stato 1 luglio 2018) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 66 ter dell