Oggetto: Aiuto di Stato N 569/ Italia Provvedimenti per l'imprenditoria giovanile (aiuti al funzionamento)

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2001)3464fin Oggetto: Aiuto di Stato N 569/ Italia Provvedimenti per l'imprenditoria giovanile (aiuti al funzionamento) Aiuto di Stato NN 77/A/ Italia Provvedimenti urgenti a favore dell'occupazione Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettera del 10 agosto 2001 n (A/36587), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un progetto di regime di aiuto a finalità regionale che si applicherà nella regione Sardegna fino al 31 dicembre Il regime, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione preliminare da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 87 e seguenti del trattato, è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 569/ Dato che il regime N 569/2001 prevede, tra l'altro, l'abrogazione delle misure disposte dalla legge regionale n. 28 del 7 giugno 1984 che non sono mai state notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, dette misure sono state iscritte nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 77/2001.Considerato che le misure che non sono mai state notificate riguardano anche i settori della pesca e dell'acquacoltura ed il settore agricolo, il caso è stato scisso in tre parti: una parte A, concernente i settori diversi da quelli della pesca e dell'acquacoltura e dal settore agricolo; una parte B relativa ai settori della pesca e dell'acquacoltura; una parte C relativa al settore agricolo. La presente decisione relativa alle misure non notificate riguarda esclusivamente il S.E. On. Renato RUGGIERO Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.

2 caso NN 77/A/2001 e si riferisce unicamente ai settori diversi da quelli della pesca, dell'acquacoltura e dal settore agricolo. 3. Con lettera del 29 agosto 2001 n (A/36485), le autorità italiane hanno completato la notifica del 10 agosto Con lettera del 30 agosto 2001 (D/53551), la Commissione ha chiesto informazioni complementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettere del 6 settembre 2001 n (A/37004) e del 21 settembre 2001 n (A/37479). II. Descrizione del regime di aiuto N 569/2001 Denominazione e base giuridica 5. Gli aiuti saranno concessi dalla regione Sardegna in virtù del regime "Provvedimenti per l'imprenditoria giovanile", la cui base giuridica è il progetto di legge regionale n. 201/2001 del 7 agosto Obiettivo 6. Il regime dispone misure di aiuto agli investimenti e al funzionamento delle piccole e medie imprese di recente costituzione la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della regione Sardegna. 7. Il regime risponde a obiettivi di sviluppo regionale e di creazione e sviluppo dell'occupazione, mediante la creazione di nuove imprese da parte di giovani senza occupazione di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Beneficiari e campo di applicazione del regime 8. I beneficiari del regime sono le piccole e medie imprese conformi alla definizione comunitaria contenuta nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4) aventi i seguenti requisiti: - società di capitali o di persone il cui capitale o la cui composizione siano costituti per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni iscritti alle liste ordinarie di collocamento; - società cooperative costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni iscritti alle liste ordinarie di collocamento. 9. Il regime non si applica alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, ai settori dei trasporti, della siderurgia, dei cantieri navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Il regime non prevede interventi in favore di imprese in difficoltà né in favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà 1. 1 Quali definiti negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella GU C 288 del 9/10/99. 2

3 Oggetto del regime 10. Il regime ha per oggetto aiuti alla creazione di nuove imprese sotto forma di realizzazione di investimenti produttivi di creazione di un nuovo stabilimento e di ampliamento di uno stabilimento esistente ed aiuti al funzionamento comportanti una riduzione di determinate spese di gestione delle imprese di nuova costituzione (cfr. infra, punti 13-16). 11. Poiché le autorità italiane hanno dichiarato di avvalersi del regolamento n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese 2, la parte del regime concernente gli aiuti agli investimenti non forma oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Di conseguenza la presente decisione sul regime di aiuto N 569/2001 riguarda unicamente la parte del regime concernente gli aiuti al funzionamento. Durata e stanziamento 12. Il regime, che ha una dotazione di bilancio complessiva 200 miliardi di ITL (circa 103 milioni di euro), cessa il 31 dicembre Forma e intensità dell'aiuto 13. Gli aiuti disposti dal regime sono concessi sotto forma di assunzione a carico della Regione Sardegna della percentuale delle spese di gestione effettivamente sostenute dalle imprese di nuova costituzione esclusivamente durante i primi due anni della loro attività. 14. Le spese assunte a carico dal regime in questione sono le seguenti: spese finanziarie, spese industriali (acquisto e produzione di energia e di acqua, depurazione delle acque, eliminazione dei rifiuti industriali), spese derivate dall'acquisto di materie prime e spese di trasporto (all'interno della Sardegna, dall'esterno verso la Sardegna e dalla Sardegna verso l'esterno dell'isola). 15. Le percentuali di assunzione a carico della Regione Sardegna delle succitate spese di funzionamento sono le seguenti: - nel 2001 e 2002: 50% e 45% rispettivamente per il primo e secondo anno di attività dell'impresa; - nel 2003 e 2004: 40% e 35% rispettivamente per il primo e secondo anno di attività dell'impresa; - nel 2005 e 2006: 30% e 25% rispettivamente per il primo e secondo anno di attività dell'impresa. 16. Gli aiuti non possono comunque superare l'importo di 600 milioni di ITL (circa euro) per impresa per il primo anno di attività e di 400 milioni di ITL (circa euro) per il secondo anno. Cumulo e relazione annuale 2 GU L10 del

4 17. Non è previsto il cumulo del regime in questione con altri regimi di aiuto. 18. Le autorità italiane si sono impegnate a inviare una relazione annuale sull'applicazione del regime. III. Descrizione del regime di aiuto NN 77/A/2001 Denominazione e base giuridica 19. La base giuridica del regime di aiuto NN 77/A/2001 è rappresentata dalle leggi della Regione Sardegna n. 28/1984 e n. 7/1993. Il regime, che disponeva "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione" non è mai stato notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Le autorità italiane hanno dichiarato di non averlo più applicato a partire dall' Il progetto di legge regionale n. 201/2001 del 7 agosto 2001 abroga le leggi regionali n. 28/1984 e n. 7/1993. Obiettivo 20. Il regime istituito dalle leggi regionali n. 28/1984 e n. 7/1993 disponeva misure di aiuto agli investimenti delle piccole e medie imprese le cui attività fossero ubicate nella regione Sardegna. 21. Il regime rispondeva a obiettivi di sviluppo regionale e di creazione e sviluppo dell'occupazione mediante la creazione di nuove imprese da parte di giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Beneficiari e campo di applicazione del regime 22. I beneficiari del regime erano le piccole e medie imprese 3 aventi i requisiti di: - società di capitali o di persone il cui capitale o composizione erano costituiti per almeno il 20% da giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni iscritti alle liste di collocamento; - società cooperative costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni iscritti alle liste di collocamento. 23. Il regime non doveva applicarsi alle imprese appartenenti ai settori dei trasporti, della siderurgia, dei cantieri navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Il regime non prevedeva interventi a favore delle aziende in difficoltà né in favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà. 24. L'applicazione del regime ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sarà esaminata dalla Commissione con decisioni separate. 3 Si tratta di piccole e medie imprese definite secondo i criteri del fatturato e del numero di dipendenti. Le autorità italiane hanno dichiarato che il regime è sempre stato applicato a imprese di dimensione molto piccola che si sono mantenute conformi alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L107 del 30 aprile 1996, pag. 4). 4

5 Oggetto del regime 25. Fino al 31 dicembre 19993, ossia prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/1993, il regime aveva per oggetto gli aiuti alla creazione di nuove imprese sotto forma di investimenti produttivi di creazione di nuovi stabilimenti. 26. A partire dal 1994 il regime ha disposto anche aiuti al funzionamento comportanti riduzioni di talune spese di gestione delle imprese di nuova costituzione (cfr. infra punto 30). Durata e stanziamento 27. Lo stanziamento totale del regime per il periodo è stato di miliardi di ITL (826 milioni di euro). Forma, base ammissibile e intensità dell'aiuto 28. Gli aiuti agli investimento disposti dal regime erano concessi sotto forma di: a) sovvenzioni a concorrenza del 60% lordo degli investimenti ammissibili; b) abbuono di interessi in relazione a prestiti bancari concessi a condizioni di mercato dagli istituti finanziari sulla parte dell'investimento non coperta dalla sovvenzione (a); c) garanzia sul 90% dei finanziamenti di cui alla lettera (b). 29. Il valore dell'aiuto era stabilito sulla base di un insieme uniforme di spese ammissibili corrispondente ai terreni, fabbricati e impianti. Le spese ammissibili potevano anche comprendere le spese connesse al trasferimento di tecnologia sotto forma di acquisto di brevetti. 30. Tra il 1994 e il 1999 l'ambito del regime è stato esteso, con possibilità per la Regione Sardegna di assumersi la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dalla nuove imprese corrispondente al 75% per il primo anno della loro attività e al 50% per il secondo anno. Le spese di gestione assunte dalla Regione Sardegna erano le spese finanziarie, le spese per acquisto di materie prime e per prestazione di servizi. Condizioni di ammissibilità alle misure del regime 31. Per essere ammissibile agli aiuti del regime i beneficiari dovevano soddisfare le seguenti condizioni: - i progetti di investimento dovevano essere validi tecnicamente (e da un punto di vista ambientale), economicamente e finanziariamente; - le imprese in difficoltà erano escluse dal beneficio degli aiuti in questione; - gli investimenti di sostituzione erano esclusi dal regime; - gli aiuti all'investimento erano subordinati al mantenimento dell'investimento in causa per un periodo minimo di cinque anni; 5

6 - le domande di aiuto dovevano essere presentate prima della fine dell'esecuzione dei progetti di investimento. Cumulo 32. Le autorità italiane hanno dichiarato che i beneficiari del regime in questione non hanno beneficiato, per lo stesso progetto di investimento, di altri regimi di aiuto. IV. IV.1 Valutazione dei regimi d'aiuto N 569/2001 e NN 77/A/2001 Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione 33. Per valutare se le misure disposte dai regimi N 569/2001 e NN 77/A/2001 costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si deve determinare se procurano un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio è di origine statale, se le misure alterano la concorrenza e se possono incidere sugli scambi tra Stati membri. 34. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1 è l'esistenza dell'"aiuto". Costituisce aiuto la misura che procura un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano vantaggi economici che non avrebbero potuto ottenere nelle normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle loro risorse finanziarie e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una specifica categoria di imprese. La concessione di sovvenzioni, di abbuoni di interesse, di garanzie e di contributi alle spese di gestione di talune imprese ubicate nella regione Sardegna comporta vantaggi economici per i beneficiari quando riduce i costi dei progetti di investimento, del relativo finanziamento e delle spese di gestione che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. Inoltre tali misure avvantaggiano imprese che operano in determinate zone del territorio italiano e le agevolano per il fatto che non sono invece accordate alle imprese situate al di fuori di dette zone. 35. La seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 prevede che gli aiuti siano concessi dagli stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa di Stato è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente sostenuta, sotto il profilo economico, dal bilancio pubblico. 36. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare queste ultime falsano la concorrenza e pregiudicano gli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione negli altri Stati membri; del pari, qualora dette imprese non siano esportatrici, la produzione 6

7 interna è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato italiano ne sono diminuite Per le ragioni suesposte, le misure in questione sono di norma vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se possono beneficiare di una delle deroghe previste da detto trattato. IV.2 Legittimità dei regimi di aiuto N 569/2001 e NN 77/A/ La Commissione constata che il regime N 569/2001 è stato correttamente notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 39. Essa deplora tuttavia che l'italia dal 1984 al 1999 abbia dato esecuzione al regime di aiuto NN 77/A/2001 in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. IV.3 Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune 40. Una volta determinata la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve esaminare se possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato. 41. Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato, dato che non si tratta di aiuti di carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) né rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). Aiuti agli investimenti 42. Il regime di aiuto NN 77/A/2001, in vigore dal 1984 al 1999, prevedeva aiuti alla creazione di nuove imprese sotto forma di investimenti di creazione di nuovi stabilimenti ai sensi della comunicazione della Commissione del 1979 e della comunicazione della Commissione del 1988 sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali 5. Dette comunicazioni sono state sostituite dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del Quanto alla nozione d'investimento ammissibile in virtù del regime, la Commissione constata che per il periodo precedente l'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 corrisponde alla definizione d'investimento iniziale di cui all'allegato della comunicazione della Commissione del La nozione di investimento ammissibile in virtù del regime corrisponde alla definizione di investimento iniziale prevista 4 Sentenza del nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag GU C 212 del

8 negli orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale del 1998, per quanto concerne il periodo successivo alla loro entrata in vigore. 44. Quanto alle spese ammissibili, esse corrispondono per il periodo precedente l'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale del 1998, a quelle della base tipo di cui all'allegato alla risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971, recante modalità di applicazione dei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale 6. La Commissione constata inoltre che la base ammissibile dell'investimento corrisponde a quella prevista dagli orientamenti in materia di aiuto a finalità regionale per quanto concerne il periodo successivo alla loro entrata in vigore. 45. Quanto all'intensità di aiuto, la Commissione constata, per quanto concerne il periodo precedente al 2 marzo 1988, data di approvazione da parte della Commissione della legge italiana n. 64 del 1 marzo 1986 che regola l'intervento straordinario a favore del Mezzogiorno, che sono di gran lunga inferiori ai massimali fissati dai principi di coordinamento del 1989 i quali autorizzano un'intensità di aiuto massima del 75% ESN dell'investimento iniziale. Per il periodo successivo al 2 marzo 1988, la Commissione constata che le intensità di aiuto sono del pari di gran lunga inferiori a quelle previste dalle decisioni della Commissione del 9 dicembre 1992 e del 1 marzo sulle carte italiane degli aiuti a finalità regionale. Ai fini del calcolo dell'intensità globale del regime comportante le forme di aiuto della sovvenzione, dell'abbuono di interessi e della garanzia, la Commissione prende atto della dichiarazione delle autorità italiane secondo cui la garanzia non è mai stata attivata dalle imprese beneficiarie. Ciò può dimostrare che il fattore di rischio legato al prestito garantito (ossia la probabilità di inadempimento) era probabilmente vicino a zero, il che potrebbe permettere di concludere che anche l'equivalente sovvenzione netto della garanzia era vicino a zero. 46. Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di finalità regionale del 1998, la Commissione constata che il regime prevedeva, conformemente al punto 4.2, che la domanda di aiuto fosse presentata prima dell'inizio di esecuzione dei progetti di investimento. Inoltre la Commissione prende nota della dichiarazione delle autorità italiane secondo cui gli investimenti che beneficiano di aiuti sono stati mantenuti nella regione Sardegna per un periodo minimo di cinque anni. Aiuti al funzionamento 47. Il regime NN 77/A/2001 ha previsto aiuti al funzionamento connessi alla creazione di nuove imprese nel periodo tra il 1994 e il GU C 111 del Decisione della Commissione del relativa al decreto legge italiano del , n. 14, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento globale delle misure di aiuto previste dalla legge n. 64/1986 sull'intervento straordinario in favore del Mezzogiorno Decisione della Commissione dell' , relativa ai regimi di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia. 8

9 48. La regione Sardegna è sempre stata ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. Questo status è stato confermato nella decisione della Commissione del 1 maggio 2000 sulla carta italiana degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo In base alla comunicazione della Commissione del 1979 e alla comunicazione della Commissione del 1988 relativa al metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali, la Commissione può, tenuto conto delle difficoltà particolari delle regioni proposte in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), può, mediante deroga, autorizzare taluni aiuti al funzionamento a condizione, tra l'altro, che l'aiuto sia limitato nel tempo ed abbia per oggetto di compensare gli svantaggi strutturali di imprese ubicate nelle regioni proposte in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). 50. Inoltre, in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore, gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, però, possono essere concessi aiuti di questo tipo in regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Gli stessi orientamenti infine specificano che gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. 51. La Commissione constata che il regime NN 77/A/2001 non fissa alcun limite di tempo. Tuttavia tali aiuti non sono più stati concessi dopo il Gli aiuti in questione erano decrescenti a livello dei beneficiari i quali, unicamente nei primi due anni di attività, potevano sottrarsi al pagamento del 75% e del 50% delle loro spese di gestione. 53. Per quanto concerne il regime N 569/2001, la Commissione prende atto della volontà delle autorità italiane di rendere le misure conformi agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore. 54. La durata del regime è stata limitata nel tempo in quanto le misure non sono più applicabili dopo il Inoltre, per rendere più graduale il passaggio al momento in cui gli aiuti al funzionamento non saranno più concessi in favore della costituzione di nuove imprese, le autorità italiane hanno limitato le spese di gestione che saranno prese a carico dalla Regione. 55. Esse hanno anche ridotto l'intensità degli aiuti al livello del regime (il vecchio regime prevedeva, per tutto il periodo della sua applicazione, un'intensità del 75% per il primo anno di attività del beneficiario e del 50% per il secondo anno; il nuovo regime prevede intensità massime del 50% e del 45% rispettivamente per il primo e per il secondo anno di attività del beneficiario nei primi anni di applicazione della misura e intensità minime del 30% e 25% rispettivamente per il primo e per il secondo anno di attività dei beneficiari negli ultimi anni di applicazione del regime). 9

10 56. L'intensità degli aiuti è anche stata ridotta al livello del beneficiario (dal 75% al massimo del vecchio regime al 50% al massimo del nuovo regime). 57. Infine la Commissione considera che le autorità italiane abbiano dimostrato la proporzionalità degli aiuti al funzionamento agli svantaggi che intendono compensare. Nella notifica del regime in oggetto esse hanno indicate che gli svantaggi della regione Sardegna che gli aiuti tendono a compensare, sono i seguenti: - la carenza di infrastrutture portuali e aeree, che rappresentano attualmente gli unici mezzi di comunicazione della regione Sardegna con l'italia continentale, si riflette pesantemente sul livello di sviluppo dell'isola, causando ritardi nei processi di creazione e di crescita delle imprese. Questo svantaggio determina principalmente sovraccosti di trasporto dalla Sardegna verso l'esterno e dall'esterno verso la Sardegna. Le autorità italiane hanno quantificato i sovraccosti di trasporto causati da questo svantaggio nella misura del 20%- 45% del costo di un trasporto della stessa lunghezza all'interno dell'italia continentale; - i ritardi nel processo dello sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, che genera sovraccosti di trasporto all'interno dell'isola quantificabili nella misura del 10%-20% rispetto ai costi di trasporto terrestre relativi a territori caratterizzati da una dotazione di infrastrutture più avanzata; - l'inesistenza di una rete di distribuzione del gas metano e l'approvvigionamento limitato di risorse idriche ed energetiche. Ciò comporta il ricorso all'energia elettrica la cui produzione si rivela insufficiente. I sovraccosti derivanti da questo svantaggio strutturale sono stati valutati pari al 35%. 58. Tra gli svantaggi le autorità italiane hanno inoltre citato il debole sviluppo del sistema bancario regionale caratterizzato da un numero ridotto di operatori e di sportelli per piazza bancaria, che comporterebbe tassi di interesse sui prestiti bancari più elevati rispetto a quelli del centro-nord dell'italia (i sovraccosti sono stati quantificati pari al 35%). Va sottolineato che i tassi di interesse più elevati sono piuttosto imputabili al grado di forte concentrazione del settore bancario e al rischio elevato del mercato locale. Tuttavia si deve anche riconoscere che questa situazione può costituire uno svantaggio per le nuove imprese nella fase di avviamento, nella quale l'accesso al servizio bancario di fatto, si rivela, per loro, più oneroso. V. Decisione 59. Sulla base della valutazione di cui al precedente paragrafo IV, la Commissione ha deciso che i regimi N 569/2001 e NN 77/A/2001 soddisfano i criteri per essere considerati compatibili con il trattato CE. 60. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della medesima. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà l'assenso del Governo italiano alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet 10

11 Tale domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione Aiuti di Stato Rue de la Loi, 200 B-1049 BRUXELLES Fax: 00/ Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia profonda stima. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione 11

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