REGOLAMENTO DELLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO SANITA CAPO I PRINCIPI GENERALI
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1 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA Sede legale: Viale Repubblica, PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n REGOLAMENTO DELLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO SANITA CAPO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Riferimenti normativi Il presente Regolamento, approvato in sede di contrattazione decentrata tra le OO.SS. rappresentative del Personale del Comparto Sanità e la Delegazione trattante di Parte Pubblica, è adottato in conformità all articolo 18 del C.C.N.L. Integrativo , attraverso il quale si è disposta l abrogazione dell articolo 39 del DPR n.761/79 e dell articolo 11 del C.C.N.L. n.384/90, che precedentemente disciplinavano la materia. Art. 2 Obbiettivi e scopi Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l istituto della mobilità interna al fine di coniugare il rispetto dei diritti dei dipendenti con le esigenze dell Azienda di impiegare le risorse umane in modo conforme sia ai vigenti dettati normativi sia alle superiori esigenze di garantire la piena funzionalità, efficienza ed economicità dell attività d istituto. Art. 3 Definizioni 1) Ai fini del presente Regolamento, per mobilità interna si intende l utilizzazione del personale, sia temporanea che definitiva, in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa deve avvenire nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina, (ove prevista), e posizione economica di appartenenza del dipendente. 2) La mobilità interna è distinta in: a) mobilità da disporsi ad opera dell Azienda, nell esercizio del proprio potere organizzatorio, nell ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente. Detta utilizzazione è disposta previa informazione alle OO.SS. di categoria. Ricorrendo tale ipotesi, i Responsabili che hanno disposto la mobilità sono tenuti a darne informazione, se dovuta, al Medico Competente, per gli adempimenti di competenza ex decreto legislativo n.626/94; 1
2 b) mobilità d urgenza, da disporsi nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; c) mobilità ordinaria a domanda (cd. mobilità volontaria) dell interessato, da disporsi per la copertura di posti d organico disponibili, anche e soprattutto prima di ricorrere ad altre forme di copertura dei predetti posti (ad es: attraverso procedure selettive o concorsuali o ingressi per mobilità da altre Aziende); d) mobilità d ufficio, da disporsi per motivate ed inderogabili esigenze di servizio, qualora non vi siano domande di mobilità volontaria. 3) Non è considerato mobilità lo spostamento del dipendente all interno della struttura di appartenenza, anche se in servizio o ufficio diverso da quello di assegnazione. Art. 4 Destinatari 1) La mobilità interna può essere disposta o essere chiesta dai dipendenti a tempo inderminato che abbiano superato il periodo di prova, siano essi a rapporto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale. In quest ultima ipotesi si richiamano le norme contenute nel Regolamento aziendale sul rapporto di lavoro a tempo parziale. 2) La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell articolo 10 del C.C.N.Q. del ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d urgenza, può essere predisposta solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU di cui il dirigente sindacale sia componente, ai sensi dell articolo 18, comma 4, del citato C.C.N.Q.. Art. 5 Procedure di attuazione della mobilità interna La mobilità interna viene attuata secondo le seguenti procedure: A) Mobilità di urgenza: A.1: essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; A.2: essa ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell arco dell anno solare salvo consenso del dipendente; A.3: essa può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie; A.4: al personale interessato vengono riconosciuti come servizio i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede di lavoro assegnata a seguito della mobilità d urgenza. Inoltre, al personale interessato spettano l indennità di percorrenza chilometrica nonché l indennità di missione contrattualmente prevista (art.44 C.C.N.L. integrativo ) per la durata della assegnazione provvisoria; A.5: l individuazione dei dipendenti che devono essere mobilitati in via d urgenza avviene in virtù di graduatorie che si formano in base al criterio dell anzianità di servizio dei dipendenti, ad esclusione dei dipendenti titolari dei benefici previsti dalla legge n.104/92, che non possono essere mobilitati in via d urgenza; 2
3 A.6: la mobilità d urgenza è disposta, con proprio atto, dal Responsabile dell U.O. Personale, previa acquisizione dei dovuti atti istruttori e motivati pareri espressi dai competenti Dirigenti Medici di Presidio e Responsabili Infermieristici per il personale del ruolo sanitario e dai Direttori di U.O. per il restante personale di supporto ( ruolo tecnico ed amministrativo -). L atto deve contenere l indicazione del termine di inizio e di fine della mobilità disposta in via d urgenza. B) Mobilità ordinaria a domanda: B.1: essa dovrebbe essere attivata prima di procedere all assegnazione di nuovi dipendenti assunti a seguito dell espletamento di procedure selettive o concorsuali o di mobilità; B.2: è fatta salva ogni discrezionale e motivata scelta dell Azienda di non ricorrere all attivazione della mobilità ordinaria quando ciò sia preferibile in ragione della superiore necessità di garantire un migliore funzionamento dell attività istituzionale; B.3: fatto salvo quanto contenuto nei precedenti punti, la mobilità ordinaria viene attivata su domanda degli interessati, preferibilmente presentata su modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante, da inviarsi successivamente al Protocollo aziendale ai fini della ricezione ufficiale dell istanza; B.4 in ipotesi di più domande: a): per dipendenti appartenenti alle categorie A e B verranno compilate delle graduatorie sulla base dell anzianità di servizio calcolata nel solo profilo di appartenenza del dipendente. Le graduatorie dovranno tenere conto anche della situazione familiare e personale del dipendente, nonché della residenza anagrafica, (vedi criteri di cui al successivo articolo 7); b): per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D, la mobilità ordinaria verrà disposta su valutazione positiva e comparata dei curricula degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire, fatta dai Responsabili sanitari e non, di cui al precedente punto A.6; B.5: la mobilità ordinaria è comunicata all interessato con nota del Responsabile dell U.O. Personale. C) Mobilità d ufficio: C.1: essa può essere disposta, in carenza di istanze di mobilità volontaria, in ipotesi di chiusura o soppressione o motivato ridimensionamento di Servizi ed Unità Operative e previa verifica di una oggettiva e concreta impossibilità di assegnare il dipendente ad altro Servizio od Unità Operativa collocati nell abituale sede di lavoro del dipendente che deve essere mobilitato; C.2: la ricollocazione a seguito mobilità d ufficio deve garantire un inserimento lavorativo del tutto compatibile con le mansioni ed il profilo professionale del dipendente; C.3: l Azienda, previe valutazioni da farsi caso per caso e di concerto con le OO.SS. di categoria, si riserva la facoltà di riconoscere al dipendente mobilitato, in ipotesi di gravi e documentati disagi ed anche per periodi limitati, i tempi di percorrenza come servizio e la correlata indennità di percorrenza chilometrica; C.4: la mobilità d ufficio viene disposta in base a graduatorie da formularsi nel rispetto dei criteri contenuti nel successivo articolo 7; C.5: la mobilità d ufficio è disposta, con proprio e motivato atto, dal Responsabile dell U.O. Personale, previo esaurimento di tutta la fase istruttoria che conduca all obbligo di ricorrere alla presente tipologia di mobilità. 3
4 D) Mobilità d ufficio a seguito giudizio del Medico Competente o giudizio medico-legale di altro Collegio: D.1: in ipotesi di accertamento sanitario conclusosi con l emissione di un giudizio clinico, anche avente valenza medico-legale, che dichiari la parziale inidoneità psico-fisica del dipendente allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, il competente Responsabile dovrà provvedere ad individuare la nuova sede di lavoro alla quale assegnare il dipendente in conformità ed ottemperanza alle prescrizioni rilasciate in sede di accertamento clinico. L inidoneità parziale, dichiarata dal Medico Competente o da altra Commissione a ciò deputata, potrà avere carattere definitivo o transitorio. In quest ultima ipotesi, qualora, in sede di revisione, venisse dichiarata la piena idoneità psico-fisica all impiego del dipendente, quest ultimo potrà essere ulteriormente mobilitato se ciò dovesse rendersi necessario al fine di garantire all interessato l esercizio di mansioni compatibili con il profilo professionale di appartenenza; D.2: la mobilità d ufficio di cui al presente paragrafo deve essere disposta secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 2, lettera a). E) Mobilità disposta d ufficio ed in via cautelare in pendenza di accertamento di denunciato mobbing. E.1: in ipotesi di denuncia per mobbing, formalmente o informalmente presentata da un dipendente secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Comitato Aziendale per il Mobbing, l interessato può chiedere di essere trasferito ad altra sede di lavoro in attesa della definizione del proprio caso. Il competente Responsabile disporrà, in via cautelare e sino a definizione della controversia, il trasferimento ad altra sede del dipendente che ha denunciato il mobbing; E.2: la mobilità dovrà essere disposta in modo tale da garantire al dipendente l esercizio di mansioni compatibili con il profilo professionale di appartenenza nonché secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 2, lettera a). Art. 6 Modalità e condizioni di richiesta della mobilità ordinaria. 1) I dipendenti possono chiedere la mobilità ordinaria presentando istanza indirizzata al Responsabile dell U.O. Personale, preferibilmente attraverso la compilazione del modello di domanda allegato al presente Regolamento. Il Responsabile dell U.O. Personale provvederà a far protocollare la domanda di mobilità in tutti i casi in cui non vi abbia provveduto direttamente il dipendente. 2) Le istanze di cui al precedente punto dovranno essere controfirmate, per presa d atto, dai Responsabili degli interessati. Ciò al fine di garantire a questi ultimi una tempestiva informazione e conoscenza della volontà dei dipendenti. 3) L Azienda provvederà alla formazione delle graduatorie di mobilità ed al loro aggiornamento attraverso apposita Commissione, denominata Commissione Tecnica per la Mobilità del Personale del Comparto. Detto Collegio, composto da tre Rappresentanti delle OO.SS. e tre Rappresentanti dell Azienda, è nominato con 4
5 provvedimento del Direttore Generale, che affida le funzioni di Presidente ad un Rappresentante aziendale e le funzioni di Vice-presidente ad un Rappresentante sindacale, appositamente segnalato dalle OO.SS. di categoria. Ai componenti della Commissione Paritetica non è dovuto alcun compenso. 4) Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3), le domande potranno essere presentate dai dipendenti interessati ad un trasferimento interno entro il mese di Gennaio di ogni anno. La competente Commissione Tecnica provvederà alla formazione della graduatoria aggiornata al 31 Gennaio. Le domande presentate dopo il 31 Gennaio rientreranno nella graduatoria che verrà a formarsi con aggiornamento al 30 Giugno. Le domande presentate dopo il 30 Giugno di ogni anno verranno inserite nella graduatoria che si formerà entro il 31 Gennaio dell anno successivo. Al di fuori di tale schema, la competente Commissione Tecnica provvederà ad aggiornare le graduatorie di mobilità prima dell espletamento di ogni procedura concorsuale che venisse bandita in corso d anno. In tale ipotesi, i dipendenti interessati potranno presentare la domanda di mobilità entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ad ogni singolo concorso. 5) I competenti Responsabili, prima di procedere all immissione in servizio di nuovo personale e fatto salvo quanto disposto dall art.5, punto B.2, sono tenuti ad applicare le graduatorie depositate presso l U.O. Personale e a procedere in conformità a quanto stabilito dal presente atto. 6) Il dipendente che abbia ottenuto, a domanda, un trasferimento interno, non può presentare una nuova domanda di mobilità se non sono decorsi due anni dalla data del precedente trasferimento. 7) Il dipendente che abbia rinunciato ad un trasferimento disposto su propria domanda, non può presentare nuova istanza se non dopo un anno dalla rinuncia. La rinuncia deve essere formalizzata, per iscritto, entro cinque giorni dalla data in cui il dipendente ha ricevuto la comunicazione del trasferimento. La rinuncia deve essere indirizzata al Responsabile dell U.O. Personale, che provvederà per i dovuti, successivi adempimenti. 8) Il dipendente non ancora trasferito può ritirare l istanza a suo tempo presentata. Il ritiro di precedente istanza deve essere fatto per iscritto con comunicazione al Responsabile dell U.O. Personale, che provvederà a darne notizia al Responsabile del dipendente e ad aggiornare la graduatoria. Art. 7 Criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità interna 1) Ai fini della formazione delle graduatorie i punteggi vengono attribuiti sulla base dell anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, della sua condizione familiare e personale, della sua residenza anagrafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) anzianità di servizio in Enti ed Aziende del S.S.N., nel solo profilo professionale di appartenenza: punti uno (1) per anno. Le frazioni di tempo pari o superiori a giorni quindici (15) saranno valutati come mese intero; 5
6 b) stato di vedovanza/separazione coniugale/divorzio/con familiari a carico: punti due (2); c) coniuge o altro familiare a carico, compresi i figli maggiori di anni 18: punti uno (1); d) figli a carico di età inferiore ad anni sei: punti due (2) per figlio; e) figli a carico di età compresa tra i sei ed i diciotto anni: punti uno (1) per figlio; f) fruizione dei benefici contemplati dalla legge n.104/92: punti dieci (10); g) residenza o domicilio nel Comune ove è allocata la sede richiesta o in Comune viciniore: punti due (2). 2) In ipotesi di parità di punteggio la precedenza è accordata ai titolari dei benefici previsti dalle legge n.104/92 ed ai titolari delle condizioni di privilegio previste dagli articoli 5 e 16 del DPR n.487/94. Art.19 Disposizioni finali L esame di ogni controversia che dovesse sorgere in merito all applicazione del presente Regolamento è devoluta alla competenza del Direttore del Dipartimento Amministrativo, nonché Capo Delegazione Trattante, che deciderà insindacabilmente dopo aver sentito le OO.SS. di categoria. 6
DECRETO n. 316 del 27/06/2013
ASL di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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