APPENDICE/INTEGRAZIONE ALL E-BOOK COME FINISCE UNA DEMOCRAZIA. I
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- Giustino Villani
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1 APPENDICE/INTEGRAZIONE ALL E-BOOK COME FINISCE UNA DEMOCRAZIA. I sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi, di Paolo BECCHI e Giuseppe PALMA, edito da Arianna editrice il 22/09/2017. Qui di seguito un appendice all e-book con la quale spieghiamo nel dettaglio i meccanismi elettorali del Rosatellum bis o Mattarellum capovolto a seguito della sua approvazione (con voto di fiducia) alla Camera dei deputati nella giornata di giovedì 12 ottobre 2017: Per la Camera dei deputati: a) 231 seggi verranno attribuiti col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico, all inglese (sistema first-past-the-post). In questi 231 scranni sono compresi anche i 6 seggi per il Trentino-Alto-Adige da attribuirsi col sistema dei collegi uninominali. A questi va aggiunto anche 1 seggio per la Valle d Aosta (da attribuirsi sempre con collegio uninominale), per un totale di 232 collegi uninominali; b) I restanti 386 seggi verranno attribuiti col sistema proporzionale a listini bloccati, cioè senza la possibilità per l elettore di esprimere le preferenze per i candidati, ma con i nomi di questi espressamente indicati sulla scheda elettorale. Nei 386 seggi sono compresi anche i 5 per il Trentino-Alto-Adige da attribuirsi col sistema proporzionale; c) Sono ammesse le coalizioni tra liste: ogni candidato di ciascun collegio uninominale sarà sostenuto da una o più liste ad egli collegate che si presenteranno per la quota proporzionale (cioè nei collegi plurinominali). L elettore non potrà esprimere voto 1
2 disgiunto, quindi, votando per un determinato candidato del collegio uninominale, pur potendo non votare per nessuna delle liste che lo sostengono nella quota proporzionale, sarà spinto per effetto traino a votare per una delle liste della quota proporzionale (collegi plurinominali) collegate al candidato dell uninominale prescelto; d) Sono ammesse le pluricandidature: ciascun candidato (compresi quelli dei collegi uninominali) potrà candidarsi anche nei listini proporzionali (collegi plurinominali) fino ad un massimo di cinque. Nel caso in cui il candidato del collegio uninominale risultasse eletto nel suo collegio, questa elezione prevarrà sull eventuale sua elezione nei collegi plurinominali, lasciando il posto ai candidati posizionati successivamente nel listino; e) Per i collegi plurinominali: l elezione avviene con criterio proporzionale sulla base della percentuale dei voti ottenuti da ciascuna lista su base nazionale (a seconda ovviamente dell affermazione elettorale ottenuta in ciascun collegio) e risulteranno eletti i candidati del listino bloccato a seconda di come saranno posizionati nel listino stesso, dal primo all ultimo, fino al raggiungimento dell ultimo seggio attribuito a ciascuna lista; f) Non è previsto alcun premio di maggioranza; g) Non essendo ammesso il voto disgiunto, l elettore potrà esprimere il suo voto in favore del candidato del collegio uninominale senza esprimere alcun voto per la lista o le liste ad egli collegate nella quota proporzionale dei collegi plurinominali. In tal caso il voto andrà al candidato del collegio uninominale e non si estenderà in particolare a nessuna delle liste ad egli collegate per la quota proporzionale: più precisamente il suo voto sarà distribuito in maniera proporzionale (pro-quota) a seconda di quanti voti hanno ricevuto le varie liste della coalizione. Viceversa, qualora l elettore esprimesse il suo voto unicamente in favore di una lista dei collegi plurinominali, il voto si estenderà automaticamente anche al candidato del collegio uninominale collegato; h) La scheda elettorale sarà unica e conterrà i nominativi dei singoli candidati dei collegi uninominali, oltre alle liste che li sostengono e ad essi collegate nei collegi plurinominali (quota proporzionale) con accanto i nomi dei candidati dei relativi listini dei collegi plurinominali (da un minimo di due ad un massimo di quattro per ciascuna lista). Le liste dei collegi plurinominali possono essere una o più (in quest ultimo caso si tratterà di una coalizione tra liste); i) Quota di genere nella proporzione di 60-40% per collegio; j) 12 deputati saranno eletti nelle Circoscrizioni Estero. Per il Senato della Repubblica: a) 109 seggi verranno attribuiti col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico, all inglese (sistema first-past-the-post). A questi 109 scranni vanno aggiunti 6 seggi da attribuire col sistema uninominale per il Trentino-Alto-Adige più 1 seggio per la Valle d Aosta, per un totale di 116 collegi uninominali; b) I restanti 193 seggi verranno attribuiti col sistema proporzionale a listini bloccati (collegi plurinominali), cioè senza la possibilità per l elettore di esprimere le preferenze per i candidati, ma con i nomi di questi espressamente indicati sulla scheda elettorale. In 2
3 questi seggi sono compresi anche quelli per il Trentino-Alto-Adige da attribuirsi col sistema proporzionale; c) L elezione dei senatori avverrà su base regionale; d) 6 senatori saranno eletti nelle Circoscrizioni Estero. Per il resto, il sistema è identico a quello previsto per l elezione della Camera dei deputati. La novità è rappresentata dalla soglia di sbarramento per le liste della quota proporzionale (collegi plurinominali), la quale rispetto alla formulazione originaria del Mattarellum corretto scenderà dal 5% al 3% su base nazionale sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (e ciò vale sia che le liste si presentino singolarmente che in coalizione), mentre la soglia sarà del 10% per le coalizioni tra liste (sempre su base nazionale sia per la Camera che per il Senato). Inoltre le coalizioni dovranno essere le stesse su base nazionale. I voti delle liste coalizzate che non ottenessero il 3% dei consensi, ma almeno l 1%, verranno distribuiti con metodo proporzionale (pro-quota) alle altre liste della coalizione. Ciascuna coalizione o singola lista non sarà obbligata, come invece avveniva con il porcellum, a specificare al momento della presentazione delle liste elettorali il nominativo della persona indicata a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, né il capo della coalizione né un programma elettorale comune. Sarà invece compito di ciascuna singola lista che dovrà indicare prima delle elezioni il capo della forza politica e il programma elettorale. Qui di seguito un esempio della SCHEDA ELETTORALE con la quale andremo a votare alle prossime elezioni politiche: 3
4 Come si vota: Per ciascuna lista o coalizione di liste dei collegi plurinominali (quota proporzionale) sarà indicato sulla scheda elettorale il nominativo del candidato per ciascun collegio uninominale ad esse collegato. L elettore potrà votare il candidato prescelto del collegio uninominale e contestualmente una sola lista tra quelle ad egli collegate per la quota proporzionale (collegi plurinominali), dove i nomi dei candidati saranno espressamente indicati sulla scheda elettorale, da un minimo di due ad un massimo di quattro per ogni lista (listini bloccati). Non è ammesso il voto disgiunto, cioè l elettore, votando per il candidato prescelto del collegio uninominale, ha due possibilità: non esprimere nessun voto per le liste ad egli collegate per la quota proporzionale (collegi plurinominali), oppure è obbligato ad esprimere il proprio voto in favore di una sola lista tra quelle collegate. Nel caso in cui l elettore esprimesse il proprio voto solo per il candidato del collegio uninominale, il voto non si estenderà nello specifico a nessuna delle liste ad egli collegate nei collegi plurinominali: più precisamente il suo voto sarà distribuito in maniera proporzionale (pro-quota) a seconda di quanti voti hanno ricevuto le varie liste della coalizione. Qualora invece nei collegi plurinominali (quota proporzionale) non vi fosse una coalizione tra liste, bensì una singola lista, il solo voto espresso in favore del candidato del collegio uninominale si estenderà anche all unica lista ad egli collegata nella quota proporzionale. Viceversa, nel caso in cui l elettore esprimesse invece il proprio voto solo per la lista della quota proporzionale (collegi plurinominali), il voto si estenderà automaticamente anche al candidato del collegio uninominale. Non sono ammesse le preferenze, cioè l elettore non potrà esprimere direttamente il proprio voto in favore di nessuno dei candidati dei collegi plurinominali. Una delle novità rispetto a tutte le elezioni precedenti è quella che sulla scheda elettorale vi saranno brevi istruzioni di voto. Ulteriore novità è data dal tagliando antifrode apposto su ciascuna scheda di voto, e ciò per evitare eventuali brogli rappresentati dalla sostituzione di schede durante lo spoglio o nei successivi/eventuali riconteggi. Il Rosatellum bis potrebbe rappresentare la terza legge elettorale consecutiva a non superare il vaglio di costituzionalità da parte della Consulta. Vediamo nello specifico il perché: 1) Violazione del principio del voto diretto di cui agli artt. 56 e 58 della Costituzione: i listini bloccati dei collegi plurinominali: con il Mattarellum capovolto, in pratica, appena il 37% dei seggi verrà attribuito col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico, all inglese (sistema first-past-the-post), mentre il restante 63% circa con il sistema proporzionale a listini bloccati, senza voto disgiunto e senza preferenze. In altre parole, la stragrande maggioranza dei futuri deputati e senatori eletti saranno nominati dalle segreterie di partito, le quali ne decideranno l elezione a seconda di come li posizionerà nei listini bloccati dei collegi plurinominali. In tal modo la politica dimostra, ancora una volta, di calpestare la Costituzione in ordine al precetto del voto diretto, tant è che il cittadino esprimendo il proprio voto in favore di una lista non potrà esprimere alcuna preferenza in favore dei candidati. Ciò significa che all elettore è sottratta la sovranità di scegliere direttamente quasi 2/3 della nuova composizione parlamentare, ma avrà la sola facoltà di determinare i rapporti di forza tra liste. A nulla vale infatti che i nomi dei candidati dei collegi plurinominali siano espressamente indicati da due a quattro nominativi per ciascuna lista per ciascun 4
5 collegio plurinominale sulla scheda elettorale. Il criterio d elezione, infatti, sarà in ogni caso truffaldino: in base alle percentuali di voti ottenuti da ciascuna lista verrà determinato il numero dei seggi da assegnare ad ognuna. E fin qui tutto normale. Dopo di che risulteranno eletti i candidati in base alla posizione in cui sono indicati dalle segreterie di partito sulla scheda elettorale, quindi dal primo in avanti, con la conseguenza che l elettore non avrà alcuna possibilità di scelta in tal senso. Ci spieghiamo meglio: se l elettore intendesse votare la lista A, ma non vuole che sia eletto il candidato posizionato al primo posto della lista bensì vorrebbe essere rappresentato da quello indicato al quarto posto, non può farci nulla. Votando la lista agevolerà soprattutto l elezione del candidato posizionato al primo posto. Con il sistema delineato dal Rosatellum bis i partiti politici hanno dunque disatteso clamorosamente la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale nella parte in cui questa dichiarava l incostituzionalità del porcellum in quanto non consentiva all elettore la facoltà di esprimere le preferenze per i candidati. E se anche la sentenza n. 35/2017 della Consulta (quella sull Italicum) non dichiarava l incostituzionalità dei capilista bloccati, giustificava la sua scelta in ordine al fatto che l Italicum consentisse comunque all elettore di esprimere fino a due preferenze per i candidati. Meccanismo completamente assente nel Rosatellum 2.0; 2) Violazione del principio del voto diretto di cui agli artt. 56 e 58 della Costituzione: l eccesso di pluricandidature e l assenza di voto disgiunto: chi sostiene la legge afferma che il voto diretto sarebbe in ogni caso rispettato in quanto è data all elettore la possibilità di eleggere direttamente 231 deputati e 116 senatori con il sistema dei collegi uninominali, come avveniva con il Mattarellum del Tale affermazione è in gran parte non veritiera. E spieghiamo il perché: il Mattarellum originario consentiva all elettore di scegliersi direttamente ben ¾ dei componenti di Camera e Senato attraverso il voto espresso nei collegi uninominali, e di conseguenza solo ¼ attraverso la quota proporzionale dove anche lì c erano i listini bloccati (per il Senato era addirittura previsto lo scorporo totale con l elezione dei migliori perdenti). Il Rosatellum bis, invece, che in questo caso sarebbe bene chiamare Mattarellum capovolto, attribuisce col sistema dei collegi uninominali poco più di un terzo dei seggi, lasciando che più dei due terzi siano attribuiti col sistema proporzionale a listini bloccati. La differenza è davvero notevole, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Ma la questione è ancor più grave se entriamo nei dettagli. Con il Mattarellum originario i candidati dei collegi uninominali potevano candidarsi in un solo collegio plurinominale, e ciò fungeva soprattutto come paracadute per i leader di partito in caso di bocciatura nella sfida dell uninominale. Con il Rosatellum bis, invece, le pluricandidature sono addirittura 5, cioè a ciascun candidato è data facoltà di candidarsi fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali, a seconda chiaramente di quanto deciso dalle segreterie di partito. Ciò significa che i candidati sconfitti nei collegi uninominali saranno certamente ripescati dai collegi plurinominali, soprattutto se si tratta di candidati che la lista di appartenenza ha deciso di far eleggere a tutti i costi: sarà infatti sufficiente piazzarli ai primi posti in cinque collegi plurinominali e il gioco è fatto: pur trattandosi di candidati avversi alla volontà popolare, in almeno uno risulteranno eletti per effetto del voto di lista. Ciò equivale a calpestare palesemente il principio della sovranità popolare di cui all art. 1 della Costituzione! Ma non è finita qui: l assenza della facoltà di esprimere il voto disgiunto determina un ulteriore stortura della volontà dei cittadini: eleggendo il candidato del collegio uninominale, l elettore qualora volesse esprimere il proprio voto anche per una lista dei collegi plurinominali - dovrà scegliere necessariamente una 5
6 delle liste collegate prescelto nell uninominale. A parte questo, che già di per sé mina le fondamenta dei principi del voto libero e diretto, se l elettore decidesse di esprimere il suo voto solo nei confronti del candidato del collegio uninominale, quindi senza esprimere alcun voto nei confronti di nessuna delle liste ad egli collegate, il voto espresso in favore del candidato del collegio uninominale verrà distribuito pro-quota in favore delle liste collegate nella quota proporzionale. E medesimo discorso vale anche nel caso contrario: qualora l elettore esprimesse il proprio voto in favore di una delle liste dei collegi plurinominali, il voto si estenderà automaticamente anche in favore del candidato del collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Veri e propri meccanismi di rapina della sovranità popolare! 3) Violazione del principio del voto libero di cui all art. 48 della Costituzione: l assenza di voto disgiunto. Per l elezione della Camera dei deputati il Mattarellum del 1993 prevedeva il voto disgiunto, cioè venivano consegnate all elettore due schede: l una per eleggere 475 deputati in altrettanti collegi uninominali con il sistema firstpast-the-post, l altra per eleggere 155 deputati con il sistema proporzionale a listini bloccati. Ciò consentiva all elettore non solo di eleggere direttamente ben ¾ dei componenti di Montecitorio (collegi uninominali), ma addirittura di esprimere il proprio voto nei collegi plurinominali per una lista totalmente diversa rispetto a quella prescelta nell uninominale. Tale facoltà, stante l assenza di voto disgiunto, è totalmente preclusa con il Rosatellum bis. Ciò determina, come si è già visto, una grave menomazione del principio del voto libero; 4) Violazione del principio della sovranità popolare di cui all art. 1 della Costituzione: il secondo comma dell art. 1 della Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Tali forme e limiti attengono esclusivamente all esercizio della sovranità, infatti il Parlamento non è organo sovrano, esso si limita soltanto ad esercitare la sovranità, la quale per espresso precetto costituzionale appartiene esclusivamente al popolo. Questo attraverso il voto eguale, libero e segreto delega al Parlamento l esercizio della sua sovranità, che in ogni caso non è trasferita, bensì solo momentaneamente delegata attraverso libere e democratiche elezioni a suffragio universale e diretto. La sovranità, tanto per essere chiari, risiede ed appartiene solo ed esclusivamente al popolo! In sede di lavori preparatori di Assemblea Costituente si discusse molto in ordine al termine da utilizzare: il dibattito si concentrò sui termini appartiene o emana. Alla fine prevalse la scelta di utilizzare appartiene in quanto la sovranità popolare non può essere in alcun caso ceduta, trasferita o estirpata, essa è insita nel popolo e nello stesso risiede. I listini bloccati, anche qualora i nomi dei candidati siano espressamente indicati sulla scheda elettorale, così come anche l assenza del voto disgiunto, rappresentano pertanto gravi e conclamate violazioni dell art. 1, comma secondo, della Costituzione! Un ulteriore aspetto di criticità del Rosatellum bis, che tuttavia non può essere annoverato tra i motivi di incostituzionalità, è la scelta del Partito Democratico e del Governo Gentiloni di porre la questione di fiducia sul testo della legge elettorale così come licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati. La Costituzione non vieta di porre la fiducia in materia elettorale, ma trattasi comunque di una inaccettabile forzatura politica che esclude le minoranze dal democratico dibattito parlamentare. Era già avvenuto con la Legge Acerbo nel 1923, con la Legge Truffa nel 1953 e con l Italicum nel 2015, ma si tratta pur sempre di una modalità anti-democratica 6
7 ed irrispettosa sia nei confronti del Paese che nei confronti delle opposizioni. Sul punto qualche commentatore si è già spinto a definire incostituzionale il ricorso al voto di fiducia, ma ciò non corrisponde al vero. L ultimo comma dell art. 72 della Costituzione parla esclusivamente di procedura normale di esame e di approvazione per i disegni di legge tra gli altri in materia elettorale, ma non esclude il ricorso al voto di fiducia. Ciò non vuol dire che mettere la fiducia sulla legge ordinaria più importante del Paese sia giusto, anzi, tutt altro, ma certamente non è incostituzionale. Del resto, il Rosatellum bis è già di per sé incostituzionale per i motivi sopra dettagliatamente enunciati. Al cospetto del porcellum, il Rosatellum bis introduce certamente un sistema elettorale più democratico, ma non per questo conforme alla Costituzione. L assenza del premio di maggioranza è sicuramente un elemento che rispetta il principio del voto eguale, così come l indicazione dei nominativi dei candidati sulla scheda elettorale consente all elettore quantomeno una conoscibilità preventiva e diretta di chi sta per mandare in Parlamento. Ma un conto è la conoscibilità, un conto è la scelta. Un conto è il voto libero e diretto, un conto è la mera facoltà di ratifica. A tal proposito, come si è già visto, i listini bloccati - seppur con i nomi dei candidati espressamente indicati sulla scheda di voto sviliscono e calpestano i principi sia del voto libero che di quello diretto, esautorando il principio cardine della sovranità popolare. Eppure, sarebbe stato davvero semplice rendere il Rosatellum 2.0 conforme alla Costituzione. Noi ci abbiamo provato sia con l edizione digitale di questo libro, uscito in formato e-book il 22 settembre scorso, sia con alcuni nostri articoli pubblicati su quotidiani nazionali coi quali abbiamo suggerito alla politica come rendere il Rosatellum bis conforme alla Carta: dando all elettore la facoltà di esprimere le preferenze per i candidati nei collegi plurinominali (anche in presenza dei capilista bloccati come specificato dalla sentenza n. 35/2017 della Consulta) e inserendo la possibilità di esprimere il voto disgiunto. Ma siamo rimasti inascoltati. Pazienza. Se tra qualche anno la Corte costituzionale dovesse dichiarare l incostituzionalità del Rosatellum bis sui punti sinora evidenziati, ci consoleremo con la magra soddisfazione di aver avuto quantomeno ragione. Paolo BECCHI Giuseppe PALMA 7
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