Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola

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1 Edizione agosto 2014 GruppoAssicurativoPostevita Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola (Mod Ed. 1 giugno 2014) Il Decreto Legge n. 66 del 2014, (cd. Decreto Renzi), convertito dalla legge n. 89 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del ) ha disposto un incremento generalizzato della tassazione applicabile ai proventi finanziari di cui all art. 44 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), tra i quali rientrano i proventi da polizze vita e di capitalizzazione. In particolare, l art. 3 del Decreto in esame prevede, per tali redditi, l aumento dell aliquota d imposta al 26% (a fronte del previgente 20%), a decorrere dal 1 luglio L incremento non opera comunque per la quota di proventi riferibile ad investimenti effettuati in titoli di Stato e enti territoriali italiani, che continuano ad essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,50%. Con il presente atto modificativo la Compagnia intende pertanto apportare talune modifiche al contratto di assicurazione denominato Postapresente Cedola, al fine di recepire i predetti interventi normativi. Pertanto, la seguente previsione all interno di: Nota Informativa Art. 7 Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sono soggette all imposta sostitutiva con l aliquota pari al 20% per la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986) , Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000, REA n Iscritta alla Sezione I dell Albo delle imprese di assicurazione al n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 043 Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all attività di direzione e coordinamento di quest ultima. q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente

2 GruppoAssicurativoPostevita Edizione agosto 2014 sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva dovrà intendersi integralmente sostituita dalla seguente: Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, limitatamente alla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati, sono soggette ad una imposta sostitutiva determinata con le seguenti aliquote, applicate secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89: - 20% per la parte di rendimento maturato fino al 30 giugno Aliquota proporzionalmente ridotta in proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; - 26% per la parte di rendimento maturato dal 1 luglio Aliquota proporzionalmente ridotta in proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%. prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con una aliquota applicata secondo le medesime regole sopra descritte, tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva La modifica contrattuale, cosi come descritta, forma parte integrante e sostanziale del contratto di assicurazione denominato Postapresente Cedola rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Il Contraente... Data.../.../... Claudio Raimondi Alessandro Sonnini q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente

3 Edizione agosto 2014 GruppoAssicurativoPostevita Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola (Mod Ed. 1 giugno 2014) Il Decreto Legge n. 66 del 2014, (cd. Decreto Renzi), convertito dalla legge n. 89 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del ) ha disposto un incremento generalizzato della tassazione applicabile ai proventi finanziari di cui all art. 44 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), tra i quali rientrano i proventi da polizze vita e di capitalizzazione. In particolare, l art. 3 del Decreto in esame prevede, per tali redditi, l aumento dell aliquota d imposta al 26% (a fronte del previgente 20%), a decorrere dal 1 luglio L incremento non opera comunque per la quota di proventi riferibile ad investimenti effettuati in titoli di Stato e enti territoriali italiani, che continuano ad essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,50%. Con il presente atto modificativo la Compagnia intende pertanto apportare talune modifiche al contratto di assicurazione denominato Postapresente Cedola, al fine di recepire i predetti interventi normativi. Pertanto, la seguente previsione all interno di: Nota Informativa Art. 7 Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sono soggette all imposta sostitutiva con l aliquota pari al 20% per la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986) , Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000, REA n Iscritta alla Sezione I dell Albo delle imprese di assicurazione al n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 043 Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all attività di direzione e coordinamento di quest ultima. q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente

4 GruppoAssicurativoPostevita Edizione agosto 2014 sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva dovrà intendersi integralmente sostituita dalla seguente: Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, limitatamente alla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati, sono soggette ad una imposta sostitutiva determinata con le seguenti aliquote, applicate secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89: - 20% per la parte di rendimento maturato fino al 30 giugno Aliquota proporzionalmente ridotta in proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; - 26% per la parte di rendimento maturato dal 1 luglio Aliquota proporzionalmente ridotta in proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%. prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con una aliquota applicata secondo le medesime regole sopra descritte, tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva La modifica contrattuale, cosi come descritta, forma parte integrante e sostanziale del contratto di assicurazione denominato Postapresente Cedola rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Il Contraente... Data.../.../... Claudio Raimondi Alessandro Sonnini q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente

5 Edizione agosto 2014 GruppoAssicurativoPostevita Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola (Mod Ed. 1 giugno 2014) Il Decreto Legge n. 66 del 2014, (cd. Decreto Renzi), convertito dalla legge n. 89 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del ) ha disposto un incremento generalizzato della tassazione applicabile ai proventi finanziari di cui all art. 44 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), tra i quali rientrano i proventi da polizze vita e di capitalizzazione. In particolare, l art. 3 del Decreto in esame prevede, per tali redditi, l aumento dell aliquota d imposta al 26% (a fronte del previgente 20%), a decorrere dal 1 luglio L incremento non opera comunque per la quota di proventi riferibile ad investimenti effettuati in titoli di Stato e enti territoriali italiani, che continuano ad essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,50%. Con il presente atto modificativo la Compagnia intende pertanto apportare talune modifiche al contratto di assicurazione denominato Postapresente Cedola, al fine di recepire i predetti interventi normativi. Pertanto, la seguente previsione all interno di: Nota Informativa Art. 7 Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sono soggette all imposta sostitutiva con l aliquota pari al 20% per la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986) , Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000, REA n Iscritta alla Sezione I dell Albo delle imprese di assicurazione al n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 043 Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all attività di direzione e coordinamento di quest ultima. q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente

6 GruppoAssicurativoPostevita Edizione agosto 2014 sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva dovrà intendersi integralmente sostituita dalla seguente: Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, limitatamente alla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati, sono soggette ad una imposta sostitutiva determinata con le seguenti aliquote, applicate secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89: - 20% per la parte di rendimento maturato fino al 30 giugno Aliquota proporzionalmente ridotta in proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; - 26% per la parte di rendimento maturato dal 1 luglio Aliquota proporzionalmente ridotta in proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%. prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con una aliquota applicata secondo le medesime regole sopra descritte, tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva La modifica contrattuale, cosi come descritta, forma parte integrante e sostanziale del contratto di assicurazione denominato Postapresente Cedola rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Il Contraente... Data.../.../... Claudio Raimondi Alessandro Sonnini q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente

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