Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola
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- Teodora Ferri
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1 Edizione gennaio 2015 GruppoAssicurativoPostevita Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola (Mod Ed. 1 giugno 2014) A decorrere dal 1 gennaio 2015, per effetto delle modifiche normative introdotte con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), i proventi percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell assicurato). Alla luce delle novità introdotte dal Decreto in commento, i capitali erogati da Poste Vita in caso di decesso dell assicurato dovranno essere suddivisi nelle seguenti componenti economiche, che subiranno un diverso trattamento fiscale: la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione mediante applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; l eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell assicurato sarà esente da IRPEF. Il Decreto in commento non modifica il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori. Conseguentemente, in caso di decesso dell assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l asse ereditario. Pertanto, al fine di recepire detta modifica nel testo del suddetto contratto di Assicurazione, la previsione contrattuale sub: Nota Informativa Art. 7 Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, sono soggette a diverse forme di tassazione in base alla causale di pagamento: le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sono soggette all imposta sostitutiva con l aliquota pari al 20% per la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000, REA n Iscritta alla Sezione I dell Albo delle imprese di assicurazione al n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 043 Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all attività di direzione e coordinamento di quest ultima. q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente
2 GruppoAssicurativoPostevita Edizione gennaio 2015 in caso di riscatto totale o parziale, la differenza, se positiva, tra il valore di riscatto - comprensivo delle prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva dovrà intendersi integralmente sostituita dalla seguente: Per le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva Restano ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Il Contraente... Data.../.../... Claudio Raimondi Alessandro Sonnini q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente
3 Edizione gennaio 2015 GruppoAssicurativoPostevita Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola (Mod Ed. 1 giugno 2014) A decorrere dal 1 gennaio 2015, per effetto delle modifiche normative introdotte con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), i proventi percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell assicurato). Alla luce delle novità introdotte dal Decreto in commento, i capitali erogati da Poste Vita in caso di decesso dell assicurato dovranno essere suddivisi nelle seguenti componenti economiche, che subiranno un diverso trattamento fiscale: la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione mediante applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; l eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell assicurato sarà esente da IRPEF. Il Decreto in commento non modifica il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori. Conseguentemente, in caso di decesso dell assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l asse ereditario. Pertanto, al fine di recepire detta modifica nel testo del suddetto contratto di Assicurazione, la previsione contrattuale sub: Nota Informativa Art. 7 Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, sono soggette a diverse forme di tassazione in base alla causale di pagamento: le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sono soggette all imposta sostitutiva con l aliquota pari al 20% per la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000, REA n Iscritta alla Sezione I dell Albo delle imprese di assicurazione al n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 043 Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all attività di direzione e coordinamento di quest ultima. q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente
4 GruppoAssicurativoPostevita Edizione gennaio 2015 in caso di riscatto totale o parziale, la differenza, se positiva, tra il valore di riscatto - comprensivo delle prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva dovrà intendersi integralmente sostituita dalla seguente: Per le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva Restano ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Il Contraente... Data.../.../... Claudio Raimondi Alessandro Sonnini q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente
5 Edizione gennaio 2015 GruppoAssicurativoPostevita Atto modificativo al contratto di assicurazione Postapresente Cedola (Mod Ed. 1 giugno 2014) A decorrere dal 1 gennaio 2015, per effetto delle modifiche normative introdotte con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), i proventi percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell assicurato). Alla luce delle novità introdotte dal Decreto in commento, i capitali erogati da Poste Vita in caso di decesso dell assicurato dovranno essere suddivisi nelle seguenti componenti economiche, che subiranno un diverso trattamento fiscale: la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione mediante applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; l eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell assicurato sarà esente da IRPEF. Il Decreto in commento non modifica il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori. Conseguentemente, in caso di decesso dell assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l asse ereditario. Pertanto, al fine di recepire detta modifica nel testo del suddetto contratto di Assicurazione, la previsione contrattuale sub: Nota Informativa Art. 7 Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, sono soggette a diverse forme di tassazione in base alla causale di pagamento: le prestazioni ricorrenti erogate in caso di vita dell Assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sono soggette all imposta sostitutiva con l aliquota pari al 20% per la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 Tel.: (+39) Fax: (+39) Partita IVA Codice Fiscale Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese di Roma n /2000, REA n Iscritta alla Sezione I dell Albo delle imprese di assicurazione al n Autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 043 Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all attività di direzione e coordinamento di quest ultima. q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente
6 GruppoAssicurativoPostevita Edizione gennaio 2015 in caso di riscatto totale o parziale, la differenza, se positiva, tra il valore di riscatto - comprensivo delle prestazioni ricorrenti - ed i premi versati è soggetta all imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d imposta sostitutiva in sede di erogazione delle prestazioni ricorrenti. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, assoggettati all aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011); in seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e dall imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986). sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva dovrà intendersi integralmente sostituita dalla seguente: Per le somme corrisposte da in dipendenza dell assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento - comprensivo delle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate e di quelle in corso di corresponsione - ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso dell Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. sulla vita stipulati nell ambito dell attività commerciale non applica l imposta sostitutiva Restano ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Il Contraente... Data.../.../... Claudio Raimondi Alessandro Sonnini q Copia per q Copia per l Ufficio Postale q Copia per il Cliente
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