A cura di Paola Sabatino Regime transitorio per i dividendi e capital gain. Di cosa si tratta? Legge di Bilancio 2018; Circolare Assonime n. 11/2018.
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1 A cura di Paola Sabatino Regime transitorio per i dividendi e capital gain Categoria: Ires Sottocategoria: Dividendi Di cosa si tratta? In sintesi La Legge numero 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all articolo 1, commi , ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate. Pertanto, non vi sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno tassate con aliquota unica del 26 per cento a titolo di imposta. Focus E stato disposto l assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all impresa. Riferimenti normativi Legge di Bilancio 2018; Circolare Assonime n. 11/2018. In allegato alla Fiscal: Tavola Sinottica... 5 L Esperto risponde
2 Premessa La Legge numero 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all articolo 1, commi , ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate. L articolo 67, del TUIR, definisce partecipazioni qualificate, le partecipazioni che, alternativamente, attribuiscono una percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento. Nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento. Vengono, invece, definite partecipazioni non qualificate, le partecipazioni con diritto di voto non superiore al 20 per cento e partecipazione al capitale non superiore al 5 per cento. Pertanto, non vi sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno tassate con aliquota unica del 26 per cento a titolo di imposta. Viene, quindi, disposto l assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all impresa. Occorre precisare che, per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberati dal 1 gennaio La norma prevede che, fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Decreto 26 maggio Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l imposta del 26 per cento, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all aliquota IRES, ossia: 58,14 per cento per i dividendi formatisi a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; 49,72 per cento per i dividendi formatisi a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; 40 per cento per i dividendi formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre Tra le principali disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018, vi è quella riguardante l uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Sul punto, va ricordato che, la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni consente di utilizzare il valore rivalutato ai soli fini della determinazione della 2
3 plusvalenza da capital gain, ed eventuali minusvalenze non potranno, pertanto, essere utilizzate a scomputo in caso di successive plusvalenze. Il nuovo regime si applicherà ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio Va tenuto presente che, la disposizione non brilla per chiarezza, in quanto, al comma 1006, viene disposto che, esclusivamente per i dividenti deliberati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 si attuano le precedenti regole, facendo intendere che, per le delibere di distribuzione di dividendi concepite nel 2017, ma non eseguite si applicherebbero le nuove norme con applicazione, quindi, dell imposta sostitutiva del 26 per cento. Il Decreto 26 maggio 2017 Il Decreto 26 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 luglio 2017, n. 160, dispone, appunto, la rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo: - di dividendi e delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti a IRPEF; - degli utili percepiti dagli enti non commerciali. PARTECIPAZIONE NATURA DELLA QUOTA REGIME FISCALE Società residente Partecipazione non qualificata Ritenuta del 26% sull intero ammontare del provento percepito che non va dichiarato. Società residente Partecipazione qualificata Dal 2008, provento imponibile pari al 49,72% che confluisce nel reddito. Non si applica la ritenuta. Società residente Partecipazione qualificata Prima del 2008 provento imponibile pari al 40% che confluisce nel reddito. Non si applica la ritenuta. Società residente Partecipazione qualificata Dal 1 gennaio 2017 provento imponibile pari al 58,14% con riferimento agli utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre I dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati: con utili prodotti dalla società partecipata fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40 per cento; successivamente, con utili prodotti dalla società partecipata fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72 per cento; ed infine, con utili prodotti dalla società partecipata dall esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella misura del 58,14 per cento. Infine, il Decreto stabilisce che, l ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società partecipata nel corso del periodo compreso dall esercizio successivo a quello in 3
4 corso al 31 dicembre 2007 all esercizio in corso al 31 dicembre 2016, devono essere indicati nel Prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Il parere di Assonime Con la Circolare n.11/2018, Assonime tratta le principali novità apportate con la Legge di Bilancio 2018, con riferimento, appunto, alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Assonime, si concentra, soprattutto, sulle plusvalenze da capital gain e sulle problematiche relative alla compensazione delle minusvalenze e ai riflessi della riforma sull eventuale rideterminazione del costo o valore di acquisto con l imposta sostitutiva dell 8 per cento. Per quanto riguarda la minusvalenze, a parere di Assonime, in assenza di una specifica disciplina di carattere contrario, posto che, le partecipazioni qualificate e non qualificate saranno parificate, con la possibilità di compensare minusvalenze e plusvalenze e riportare sino al quarto anno successivo l eccedenza delle seconde, questa possibilità dovrebbe essere estesa alle minusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate nei periodi di imposta precedenti e oggetto di riporto in avanti. Pertanto, se un contribuente presenta delle eccedenze di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate formatesi nel 2017, dovrebbe essere possibile utilizzare le stesse a compensazione delle plusvalenze realizzate, ad esempio, nel La Circolare n.11/2018, analizza per ultimo il regime transitorio previsto per i dividendi, secondo cui, per le distribuzioni deliberate tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme del Decreto 26 maggio Secondo Assonime, rientrano nella disciplina transitoria prevista dall articolo 1, comma 1006, della Legge n.205/2017 le distribuzioni di dividendi deliberate nel 2017, ma materialmente eseguite nel 2018 con l attribuzione del denaro o dei beni ai soci. Ad avviso di Assonime, la volontà del Legislatore, benché la norma faccia riferimento alle distribuzioni deliberate a partire dal 1 gennaio 2018, dovrebbe essere, invece, quella di mantenere il previgente regime impositivo dei dividendi anche per tutte le distribuzioni già deliberate. 4
5 Allegato 1 Tavola Sinottica Premessa La Legge numero 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all articolo 1, commi , ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate. Tra le principali disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018, vi è quella riguardante l uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Sul punto, va ricordato che, la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni consente di utilizzare il valore rivalutato ai soli fini della determinazione della plusvalenza da capital gain, ed eventuali minusvalenze non potranno, pertanto, essere utilizzate a scomputo in caso di successive plusvalenze. Parere di Assonime Con la Circolare n. 11/2018, Assonime tratta le principali novità apportate con la Legge di Bilancio 2018, con riferimento, appunto, alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. 5
6 Allegato 2 L Esperto risponde Come funziona la tassazione dei dividendi persone fisiche nel regime transitorio? La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 prevede un regime di passaggio o transitorio; esso prevede che per le distribuzioni di utili deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti. Ciò comporta che per gli utili maturati sino all esercizio 2017 si dovrà operare come segue: tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l aliquota Ires era al 33%); tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l aliquota Ires era al 27,50%); tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2017 (periodo attuale in cui l aliquota Ires è fissata al 24%). Mentre, a partire dal periodo di imposta 2018, sarà applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 26 per cento, sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate. 6
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