DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 174 / 2017 del 09/06/2017
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1 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 174 / 2017 del 09/06/2017 Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARAMUEL - RONCALLI PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ALTERNANZA/SCUOLA LAVORO - PROVVEDIMENTI
2 OGGETTO: CONVENZIONE CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARAMUEL - RONCALLI PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ALTERNANZA/SCUOLA LAVORO - PROVVEDIMENTI vista la seguente proposta di deliberazione n. 179/2017, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che l AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo scolastico e che, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di progetti di alternanza scuola/lavoro in favore di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore al fine di agevolare le scelte professionali degli stessi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi; VISTA la richiesta di collaborazione del 24/02/2017 (prot. AREU n. 1411/2017) pervenuta dall Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli, con sede legale in Via Segantini, n. 21, Vigevano, con la quale il predetto Istituto ha espresso la volontà di intraprendere una collaborazione con l AREU per l attivazione di tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale; VISTA la nota prot. AREU n del 20/03/2017 con cui AREU manifesta la propria disponibilità a collaborare con il predetto Istituto e la successiva nota dell Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli del 26/04/2017 (prot. AREU n. 3064/2017), con la quale lo stesso ribadisce la volontà di intraprendere tale collaborazione con l AREU; RICHIAMATI: l art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 secondo il quale l alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; la DGR n. X/825 del 25/10/2013 della Giunta della Regione Lombardia di approvazione degli indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati sia ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale sia all'acquisizione delle competenze in uscita previsti dai piani di studi; la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi in base al quale i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell offerta formativa dell istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e devono essere attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Pag. 1 di 4
3 Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; CONSIDERATO che l articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede che anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che è di comune interesse delle pubbliche amministrazioni in parola collaborare al fine di regolamentare lo svolgimento di progetti di alternanza scuola/lavoro da parte degli studenti iscritti presso l Istituto di Istruzione Superiore Caramuel- Roncalli presso le strutture aziendali dell AREU; VALUTATO che l AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Istituti di Istruzione Superiore e mondo del lavoro; PRESO ATTO che la realizzazione di progetti di alternanza scuola/lavoro non comporta per l Azienda e per l Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli né oneri economici né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola; RILEVATO che il predetto Istituto s impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di idonea assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all attività dell Azienda ospitante; tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell Azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i beneficiari del percorso di alternanza scuola/lavoro, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori e le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: a) formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ai sensi dell art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del : formazione generale: erogazione a carico dell Istituto Superiore Caramuel - Roncalli, da certificare al soggetto ospitante prima dell inizio dello svolgimento del tirocinio curriculare; formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante; b) sorveglianza sanitaria ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e Informazione ai lavoratori ai sensi dell art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante; RITENUTO pertanto di procedere alla stipula di una convenzione di che trattasi, come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con durata di un anno con decorrenza dalla data della stipula della stessa e con esclusione del tacito rinnovo; RITENUTO, altresì, che, alla scadenza del termine convenuto, la convenzione in oggetto potrà essere rinnovata, senza modifiche al testo, per un periodo di pari durata tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti; Pag. 2 di 4
4 PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; DELIBERA Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU e l Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli, con sede in Vigevano (PV), Via Segantini 21, per consentire lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola/lavoro a studenti proposti dall'istituto di Istruzione Superiore stesso, presso le strutture aziendali dell AREU; 2. di stabilire che la predetta convenzione abbia durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo; alla scadenza, la predetta convenzione potrà essere rinnovata, senza modificare il testo, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta dalle parti; 3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale; 4. di dare atto che l Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di idonea assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di beneficiario del percorso di alternanza scuola/lavoro, all attività dell Azienda ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell Azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento; 5. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i beneficiari del percorso di alternanza scuola/lavoro, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori e le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: a) formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ai sensi dell art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del : formazione generale: erogazione a carico dell Istituto Superiore Caramuel - Roncalli, da certificare al soggetto ospitante prima dell inizio dello svolgimento del tirocinio curriculare; formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante; b) sorveglianza sanitaria ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e Informazione ai lavoratori ai sensi dell art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante; 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali; 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; Pag. 3 di 4
5 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio on line dell'azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009). (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Francesco Nicola Zavattaro) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Carlo Picco) IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Alberto Zoli) Pag. 4 di 4
6 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARAMUEL RONCALLI PVIS Sede Legale Via Segantini, VIGEVANO PV PEC: C.F Prot. N 8/ C34 del 04/01/2017 CONVENZIONE n 31/Liceo PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ai sensi della L. N 107/del 13/07/2015 e D.G.R. N 3153 del 20/3/ indirizzi regionali in materia di tirocini) tdocumento sottoscritto con firma gitale ai sensi e per gli effetti ell articolo 15, comma 2-bis della egge n. 241/1990. TRA Istituto Di Istruzione Superiore CARAMUEL RONCALLI (di seguito denominato soggetto promotore ), con sede in Via Segantini, 21 a Vigevano, C.F , rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Matteo Alfonso Loria, nato a Vigevano il 22/09/1971; E Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU o soggetto ospitante ), con sede in Via Alfredo Campanini, 6 Milano, C.F./P.IVA , in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Forlì il 28/03/1955. Congiuntamente definite parti. PREMESSO CHE: la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n. 825 del 25/10/2013 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati indirizzi regionali ), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati sia ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale sia all'acquisizione delle competenze in uscita previsti dai piani di studi; ai sensi dell art. 1 D.Lgs. 77/05, l alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell offerta formativa dell istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e devono essere: promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo Soggetti promotori ; a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto Tirocini curriculari/percorsi di alternanza del paragrafo Oggetto, ambito di applicazione e definizioni ;
7 svolti presso i soggetti indicati al paragrafo Soggetti ospitanti e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi Soggetti ospitanti e Limiti all attivazione dei tirocini/percorsi di alternanza tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 Tirocini Curricolari/ percorsi di alternanza ; attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;l alternanza scuola-lavoro è soggetta all applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO/PERCORSI DI ALTERNANZA 1. Il soggetto ospitante AREU su proposta dell Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli, si impegna ad accogliere a titolo gratuito n. 2 (specificare numero x periodo) beneficiari, indicati di volta in volta dal soggetto promotore, del percorso curricolare in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati beneficiario del percorso, per tirocini/percorsi di alternanza finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi personalizzati di cui al successivo art Ogni tirocinio/percorso di alternanza ha la durata ed è svolto nell arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio/percorso di alternanza si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del beneficiario del percorso La durata di ogni tirocinio/percorso di alternanza può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio/percorso di alternanza previo accordo tra le parti e il beneficiario del percorso, come meglio specificato al successivo art I tirocini curriculari/percorsi di alternanza non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione ed il progetto formativo individuale sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante L accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato
8 12. L accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di lavoratore minore di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio/percorso di alternanza sono definite dal Progetto Formativo Personalizzato, progettato congiuntamente tra il tutor formativo esterno (aziendale) e quello interno (scolastico), redatto secondo lo schema adottato dalla Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal beneficiario del percorso Il Progetto Formativo Personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione Le parti si obbligano a garantire ad ogni beneficiario del percorso la formazione prevista nel progetto formativo personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica. ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO 1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio/ percorso di alternanza le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione all altro firmatario Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, beneficiario del percorso e soggetto ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio/ percorso di alternanza anche ai fini della certificazione delle competenze, informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell eventuale riallineamento della classe; assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione Ogni tutor esterno è nominato dal soggetto ospitante nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, è responsabile dell attuazione del progetto formativo individuale e dell inserimento e affiancamento del beneficiario del percorso sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio/ percorso di alternanza, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio/ percorso di alternanza (registri, etc.); garantisce 3
9 l informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; fornisce all istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l efficacia del processo formativo Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; b. controllo della frequenza e dell attuazione del percorso formativo personalizzato; c. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest ultimo possa attivare le azioni necessarie. ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL PERCORSO Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il beneficiario del percorso: a. durante lo svolgimento dei tirocinio/percorso di alternanza è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato e concordato con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell attività di tirocinio/percorso di alternanza con l attività del datore di lavoro; b. deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l articolazione oraria, i contenuti e l effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ; c. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/ percorso di alternanza; Le parti concordano altresì che: a. al termine del tirocinio/percorso di alternanza il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al beneficiario del percorso una propria attestazione contenente:la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull esito del tirocinio/percorso di alternanza;la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato;non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione. ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE a. Ogni beneficiario del percorso è assicurato:presso l Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) dall ordinaria copertura antinfortunistica ai sensi del D.P.R. 9/4/99 n.156; tale copertura è garantita dalla speciale 4
10 1. forma di Gestione per conto dello Stato prevista dall art. 190 del D.P.R. 1124/65 e s.m.i.;presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario del percorso al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante (anche per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro realizzata al di fuori della sede del soggetto ospitante) e rientranti nel progetto formativo, nonché il tragitto abitazione/azienda e ritorno, da parte del beneficiario del percorso In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio/percorso di alternanza, il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente l evento al soggetto promotore, affinché questo provveda a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta. ARTICOLO 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Preso atto che ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i beneficiario del percorso, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a. l ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all art. 37 D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del ; - formazione generale: erogazione a carico di I.I.S. CARAMUEL - RONCALLI - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore o da soggetti terzi con apposito accordo e aziende; - gli obblighi di cui agli artt. 36 Informazione ai lavoratori e 41 Sorveglianza sanitaria del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; - al rischio intrinseco aziendale. ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio/percorso di alternanza che avrà avuto inizio nell arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. 3. Alla scadenza del termine convenuto la presente convenzione potrà essere rinnovata senza modifiche al testo, per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti. 5
11 4. 5. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini/percorsi di alternanza attivati, solo per i seguenti motivi: 6. nel caso di comportamento del beneficiario del percorso tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l effettivo svolgimento dell esperienza formativa del beneficiario del percorso.il recesso deve essere comunicato all altra parte a mezzo posta elettronica certificata ed avrà effetto immediato. Sarà cura del soggetto promotore effettuare la comunicazione al beneficiario del percorso. ARTICOLO 8 CONTROVERSIE In caso di controversia derivante dall applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano. ARTICOLO 9 IMPOSTE E ONERI 1. La presente convenzione è soggetta all imposta di bollo da regolarsi, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte del soggetto promotore per entrambe le parti. 2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, come disposto dall art. 5 del DPR n. 131/86. ARTICOLO 10 RISERVATEZZA 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/ Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 13 della legge 196/2003. ARTICOLO 11 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO 1. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto. Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n 825 del 25/10/2013. Letto, approvato e sottoscritto. 6
12 Vigevano/Milano, data dell ultima sottoscrizione digitale posta. Il soggetto promotore: I.I.S. CARAMUEL-RONCALLI Dott. Matteo Alfonso Loria Il soggetto ospitante: AREU Dott. Alberto Zoli Le Parti specificatamente approvano l articolo inerente la definizione del Foro. Il soggetto promotore: I.I.S. CARAMUEL-RONCALLI Dott. Matteo Alfonso Loria Il soggetto ospitante: AREU Dott. Alberto Zoli 7
13 PROPOSTA DI DELIBERA N. 179/2017 Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARAMUEL - RONCALLI PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ALTERNANZA/SCUOLA LAVORO - PROVVEDIMENTI Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all oggetto. Milano, 30/05/2017 Il/La proponente del provvedimento ALBONICO ANDREA (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. MARCONI Via Verdi, 60 Dalmine (BG) Tel. 035 561230 Fax 035 370805 URL: http://www.itisdalmine.it e-mail: segreteria@itisdalmine.it CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
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