Roma, lì 15 novembre 2005 Prot. n. 133 All. 1 Ai Coordinatori Reg.li INCA Ai Direttori Compr.li INCA Agli Uffici Zona INCA Al Dip.

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1 PATRONATO INCA CGIL Sede Centrale Area Politiche Socio Sanitarie Roma - Via Giovanni Paisiello, 43 Telefono Fax Internet : http: // politiche-socio-sanitarie@inca.it Roma, lì 15 novembre 2005 Prot. n. 133 All. 1 Ai Coordinatori Reg.li INCA Ai Direttori Compr.li INCA Agli Uffici Zona INCA Al Dip.to Welfare CGIL LORO SEDI Oggetto: legge 29 ottobre 2005 n. 229, pubblicata in G.U. n. 258 del 5 novembre 2005 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie Care compagne, cari compagni, dopo lungo e faticoso iter parlamentare è diventata legge la possibilità, per coloro che hanno subito danni irreversibili a seguito di vaccinazione obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, di chiedere allo Stato un incremento dell indennizzo ex-lege 210/92. Il testo di legge approvato dai due rami del Parlamento è il risultato della fusione di diversi disegni di legge presentati dall attuale maggioranza di governo e dalla minoranza; il testo unificato è stato approvato definitivamente dal Senato in data 11 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 ed entra in vigore il prossimo 20 novembre Si legge nei lavori parlamentari l indennizzo dai danni da vaccino è del tutto logico in base al principio secondo cui chi si sottopone ad una vaccinazione protegge sé stesso ma contribuisce anche a proteggere gli altri, dal momento che dopo l immunizzazione non può più essere sorgente di infezione e ancora La misura dell indennizzo (n.d.r. ex-lege 210/92) non è infatti adeguata all estrema gravità dei danni subiti dall interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione. Inoltre, Chi subisce un gravissimo danno alla salute e ha una invalidità permanente e irreversibile deve rassegnarsi a condurre una esistenza in tutto limitata, deve rinunciare 1

2 al lavoro, alla realizzazione professionale e ad avere una famiglia propria, ma deve continuare a combattere quotidianamente contro i pregiudizi della società ed infine si propone un riconoscimento in sede legislativa dei diritti umani ed economici delle persone che hanno visto sacrificare o comunque compromettere la loro vita in nome dell interesse collettivo. Con l emanazione di questa legge lo Stato e le Regioni concedono un indennizzo aggiuntivo che, in qualche modo, confermando il maggior danno conseguito dai danneggiati da vaccino rispetto alle altre categorie di danneggiati da trasfusione o da assunzione di emoderivati, conferma ugualmente la necessità di un risarcimento aggiuntivo rispetto a quello già concesso con legge 210/92. Occorre ricordare tuttavia che il ddl originariamente prevedeva di indennizzare ugualmente quanti avevano subito conseguenze irreversibili a seguito di trasfusioni di sangue o di somministrazione di emoderivati, ma le difficoltà di copertura finanziaria hanno fatto sì che il legislatore decidesse di estromettere dalla normativa in discussione tali categorie impegnandosi però a trovare risorse in breve tempo per gli esclusi. Inoltre, va ricordato che la Corte Costituzionale a più riprese ha ribadito che i criteri di determinazione dell indennizzo istituito con legge 210/92 non sono i più congrui, e che tale misura deve risultare più equa (sentenza n. 307/90 e n. 118/96) rispetto al danno subito e quindi il legislatore è stato invitato (sentenza n. 423/00) a considerare l opportunità di rivedere la disciplina in relazione alle esigenze proprie della delicata materia. Prima di inoltrarci in una disamina puntuale del testo di legge, vogliamo esporre una prima considerazione riguardo la possibilità -che rimane viva- di adire le vie legali per chiedere un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito, cioè la possibilità di procedere con il contenzioso civile a norma dell articolo 2043 del C.C. (responsabilità aquiliana). Pertanto la richiesta di questo ulteriore indennizzo non preclude agli interessati la strada del risarcimento del danno con causa civile (in proposito vedi circ. INCA n. 78/2004 e n. 33/2004). I punti principali della nuova normativa sono: 1. I beneficiari La norma in questione si riferisce ai cittadini già titolari di indennizzo ex-lege 210/92, in particolare coloro che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell integrità psicofisica a seguito di: Vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana Vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero Vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere Vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n Legge 362/99, art. 3, c. 3 Disposizioni urgenti in materia sanitaria 2

3 Vaccinazioni antiepatite B, a partire dal A questi soggetti è riconosciuto un ulteriore indennizzo in relazione alla categoria già loro assegnata dalla Commissione Medico Ospedaliera. Un aspetto di novità della norma -poiché riconosce un ruolo importante ai congiunti 3 del danneggiato nella quotidiana assistenza- è quello che stabilisce una suddivisione a metà, tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e prevalente, dell importo complessivo dell indennizzo aggiuntivo. Nel caso in cui i congiunti che prestano assistenza prevalente e continuativa siano deceduti, l intero importo dell indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il periodo della sua esistenza in vita. Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l indennizzo aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa. Nel caso in cui i congiunti del minorenne siano deceduti l indennizzo è erogato ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato. Si rileva che unicamente nel caso di soggetto minorenne o di soggetto incapace di intendere e di volere il requisito di assistenza continuativa e prevalente è collegato al requisito della convivenza. Riteniamo che il requisito di assistenza continuativa e di assistenza prevalente debba essere meglio chiarito con circolare ministeriale (Ministero della Salute) o all interno delle Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni emanato dalla Conferenza Stato-Regioni e aggiornato annualmente. In materia infatti il dlgs 112/98 ha trasferito alle Regioni (con decorrenza 21 febbraio 2001) la funzione di erogazione dei benefici previsti dalla legge 210/92. D altra parte, poiché la norma prevede l istituzione, entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge, di una Commissione per la definizione degli importi da erogare si ritiene che potrebbe essere tale Commissione a verificare anche la sussistenza dei requisiti di assistenza continuativa e di assistenza prevalente. Torneremo sull argomento non appena in possesso di ulteriori informazioni. 2. L indennizzo aggiuntivo L incremento dell indennizzo 210/92 consiste in un assegno vitalizio pari a: 1. sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1 alla 4 della tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni; 2. cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5 o 6 categoria della citata tabella A; 2 Tale fattispecie è stata introdotta con sentenza costituzionale n. 423/2000 e non ancora recepita con legge. Le sentenze dichiarative di incostituzionalità della Corte Costituzionale sono però applicabili immediatamente e senza necessità di un recepimento legislativo. 3 Parente, familiare, consanguineo (dizionario Garzanti) 3

4 3. quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7 o 8 categoria della citata tabella A. Riportiamo i valori dell indennizzo previsto con legge 210/92 per l anno 2005: IMPORTI INDENNIZZO Categoria imp.all.b importo Fisso annuale bimestrale mensile tip. 1,6% 1ª Categoria 1.339, , , ,86 625,93 2ª Categoria 1.205, , , ,51 614,75 3ª Categoria 1.071, , , ,31 603,66 4ª Categoria 938, , , ,01 592,51 5ª Categoria 804, , , ,79 581,40 6ª Categoria 669, , , ,31 570,16 7ª Categoria 536, , , ,01 559,01 3. Rivalutazione annuale dell intero importo Va segnalato un importante risultato che riguarda la rivalutazione annuale; infatti la legge stabilisce che l intero importo dell indennizzo è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. La norma prevede esplicitamente tale rivalutazione ed è senz altro un grande successo. Ciò non di meno ricordiamo il contenzioso in atto per ottenere lo stesso trattamento per l indennizzo ottenuto in base alla legge 210/92 e per l approfondimento del quale rinviamo alla lettura di nostre precedenti circolari in merito (Inca n. 78/2004 e n. 125/2005). 4. Ulteriore assegno una tantum Inoltre, per gli stessi soggetti, e cioè per i cittadini danneggiati in modo irreversibile a seguito di vaccinazioni e già titolari di indennizzo ex-lege 210/92 ed aventi titolo all indennizzo ulteriore previsto con legge 229/05, è stabilita la concessione di un assegno una tantum, il cui importo, che deve essere determinato dalla commissione istituita con articolo 2 della legge, è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo. Si precisa inoltre, che nel caso di richieste di assegno una tantum presentate ora e relative al periodo precedente all entrata in vigore della stessa legge, l importo in questione, relativo al periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell evento dannoso e la data di ottenimento dell indennizzo aggiuntivo, verrà erogato nella misura del 50%. Ricordiamo che già con legge 641/96 il legislatore previde -unicamente per i soggetti danneggiati da vaccinazione- un assegno una tantum (aggiuntivo all indennizzo ex-lege 210/92) pari, per ciascun anno, al 30% dell indennizzo dovuto per il periodo 4

5 compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento dell indennizzo previsto dalla legge 210/92. In conclusione, attualmente le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie - per legge o per ordinanza di un autorità sanitaria italiana- possono presentare apposita domanda di: indennizzo ex-lege 210/92 assegno una tantum corrispondente al 30% dell indennizzo ex-lege 210/92 già percepito (per ogni anno) per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l ottenimento dell indennizzo indennizzo aggiuntivo ex-lege 229/05 assegno una tantum per il periodo intercorrente fra la manifestazione dell evento dannoso e l ottenimento dell indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 229/05 (per un massimo di 10 annualità) L importo dell assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali a partire dall anno Anche questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo Stato viene corrisposta per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o, nel caso il soggetto danneggiato sia deceduto in data successiva all entrata in vigore della legge di cui si tratta, abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. 5. La domanda Infine, la domanda riteniamo debba essere presentata alla ASL competente territorialmente allegando la documentazione necessaria 4 per certificare la titolarità all indennizzo 210/92 nonché la categoria tabellare attribuita. La stessa ASL provvederà ad inoltrarla alla Commissione istituita a norma della presente legge affinché vengano definiti gli importi da erogare. Nel caso di cittadini danneggiati che siano nella possibilità di presentare oggi 5 la domanda di indennizzo 210 riteniamo che, successivamente al riconoscimento dell indennizzo 210, possano presentare anche la domanda di indennizzo aggiuntivo.. 6. Decesso del danneggiato Gli aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico 6 già previsti con legge 210/92 e succ. modificazioni, e cioè nell ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. 4 Verbale della CMO e delibera concessoria dell indennizzo 210 del Ministero o della Regione 5 le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 695/59 5 devono aver presentato la domanda di legge 210/92 entro il 4 novembre 2003 termine ultimo utile. Le persone danneggiate da vaccinazione devono presentare la domanda entro 3 anni dal momento in cui sono venute a conoscenza del danno. 6 condizione di un familiare che, non avendo mezzi di sostentamento propri, vive a carico del soggetto danneggiato. La vivenza a carico garantisce il sostentamento a coloro che, incapaci di procurarsi da soli un proprio reddito, dipendono in tutto o in parte da quello del defunto. Si intende quindi per "vivenza a carico" la situazione di fatto che si realizza quando un soggetto provvede in maniera continuativa al sostentamento di altri. Infine, la vivenza a carico non presuppone necessariamente la coabitazione. 5

6 Non viene specificato in questo caso se il diritto viva anche nel caso in cui l indennizzo aggiuntivo non sia l unica fonte di sostentamento del soggetto avente diritto ma riteniamo che, per analogia con le disposizioni della legge 210/92, si possa sostenere tale interpretazione. Soltanto nel caso di decesso del danneggiato avvenuto a causa della vaccinazione e in data successiva al 20 novembre 2005 (data di entrata in vigore della legge 229/05), gli aventi diritto possono scegliere tra un assegno una tantum di 150'000 euro (corrisposto in 5 rate annuali di 30'000 euro) e l indennizzo aggiuntivo istituito con comma 1 dell articolo 1 della presente legge. Gli eredi aventi diritto presenteranno la domanda al Ministero della Salute o alla Regione. In caso di decesso avvenuto in epoca precedente i soggetti aventi diritto possono accedere unicamente alle prestazioni previste in loro favore dalla legge 210/92. Non vi è pertanto retroattività delle previsioni legislative contenute nella norma in argomento. In conclusione, gli aventi diritto di soggetto danneggiato in modo irreversibile a seguito di vaccinazione in epoca successiva all entrata in vigore della legge 229/05 e deceduto a causa delle patologie collegate alla vaccinazione, hanno diritto: a) all assegno reversibile per 15 anni dell indennizzo oppure all assegno una tantum di 150 milioni di lire (legge 210/92) b) all indennizzo aggiuntivo oppure all assegno una tantum di 150'000 euro (legge 229/05) Vale ricordare alcune osservazioni relative al convivente more uxorio, che la norma non contempla fra gli aventi diritto. In particolare ricordiamo che, fra gli aventi diritto all indennizzo ex-lege 210/92 viene considerato, per un breve periodo, anche il convivente more uxorio 7 ; questa possibilità fu in seguito abrogata con DL 89/96 e successiva legge 238/97. In proposito si segnala una Ordinanza 8 alla Corte Costituzionale promossa dal tribunale di Trento che ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell art. 1, c..6, della legge 238/97 -nella parte in cui non prevede che i benefici della medesima legge spettino anche al convivente more uxorio che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all art. 1 della legge 210/92- per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. E appena il caso di citare il dibattito in atto nel nostro Paese sulla regolamentazione delle unioni di fatto, i Patti civili di solidarietà (Pacs). Pare invece utile richiamare l attenzione di chi legge sul fatto che nel resto dell Europa 9 è in atto da anni un processo di riforma delle legislazioni volto a riconoscere, anche sotto il profilo giuridico, le coppie di fatto e le unioni civili. 7 DL 448 del 30 ottobre 1995, non convertito in legge, riprende un precedente DL 362 del 28 agosto 1995 anch esso non convertito in legge. Successivamente con DL 89 del 26 febbraio 1996 viene tolta, fra gli aventi diritto, la figura del convivente more uxorio. 8 Ordinanza alla Corte Costituzionale (n. 931) del Tribunale di Trento in data 23 luglio 2004 e pubblicata sulla G.U. n. 48 del 15/12/ Nel 2003 l Europarlamento approva una risoluzione sui diritti umani in Europa nella quale invita tutti gli Stati membri a parificare coppie di fatto e matrimoni ma anche ad aprire matrimonio e adozioni alle coppie gay e lesbiche. 6

7 Infatti, l Unione Europea estende gradualmente anche alle coppie di fatto le tutele economiche e giuridiche previste per le coppie sposate; tale estensione viene effettuata in linea con l art della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea, inserita nel Progetto di Costituzione europea. 7. Istituzione di una Commissione ministeriale Il Ministro della Salute, entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge, deve istituire con apposito decreto una Commissione per la definizione degli importi da erogare in qualità di indennizzo aggiuntivo (art. 1) e di ulteriore assegno una tantum (art. 4). La Commissione dovrebbe essere istituita entro il 20 gennaio Torneremo sull argomento non appena in possesso di ulteriori informazioni. 8. Contenzioso legale in corso Particolare attenzione va prestata al dettato dell articolo 3 che stabilisce l obbligo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni già titolari dei benefici ex-lege 210/92, ed aventi in corso contenzioso giudiziale di qualsiasi ordine e grado ivi compresa la fase esecutivadi rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per poter accedere ai benefici della legge 229/05. In buona sostanza il diritto ad usufruire di questo ulteriore indennizzo viene condizionato alla formale rinuncia alla prosecuzione del giudizio da parte del soggetto interessato. Si opera una sorta di accordo tra il cittadino danneggiato e lo Stato, così come avviene in altri paesi europei. In Inghilterra, ad esempio, dal 2004 lo Stato ha stabilito uno schema di compensazione per i cittadini che, attraverso le trasfusioni di sangue o l assunzione di emoderivati infetti forniti dal SSN prima del 1991, hanno contratto l epatite C. Il diritto alla compensazione, peraltro compatibile con altre prestazioni in denaro erogate dallo Stato attraverso il sistema di sicurezza sociale, è subordinato alla rinuncia formale a qualsiasi tipo di azione legale. In particolare, rileviamo che la rinuncia a proseguire il giudizio vale soltanto per coloro che hanno cause legali in corso ma già percepiscono l indennizzo ex-lege 210/92. Tutti coloro che hanno in corso cause per ottenere l indennizzo della legge 210/92, ad esempio perché contestano l intempestività della domanda, non sono interessati da questa disposizione in quanto non ancora beneficiari di indennizzo ex-lege 210/92. Indicazioni operative In primo luogo riteniamo sia opportuno ribadire di non attivarsi per predisporre la formale rinuncia al contenzioso legale nel caso di cittadini che non siano ancora titolari di indennizzo ex-lege 210/ L articolo 21 recita testualmente che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l età o l orientamento sessuale. 7

8 In secondo luogo riteniamo sia opportuno attendere la costituzione della Commissione ministeriale di cui all articolo 2 prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione relativa alla legge 229/05. In ogni caso la formale rinuncia al contenzioso legale non deve essere predisposta, a nostro parere, sino alla istituzione della Commissione ministeriale e alla definizione degli importi da erogare. In terzo luogo, prima di decidere in favore della formale rinuncia al contenzioso legale di ogni ordine e grado è bene che ogni caso venga valutato singolarmente. Dopo la costituzione della Commissione, sarà opportuno contattare (per lettera o telefonicamente) tutte le persone che si sono rivolte ai nostri uffici per la domanda di indennizzo ex-lege 210/92 a seguito di danni da vaccinazione al fine di informarli della nuova disciplina. Si potranno inoltrare le domande di indennizzo aggiuntivo alle ASL territorialmente competenti allegando un documento da cui si evinca la categoria tabellare riconosciuta al soggetto. Riteniamo che la domanda si possa presentare in carta semplice e si debba allegare la formale rinuncia del soggetto a proseguire il contenzioso legale in atto. Successivamente all ottenimento dell indennizzo aggiuntivo, è possibile presentare la domanda per l assegno una tantum a norma dell articolo 4 della presente legge. Torneremo sull argomento appena saremo in possesso di indicazioni, anche procedurali, più precise. Fraterni saluti. p. l Ufficio socio-assistenziale e del welfare locale (Maria Patrizia Sparti) 8

9 All. 1 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie" (Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica l'11 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del ) Art Ai soggetti di cui all articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. 2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato. 3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l avente diritto può optare tra l ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a euro, da corrispondere in cinque rate annuali di euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. 4. L intero importo dell indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. Art Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e All istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. Art. 3. 9

10 1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. 2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all articolo 2. Art Ai soggetti di cui al comma 1 dell articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento dell indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. 2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell evento dannoso e la data di ottenimento dell indennizzo. 3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, anche ai fini dell applicazione dell articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10

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