CONDIZIONI GENERALI PER LA

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1 CONDIZIONI GENERALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA Le presenti condizioni generali ( Condizioni Generali ), il modulo di proposta/accettazione ( Modulo di Proposta ), l Allegato condizioni economiche ( Condizioni Economiche ) e gli altri allegati costituiscono il contratto ( Contratto ) stipulato tra VIVIGAS S.p.A. ( Venditore ) e l intestatario delle utenze indicato nel Modulo di Proposta ( Cliente ), (il Venditore e il Cliente congiuntamente Parti e singolarmente Parte ), avente ad oggetto i termini e le condizioni di somministrazione di gas naturale e energia elettrica da parte del Venditore al Cliente. 1. Oggetto del Contratto Esclusiva 1.1 Il gas naturale e l energia elettrica saranno somministrati presso, rispettivamente, il punto di riconsegna e il punto di prelievo indicati nel Modulo di Proposta ( Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo, rispettivamente) nei limiti delle capacità degli impianti del Cliente situati a valle del gruppo di misura ( Impianti ), delle reti del distributore localmente competente ( Distributore ) e di potenza disponibile indicati nel Modulo di Proposta. Qualora il gas naturale e/o l energia elettrica resi disponibili presso il Punto di Riconsegna e il Punto di Prelievo risultino non conformi a quanto indicato nel Modulo di Proposta, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Venditore, che provvederà ad eseguire le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. 1.2 Il gas naturale somministrato al Cliente presso il Punto di Riconsegna avrà le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello consegnato dal Distributore al Venditore a ciascun punto di allacciamento alla rete di distribuzione di appartenenza degli Impianti. Le Parti si danno reciprocamente atto che il calcolo del contenuto energetico del gas naturale messo a disposizione del Cliente sarà quello determinato dal Distributore ai sensi delle delibere di volta in volta vigenti ed emanate dall Autorità per l Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ( Autorità ). Ai fini del presente Contratto, le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Distributore o dal trasportatore di gas naturale sui metanodotti nazionali ( Trasportatore di Gas ). 1.3 Il Cliente si impegna a prelevare tutti i quantitativi di gas naturale ed energia elettrica necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Venditore. 2. Uso del gas naturale e dell energia elettrica 2.1 Il gas naturale e l energia elettrica somministrati ai sensi del Contratto non potranno essere utilizzati presso luoghi diversi da, rispettivamente, ciascun Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo ovvero per usi diversi da quelli indicati nel Modulo di Proposta, né potranno essere ceduti in qualsiasi forma a terzi. 2.2 Il Cliente si impegna a prelevare il gas naturale e l energia elettrica nei limiti, rispettivamente, di pressione e di potenza indicati nel Modulo di Proposta e per cui sono stati corrisposti al Distributore gli oneri di allacciamento, e sarà responsabile per tutti gli eventuali danni derivanti da prelievi eccedenti la pressione e potenza disponibile causati a terzi, al Venditore ovvero al Distributore. 2.3 Il Cliente, inoltre, si impegna ad utilizzare il gas naturale e l energia elettrica nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza e a mantenere integri gli impianti e le apparecchiature di consegna e misura del Distributore nonché a porre in essere quanto necessario ed opportuno al fine di garantire la sicurezza del sistema e l erogazione dei servizi di rete da parte dei competenti gestori. Il Venditore, pertanto, non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente o da soggetti terzi in conseguenza della violazione di tali obblighi da parte del Cliente. Il Cliente si impegna a consentire che il Distributore, attraverso proprio personale tecnico, possa accertare che gli Impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando e/o sospendendo la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica nel caso in cui il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. Il Cliente si impegna inoltre a consegnare al Distributore, eventualmente attraverso il Venditore, e/o al Venditore tutti i documenti che gli stessi richiederanno per il predetto accertamento. 3. Dispacciamento, trasporto e diritti relativi all energia elettrica - Mandati 3.1 Il Cliente conferisce mandato senza della stipula e dell esecuzione del contratto per il servizio di dispacciamento dell energia elettrica ( Contratto di Dispacciamento ) presso ciascun Punto di Prelievo da stipularsi con il soggetto che gestisce la trasmissione e il dispacciamento dell energia elettrica sulla rete elettrica nazionale ( Gestore di Rete ) e del contratto per il servizio di trasporto dell energia elettrica presso ciascun Punto di Prelievo ( Contratto di Trasporto ) da stipularsi con il Distributore. Il Cliente conferisce altresì mandato con rappresentanza al Venditore per la stipula del contratto di connessione e le relative condizioni tecniche ad esso correlate (congiuntamente Contratto di Connessione ); ove il mandato non possa essere fatto valere nei confronti del Distributore o non sia da questi accettato, il Cliente si impegna a fornire e a sottoscrivere in nome proprio tutta la documentazione necessaria ed a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario ai fini della stipula del Contratto di Connessione. Il Cliente dichiara di essere stato edotto circa gli obblighi derivanti dai contratti sopra richiamati e, in particolare, degli obblighi del Cliente di: mantenere gli Impianti in sicurezza e secondo le norme tecniche di volta in volta applicabili; non manomettere gli impianti del Distributore, incluse le apparecchiature di misura; non alterare il rilevamento di consumi; non effettuare prelievi fraudolenti o eccedenti la potenza disponibile; permettere ispezioni e verifiche sugli Impianti; pagare i corrispettivi, anche a mezzo del Venditore, dovuti al Distributore secondo quanto disposto dall Autorità. Il Cliente si impegna a far sì che il Venditore possa sempre adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti sopra richiamati. Il Cliente, pertanto, terrà indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità o onere che possa derivare dall inadempimento del Contratto di Trasporto o del Contratto di Connessione dovuto a fatti od omissioni ascrivibili al Cliente. 3.2 Il Cliente conferisce mandato senza della partecipazione di quest ultimo per conto del Cliente all assegnazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ( GSE ) ovvero di altro ente competente, di energia elettrica di produzione CIP6 di cui all articolo 3, comma 12, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999), e s.m.i. relativamente a ciascun Punto di Prelievo. 3.3 Il Cliente conferisce altresì mandato senza della partecipazione di quest ultimo per conto del Cliente all assegnazione da parte del GSE ovvero di altro ente competente, dei diritti di importazione e delle altre forme di approvvigionamento di energia elettrica previste da disposizioni dell Autorità, del GSE, del Ministero dello Sviluppo Economico o di altri enti od organi competenti, relativamente a ciascun Punto di Prelievo. 3.4 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato con rappresentanza al Venditore, che accetta, affinché quest ultimo possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto dello stesso di recedere dall eventuale contratto di somministrazione stipulato con altro fornitore di gas naturale e/o energia elettrica. 3.5 Ai fini della stipula e dell esecuzione dei mandati di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 il Cliente si impegna a sottoscrivere e a fornire al Venditore tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al Venditore la stipula dei summenzionati contratti, la partecipazione alle assegnazioni nonché l invio della comunicazione di recesso. 3.6 I mandati di cui ai precedenti articoli si intendono conferiti al Venditore in via esclusiva ed irrevocabile per l intera durata del Contratto e con attribuzione allo stesso della facoltà di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell esecuzione dei mandati. 4. Durata del Contratto Condizioni sospensive e risolutive - recesso e diritto di ripensamento 4.1 Il Contratto ha durata indeterminata ed è sospensivamente condizionato all esito negativo della verifica svolta dal Venditore entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dello stesso circa l esistenza di eventuali iscrizioni pregiudizievoli del Cliente nel registro protesti, nonché di eventuali ipoteche non volontarie nei 5 (cinque) anni precedenti la sottoscrizione del Resta inteso che la somministrazione di energia elettrica e di gas avrà inizio alla data indicata nel Modulo di Proposta ovvero, in caso di subentro, dal momento dell attivazione delle apparecchiature di misura, ed in ogni caso subordinatamente: (a) con riferimento all energia elettrica, all efficacia del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Trasporto per ciascun Punto di Prelievo, nonché alla prestazione da parte del Cliente delle garanzie di cui all articolo 10; (b) con riferimento al gas naturale, all efficacia dei contratti stipulati dal Venditore con il Trasportatore di Gas e con il Distributore per ciascun Punto di Riconsegna (congiuntamente Contratti di Distribuzione Gas ) nonché alla prestazione da parte del Cliente delle garanzie di cui all articolo 10; Ove la somministrazione di gas naturale e/o quella di energia elettrica non sse iniziare secondo le tempistiche sopra riportate, il Venditore ne darà tempestiva informazione al Cliente indicandone le ragioni. 4.2 Rimane altresì inteso che, qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in relazione al Punto di Prelievo, l efficacia del Contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il Cliente non risulti sospeso per morosità, ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi dell allegato B della Delibera dell Autorità ARG/elt 191/09 dell 11 dicembre 2009 e s.m.i. (Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali in GU n. 31 dell 8 febbraio 2010 e su Qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di gas naturale in relazione al Punto di Riconsegna, l efficacia del Contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il Punto di Riconsegna non risulti chiuso ovvero oggetto di richieste di chiusura o altre procedure simili in conseguenza della morosità del Cliente ai sensi dell allegato A alla Deliberazione dell Autorità ARG/gas 99/11 e s.m.i. (Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica su A tal riguardo, il Venditore informa il Cliente che il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Venditore le seguenti informazioni relative al Punto di Prelievo e il Punto di Riconsegna: (i) se risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; (ii) se sia in corso una richiesta di indennizzo; (iii) mercato di provenienza; (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching (ossia cambio fornitore); (v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente

2 in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching. 4.3 Ove le condizioni sospensive di cui agli articoli 4.1 e 4.2 non ssero verificarsi contestualmente, ciascuna somministrazione sarà avviata allorché le condizioni sospensive relative ad essa si siano verificate, fermo restando quanto previsto agli articoli 4.5(c) e 4.5 (d). Il Venditore si riserva, comunque, la facoltà di rinunciare a una o a più delle condizioni di cui agli articoli 4.1 e 4.2 essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. 4.4 Il Venditore potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso minor termine previsto dalla normativa in vigore. Il Cliente potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione al Venditore mediante lettera raccomandata A/R o fax con preavviso pari a 1 (un) mese o al diverso termine massimo previsto dalla normativa in vigore, fermo restando che ove il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si potrà avvalere di quest ultimo per inoltrare la comunicazione di recesso. Ripensamento Qualora il Contratto sia concluso al di fuori dei locali commerciali del Venditore, ovvero per via telematica o telefonica, fermo restando quanto sopra previsto, al Cliente spetta comunque la facoltà di recedere dal Contratto, inviando al Venditore il modulo di recesso allegato al Contratto ovvero altra comunicazione esplicita entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Qualora il Cliente non presenti una richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie ad attivare la somministrazione verranno avviate solo una volta trascorso tale termine. Ove invece il Cliente richieda l esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto fermo restando che tale richiesta non comporterà l avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita, a seconda dei casi, dal precedente fornitore o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela, per l energia elettrica, o il servizio di fornitura di ultima istanza, per il gas naturale oppure essere avviata dal Venditore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna, il Cliente è tenuto a richiedere la disattivazione all attuale fornitore, che provvederà, anche tramite terzi in tal senso. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura. 4.5 Il Contratto si risolverà automaticamente al realizzarsi di una delle seguenti condizioni risolutive: a) perdita del legittimo possesso, disponibilità e/o uso dell immobile servito, fermo restando che il Cliente sarà tenuto a dare tempestiva comunicazione al Venditore della perdita di tale possesso, disponibilità e/o uso e dovrà rimborsare al Venditore tutti i costi da questi sostenuti sino alla cessazione effettiva della somministrazione, inclusi il costo dell energia elettrica e del gas somministrati a seguito della perdita del possesso, disponibilità e/o uso dell immobile; b) risoluzione del Contratto di Trasporto, del Contratto di Connessione, del Contratto di Dispacciamento ovvero di uno dei Contratti di Distribuzione Gas; c) sospensione del Punto di Prelievo o richiesta di indennizzo per morosità ovvero chiusura o richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna per morosità secondo quanto previsto all articolo 4.2; in tal caso, al Contratto non verrà data esecuzione e gli effetti del recesso dal precedente contratto di somministrazione di cui all articolo 3.4 verranno meno; d) mancato avveramento della condizione di cui all articolo 4.1(a) ovvero della condizione 4.1(b) trascorsi 6 (sei) mesi dalla conclusione del Contratto; e) mancato ottenimento o revoca delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità al Venditore o al Cliente per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica. 4.6 Resta inteso che, in caso di recesso da parte del Cliente o di avveramento di una delle condizioni risolutive di cui all articolo 4.5, fermo restando l impegno del Venditore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e/o dal Contratto di Dispacciamento e/o dai Contratti di Distribuzione Gas, saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che i Distributori o il Trasportatore di Gas o il Gestore di Rete ssero pretendere dal Venditore in conseguenza della cessazione anticipata del Contratto nonché i corrispettivi previsti dal Contratto, unitamente alle tasse ed agli altri oneri accessori sino alla cessazione di efficacia del 5. Limitazioni di responsabilità per distribuzione e trasporto 5.1 Il Venditore non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente o da soggetti terzi causati dal gas naturale o dall energia elettrica somministrata né delle eventuali interruzioni temporanee, totali o parziali della somministrazione di gas naturale o dell energia elettrica connesse all attività di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione degli stessi. In particolare, il Venditore non risponderà dei danni subiti dal Cliente derivanti da problemi tecnici occorsi nella consegna del gas naturale o dell energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della pressione del gas naturale o della tensione o frequenza ovvero della forma d onda, black-out, microinterruzioni, buchi di tensione dell energia elettrica e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli Impianti alla rete dei gasdotti o elettrica. Tali problemi tecnici, non essendo imputabili al Venditore, né comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico di quest ultimo, né potranno costituire motivo di risoluzione del 6. Forza maggiore 6.1 Per evento di forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza, di carattere locale, nazionale od internazionale, non direttamente imputabile a una delle Parti, che non sia stato possibile impedire usando l ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte l adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto da parte del Venditore. Gli eventi di forza maggiore includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti tecnici o fisici di carattere straordinario ed imprevedibile del sistema di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione del gas naturale o dell energia elettrica, regolamenti o ordini di pubbliche autorità, modifiche normative, scioperi, sabotaggi, guerre, terremoti, frane, slavine, inondazioni o altre calamità naturali. 6.2 Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, il Venditore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni di cui al Contratto per tutto il tempo e nella misura in cui l adempimento delle stesse sia reso impossibile dall evento di forza maggiore. 7. Misura dei consumi e manutenzione degli impianti e del gruppo di misura 7.1 La rilevazione dei consumi di gas naturale e di energia elettrica somministrati sarà eseguita dal Distributore o dal Cliente mediante autolettura nei tempi e con le modalità indicate dal Venditore in fattura. L autolettura sarà considerata valida ai fini della determinazione del conguaglio di cui all articolo 9.1 salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente, e, in caso di discordanza con i dati del Distributore, prevarranno questi ultimi. In caso di mancata rilevazione dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica da parte del Distributore o di non verosimiglianza statistica dei dati comunicati mediante autolettura, il Cliente sarà informato sulle cause che hanno impedito tale rilevazione. 7.2 Qualora il gruppo di misura, a causa di malfunzionamenti di qualsiasi natura, non rilevi o rilevi erroneamente i quantitativi di gas naturale o energia elettrica somministrati, il Cliente dovrà avvisare tempestivamente il Venditore, che provvederà a darne notizia al Distributore, affinché questi provveda alla sostituzione o alla riparazione del gruppo di misura. In caso di blocco o cattivo funzionamento del gruppo di misura, il consumo relativo al periodo in cui il gruppo di misura non ha funzionato correttamente verrà contabilizzato sulla base delle determinazioni del Distributore. Qualora il Cliente intenda effettuare la verifica del gruppo di misura per un sospetto di non corretta rilevazione dei quantitativi di gas naturale o dell energia elettrica somministrati, potrà richiedere la verifica al Venditore e, in tal caso, il Venditore effettuerà o richiederà al Distributore di effettuare la verifica, secondo le norme tecniche vigenti. Nel caso in cui, a seguito della verifica richiesta dal Cliente, risultasse il corretto funzionamento del gruppo di misura, al Cliente saranno addebitati i costi sostenuti per la stessa. 7.3 Il Cliente è costituito custode dei gruppi di misura del Distributore e pertanto è tenuto a mantenere integri gli stessi. Il Cliente sarà responsabile della distruzione, modifica, spostamento non autorizzato, rimozione e sottrazione ovvero di ogni altro danneggiamento dei gruppi di misura o dei loro contrassegni. Il Cliente assume a proprio carico l onere per tutte le spese occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni dei gruppi di misura a questi imputabili. 7.4 Il Cliente si impegna a consentire verifiche ed ispezioni sul gruppo di misura da parte del Venditore e del Distributore, anche mediante soggetti da questi autorizzati. Qualora siano accertate irregolarità o malfunzionamenti, il Venditore potrà adottare ogni azione utile, ivi inclusa la sospensione della somministrazione di gas naturale e di energia elettrica sino a quando tali irregolarità o malfunzionamenti non siano sanati. 8. Prezzo 8.1 Per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica il Cliente sarà tenuto a pagare i corrispettivi di cui alle Condizioni Economiche, valide per il periodo ivi indicato. 8.2 Alla scadenza del periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche, il Venditore comunicherà il nuovo valore delle componenti P e F0 dovuto dal Cliente per la somministrazione rispettivamente di gas naturale e di energia elettrica, che avrà effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del Venditore, e il relativo periodo di applicabilità. Salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall invio effettuato da parte del Venditore. In mancanza della comunicazione del Venditore, le Condizioni Economiche in quel momento applicate si intenderanno prorogate finché il Venditore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente, indicando il nuovo periodo di applicabilità. Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare il nuovo valore di P e di F0 comunicato dal Venditore, dovrà far pervenire a quest ultimo una comunicazione scritta, da inviarsi tramite raccomandata A/R o fax, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Venditore. Resta inteso che nel caso in cui il Cliente non comunichi al Venditore, entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, la propria volontà di non voler aderire alle nuove condizioni economiche, esse si intenderanno in ogni caso accettate. Salvo quanto diversamente indicato dal Venditore nella comunicazione, il nuovo valore di P e di F0 troverà applicazione di anno in anno, fino a nuova comunicazione del Venditore. Qualora il Cliente abbia espresso la volontà di non

3 aderire alle nuove condizioni economiche proposte dal Venditore, salvo il diritto di recesso del Cliente, in relazione alla somministrazione di: a) gas naturale, in sostituzione della componente P, sarà applicata la componente sostitutiva relativa alla commercializzazione all ingrosso calcolata, nel trimestre t-esimo, nel rispetto della Componente sostitutiva relativa alla commercializzazione all ingrosso = QCI + QEt a) QCI, espresso in euro/gj, è pari a 0, euro/gj; b) QEt, espresso in euro/gj, in ogni trimestre t- esimo è determinato, con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la QEt = QE0*It se It 0,788 QEt = (QE0-QF)*It+QF*0,788 se It < 0,788 : QE0 è il valore riferito al trimestre aprile-giugno 2009, pari a 7, euro/gj; It è l indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato: It = a GASOLIOt / GASOLIO0 + b BTZt / BTZ0 + c BRENTt /BRENT0, : a è il peso attribuito all indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41; GASOLIOt è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt s Oilgram Price Report, espresse in $ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di /kg considerando la media mensile dei valori del cambio /$ calcolata da Banca d Italia; GASOLIO0 è il valore base di GASOLIOt, relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di /kg; b è il peso attribuito all indice del prezzo dell olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46; BTZt è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt s Oilgram Price Report, espresse in $ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di /kg, considerando la media mensile dei valori del cambio /$ calcolata da Banca d Italia; BTZ0 è il valore base di BTZt relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di /kg; c è il peso attribuito all indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13; BRENTt è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt s Oilgram Price Report, espresse in $ per barile e trasformate in centesimi di /kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio /$ calcolata da Banca d Italia; BRENT0 è il valore base del BRENTt relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di /kg; QF è una quota fissa, pari a 1, euro/gj; t sono i trimestri di ogni anno a partire dall 1 gennaio. Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QEt e QEt-1 sia minore, in valore assoluto, a 0, euro/gj, QEt è posto uguale a QEt-1. Ad esclusione della componente P, troveranno applicazione tutte le altre previsioni delle Condizioni Economiche. b) energia elettrica, in sostituzione della componente F0, sarà applicata la componente monoraria sostitutiva relativa alla componente energia calcolata e aggiornata mensilmente con la Componente sostitutiva della componete energia (Pm) = Rif + K1 * Im Pm = prezzo riferito al mese di prelievo m; Rif è così valorizzato: i) per contratti di abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3kW, Rif assume il valore di 25,14 /MWh per i primi KWh/anno e 37,95 /MWh oltre KWh/anno; ii) per contratti di abitazione non di residenza e/o di residenza con potenza impegnata maggiore di 3kW, Rif assume il valore di 31,72 /MWh per i primi KWh/anno e 36,98 /MWh oltre KWh/anno; K1= coefficiente moltiplicativo di valore pari a 0,010802; Im = parametro di adeguamento del prezzo calcolato al mese m. Il parametro di adeguamento sarà calcolato mensilmente per tutti i mesi di fornitura con la Im = 0,336 * (IGasoil/9,647) + 0,197 * (IBTZ/6,523) + 0,262 *(IATZ/5,627) + 0,205 * (IGreggio/8,405) IGasoil = media riferita al periodo intercorrente tra il decimo mese ed il secondo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni Cif Med Basis Genoa Lavera del gasolio 0,1, pubblicate dal Platt s Oilgram Price Report ed espresse in dollari per tonnellata metrica (US$/MT). IBTZ = media riferita al periodo intercorrente tra il decimo mese ed il secondo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni Cif Med Basis Genoa Lavera dell olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate dal Platt s Oilgram Price Report ed espresse in dollari per tonnellata metrica (US$/MT). IATZ = media riferita al periodo intercorrente tra il decimo mese ed il secondo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni Cif Med Basis Genoa Lavera dell olio combustibile ad alto tenore di zolfo, pubblicate dal Platt s Oilgram Price Report ed espresse in dollari per tonnellata metrica (US$/MT); IGreggio = media riferita al periodo intercorrente tra il decimo mese ed il secondo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni Fob breakeven basis Ara prices dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate dal Platt s Oilgram Price Report ed espresse in dollaro per barile (US$/bbl). I valori precedenti riferiti a IGasoil, IBTZ e IATZ vengono trasformati in Eurocent/kg considerando il valore del cambio euro/dollaro ottenuto come la media ponderata delle medie mensili aritmetiche dei valori giornalieri del cambio rilevati dalla Banca d Italia nel periodo intercorrente tra il decimo mese ed il secondo mese precedente a quello di prelievo (con peso 0,2) e la media aritmetica dei valori giornalieri del cambio rilevati dalla Banca d Italia nel primo mese precedente il mese di prelievo (con peso 0,8). Il valore precedente riferito a IGreggio viene convertito in Eurocent/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica e considerando il cambio euro/dollaro ottenuto come la media ponderata delle medie mensili aritmetiche dei valori giornalieri del cambio rilevati dalla Banca d Italia nel periodo intercorrente tra il decimo mese ed il secondo mese precedente a quello di prelievo (con peso 0,2) e la media aritmetica dei valori giornalieri del cambio rilevati dalla Banca d Italia nel primo mese precedente il mese di prelievo (con peso 0,8). Le quotazioni in dollari per barile dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina, Brass Blend sono ricavati applicando le seguenti formule: Kirkuk = media*1,035, Murban = media*1,045, Saharan Blend=media*1,112, Zuetina = media*1,115, Brass Blend = media * 1,138, «media» è la media aritmetica delle quotazioni in dollari per barile dei greggi Arabian Light, Iranian Light e Kuwait. Ad esclusione della componente F0-F1-F2-F3, troveranno applicazione tutte le altre previsioni delle Condizioni Economiche. 8.3 Qualora le delibere dell Autorità relative all aggiornamento dei corrispettivi eventualmente richiamate nel prezzo di volta in volta applicabili ssero, per qualsiasi motivo, essere abrogate, annullate o comunque diventare inefficaci, le Parti convengono che l aggiornamento degli stessi sarà determinato secondo le modalità e le tempistiche previste dall ultima delibera dell Autorità applicabile immediatamente prima della menzionata abrogazione, annullamento o inefficacia, restando responsabilità del Venditore la raccolta ed il calcolo dei valori dei parametri energetici aggiornati. 8.4 Rimangono a carico del Cliente l imposta sul valore aggiunto, l addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti, che saranno esposti in fattura con voce separata secondo la normativa vigente. 8.5 Qualora uno o più indici a cui si fa riferimento nel Contratto non siano più pubblicati o vengano pubblicati in maniera discontinua, tali indici saranno sostituiti con dei nuovi indici la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici a quelli prodotti dagli indici sopra menzionati. 9. Fatturazione e pagamenti 9.1 La fatturazione dei corrispettivi dovuti avverrà con cadenza mensile sulla base dei consumi annui indicati nel Modulo di Proposta, ad eccezione della fattura di conguaglio annuale. In particolare, il Cliente riceverà ogni anno 11 (undici) fatture, il cui importo sarà calcolato applicando i corrispettivi di cui alle Condizioni Economiche alla quota parte pari a 1/12 (un dodicesimo) dei consumi annui di gas naturale e di energia elettrica indicati nel Modulo di Proposta, a prescindere dai dati di consumo effettivo. L autolettura del Cliente unitamente alle letture dei consumi comunicate dal Distributore, saranno considerate esclusivamente ai fini della fattura di conguaglio, che sarà emessa con riferimento ad entrambe somministrazioni di gas naturale e energia elettrica con cadenza annuale rispetto all inizio della prima somministrazione, a prescindere da quando sia stata avviata la seconda. Il consumo annuo di gas naturale e di energia elettrica utilizzato ai fini della fatturazione sarà adeguato di anno in anno in base ai consumi effettivi, come risultanti nella fattura di conguaglio. Conseguentemente, sin dalla prima fattura successiva a quella di conguaglio, sarà adeguato il volume di gas naturale e di energia elettrica utilizzato per determinare l'importo di ogni singola fattura. Il Cliente potrà richiedere un adeguamento dei consumi considerati per il calcolo dei corrispettivi una volta all anno inviando una richiesta scritta all indirizzo mail servizio.clienti@vivigas.it, qualora ritenga che gli stessi si discostino da quelli effettivi. Analogamente il Venditore potrà modificare i consumi considerati per il calcolo dei corrispettivi una volta all anno informando il Cliente, qualora gli stessi si discostino di almeno il 30% (trenta per cento) dai consumi effettivi, secondo la metodologia di calcolo del profilo di prelievo standard di cui all Allegato A alla Delibera dell Autorità 229/2012/R/GAS e s.m.i. (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) su Qualora trovino applicazione le condizioni economiche di cui all'articolo 8.2, il Venditore emetterà le fatture da gennaio a maggio su base mensile, mentre da giugno a dicembre, saranno emesse 3 (tre) fatture, fermo restando che tra la data di emissione di una fattura e la data di emissione di quella successiva dovrà trascorrere un periodo di almeno 20 (venti) giorni. 9.2 A titolo di chiarimento, qualora le somministrazioni di gas naturale e energia elettrica non ssero iniziare nella stessa data, al Cliente saranno fatturati i corrispettivi di ciascuna somministrazione solo a seguito del relativo avvio della stessa, fermo restando tutto quanto sopra previsto in tema di numero di fatture, data di

4 conguaglio e aggiornamento dei valori di consumo annuo. 9.3 La fattura di conguaglio di cui all'articolo 8.1 e quelle relative alle condizioni economiche di cui all'articolo 8.2, qualora applicabili, saranno emesse sulla base della rilevazione dei consumi effettuata dal Distributore o mediante valida autolettura, o se non disponibili, sulla base del consumo storico del Cliente o, se non disponibile, su quello annuo indicato nel Modulo di Proposta. 9.4 Le fatture saranno inviate esclusivamente online all indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente e saranno altresì disponibili nell area web del Venditore riservata al Cliente. 9.5 Il Cliente si impegna a corrispondere quanto dovuto al Venditore tramite addebito diretto SDD, entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura. Ove l addebito diretto non vada a buon fine, il Cliente sarà tenuto ad effettuare il pagamento secondo le diverse modalità indicate in fattura, restando inteso che il Cliente dovrà provvedere al ripristino tempestivo della modalità di pagamento tramite SDD e fermo restando quanto previsto all articolo 12.1(g). Analogamente, il Venditore potrà riconoscere gli eventuali importi dovuti al Cliente a titolo di conguaglio mediante accredito sul conto corrente del Cliente indicato per il pagamento tramite SDD in alternativa al riconoscimento del credito, mediante compensazione, nelle fatture successivamente inviate al Cliente fino alla concorrenza dell importo dovuto dal Venditore. 9.6 In caso di mancato o ritardato pagamento il Venditore potrà addebitare al Cliente gli interessi di mora calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento come definito ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l introduzione dell Euro nell ordinamento nazionale, a norma dell articolo 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, in G.U. n. 157 dell 8 luglio 1998) e s.m.i. aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, oltre un importo pari a Euro 4 per ciascun sollecito di pagamento. Il Cliente buon pagatore, come definito ai sensi dell articolo 1.1 della Delibera dell Autorità n. 229/01 del 18 ottobre 2001 (Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita gas ai clienti finali, attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera H) della legge 14 novembre 1995, n. 481, in G.U. n. 287 dell 11 dicembre 2001 e su e s.m.i. per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale. 9.7 Il Cliente che al 5 (quinto) giorno dalla scadenza della fattura non risulti in regola con il pagamento della stessa sarà sollecitato a effettuare il pagamento entro 15 (quindici) giorni dall invio della raccomandata, se il sollecito è trasmesso in tale forma, ovvero 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte del Venditore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata, ovvero entro 20 (venti) giorni dall emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Venditore potrà richiedere al Distributore, fermi restando i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, di: a) in relazione all energia elettrica: (i) effettuare una riduzione della potenza dell energia elettrica somministrata al Cliente ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e (ii) qualora la situazione di morosità del Cliente continui a persistere trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, procedere alla sospensione della somministrazione dell energia elettrica. Rimane inteso che, nel caso in cui le condizioni tecniche del gruppo di misura del Cliente non consentano di ridurre la potenza dell energia elettrica somministrata, il Venditore potrà richiedere al Distributore di procedere direttamente alla sospensione della somministrazione di energia elettrica trascorsi i termini di cui al presente articolo 9.7; b) in relazione al gas naturale: procedere alla sospensione della somministrazione del gas naturale al Cliente attraverso la chiusura del Punto di Riconsegna. Nei 90 (novanta) giorni successivi ad una richiesta di sospensione della somministrazione per morosità, qualora il Venditore proceda con una nuova costituzione in mora per fatture non contemplate nella precedente comunicazione di messa in mora, i termini di pagamento saranno pari a 7 (sette) giorni dall invio della raccomandata ovvero 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Venditore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata ovvero 10 (dieci) giorni dall emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Venditore potrà richiedere al distributore la sospensione della somministrazione, eventualmente preceduta dalla riduzione della potenza, come indicato all articolo 9.7(a). 9.8 Il Venditore si riserva il diritto di addebitare al Cliente il corrispettivo relativo alla sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione addebitato dal Distributore. 9.9 In seguito al sollecito di cui al precedente articolo 9.7, il Cliente potrà comunicare al Venditore l avvenuto pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento al numero di fax indicato all articolo Eventuali modifiche a tale numero di fax verranno comunicate al Cliente in fattura e/o nella comunicazione di sollecito di cui al precedente articolo Garanzie 10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica il Cliente si impegna, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista di inizio della somministrazione a far rilasciare da un primario istituto di credito, fideiussione bancaria autonoma a prima richiesta in favore del Venditore ovvero a versare l importo addebitato dal Venditore nella prima fattura utile a titolo di deposito cauzionale. Il deposito cauzionale sarà restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto, maggiorato degli interessi legali, mediante accredito in fattura di conguaglio. La fideiussione, invece, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi Il valore del deposito cauzionale o della fideiussione relativamente alla somministrazione di gas naturale sarà determinato in conformità al valore massimo di volta in volta previsto dall Autorità e che, ai sensi dell articolo 5.2 del TIVG sopra citato è attualmente pari a: a) per i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente finale domestico al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera dell Autorità ARG/gas 88/09 (Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 in G.U. n. 205 del 4 settembre 2009 e su I. euro 25,00 (venticinque), per i Clienti con consumo inferiore a 500 II. euro 77,00 (settantasette), per i Clienti con consumo compreso tra 500 Smc/anno e III. 1 (una) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, per i Clienti con consumo superiore a Smc/anno. b) In tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a): I. euro 30,00 (trenta), per i Clienti con consumo inferiore a 500 II. euro 90,00 (novanta), per i Clienti con consumo compreso tra 500 Smc/anno e III. euro 150,00 (centocinquanta), per i Clienti con consumo compreso tra Smc/anno e IV. euro 300,00 (trecento), per i Clienti con consumo compreso tra Smc/annoe V. 1 (una) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, per i Clienti con consumo superiore a Smc/anno. Resta, inoltre, inteso che il pagamento dei corrispettivi per la somministrazione di gas naturale mediante addebito in conto corrente bancario o postale, sarà considerato forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i Clienti con consumi fino a mc/anno. Gli ammontari del deposito cauzionale di cui sopra sono raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: (i) il Venditore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; (ii) il Cliente non abbia pagato il deposito di cui sopra e il Venditore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale raddoppiato eventualmente richiesto, il Venditore può attivare le misure di cui all articolo Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, il valore del deposito cauzionale o della fideiussione è pari a 2 (due) mensilità di consumo medio annuo del Cliente Le modalità per il rilascio delle garanzie o gli importi delle stesse indicati agli articoli 10.1, 10.2 e 10.3 potranno variare secondo quanto eventualmente stabilito dall Autorità. Tali variazioni saranno comunicate dal Venditore al Cliente in fattura. Il Venditore, inoltre, potrà richiedere l adeguamento dell ammontare della fideiussione, ovvero addebitare al Cliente nella prima fattura utile, l ammontare relativo all integrazione del deposito cauzionale, ove si verifichi un incremento dei consumi effettivi del Cliente rispetto a quanto indicato nel Modulo di Proposta Nel caso di escussione, totale o parziale, della fideiussione, il Cliente sarà tenuto a provvedere a ricostituirne l ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta escussione. Nel caso di utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale da parte del Venditore, il Venditore addebiterà l ammontare per la ricostituzione del deposito cauzionale nella fattura immediatamente successiva. 11. Diritti e tributi 11.1 Tutti gli importi dovuti in relazione al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presente e futuro che il Venditore sia tenuto direttamente o indirettamente a pagare per la somministrazione Il Venditore potrà rivalersi nei confronti del Cliente per eventuali sanzioni, indennità o interessi applicati dall Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Cliente che abbiano determinato una tassazione, mancata o diversa da quella stabilita per legge; il Cliente si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dal Venditore al fine di verificare il regime fiscale applicabile al Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. 12. Clausola risolutiva espressa 12.1 Il Venditore potrà risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata A/R al Cliente qualora quest ultimo: a) violi l obbligo di esclusiva di cui all articolo 1.3; b) ceda il gas naturale o l energia elettrica a terzi o li utilizzi in siti diversi dal Punto di Riconsegna o Punto di Prelievo ovvero per usi diversi da quelli indicati nel Modulo di Proposta contrariamente a quanto stabilito dall articolo 2.1; c) effettui prelievi eccedenti la potenza indicati nel Modulo di Proposta contrariamente a quanto stabilito dall articolo 2.2; d) violi gli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei Contratti di Distribuzione Gas, effettui prelievi fraudolenti del

5 gas naturale e/o dell energia elettrica ovvero agisca contrariamente alle norme di sicurezza di cui all articolo 2.3; e) manometta i gruppi di misura ovvero violi gli obblighi di cui all articolo 7.3; f) non adempia al pagamento anche di una sola fattura, successivamente alla messa in mora del Cliente secondo le modalità di cui al precedente articolo 9; g) effettui il pagamento con modalità diverse dall addebito diretto per oltre 5 (cinque) mesi consecutivi; h) non presti validamente la garanzia prevista all articolo 10 qualora applicabile o risulti inadempiente agli obblighi di ricostituzione della stessa entro il termine previsto; i) abbia prestato una delle dichiarazioni di cui all articolo 14 in modo non veritiero o comunque non corretto ovvero una delle stesse divenga tale durante l esecuzione del 12.2 Resta inteso che ove il Cliente sia inadempiente con riferimento ad una sola tra la somministrazione di energia elettrica o di gas naturale, ove il Venditore eserciti il suo diritto di risolvere il Contratto, esso si intenderà risolto nella sua interezza In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente articolo 12.1, troverà applicazione quanto previsto all articolo Variazioni al quadro energetico ed economico assunto come riferimento 13.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa l Autorità, o di altri soggetti competenti Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico o del gas naturale ovvero modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita, stoccaggio, trasmissione, trasporto, dispacciamento, distribuzione o misura dell energia elettrica o del gas naturale ovvero rilevanti mutamenti delle condizioni di mercato dell energia elettrica o del gas naturale che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato stipulato, il Venditore avrà la facoltà di modificare il Contratto, comunicando tali modifiche al Cliente così come disposto dall articolo 13 della Delibera dell Autorità ARG/com 104/2010 (su In caso di mancata accettazione delle modifiche proposte dal Venditore, il Cliente potrà recedere dal Contratto comunicando la sua volontà mediante raccomandata A/R o fax entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Venditore. Le modifiche avranno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del Venditore. 14. Dichiarazioni del Cliente 14.1 Il Cliente dichiara che: a) gli Impianti sono e saranno conformi alle norme di sicurezza e manutenzione degli impianti di gas naturale ed energia elettrica; b) ha ottenuto e sarà in possesso per tutta la durata del Contratto ogni consenso, autorizzazione, concessione, nulla osta e provvedimento necessari per l acquisto di gas naturale o energia elettrica presso ciascun Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo; c) non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione di gas naturale o energia elettrica e, alla data di inizio della somministrazione di gas naturale o energia elettrica, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all approvvigionamento degli stessi; d) non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto; e) occupa legittimamente e ha piena disponibilità dell immobile servito. In relazione alle disposizioni di cui alla precedente lettera (c), il Cliente terrà indenne il Venditore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente relative all approvvigionamento di gas naturale e/o energia elettrica nei confronti di soggetti terzi Il Cliente dichiara altresì che ciascun Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo risulta già adeguatamente collegato alla rete di distribuzione di appartenenza ed è in grado di soddisfare i fabbisogni energetici del Cliente, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole di sicurezza e che le opere realizzate per il collegamento degli Impianti alla stessa sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. In ogni caso, il Cliente si impegna a corrispondere al Venditore ogni spesa, onere e costo, sostenuto direttamente dal Venditore o da altro soggetto da lui direttamente incaricato derivanti dall adeguamento del collegamento di ciascun Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo alla rete di distribuzione di appartenenza che si rendessero necessari per consentire l inizio o la prosecuzione della somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, nonché per qualsiasi attività effettuata sugli stessi ad opera del Distributore e riaddebitabile al Venditore in conformità alla normativa vigente. 15. Comunicazioni, e modalità di reclamo e indennizzi automatici 15.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle disposizioni del presente Contratto dovranno essere formulate per iscritto e inviate a: a) per il Venditore a VIVIGAS S.p.A., in Roncadelle (BS), via Vittorio Emanuele II, 4/28 Fax: n. 030/ o al diverso indirizzo e/o numero di fax indicato in fattura, b) per il Cliente all indirizzo indicato nel Modulo di Proposta, ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all altra per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni Il Cliente potrà inoltrare al Venditore richieste di informazione o reclami sia in forma verbale che scritta, all indirizzo postale del Venditore riportato nell articolo 15.1(a), oppure in via telematica all indirizzo servizio.clienti@vivigas.it ovvero a mezzo fax al numero 030/ Per la modalità in forma scritta potrà essere anche utilizzato l apposito modulo messo a disposizione dal Venditore e allegato al Il Venditore risponderà in forma scritta ai soli reclami pervenuti con la stessa modalità. Il Venditore risponderà entro i termini prescritti dall Autorità Il Venditore rispetterà i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici indicati in allegato al Contratto secondo quanto previsto: i) dalla delibera dell Autorità ARG/com 104/10 dell 8 luglio 2010 (Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, su ii) dalla Delibera dell'autorità ARG/com 258/15 (Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale - TIMOE) del 4 giugno 2015 (su iii) dalla Deliberazione dell'autorità ARG/gas 99/11 (Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio (su e della restante normativa applicabile. Relativamente agli indennizzi in caso di mancato rispetto delle tempistiche di messa in mora, al Cliente non sarà addebitato alcun costo per la sospensione e riattivazione della fornitura. 16. Trattamento dei dati e clausola di riservatezza 16.1 Il Cliente dichiara di aver ricevuto da parte del Venditore l informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003), e s.m.i. allegata al 16.2 L informativa circa il trattamento dei dati personali ed i diritti del Cliente, è altresì pubblicata sul sito web del Venditore ( Le Parti s impegnano, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi al termine dello stesso, a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l esecuzione del Contratto o previo consenso scritto. Le Parti s impegnano, altresì, a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali. 17. Disposizioni varie 17.1 Il Contratto costituisce l intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività in esso indicate e sostituisce ogni precedente intesa, in forma scritta o orale, intervenuta tra le Parti sulle medesime attività, ivi incluso l eventuale precedente contratto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica in essere tra le Parti che si intende, pertanto, novato dal E fatto comunque salvo il pagamento da parte del Cliente al Venditore delle precedenti partite economiche e degli importi a conguaglio di cui a tale precedente contratto Fatto salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, le modifiche allo stesso, comunque concordate tra le Parti, si intendono efficaci esclusivamente qualora pattuite per iscritto L eventuale nullità di una o più clausole del Contratto non comporterà l invalidità dell intero accordo, impegnandosi le Parti a negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese da essa sostenuti in relazione alle trattative e alla conclusione del 17.5 Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Venditore. Il Cliente presta sin d ora il proprio consenso alla cessione da parte del Venditore del Contratto, dei crediti da esso derivanti e dei mandati conferiti dal Cliente, fermo restando che dalla cessione non deriveranno aggravi di costi o condizioni meno favorevoli al Cliente Nel caso di Contratto concluso fuori dei locali commerciali del Venditore o a distanza, trovano applicazione le relative previsioni di cui al Capo I del Titolo III della Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo (in G.U. 235 dell 8 ottobre 2005) e s.m.i. 18. Legge applicabile e Foro Competente La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Venditore e il Cliente è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente se ubicati nel territorio italiano.

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