Decreto Legislativo 130/10 Decreto Stoccaggi
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- Agnello Gallo
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1 Decreto Legislativo 130/10 Decreto Stoccaggi
2 Premesse Con il decreto legislativo 130/10 il Ministero dello Sviluppo Economico incentiva la realizzazione di nuovi campi di stoccaggio utilizzando due leve: 1. Soggetti con una quota di mercato superiore ad una determinata soglia, sono obbligati a sviluppare ulteriore capacità di stoccaggio, pari a 4 Md mc per non incorrere nell obbligo di misure compensative come una release di gas. 2. Possibilità per soggetti normalmente non aventi diritto all utilizzo degli stoccaggi (Industriali e Termoelettrici) di partecipare allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, in qualità di investitori a fronte di benefici immediati, tramite Anticipazione degli effetti(stoccaggio virtuale) Partecipazione alle gestione dei futuri campi di stoccaggio e/o accesso a contratti di stoccaggio
3 CAPACITA DI STOCCAGGIO [Miliardi mc] All attuale capacità di stoccaggio, pari a circa 15 Md mc se ne andrebbero ad aggiungere ulteriori ,3 attuale previsto strategico modulazione minerario bilanciamento Industriali PMI TE Gli ulteriori 4 Md sarebbero così assegnabili: 2 per clienti industriali 1 per consorzi di PMI 1 per Termoelettrci
4 CHI PUO PARTECIPARE CONSORZI DI CLIENTI FINALI INDUSTRIALI Partecipano, insieme alle singole imprese industriali, all assegnazione di capacità di stoccaggio per 2 Miliardi di mc: Consorzi di clienti industriali con consumo totale del consorzio di almeno 50 Milioni dimcannuieconsumodeisingoliindustrialiaderenticompresotra5e20 Milionimc annui. Il consumo di 50 Milioni mc è da intendersi come riferito alla media dei tre anni termici di trasporto: 2006/07; 2007/08 e 2008/09 (oppure come media dei tre anni termici di stoccaggio: 2007/08; 2008/09 e 2009/10 del. 13/11)
5 CHI PUO PARTECIPARE CONSORZI DI PMI Partecipano all assegnazione di capacità di stoccaggio per 1 Miliardo di mc: Consorzi di PMI (industriali e non): indipendentemente dal consumo di ogni singolo consorziato, partecipano anche consorzi di PMI, purché aggreghino un consumo complessivo di almeno 5 Milioni mc. Ogni consorzio deve avere almeno la partecipazione di una PMI avente carattere industriale. Partecipano per il consumo complessivo del consorzio che deve avere caratteristiche di regolarità: il consumo complessivo del consorzio nell AT 2008/09 non deve discostarsi da ±5% rispetto alla media dei consumi dei tre anni termici; 2006/07; 2007/08 e 2008/09. Ai fini della partecipazione alla procedura, sono da intendersi PMI quelle di cui al Decreto MAP 18/04/2005 ed alla raccomandazione CE 2003/361.
6 La delibera AEEG 13/11, esplicita meglio alcune delle modalità di partecipazione Anno termico può essere inteso come AT di Trasporto, ossia: /07=1Ott Sett2007; /08=1Ott Sett2008; /09=1Ott Sett2009; Oppure AT di Stoccaggio, ossia: /08=1Apr Mar2008; /09=1Apr Mar2009; /10=1Apr Mar2010; Consorzio (di PMI o di imprese industriali), include tutte le aggregazioni nelle forme legali consentite, incluse le società consortili, i consorzi di consorzi etc. Uno stesso consorzio può partecipare all assegnazione di 1 Miliardo (per i consumi PMI)edei2Miliardidimc,periconsumiindustriali
7 CONDIZIONI DI RECIPROCITA Il 31 Gennaio 2011 il MSE ha emanato due decreti nei quali si definiscono le modalità di partecipazione per imprese multinazionali aventi centri di consumo in Italia. Nello specifico, ai sensi dell art 6, comma 1 b) del decreto 130/10 (decreto stoccaggi), sono ammesse a partecipare le imprese clienti finali appartenenti ad uno stato membro dell UE, aventi centri di consumo in Italia (e partecipano per questo consumo), purché lo stato membro di appartenenza consenta a clienti finali, nonché ad aggregazione di PMI, anche in forma aggregata: 1. di avere accesso diretto a risorse di stoccaggio, stipulando contratti pluriennali di durata non inferiore a 5 anni, mediante procedure trasparenti e non discriminatorie 2. Applichi le disposizioni cui all art 19 del Regolamento CE n 715 del 2009 (obblighi di trasparenza) 3. Abbiano le caratteristiche previste dal decreto 130/10 4. Presentino documentazione attestante le condizioni di reciprocità, corredata dalla traduzioni della normativa vigente nello stato membro di appartenenza, initalianooinglese,entro15gdalladatadiindizionedelleprocedure(5marzo 2011)
8 REQUISITI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE 1. Per poter partecipare occorrerà soddisfare i requisiti di regolarità dei consumi così come esposti per ciascuna classe di partecipazione 2. Per poter documentare il soddisfacimento di tali requisiti è necessario essereinpossessodeidatidiconsumomensileperilperiodo1ott Set Per poter partecipare all assegnazione delle capacità di stoccaggio sarà necessario investire nella realizzazione dei progetti presentati dai soggetti obbligati, attraverso il versamento di corrispettivi (fisso + variabile) che dovevano essere individuati e pubblicati da Eni entro il 18 Marzo 2011.(Comunque validati dall AEEG)
9 SCADENZE Le scadenze sono: Febbraio 2011 Il soggetto aggiudicatore (Eni) ha pubblicato sul proprio sito un avviso di avvio della procedura Da tale data sono decorsi i 15 g utili per la presentazione della documentazione riguardante le condizioni di reciprocità 2. 7Marzo2011 IlGSEhacomunicatoall AEEGilregolamento inerentele procedure di selezione degli stoccatori virtuali Marzo 2011 Era prevista da parte di Eni la pubblicazione delle modalità di svolgimento delle procedure, nonché i corrispettivi (stimati) Fisso e Variabile per il finanziamento di ciascuno dei progetti di stoccaggio e la parte di questi che diventerà operativa nell AT di stoccaggio 2011/ Aprile 2011 Termine ultimo per la presentazione delle offerte 5. 5 Aprile 2011 Assegnazione della capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento.
10 PRESENTAZIONE OFFERTE INDUSTRIALI, CONSORZI 1. Volume max che si intende finanziare 2. Impegno irrevocabile a finanziare ed a sottoscrivere il relativo contratto 3. Modalità prescelte utilizzo capacità finanziata (contratto o condivisione utili) 4. Attestazione requisiti
11 DIRITTI DI UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI INVESTITORI (art. 7 decreto 130/10) a) Sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale (5 anni + 5 anni approvato dall AEEG) per la fornitura di un servizio di stoccaggio a fronte di corrispettivi determinati dall AEEG b) Sottoscrizione di un contratto (approvato dal MSE) che disciplina il diritto di utilizzo in proporzione alla quota di partecipazione in progetti di sviluppo e in concessioni conferite ma non ancora operative. In alternativa: Il soggetto investitore stipula di un contratto (approvato dall AEEG) che disciplina: a) Prestazione e servizi erogati dai soggetti realizzatori b) Riconoscimento proventi derivanti dalla procedura di asta competitiva c) Corrispettivi da riconoscere per le quote finanziate Possibilità di cessione dei contratti e delle obbligazioni ad altri soggetti investitori con i medesimi requisiti solo a decorrere dall entrata in esercizio della capacità assegnata
12 BENEFICI IMMEDIATI DELLA PARTECIPAZIONE I soggetti investitori, che aderiscono ai progetti, partecipando al finanziamento, avranno diritto a benefici di diversa natura: 1. BENEFICI IMMEDIATI FINANZIARI Per il primo anno di applicazione (AT 2010/2011) i soggetti investitori avranno diritto ad un corrispettivo economico da definirsi, in funzione della capacità assegnata tale corrispettivo sarà determinato dall AAEG, a valle del regolamento attuativo del GSE sarà relativo alle differenze di prezzo tra le quotazioni invernali e quelle estive in uno dei due mercati esteri individuati (TTF o Zeebrugge). Qualora non venissero rese disponibili per la campagna di iniezione relativa all AT di stoccaggio 2011/12 le misure di anticipazione degli effetti (Stoccaggi virtuali), l applicazione di detto corrispettivo sarà ripetuta anche per l AT 2011/12.
13 BENEFICI ULTERIORI 2. MECCANISMI DI ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI(STOCCAGGI VIRTUALI) Per gli anni a decorrere dal 2011/2012 in avanti e fino all entrata in funzione del progetto finanziato (per un massimo di 4 anni) anticipazione degli effetti (stoccaggio virtuale), secondo uno dei seguenti tre meccanismi(del. 193/10): 1. Possibilità di consegnare gas nel periodo Apr-Set in uno degli Hub esteri individuati dalla delibera (TTF Olandese o Zeebrugge Belga) per vedersi riconsegnato lo stesso quantitativo nel periodo Ott-Mar al PSV. 2. Consegna al PSV nel periodo Apr-Set, per avere riconsegnato lo stesso quantitativo al PSV nel periodo Ott-Mar 3. Pagamento di un corrispettivo al GSE, per avere consegnato al PSV nel periodo Ott- Mar un quantitativo di gas naturale pari alla capacità di stoccaggio assegnata. Il GSE determinerà le modalità con cui i soggetti investitori dovranno rendere disponibili le quantità di gas ricevute nel periodo invernale, sulle piattaforme di negoziazione del GME(ed avere quindi beneficio economico).
14 CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA (procedura assegnazione capacità di stoccaggio gas naturale) Premesse La Mandante aderisce al Consorzio Energindustria. La Mandante, avente i requisiti prescritti dall articolo 6, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (il Decreto ), intende partecipare alle procedure di assegnazione di capacità di stoccaggio di gas naturale ai sensi del citato Decreto e delle Delibere dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ARG/gas n. 193/2010, 13/2011, 14/2011 e successive modifiche e integrazioni. Per partecipare alle procedure di cui alla precedente lettera (B), la Mandante intende avvalersi del Consorzio Energindustria(di seguito Mandatario ). La Mandante prende atto, accetta e autorizza, anche ai sensi dell articolo 1717 del Codice Civile, di avvalersi del Consorzio Energindustria, che potrà costituire un aggregato con altri consorzi che raggruppano imprese consumatrici di gas naturale, nelle forme consentite dalla normativa vigente(di seguito Aggregazione ). La partecipazione alle procedure di assegnazione di capacità di stoccaggio da parte della singola Mandante è condizionata alla verifica tecnica della sussistenza di particolari vincoli di regolarità di consumo, imposti dal Decreto.
15 CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA (procedura assegnazione capacità di stoccaggio gas naturale) 1) Il presente mandato, ai sensi dell articolo 1704 del Codice Civile, è conferito ai fini del compimento di tutti gli atti necessari alla partecipazione, in nome e per conto della Mandante, alle procedure di assegnazione di capacità di stoccaggio di gas naturale di cui alla Premessa (B), nonché, in caso di assegnazione, per la stipula e la gestione dei conseguenti contratti pluriennali di stoccaggio o di servizi previsti dall articolo 7, commi 1 e 3 del Decreto e per l adempimento delle relative obbligazioni nei confronti del soggetto realizzatore. 2) Il presente mandato è conferito a tempo indeterminato ed è irrevocabile, ai sensi dell articolo 1723, comma 2, del Codice Civile, essendo conferito anche nell interesse di altri mandanti e del mandatario. Tuttavia, qualora il Consorzio, ovvero l Aggregazione, non ottenga l assegnazione di capacità di stoccaggio di gas naturale nei termini previsti dalla procedura, il presente mandato si intenderà automaticamente revocato. 3) Il Mandatario, ai sensi dell art. 1713, comma 1, del Codice Civile fornirà alla Mandante il rendiconto del proprio operato con cadenza minima annuale. In occasione della comunicazione del rendiconto annuale, il Mandatario fornirà alla Mandante un prospetto contenente l andamento delle assegnazioni di capacità di stoccaggio in corso d anno, dei ricavi ottenuti dalla gestione di tale capacità nonché degli oneri di cui al paragrafo 4, con relativa attribuzione pro quota in relazione ai consumi validamente apportati dalla Mandante, ai sensi del paragrafo 7.
16 CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA (procedura assegnazione capacità di stoccaggio gas naturale) 4) Il presente mandato è conferito a titolo oneroso. Per la sua esecuzione spetterà al Mandatario un compenso calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la partecipazione alle procedure di assegnazione di capacità di stoccaggio di gas naturale, e per la successiva gestione dei contratti di cui al paragrafo 1. Tali oneri dovranno essere corrisposti dalla Mandante e rimborsati al Mandatario in misura proporzionale al volume di gas naturale consumato dalla Mandante e validamente apportato all Aggregazione. Gli oneri verranno definiti e documentati in sede di rendicontazione prevista dal paragrafo 3. 5) Il Mandatario potrà cedere a terzi il presente mandato, qualora ciò si rendesse necessario ai fini di una più efficace partecipazione anche sotto il profilo economico - alle procedure di assegnazione di capacità di stoccaggio di gas naturale, come saranno disciplinate dalle autorità competenti e dal soggetto aggiudicatore, nonché per la gestione dei contratti di cui al paragrafo 1. 6) La Mandante riconosce espressamente che la responsabilità per l adempimento delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione alla procedura di assegnazione di stoccaggio gas rimane in capo alla stessa, qualora l eventuale inadempimento sia comunque imputabile alla Mandante. Conseguentemente, la Mandante manleva espressamente il Consorzio Energindustria dalle responsabilità patrimoniali conseguenti a tale inadempimento.
17 CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA (procedura assegnazione capacità di stoccaggio gas naturale) 7) In considerazione della opportunità di partecipare alla procedura di assegnazione in forma aggregata, la Mandante accetta espressamente che la titolarità dei diritti di utilizzazione della capacità di stoccaggio sorgano esclusivamente in capo all Aggregazione ovvero al Consorzio Energindustria, avendo, comunque, diritto la Mandante a tutti i benefici economici derivanti dalle assegnazioni acquisite, fermo restando che tali benefici saranno attribuiti pro quota in sede di rendicontazione periodica in base ai volumi validamente apportati dalla Mandante. 8) La Mandante dichiara di essere consapevole che l articolo 6 del Decreto stabilisce precisi requisiti normativi e tecnici per la partecipazione degli aggregati di imprese alle procedure di assegnazione di capacità di stoccaggio di gas naturale e, pertanto, accetta sin d ora gli esiti della verifica effettuata dal Mandatario sulla sussistenza di tali requisiti, con la propria eventuale esclusione dalla procedura per il mancato rispetto dei medesimi requisiti. Pertanto, il presente mandato è condizionato sospensivamente a tale verifica positiva. 9) La Mandante, qualora richiesto dal Mandatario e ove necessario, si impegna sin d ora a rilasciare le fideiussioni secondo il modello predisposto dal soggetto realizzatore, a garanzia delle obbligazioni nascenti dai contratti di cui al paragrafo 1. 10) Il Consorzio si riserva di accettare il mandato conferito entro il 31 marzo L accettazione verrà confermata con apposita comunicazione da parte del Consorzio Energindustria
18 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) D I C H I A R A la sua qualità di legale rappresentante ( o procuratore) dell impresa: ; (va riportata la sola ipotesi effettiva tra le due alternative di cui alla lettera b) che l impresa possiede i requisiti dimensionali previsti per le PMI (piccole e medie imprese) dal vigente D.M e dalla raccomandazione CE n. 2003/361; (oppure): che l impresa non rientra tra le PMI (piccole e medie imprese) superando i limiti dimensionali previsti dal vigente D.M e dalla raccomandazione CE n. 2003/361;
19 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) che l impresa è iscritta al registro imprese per la/le seguente/i classificazione ATECO 2007: ; che gli stabilimenti interessati sono i seguenti: indirizzo indirizzo indirizzo indirizzo cheiconsumidigasannualisonoiseguentiindettaglio: consumo complessivo riferito alla somma dei propri contatori relativo ai seguenti anni termici (da rilevare dalle fatture ufficiali):
20 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Consumi di gas naturale [Smc] Standard metri cubi mesi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
21 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Avvertenza La presente dichiarazione non necessita dell autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Ai sensi dell art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all ufficio del consorzio Energindustria, anticipato via fax ( ), tramite un incaricato, oppure a mezzo posta: Energindustria, Piazza Castello 3, Vicenza.
22 Contrà Motton San Lorenzo, 15 - Vicenza ing. Franco Maitan f.maitan@assind.vi.it Area Tecnica: ing. Stefano Zennaro s.zennaro@assind.vi.it ing. Christian Tecchio c.tecchio@assind.vi.it sig.ra Marina Marchioro Tel / Fax consorzio@energindustria.it
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