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- Assunta Marina Valenti
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1 Novità fiscali del 23 febbraio 2009: "bonus famiglia": on line il test per verificare se si è in possesso dei requisiti; CUD 2009: precisate dall INPS le modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro; IVA - prestazioni pubblicitarie: vale il luogo di utilizzo; milleproroghe: la Camera ha votato la fiducia; disponibile il software per compilare l'istanza di richiesta del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchi informatici; enti locali: approvato dal CNDCEC il "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2009"; rifiuti speciali assimilati a quelli urbani Pubblicato il 23 febbraio
2 Indice fisco: 1) E disponibile il software per compilare l istanza di richiesta del credito d imposta per l acquisto di apparecchi informatici 2) Enti pubblici, approvato dal Cndcec il Parere dell organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione ) Rifiuti speciali assimilati a quelli urbani 4) CUD 2009: Precisate dall Inps le modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro 5) IVA Prestazioni pubblicitarie: vale il luogo di utilizzo 6) Milleproroghe: La Camera ha votato la fiducia 7) bonus famiglia On line il test per verificare se si è in possesso dei requisiti 1) E disponibile il software per compilare l istanza di richiesta del credito 2
3 d imposta per l acquisto di apparecchi informatici Si tratta della versione software: del 20/02/2009. L attuale versione del software consente l inserimento dei codici attività così come definiti dal provvedimento del Direttore dell Agenzia (G. U. n. 301 del 30/12/03) che ha istituito la nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN Il software CreditRFA consente la predisposizione del tracciato telematico del: mod. IPC utilizzabile da coloro che intendono presentare l istanza di attribuzione del credito ovvero rinunciare ad una istanza già presentata. Il prodotto CreditRFA può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria Istanza di attribuzione del credito sia dagli intermediari che trasmettono l Istanza per conto di altri. (Agenzia delle Entrate, nota del ) 2) Enti pubblici, approvato dal Cndcec il Parere dell organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione
4 Lo schema fornisce ai commercialisti uno strumento operativo da adattare alle diverse realtà degli enti locali. Il suddetto documento (in formato word) è disponibile sul sito Il presente schema di parere predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, è formulato sulla base della normativa ad oggi vigente,ed in particolare dalle novità normativa scaturite: dalla legge n. 133 del 6/8/2008 dalla legge n. 189 del 4/12/2008: dalla legge n. 201 del 22/12/2008 dalla legge n. 203 del 22/12/2008 dal d.l. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28/1/2009. dal decreto legge 30/12/2007 n Il termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2009, è stato differito al 31/3/2009 con decreto del Ministero dell Interno del 13/12/2008, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5/1/
5 Sono differite a tale nuovo termine le deliberazioni di tariffe, aliquota d imposta, rette e contribuzioni e di modifica dei regolamenti dei tributi e delle entrate con effetto dal 1/1/2009. Dal 29/5/2008, per effetto dell art. 1 comma 7 della legge n. 126 del 24/7/2008 e del comma 30 dell art. 77 bis della legge 133/08, è sospesa la possibilità di aumentare le aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della Tarsu. Lo schema intende fornire ai colleghi che ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione del parere sulla proposta di bilancio di previsione 2009 e sui documenti allegati e va utilizzato, in tutto o in parte, adattandolo alle diverse realtà degli enti locali ed integrato con osservazioni e proposte su specifiche problematiche riscontrate nell espletamento dell incarico. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, documento del ) 3) Rifiuti speciali assimilati a quelli urbani I rifiuti speciali artigianali possono essere assoggettati alla tariffa prevista per i rifiuti urbani. 5
6 E quanto ha deciso nei giorni scorsi la Commissione Tributaria di Lecce. Un nuovo tassello dunque si aggiunge alla sempre controversa vicenda legata alla riscossione dei tributi sulla spazzatura. L intervento della Commissione Tributaria era stato richiesto dall azienda in opposizione alla richiesta del pagamento della tariffa applicata nel rispetto della normativa in tema di Tia (Tariffa Igiene ambientale) ed al regolamento comunale. Motivo della contesa era l applicazione della tariffa applicata prendendo in considerazione non solo i rifiuti della gestione aziendale ma anche i rifiuti speciali prodotti nell attività del laboratorio artigianale di falegnameria con una riduzione forfetaria del 35%. Criteri di calcolo contestati dall azienda interessata che si era vista notificare dopo il mancato pagamento una cartella esattoriale di euro circa. (Di Gianfranco Tundo, in Nuovo quotidiano di Puglia del ) 4) CUD 2009: Precisate le modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione 6
7 La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro. CUD 2009: Parte Previdenziale La parte C del CUD 2009 Dati previdenziali ed assistenziali INPS (all. Mod CUD 2009 ) ha subito variazioni nel tracciato rispetto a quella del CUD 2008, per effetto della soppressione del campo Bonus L. 243/2004. Per la compilazione del riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali INPS, tale Istituto previdenziale ha fornito alcune precisazioni con riferimento alle relative istruzioni. Dati previdenziali ed assistenziali INPS La parte C dei Dati previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni: Sezione 1: Lavoratori subordinati Sezione 2: Collaboratori coordinati e continuativi Bonus L. 243/2004 7
8 Nel nuovo tracciato del CUD 2009 è stata eliminata la casella Bonus L. 243/2004 per effetto della cessazione degli effetti della norma prevista dall art. 1, co. 12, della legge 29 agosto 2004, n Per i lavoratori cessati entro il , ai quali nel corso del 2008 sono stati corrisposti importi rientranti nella disciplina del bonus, ovvero nei confronti dei lavoratori le cui autorizzazioni al bonus sono state rilasciate nel corso del 2008, ferma restando la compilazione dell EMens nel mese di corresponsione del bonus, dovranno essere rettificate le certificazioni relative all anno 2007 o precedenti, indicando anche gli importi dei contributi corrisposti a titolo di Bonus. (Inps, circolare n. 21 del ) 5) IVA Prestazioni pubblicitarie: vale il luogo di utilizzo Per la Corte di Giustizia, l esatta individuazione del luogo di utilizzo della prestazione pubblicitaria si applica non solo alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi a un committente di pubblicità soggetto passivo, ma anche nelle ulteriori ipotesi di prestazioni fornite indirettamente al committente di pubblicità e fatturate ad un terzo che le fattura a sua volta al committente stesso. Per cui, nei casi come quello in controversia bisogna spezzare l operazione al fine di 8
9 determinare il luogo d imposizione di tale operazione. I Giudici lussemburghesi hanno precisato tre passaggi molto interessanti. Hanno prima stabilito che per paese all interno del quale hanno luogo l effettiva utilizzazione e l effettivo impiego delle prestazioni pubblicitarie, s intende il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari. Particolare rilevanza assume, pertanto, il significato del concetto di utilizzazione della prestazione pubblicitaria, intendendo tale concetto in senso fisico, ossia collegato al luogo di effettivo impiego del servizio. Per le prestazioni pubblicitarie, ciò significa che il luogo di utilizzo coincide con l ambito geografico in cui il messaggio pubblicitario risulta diffuso. Poi, riguardo all incidenza del rappresentante fiscale sulla determinazione del luogo delle prestazioni pubblicitarie, la Corte non tiene conto della sua rilevanza, se il rappresentante stesso non svolge un ruolo economico nelle prestazioni medesime. Infine, la Corte ha riconosciuto la possibilità per il soggetto non residente nella comunità di poter chiedere il rimborso dell Iva pagata in Italia ai sensi della XIII direttiva comunitaria che regola la restituzione dell imposta per i soggetti extracomunitari. La questione risolta dalla Corte di Giustizia è scaturita dal rinvio operato dalla Corte di Cassazione che aveva sottoposto ai giudici lussemburghesi la questione pregiudiziale 9
10 del luogo di tassazione delle prestazioni pubblicitarie in una controversia che vedeva coinvolta una agenzia pubblicitaria austriaca, con rappresentante fiscale italiano, il quale aveva acquistato in nome proprio e per conto di clienti austriaci e tedeschi, spazi pubblicitari presso media italiani. Ne caso di specie, i giudici nazionali avevano sospeso una controversia in itinere tra l Ufficio Iva di Bolzano ed il rappresentante fiscale italiano della società austriaca, chiedendo ai giudici della Corte l esatto inquadramento del luogo di tassazione di tali servizi pubblicitari in una situazione che vedeva coinvolti il prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro (Italia), e il destinatario della prestazione, stabilito in uno Stato terzo, sebbene con rappresentante fiscale in detto ultimo Stato membro, il quale era talvolta, il destinatario finale, vale a dire il committente di pubblicità, e in altre ipotesi un destinatario intermedio, che effettuava egli stesso una prestazione per i propri clienti. (Sentenza Corte Giust. CE , n. C-1/08, in Ipsoa del ) 6) Milleproroghe: La Camera ha votato la fiducia Il la Camera dei Deputati ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 207 del , recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 10
11 Confermato il rinvio di presentazione del modello Unico 2009 (PF, SP, SC, ENC) al , che diventerà a regime, mentre il modello 770 semplificato passa al (Disegno di legge Camera dei deputati) 7) bonus famiglia On line il test per verificare se si è in possesso dei requisiti L Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il sul proprio sito il test per verificare se si è in possesso dei requisiti per potere ottenere il bonus famiglia. I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia (il requisito della residenza non è richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente) e aver conseguito, nell anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie: redditi di lavoro dipendente; redditi di pensione; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e precisamente: 11
12 compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro a progetto; remunerazioni dei sacerdoti; assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell autorità giudiziaria; compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili; redditi diversi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; redditi di terreni e fabbricati per un ammontare non superiore a euro, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente, di pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 12
13 In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di euro. Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito sopra indicate. Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario, allorché titolare di partita IVA, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall intero nucleo familiare non superi euro (in questo caso la somma dei redditi fondiari è costituita dal possesso dell abitazione da parte del richiedente e dal reddito agrario da parte del coniuge). Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno considerate al lordo della rivalutazione del 5%, 70% e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione). Il possesso di redditi diversi (reddito di impresa o redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria) da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l accesso al beneficio con riferimento all intero nucleo familiare. La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. 13
14 Importo del bonus Il beneficio viene attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d imposta A tale proposito si ricorda che: per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico; nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo ai fini Irpef, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare. Gli importi spettanti sono i seguenti: Composizione nucleo familiare Importo massimo di reddito complessivo familiare (in euro) Importo del bonus (in euro) Un solo componente titolare di reddito di pensione ,00 200,00 Due componenti ,00 300,00 14
15 Tre componenti ,00 450,00 Quattro componenti ,00 500,00 Cinque componenti ,00 600,00 Oltre cinque componenti , ,00 Nucleo familiare con componenti a carico portatori di handicap , ,00 La richiesta dell erogazione del beneficio deve essere presentata: entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d imposta 2007; entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d imposta Presentazione richiesta al datore di lavoro o ente pensionistico 15
16 Per la richiesta del bonus al proprio sostituto d imposta o ente pensionistico occorre utilizzare gli appositi modelli (approvati con provvedimento del Direttore dell Agenzia del 5/12/2008) e disponibili sul sito internet dell Agenzia. Più precisamente occorre utilizzare il modello sostituto. Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso. Presentazione richiesta all Agenzia delle Entrate in via telematica Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare telematicamente all Agenzia delle Entrate: entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d imposta 2007; entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d imposta In questo caso, se il beneficio si riferisce al periodo d imposta 2007, la domanda va 16
17 presentata utilizzando l apposito modello agenzia. Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono utilizzare il modello agenzia. Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), i quali non percepiscono alcun compenso per tale servizio. Erogazione del bonus Il sostituto d imposta e l ente pensionistico erogano il beneficio nel mese di marzo 2009 se il richiedente ha scelto come anno d imposta il 2007; nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se il richiedente ha scelto come anno d imposta il Il sostituto d imposta eroga il beneficio, secondo l ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi riferiti all anno 2009 se la richiesta è relativa al periodo d imposta 2007; nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili del mese di aprile 2009 e riferiti all anno 2009, se la richiesta è relativa al periodo d imposta L importo erogato viene poi recuperato dai sostituti d imposta attraverso l istituto della compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione; lo 17
18 stesso importo deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo degli importi compensabili nel modello F24 (codice tributo da utilizzare: 1664). I sostituti d imposta devono trasmettere all Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile 2009 (30 giugno 2009, se la richiesta è stata effettuata con riferimento al 2008) in via telematica, anche servendosi degli intermediari abilitati, le richieste ricevute e devono comunicare l importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione. I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, devono presentare apposita domanda all Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente. Restituzione del bonus indebitamente fruito I contribuenti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. 18
19 A cura di Vincenzo D Andò 19
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