PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE FRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA E LAMPADE VOTIVE CODICE C.

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1 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE FRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA E LAMPADE VOTIVE CODICE C.I.G E CAPITOLATO DI GARA Indice Oggetto del contratto p. 2 Aspetti operativi della gestione p. 2 Art. 1 Operazioni cimiteriali p. 2 a) Inumazione p. 3 b) Tumulazione p. 4 c) Esumazione p. 4 d) Estumulazione p. 5 e) Traslazione p. 7 f) Ricognizione p. 7 g) Risanamento loculo p. 7 h) Raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti cimiteriali p. 7 i) Raccolta, dei altri rifiuti cimiteriali p. 9 Art. 2 Servizi per lampade votive p. 9 Art. 3 Servizi di pulizia generale p. 9 Art. 4 Manutenzione e cura del verde p. 10 Art. 5 Organizzazione dei servizi p. 10 Art. 6 Obbligo di reperibilità dell aggiudicatario p. 11 Art. 7 Ulteriori obblighi cooperativa p. 11 Art. 8 Divieto di attività commerciali p. 12 Art. 9 Personale p Figura di coordinamento p. 12 Art. 10 Sicurezza ed igiene sul lavoro p. 12 Art. 11 Scioperi p. 13 Art. 12 Attrezzature e macchinari p. 13 Art. 13 Forme di controllo p. 13 Art. 14 Danni p. 13 Art. 15 Inadempienze p. 13 Art. 16 Responsabilità per danni a persone e cose p. 14 Art. 17 Penalità p. 14 Art. 18 Risoluzione contratto p. 15 Art. 19 Recesso p. 15 1

2 OGGETTO DEL CONTRATTO L'appalto consiste nell'affidamento dei servizi cimiteriali, del servizio di pulizia e della manutenzione delle lampade votive, nei cimiteri del comune di L Aquila e delle sue frazioni. Elenco cimiteri: Aragno, Arischia, Assergi, Bagno, Camarda, Collebrincioni, Filetto, L Aquila, Monticchio, Paganica, Pescomaggiore, Pianola, Poggio Santa Maria, Preturo, Roio, San Gregorio, Santi di Preturo, Sassa, San Vittorino, Tempera. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori: 1. Operazioni cimiteriali - Inumazione - Tumulazioni - Esumazione - Estumulazioni - Traslazione - Ricognizione - Risanamento loculi - raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali 2. Lampade votive: - allacci e distacchi - manutenzione e riparazione impianti elettrici 3. Pulizia aree cimiteriali, spazi comuni e sistemazione tombe 4. Manutenzione e cura del verde Per le operazioni cimiteriali vi è l obbligo di garantire i relativi servizi anche nei giorni di sabato, domenica e festivi, ove necessario o richiesto dall Amministrazione. ASPETTI OPERATIVI DELLA GESTIONE ART. 1 OPERAZIONI CIMITERIALI Tali sono le operazioni necessarie alla sepoltura e movimentazione delle salme nei loculi, tombe a terra, ecc., e rientrano fra i compiti previsti dal T.U. n. 1265/34, dal D.P.R. n. 285/90 e dalle circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, dalla L.R. n. 41/2012 e dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 6/02/2014. Le suddette prestazioni devono svolgersi nel rispetto dei programmi di lavoro predisposti dall ENTE (Ufficio Cimiteri). Le operazioni possono avere una programmazione mensile, settimanale e giornaliera. Le 2

3 comunicazioni vengono effettuate di norma per iscritto e le operazioni devono essere attivate nei tempi e negli orari dell'ordine di servizio inviato. Sono a carico della Cooperativa le attrezzature, i mezzi per l'esecuzione delle opere sopra elencate, oltre alla fornitura dei materiali di consumo. L attività prevede l'esecuzione delle attività per: a. INUMAZIONE b. TUMULAZIONI c. ESUMAZIONE d. ESTUMULAZIONI e. TRASLAZIONE f. RICOGNIZIONE g. RISANAMENTO LOCULI h. RACCOLTA, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI i. RACCOLTA, DEI RIFIUTI CIMITERIALI ASSIMILATI AGLI URBANI a) INUMAZIONE 1.Inumazione di salma senza esumazione (fossa libera) o trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero; o eventuale eliminazione della cassa metallica nel caso che questa contenga interamente il feretro di legno; o scavo nell'ambito del cimitero della fossa, a mano o con l ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni di cui agli art del D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine; o sistemazione del feretro sul fondo della fossa con rete di sostenimento del feretro, fornita dalla Cooperativa, idonea anche alla futura raccolta dei resti ossei; o riempimento e costipazione della terra facendo in modo che la terra scavata in superficie sia posta attorno al feretro e quella scavata in profondità venga alla superficie; o formazione di un cumulo di terra sull area interessata di altezza non superiore a 60 cm.; o posa in opera di cippo di riconoscimento; o trasporto della terra eccedente e deposito temporaneo della stessa nell'ambito del cimitero in un apposita area confinata, individuata ed autorizzata dal Comune ed indicato dalla direzione del servizio salvo diverso avviso della stessa; o mantenimento, nel tempo, dell' omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno. 2.Inumazione feti e resti ospedalieri: o scavo nell'ambito del cimitero di piccola fossa, a mano o con l ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni stabiliti dalle disposizioni, evitando di interessare eventuali sepolture vicine; o riempimento e costipazione della terra senza l'uso di mezzi meccanici; o formazione di un cumulo di terra sull area interessata di altezza non superiore a 30 cm.; o apposizione del cippo di riconoscimento; o trasporto della terra eccedente e deposito temporaneo della stessa nell'ambito del cimitero in un apposita area confinata, individuata ed autorizzata dal Comune ed indicato dalla direzione del servizio salvo diverso avviso della stessa; o mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno. 3.Manutenzione dei Campi di Inumazione Le operazioni di inumazione comprendono anche la manutenzione dei campi di sepoltura che dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: o ripristino periodico della loro conformazione superficiale in modalità tali da consentire il deflusso delle acque meteoriche in eccesso e mantenere praticabile la superficie all'utenza; 3

4 o ripristino dei campi di sepoltura assoggettati ad esumazione ordinaria eseguendo nuovi livellamenti, riporto di terreno vegetale e /o di eventuale addizione di sostanze enzimatiche per migliorare le caratteristiche del terreno e favorire la mineralizzazione delle salme. La manutenzione dei tumuli e dei percorsi adiacenti dovrà essere continua e comprendere il ripristino del livello del terreno dovuti ad avvallamenti, sconnessioni, franamenti dovuti a compattazione del terreno che si verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento. b) TUMULAZIONE 1)Tumulazione di salma senza estumulazione: o Il loculo può essere a parete fino alla settima fila, a livello interrato, in sepolcreto a terra (ogni feretro deve essere appositamente diviso l uno dall altro) trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumulazione; o predisposizione di ponteggi a seconda dell altezza del loculo; o apertura del tumulo; o sistemazione del feretro nella sede di tumulazione; o chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n 285/90; o sistemazione della pietra tombale (eventuale); o pulizia dell area interessata all operazione. 2) Tumulazione di salma con preventivo condizionamento: o Il loculo può essere a parete fino alla settima fila, a livello interrato, in sepolcreto a terra, (ogni feretro deve essere appositamente diviso l uno dall altro) trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumulazione; o predisposizione di ponteggi a seconda dell altezza del loculo o apertura tumulo; o estrazione del feretro,apertura dello stesso; o diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto fornito dalla cooperativa Appaltatrice con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell ambito del Comune; o raccolta e smaltimento di tutto ciò che è stato a stretto contatto della salma; o trasporto del materiale lapideo presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo; o trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumulazione; o apertura del tumulo; o sistemazione del feretro nella sede di tumulazione; o chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n 285/90; o sistemazione della pietra tombale (eventuale); o pulizia dell area interessata all operazione. o Tumulazione di resti ossei o ceneri: o Trasporto dei resti ossei o delle ceneri in cassetta dal punto di sosta del cimitero a quello della loro tumulazione; o apertura del tumulo; o sistemazione della cassetta nella sede di tumulazione; o chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n 285/90; o sistemazione della pietra tombale (eventuale); o pulizia dell area interessata all operazione. c) ESUMAZIONE 1.Esumazione semplice con eventuale deposito nell ossario comune: o rimozione della lapide o copri tomba; 4

5 o apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato; o diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto fornito dalla Cooperativa con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell ambito del Comune; o raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento in appositi imballaggi secondo quanto previsto dalla lettera h) del presente Capitolato di Gara, temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune nei modi previsti dalla Legge; o trasporto del materiale lapideo presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo; o diligente pulizia dell'area interessata all operazione. 2.Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco (anche per trasporto fuori Comune): o rimozione della lapide o copri tomba; o apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato; o diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall art. 36 del D.P.R. N 285/90 da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione e con apposizione della targhetta di riconoscimento; o raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento in appositi imballaggi secondo quanto previsto dalla lettera h) del presente Capitolato di Gara, temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune nei modi previsti dalla Legge; o trasporto del materiale lapideo presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo; o diligente pulizia dell'area interessata all operazione. 3.Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma: o rimozione della lapide o copritomba; o apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato; o accertamento delle mancata mineralizzazione della salma; o riempimento fossa con diligente ricollocazione nella medesima o altra fossa indicata dall Ufficio Cimiteriale e fornitura e spargimento di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione allo scopo di riattivare il processo di mineralizzazione, o posizionamento lapide, pulizia dell'area; d) ESTUMULAZIONE 1.Estumulazione di salma con deposito nell ossario comune o predisposizione dei ponteggi; o apertura tumulo; o estrazione del feretro; o apertura dello stesso; o diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell ambito del Comune; o raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento in appositi imballaggi secondo quanto previsto dalla lettera h) del presente Capitolato di Gara, temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune nei 5

6 modi previsti dalla Legge; o trasporto del materiale lapideo presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo; o chiusura del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato; o diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. 2.Estumulazione di salma con ricomposizione in cassetta di zinco: o predisposizione dei ponteggi; o apertura tumulo; o estrazione del feretro; o apertura dello stesso; o diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall art. 36 del D.P.R. n 285/90 da fornirsi a cura e spese dal richiedente l'operazione e saldata e con apposizione della targhetta di riconoscimento; o raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento in appositi imballaggi secondo quanto previsto dalla lettera h) del presente Capitolato di Gara, temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune nei modi previsti dalla Legge; o trasporto del materiale lapideo presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo; o chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato; o diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. 3.Estumulazione di salma con avvio a cremazione: o apertura tumulo; o estrazione del feretro; o apertura dello stesso; o raccolta dei resti mortali in apposita cassetta, o in caso di salma non mineralizzata collocazione della stessa unitamente alla cassa in apposito involucro a cura e spese del richiedente l'operazione ; o raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento in appositi imballaggi secondo quanto previsto dalla lettera h) del presente Capitolato di Gara, temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune nei modi previsti dalla Legge; o trasporto del materiale lapideo presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo; o chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato; o diligente pulizia dell'area interessata all'operazione; 4.Estumulazione di salma per traslazione in altro Comune o predisposizione dei ponteggi; o apertura tumulo; o estrazione del feretro; o diligente raccolta della salma e dei resti della cassa lignea e collocazione entro apposita cassa metallica, come prevista dall art. 30 del D.P.R. n 285/90; o raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto della salma (es. avanzi di casse, indumenti, ecc.), conferimento in appositi imballaggi secondo quanto previsto dalla lettera h) del presente Capitolato di Gara, temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune nei modi previsti dalla Legge; o trasporto del materiale lapideo, presso appositi impianti per rifiuti inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo;chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato; 6

7 o diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. 5.Estumulazione di resti ossei o ceneri: o apertura tumulo; o estrazione della cassetta contenente le ossa e le ceneri; o chiusura provvisoria del tumulo; o diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. 6.Trattamento di salma non consumata: o operazione da effettuare durante una operazione di estumulazione e successiva inumazione, mediante fornitura e posa in opera di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione per rivitalizzare gli enzimi necessari per solo svolgimento del processo di mineralizzazione (quantità media prevista 99 gr.) compreso altresì contenimento della salma in un sacco biodegradabile biocaph120 e rete in PVC. e) TRASLAZIONE 1.Traslazione di salma da loculo ad altro loculo o a edicola privata : Il loculo può essere a parete fino alla settima fila, a livello interrato, in sepolcreto a terra, (ogni feretro deve essere appositamente diviso l uno dall altro) trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumulazione: o predisposizione di ponteggi a seconda dell altezza del loculo o apertura dei due tumuli; o estrazione del feretro; o trasporto del feretro al luogo della sua nuova tumulazione; o sistemazione del feretro nella sede di tumulazione; o chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n 285/90; o sistemazione della pietra tombale (eventuale); o pulizia delle aree interessate dall operazione. f) RICOGNIZIONE o apertura del tumulo per verificare lo stato dello stesso o chiusura del tumulo g) RISANAMENTO LOCULO o delimitazione dell'area in cui si opera nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza; o apertura del tumulo; o estrazione del feretro; o prosciugamento con idonee attrezzature e materiale ; o inserimento del feretro in apposito involucro a seconda della destinazione da fornirsi a cura e spese dal richiedente l'operazione; o ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione con soluzione disinfettante ed imbiancatura delle superfici con latte di calce ; o collocamento del feretro e chiusura tumulo. Nel caso di risanamento di loculo posto in arcata o cripta le operazioni comprendono anche la rimozione della botola esterna di chiusura a passo d'uomo e il riposizionamento della stessa. h) RACCOLTA, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI CIMITERIALI Consiste nella raccolta, riduzione e conferimento di rifiuti provenienti dall attività specifica cimiteriale svolta presso i cimiteri comunali; in particolare si tratta dei rifiuti derivanti dalle 7

8 operazioni di esumazione ed estumulazione (Rifiuti Urbani ex art.184 D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 1 comma 2 lettere e) ed f) del D.P.R. n. 254/2003). La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini di un loro sicuro trattamento. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni». Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo o comunque nei pressi del loculo e lo smaltimento deve essere effettuato in base alla normativa vigente. Nel caso di rifiuti a rischio infettivo o assimilabili è necessario provvedere ad attività di sanificazione (ai sensi dell art. 2 comma 2 lettera l) del D.P.R. 254/2003) da effettuarsi in locali idonei. In caso di esumazioni od estumulazioni di salma di persona deceduta per malattia infettiva contagiosa, effettuate prima che siano trascorsi due anni dalla morte, i materiali terrosi di risulta dovranno restare sul posto (né riutilizzo né smaltimento), mentre i rifiuti da esumazione od estumulazione, prima di essere destinati al trattamento termico o al recupero mediante le procedure descritte nel presente articolo, dovranno essere preventivamente sottoposti a disinfezione in appositi locali. L attività comprende le seguenti operazioni, disciplinate dagli art. 12 e 13 del D.P.R. n. 254/2003: o Raccolta dei rifiuti cimiteriali provenenti dalle operazioni cimiteriali (avanzi di casse, indumenti, resti metallici delle casse es. zinco); tali rifiuti possono essere temporaneamente depositati in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata con apposita segnaletica ed autorizzata dal Comune all'interno Cimitero, qualora tali operazioni si rendano strettamente necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili (v. sopra); o Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con cadenza stabilita dalla normativa vigente, per tramite della società A.S.M. S.p.A., società di gestione dei rifiuti per il comune dell Aquila, o Raccolta dei rifiuti inerti (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari) e loro deposito temporaneo presso un apposita area confinata, individuata ed autorizzata dal Comune all'interno Cimitero Principale tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; o Separazione del materiale metallico da riciclare e disinfezione del medesimo; o Riduzione e recupero di eventuali frazioni merceologiche ed inserimento in appositi contenitori come da D.P.R. n. 254/2003 e D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; o Stoccaggio delle suddette frazioni in apposito contenitore per il periodo previsto dalla legge e successivo periodico smaltimento nelle forme di legge; o Manutenzione del luogo di deposito temporaneo. La gestione dei rifiuti prodotti presso le aree cimiteriali può essere effettuata, esclusivamente per i rifiuti per cui è previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mediante l istituzione di un deposito temporaneo di rifiuti (così come definito dall art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in un apposita area confinata, protetta dagli agenti atmosferici, individuata ed autorizzata dal Comune all'interno Cimitero Principale. Il deposito di rifiuti cimiteriali, gestito in base alla normativa vigente, deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche; inoltre, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, avendo cura di rispettare le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle stesse. Il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione deve essere accessibile unicamente agli operatori cimiteriali e/o a operatori di ditte assegnatarie del servizio e 8

9 deve essere periodicamente svuotato a cura di ditte incaricate, opportunamente autorizzate. Alla cooperativa sono attribuite le responsabilità degli adempimenti di cui all art. 17 del D.P.R. n. 254/2003 Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell art. 24 della legge 31 luglio 2002 n 179 e dovrà, una vol ta avviato il servizio, consegnare copia della documentazione comprovante l avvenuto smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente. i) RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI CIMITERIALI Sono a carico della cooperativa tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta, raggruppamento per categorie omogenee e conferimento degli altri rifiuti cimiteriali presso le aree appositamente individuate e allestite con contenitori delle diverse tipologie di raccolta differenziata e posizionati nei pressi degli ingressi dei cimiteri. La cooperativa è responsabile della pulizia delle aree e del corretto conferimento nei contenitori e deve provvedere a predisporre l'organizzazione e le modalità di esecuzione di tale servizio. ART. 2 SERVIZI PER LAMPADE VOTIVE L'attività prevede: - allacci e distacchi delle lampade votive; - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici occorrenti alla fornitura della corrente, ivi compresa la posa in opera delle linee elettriche in corrente alternata a 220 volt, il trasformatore in continua a 24 volt e l'impianto di distribuzione della medesima fino all'utilizzatore. E' a carico della Cooperativa la fornitura di materiali occorrenti a valle del trasformatore, mentre resta a carico del Comune la fornitura del materiale dell'allaccio Enel fino al trasformatore compreso. Il personale addetto deve essere fornito della strumentazione idonea alla realizzazione dei predetti impianti e deve indossare gli indumenti previsti dalla vigente normativa in materia. ART. 3 SERVIZI DI PULIZIA GENERALE L'attività prevede i seguenti interventi: - pulizia trisettimanale (preferibilmente prima dei giorni festivi) di tutte le zone, pavimentate e/o asfaltate entro la cerchia perimetrale dei cimiteri, zone di accesso, marciapiedi, locali adibiti a culto, cappelle adibite al deposito di salme, camera mortuaria e di tutti i servizi igienici esistenti, avendo cura di usare idonei disinfettanti; - svuotamento tre volte la settimana, ed all occorrenza tutti i giorni nel caso di speciali ricorrenze (commemorazione defunti,ecc.) di tutti i contenitori adibiti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, compresa la sostituzione in caso di necessità. Raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, cellophane e rifiuti con conferimento degli stessi negli appositi contenitori; - pulizia dell area attorno agli stessi contenitori dopo la raccolta dei rifiuti; - pulizia con scope e rastrelli dei vialetti avendo cura di asportare erbacce e graminacee; - pulizie accurate e generali in occasione del periodo della Commemorazione dei defunti (ultima decade di ottobre-prima decade di novembre), delle festività pasquali e natalizie o per altre ricorrenze previamente comunicate dall Ente; - pulizia giornaliera, e ove occorra anche più volte al giorno, dei servizi igienici posti all interno dei Cimiteri, lavaggio pavimenti, delle piastrelle, lavatura delle tazze degli orinatoi e dei lavelli e loro disinfezione; - raccolta ed eventuale recupero di frazioni merceologiche delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti funebri e/o solennità; - spazzatura di tutte le zone pavimentate, le gradinate, i corridoi, i porticati, con frequenza 9

10 settimanale; - pulizia dei vetri e dei serramenti ogni sei mesi (due volte l anno), considerando sempre a carico della cooperativa affidataria tutti gli oneri e le attrezzature occorrenti; - lavaggio completo delle camere mortuarie con idonei detersivi, con cadenza mensile; - la pulizia degli spazi antistanti i loculari e le tombe e all interno dei loculari. - sostituzione, in caso di deterioramento, di rubinetterie, fontane, secchi, annaffiatoi e quant altro occorrente per la gestione dei cimiteri (con materiali di ricambio forniti dall amministrazione); - pulizia delle bocchette sifonate di scarico della rete fognante interna, pulizia delle cassette sifonate da eventuali foglie, petali o ghiaietto e delle fontanelle collocate ovunque all interno del cimitero; ART. 4 MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE a) Manutenzione di tutte le aree a verde all interno dei cimiteri, compresi i campi destinati alle inumazioni e non ancora predisposti, i vialetti e le pertinenze b) Taglio dell erba secondo un cadenza temporale adeguata al mantenimento del tappeto erboso al di sotto di 8 cm di lunghezza dell erba c) Estirpazione manuale di erbe e piante infestanti d) Potatura ed allineamento delle siepi e) Pulizia delle aree e dei viali, raccolta e smaltimento dello sfalcio e delle potature f) Innaffiamento delle eventuali nuove piante e dei fiori stagionali fornite a cura dell Amministrazione Comunale g) Stesura di brecciolino fornito dall Amministrazione in aree concordate con l Ufficio Competente. ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI La cooperativa, che ha ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi, si impegna: 1) Ad organizzare l attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall art. 4della Legge 381/91; 2) Ad impiegare per l espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati; 3) Ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell art. 2 della Legge 381/91; 4) Ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; 5) Ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali; 6) Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nel servizio; 7) A trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell attività lavorativa rispettando il D. LGS, n 196/2003; 10

11 Per le operazioni di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione dovranno essere presenti unità in numero adeguato ad effettuare in efficienza e sicurezza le operazioni, tenuto conto dei mezzi meccanici eventualmente impiegati. Le operazioni cimiteriali, sono distinti in: o programmati: individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall Ente. Verranno comunicati con nota scritta, o fax o mail e dovranno iniziare entro tre giorni dalla loro ricezione e terminare nei tempi indicati nell'ordine; o urgenti: segnalati tramite fax o mail dovranno iniziare entro un giorno dalla data di avviso ed essere ultimati nei tempi indicati nell'ordine; o somma urgenza: da eseguire immediatamente in seguito alla ricezione dell'ordine di esecuzione che potrà essere impartito anche verbalmente o comunque entro i tempi indifferibili indicati dall'ordine stesso; o lavori di emergenza: sono quelli per i quali è richiesta l'attivazione del servizio di reperibilità 24 ore su 24 (come lavori e servizi da eseguirsi in caso di nevicate, eventi atmosferici, ecc.) Tutti i servizi non eseguiti a regola d'arte dovranno, previa contestazione scritta, essere rieseguiti dalla cooperativa, fermo restando l'applicazione di penali nei termini previsti dall'art. 16 del presente capitolato. La cooperativa non dovrà eseguire alcun lavoro/servizio su richiesta di privati. ART. 6 OBBLIGO DI REPERIBILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO A tutti gli effetti di legge la cooperativa, deve fornire pronta reperibilità, a far data dall'inizio del servizio, a mezzo di telefono cellulare e con personale che sia in grado di recarsi presso il cimitero od i locali interessati entro e non oltre mezza ora dal ricevimento della chiamata. La cooperativa deve dotarsi di una struttura organizzativa composta da personale qualificato, attrezzature e quanto altro necessario a garantire il funzionamento dei servizi con un ottimo livello di efficienza. Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria la cooperativa deve garantire un servizio di reperibilità attraverso personale e mezzi. ART. 7 ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA La cooperativa si obbliga ad osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato che sarà oggetto di apposita convenzione e dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione del corrispettivo, ivi compreso l eventuale parzialità dell intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio o esercizio di zone su cui si interverrà. In particolare la cooperativa è tenuta: ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari. a provvedere, su richiesta, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno dei cimiteri; La cooperativa ha l obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. n.81 /2008 e s.m.i.., e dovrà, all atto della consegna dei lavori, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con tale normativa, producendo copia del documento di valutazione dei luoghi di lavoro dove andrà ad operare. La cooperativa si impegna a far eseguire dal proprio personale tutte le operazioni e i lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento dei servizi cimiteriali che i responsabili dell Ente indicheranno. Tali lavori ed operazioni, ovviamente, non potranno intralciare, né ritardare, i servizi cimiteriali. 11

12 Il responsabile e/o i responsabili dell Ente cui la cooperativa dovrà fare riferimento, sarà/saranno indicato/i dal settore Ambiente e partecipate del Comune dell Aquila. È altresì obbligata al rispetto delle disposizioni previste nel regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 6/2/2014. L Ente può effettuare sopralluoghi a campione senza preavviso per verificare l esatto adempimento delle operazioni. ART. 8 DIVIETO DI ATTIVITA' COMMERCIALI Alla cooperativa è vietato svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale nel campo delle onoranze funebri e dei servizi funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori cimiteriali nel territorio comunale. ART. 9 PERSONALE Si da atto che la Cooperativa è del tipo sociale e che pertanto il personale presente nella percentuale minima del 30%, è formato da persone in condizioni di svantaggio (art. 4 L. 381/91). Per le attività sopra riportate, la cooperativa si impegna a mettere a disposizione le seguenti unità lavorative minime di: n. 1 responsabile unico del servizio (figura di coordinamento), al quale sarà affidata la responsabilità di tutte le attività; n. 7 operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Deve essere indicato il numero dei soggetti svantaggiati, con descrizione della tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento. Ciascuna unità di personale dovrà essere dotato di una idonea divisa, cartellini di riconoscimento, nonché del materiale e di attrezzature necessarie per un igienico, sicuro e funzionale svolgimento dei compiti assegnati, così come definito agli articoli 377/378 del DPR 547/55 e nell'allegato IV al D.Lgs. 626/94 modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96. Sono a carico della cooperativa anche i mezzi di trasporto e le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per garantire l'esecuzione tempestiva degli interventi. II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la Cooperativa e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Cooperativa ed il Comune dell Aquila. La Cooperativa è tenuta a redigere ed a trasmettere al servizio cimiteriale del comune dell Aquila una relazione finale circa i risultati nell attività di inserimento lavorativo. FIGURA DI COORDINAMENTO La cooperativa all'inizio del servizio dovrà indicare il nominativo di un responsabile unico del servizio che seguirà direttamente con continuità tutti gli aspetti che riguardano: - la gestione delle attività dettagliate nella presente capitolato; - l'organizzazione del personale alle dipendenze della cooperativa; - gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo; - la comunicazione tempestiva all Ente di tutte le problematiche che si verificano nell'esercizio delle attività di cui al presente capitolato. Detta figura dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale ed organizzazione del lavoro, oltre alle necessarie conoscenze delle specifiche normative anche in materia di sicurezza. Tale soggetto dovrà tenere contatti con l Ente. ART. 10 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO Il personale della cooperativa è obbligato ad osservare: - le disposizioni e le istruzioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 626/94 integrato e modificato 12

13 dal D.Lgs. 242/96; - le norme antinfortunistiche proprie delle attività di esecuzione dei servizi cimiteriali. ART. 11 SCIOPERI Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, La cooperativa é obbligata ad espletare i servizi richiesti in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero, del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dall ufficio cimiteri dell Ente. ART. 12 ATTREZZATURE E MACCHINARI La cooperativa dovrà disporre dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per l'espletamento dei servizi /e o dei lavori a regola d'arte. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dalla cooperativa tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri. Le attrezzature che verranno impiegate, dovranno rispondere in tutte le loro parti alle vigenti normative (incluse quelle di sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenute dalla cooperativa in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e terzi, certificate, collaudate, revisionate periodicamente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Sono, pertanto, a carico della cooperativa tutte le spese per la messa a norma delle attrezzature, per i collaudi e le revisioni periodiche, nonché i danni a terzi, ai dipendenti e a cose causati dalla mancata messa a norma delle attrezzature stesse. E' a carico della cooperativa tutto il materiale di consumo per l'effettuazione dei servizi di cui al presente capitolato. La cooperativa non potrà depositare all'interno dei cimiteri attrezzature e materiali non strettamente necessari allo svolgimento dei servizi e potrà esercitare all'interno delle mura cimiteriali e nelle aree di pertinenza, solo prestazioni ed attività strettamente previste nella convenzione. I trasporti ai centri di stoccaggio dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire con mezzi e modalità nel rispetto della normativa nazionale e regionale. ART. 13 FORME DI CONTROLLO L'Ente è autorizzato a svolgere i controlli di qualità, intesi a verificare la conformità dei risultati raggiunti con quanto stabilito dalle norme dalla convenzione. La Cooperativa si impegna a fornire all Ente tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. L'Amministrazione Comunale ha ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi della Cooperativa, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori, sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi. L Amministrazione comunale opererà gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed i lavoratori svantaggiati. In ogni caso la Cooperativa è tenuta a redigere ed a trasmettere al dirigente responsabile dell Amministrazione competente una relazione finale circa i risultati nell attività di inserimento lavorativo. ART. 14 DANNI LA cooperativa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso della convenzione, ed è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni. ART. 15 INADEMPIENZE 13

14 In caso di accertata omissione anche di una delle operazioni suddette, da valutare in contraddittorio con la cooperativa, non si procede al pagamento del servizio per il periodo di competenza, fino ad avvenuta compensazione del servizio non reso, con la seguente procedura: 1. se il servizio cimiteriale dell Ente dovesse rilevare che la gestione del servizio non è conforme alle prestazioni previste, l Amministrazione stessa contesta l inadempienza fissando alla cooperativa il termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. 2. qualora, ricevute le giustificazioni, il settore comunale non le ritenesse valide richiama la cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine, entro il quale la cooperativa deve adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine l amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell eventuale danno. ART. 16 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE La cooperativa assume la responsabilità di danni a persone o cose (copri tomba, lapidi, accessori ad ornamento, ecc.), sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando L Ente da ogni responsabilità al riguardo. La cooperativa é tenuta a stipulare a tale scopo, una assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al capoverso precedente, ossia RCT/RCO, nell espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa per copertura di un massimale unico minimo di ,00 (un milione) per anno e per sinistro. Restano ad esclusivo carico della cooperativa gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/ o franchigie previste dalla suddetta polizza. L Ente declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell esecuzione delle prestazioni. La cooperativa dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. ART. 17 PENALITA' L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell Ente rendono passibile la cooperativa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'ente, da. 200,00 a ,00. Le inadempienze e le relative sanzioni sono qui di seguito elencate: in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati al luogo di lavoro da parte del personale e in presenza di vestiario e cartellini di riconoscimento non conformi e in presenza di lamentele scritte pervenute dall'utenza, si applicherà una penale di 100,00 euro per ogni mancanza; per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi di polizia cimiteriale conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite, verrà applicata una penale fino a 2.000,00 euro per ogni mancanza; per la mancata esecuzione entro 15 giorni, delle operazioni relative alle lampade votive cimiteriale conformemente alle prescrizioni contenute nelle comunicazioni di servizio impartite dall Ente, verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni mancanza; per mancata e/o ritardata apertura e chiusura dei cancelli di accesso ai cimiteri e non rispetto degli orari previsti, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni giorno in cui si è effettuata la carenza; per un numero di operatori presenti ad ogni operazione cimiteriale inferiore a quelli necessari, si applicherà una penale di 200,00 euro per ogni operazione ; per mancata, ritardata e/o non corretta pulizia e manutenzione dei locali previsti dal 14

15 capitolato e nei termini e modi dallo stesso previsti, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni mancata, ritardata o non corretta esecuzione; per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento del servizio, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni disservizio. La penale viene inflitta con lettera motivata dell Ente previa comunicazione alla cooperativa dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità é dedotto, attingendo dalla cauzione depositata dalla cooperativa aggiudicataria e, quando non sia sufficiente, compensando con il credito della cooperativa nei confronti dell Ente. L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime la cooperativa dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste nel capitolato o e dagli ordini di servizio impartiti dai tecnici comunali. ART. 18 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE La convenzione sottoscritta dall aggiudicatario potrà essere risolta in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, previa diffida ad adempiere (artt e 1454 del Codice Civile). La convenzione sarà risolto di diritto ai sensi dell'art del C.C:, nei seguenti casi: mancati adempimenti di cui all art. 5 della legge 381/91 non reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dall Ente; sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario dei servizi di cui al presente capitolato; discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della convenzione; impiego reiterato di personale in numero inferiore a quello previsto dalla convenzione e non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi; esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri. dopo tre ripetute violazioni degli ordini scritti impartiti dall'ufficio servizi cimiteriali. La risoluzione motivata della convenzione viene comunicata alla cooperativa con lettera, da notificarsi in via amministrativa presso il domicilio fiscale eletto. In conseguenza di questo provvedimento é incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni derivati all Ente dalla anticipata risoluzione del contratto. La cooperativa potrà rinunciare ai servizi dandone preavviso all Amministrazione almeno sei mesi prima. ART. 18 RECESSO L Ente, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso la cooperativa ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall art del C.C.. L Ente si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, La cooperativa é obbligata ad espletare i servizi di cui alla convenzione in ogni caso, sia in caso di recesso che di risoluzione sino all individuazione da parte dell Ente di un nuovo gestore del servizio. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dall Ente 15

16 ART. 19 COSTI SICUREZZA Non si evincono interferenze tra i lavoratori dell'appaltatore ed il personale del Comune, pertanto non si deve redigere il DUVRI ed i costi della sicurezza relativi alle interferenza sono pari ad 0 Euro. ART. 20 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 14.1 I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti di idoneità professionale: 1) Iscrizione alla C.C.I.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente all UE in conformità a quanto previsto dall art. 39 D. Lgs. 163/2006 per attività inerenti l oggetto del presente bando; le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni analoghe a quelle sopra menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di stabilimento; (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento); 2) Iscrizione all albo regionale di cui all art. 9, della Legge n. 381/1991; Requisiti di capacità tecnico professionale: 3) dichiarazione di aver eseguito negli ultimi tre anni presso enti pubblici o privati servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo totale non inferiore a ,00 Euro IVA esclusa. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 4) il concorrente dovrà avere o impegnarsi a stipulare, entro 10 giorni dall eventuale aggiudicazione, una assicurazione di responsabilità civile per danni, RCT/RCO, nell espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa per copertura di un massimale unico minimo di ,00 (un milione) per anno e per sinistro. 16

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