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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale a cura di: Andrea Amantea N. 312 Crediti P.A.: La Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2017 Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie TABELLA SINOTTICA Adempimento Compensazione delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2016 con crediti vantati nei confronti della P.A.. Sintesi Con il Decreto 9 agosto 2017 pubblicato di recente in Gazzetta ufficiale, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha reso noto che in materia di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, trovano applicazione le disposizioni previste per il 2014 dal D.M 24 settembre 2014; quest ultimo prevede espressamente che le modalità per la compensazione sono quelle previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 19 ottobre Novità Conferma anche per l anno 2017 grazie all intervento del D.L. 50/2017 c.d. manovra correttiva. 1

2 Soggetti interessati Imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione. A partire da quando Già in essere da lunedì 21 agosto 2017 Riferimenti normativi D.L. 50/2017; Art. 28 quater D.P.R. 602/73; Art.12 comma 7-bis D.L. 145/2013; Legge 96/2017; D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012; D.M. 19 ottobre 2012; D.M. 24 settembre 2014; D.M MEF 9 agosto Premessa La compensazione delle cartelle esattoriali con crediti nei confronti della P.A. per l anno in corso è stata prevista dalla manovra correttiva (D.L. 50/2017) convertita con modificazioni dalla Legge 96/2017 la quale all art.9 quater prevede appunto che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Si ponga attenzione al fatto che al contrario della normativa generale di cui all art.28 D.P.R. 602/73 il D.L. 145/2013 contestualizza la possibilità di compensazione alla situazione in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 2

3 Il richiamato comma 7-bis ha consentito la compensazione, per il 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato. La validità di tale norma è stata estesa all anno 2015 dall articolo 1, comma 19 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ed al 2016 dall articolo 1, comma 129 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Con il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo Con il successivo decreto del 13 luglio 2015 sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione. Il decreto del 27 giugno 2016 ha riproposto la disciplina degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016(dossier Senato n 2853). Crediti compensabili (D.L. 145/2013) I requisiti da rispettare 1 Crediti certi, liquidi ed esigibili 2 Relativi a contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati. La somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato 3 (a differenza di quanto previsto dalla normativa generale di cui dall art. 28 quater del DPR 602/73 anch essa prorogata con limitati effetti temporale dallo stesso decreto citato in premessa e di recente pubblicazione in G.U.). 4 Compensabili con carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre

4 La procedura di compensazione delle cartelle esattoriali Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve acquisire, presentando l apposita richiesta, la certificazione del credito dall Ente debitore attestante l ammontare, la certezza, la liquidità e l esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai D.M e L istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata ricorrendo alla Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), raggiungibile al sito crediticommerciali.mef.gov.it. Come stabilito dall art. 1, comma 2, D.M , per le modalità di compensazione è necessario fare riferimento a quanto disposto dai Decreti e La procedura di compensazione delle cartelle esattoriali. La certificazione del credito Per esercitare la compensazione, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. L istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di: Amministrazioni statali, centrali e periferiche; Regioni e province autonome; Enti locali; Enti del Servizio Sanitario Nazionale. La certificazione non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi: Amministrazi one debitoria Accreditamen to alla piattaforma Enti locali commissariati; Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito. Non è possibile inoltre richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Enti pubblici economici; Enti ed organismi di diritto privato; Società a partecipazione pubblica. Il soggetto che vanta un credito nei confronti della P.A., deve innanzitutto accreditarsi nella Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it, indicando i propri dati personali e l indirizzo PEC. 4

5 Se il creditore è una società o un impresa individuale Se il creditore è una persona fisica I compiti della P.A. competente Comunicazio ni successive Utilizzo della certificazione e successiva compensazio ne con cartelle esattoriali La compensazio ne del credito Se il creditore è una società o un impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l accreditamento alla Piattaforma. Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all inerzia dell amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma. Il creditore riceve notifica sia dell avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell accreditamento. Il creditore, se ha debiti verso l erario e intende compensarli, - può chiedere all Agente della riscossione o all Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato. Il sistema provvede automaticamente all invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. L Agente della riscossione e l Agenzia delle entrate intervengono in caso di compensazione del credito certificato. Il credito certificato può essere compensato: con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione e con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre A tal fine il creditore deve presentare la certificazione all Agente della riscossione; quest ultimo, dopo aver verificato la validità della certificazione, dispone la compensazione rilasciando al creditore la relativa attestazione; con le somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale), mediante lo specifico mod. F24 Crediti PP.AA. da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando, in particolare, gli estremi della certificazione ed il codice tributo PPAA. 5

6 Rottamazione dei ruoli e compensazio ne Gli eventuali creditori subentranti- Banche ed intermediari In relazione al termine di affidamento dei carichi risultano di fatto ricompresi i ruoli per i quali era possibile presentare istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L 193/2016 e successive modificazioni entro il I contribuenti che hanno optato per la rateazione delle somme dovute in via agevolata possono dunque utilizzare i crediti certificati per il pagamento della 2 rata in scadenza il o delle eventuali rate successive. Banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito: in caso di cessione pro solvendo (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell eventuale inadempienza del debitore); o pro soluto (in questo caso, il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l esistenza dello stesso). Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato. A seguito delle novità normative introdotte dall art. 37, comma 7-bis del DL 66/2014, per le operazioni di cessione dei crediti certificati (comprese quelle coperte dalla garanzia dello Stato) effettuate con la procedura telematica, il sistema PCC, oltre a notificare alla PEC dell Amministrazione debitrice l avvenuta operazione, mette a disposizione la funzionalità di accettazione o rifiuto della stessa, entro sette giorni dalla ricezione della notifica. L Amministrazione cedute può esprimere il consenso o meno all operazione di cessione. La certificazione del credito sopra richiamata deve necessariamente indicare la data prevista di pagamento da parte dell Amministrazione debitrice (al max entro 12 mesi). Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell Amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica sopra citata, con l apposizione della data prevista. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. 6

7 I crediti in esame non si prescrivono e pertanto la relativa istanza di certificazione può essere presentata in qualsiasi momento. La compensazione del credito in sintesi Accreditamento del soggetto interessato alla piattaforma PCC Presentazione istanza di certificazione Certificazione del credito Ai fini delle compensazioni con le cartelle esattoriali affidate in carico all Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui sopra, deve provvedere a presentarla all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute Qualora la compensazione ha ad oggetto solo un pagamento parziale delle somme dovute, il contribuente è tenuto ad indicare le posizioni debitorie da estinguere (compensazione art.28 quater D.P.R. 602/73). In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ossia: se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore. per le rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota. 7

8 Una volta ricevuta la certificazione, l Agente della riscossione entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, procede alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione; nei dieci giorni successivi alla richiesta dell'agente della riscossione, l'amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito. L art. 4, comma 4 del decreto del 25 giugno 2012 stabilisce che in caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L'agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica sopra citata. - Riproduzione riservata - 8

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