OGGETTO: ULTIMI PROVVEDIMENTI E RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

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1 Roma, 29 febbraio 2012 OGGETTO: ULTIMI PROVVEDIMENTI E RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet i seguenti documenti: - Risoluzione n.17/e del 20 febbraio 2012 (Istituzione del codice tributo per l utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito rilevante dalla cessione di beni culturali e opere per il pagamento di imposte erariali); - Provvedimento del 24 febbraio 2012 (Procedura di compensazione ruoli rimborsi); - Provvedimento n.14335, di concerto con l Agenzia del Territorio, del 24 febbraio 2012 (Utilizzo del modello F24 anche per il versamento dei tributi speciali catastali); - Risoluzione n.19/e del 27 febbraio 2012 (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di tributi speciali catastali); - Provvedimento n del 27 febbraio 2012 (Partecipazione all accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni) RISOLUZIONE N.17/E DEL 20 FEBBRAIO 2012 L art.28-bis del DPR n.602/1973 ha stabilito che i soggetti tenuti al pagamento dell'irpef, dell'ires e di altri tributi erariali e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni di interesse storico e artistico, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione (le disposizioni di cui al richiamato art.28-bis si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato) L Agenzia delle Entrate, per consentire il pagamento delle suddette imposte, con il modello F24, mediante l utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere ha istituito il seguente codice tributo: denominato Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere Art. 28 bis d.p.r. n. 602/73 e art. 20 dlgs n.46/1999. Relativamente al modello F24 è specificato che: - il codice tributo 6836 deve essere esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a credito compensati ;

2 - nel campo Anno di riferimento deve essere indicato l anno in cui è stato notificato al proponente il decreto ministeriale che stabilisce condizioni e valore della cessione di beni culturali e delle opere, valorizzato nel formato AAAA ; - il modello F24 deve essere presentato esclusivamente presso l agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del proponente la cessione, che, sulla base delle informazioni trasmesse dall Agenzia delle Entrate, verifica l effettiva spettanza del credito. PROVVEDIMENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 FEBBRAIO 2012 Il provvedimento, relativo alla procedura di compensazione ruoli - rimborsi di cui all art.28-ter del DPR n.602/1973, modifica le procedure amministrative previste dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008 e dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2009, con il conseguente aggiornamento dei tracciati utilizzati per lo scambio di informazioni e dei dati tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Le modifiche introdotte sono dirette: - a recepire la previsione dell art.31, co.1 del D.L. n.78/2010 secondo la quale le disposizioni di cui al richiamato art.28-ter, cioè l utilizzo dei rimborsi per il pagamento dei ruoli, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500; - a rendere più efficiente l attività di erogazione dei rimborsi e di compensazione. Di seguito è segnalato l iter previsto dal provvedimento. L Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi S.p.A. l elenco dei beneficiari dei rimborsi di imposte; dall elenco dei beneficiari dei rimborsi sono esclusi i soggetti: a) ai quali compete un rimborso non superiore a 60,00 euro, comprensivo degli eventuali interessi calcolati alla data di predisposizione dell elenco; b) che risultano deceduti alla data di predisposizione dell elenco; c) in procedura concorsuale, alla data di predisposizione dell elenco; d) minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire per i quali è stato nominato un rappresentante; e) ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza definitiva o a conclusione di procedimento di cui all art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992, concernente il reclamo e la mediazione. Equitalia Servizi Spa verifica per ogni beneficiario la presenza di ruoli dovuti e non pagati, ancorché non ancora notificati, formati dall Agenzia delle Entrate nonché dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali di importo complessivo superiore a 1.500; ai fini del calcolo della soglia di non si tiene conto degli importi relativi a ruoli i cui pagamenti rateali sono regolari; si tiene conto, invece, delle somme rateizzate, compresi i relativi interessi, i cui pagamenti sono irregolari nonché delle sanzioni, degli accessori e delle spese. Dai predetti riscontri sono esclusi i ruoli: a) oggetto di sospensione; b) iscritti in capo ad un contribuente per i quali sono stati effettuati versamenti ai sensi dell art.12 della legge n.289/2002; c) per i quali sono stati effettuati pagamenti ai sensi dell art.25, co.3-quater del D.Lgs. n.472/1997. L Agenzia delle Entrate a seguito delle informazioni ricevute da Equitalia Servizi Spa mette a disposizione degli agenti della riscossione l importo dei rimborsi dei soggetti iscritti a ruolo

3 corrispondente al totale delle somme iscritte a ruolo (comprensivo delle spese, degli accessori e degli interessi). L agente della riscossione, per le partite di ruolo notificate, sospende le azioni di recupero e avvia il procedimento di notificazione della proposta di compensazione che contiene: a) il riferimento normativo ed i suoi contenuti; b) i dati dei rimborsi e dei ruoli oggetto della proposta (anno/anni d imposta, tipo/tipi d imposta, importi in euro, data di notifica); c) l indicazione dell avvenuta sospensione dell azione di recupero per il periodo utile per aderire o rifiutare la compensazione e, qualora il debito derivante dalle iscrizioni a ruolo risulti maggiore del rimborso, l indicazione che la sospensione si riferisce esclusivamente alle somme oggetto del rimborso; d) l avvertenza che il contribuente ha un termine di 60 giorni dalla ricezione della proposta per rispondere e che l inutile decorso di detto termine equivale a rifiuto della proposta; e) l avvertenza che, fino alla data dell eventuale adesione alla compensazione, continuano a decorrere gli aggi di riscossione e gli interessi; f) il modello di adesione alla proposta, in duplice copia, di cui una da restituire all agente della riscossione, già compilata nelle parti essenziali; g) l avvertenza che, in caso di rifiuto della proposta (espresso o tacito), la sospensione dell azione di recupero è revocata; h) l indicazione che l agente della riscossione rimborsa direttamente al contribuente, nel limite di quanto spettante, le somme accreditategli eventualmente non utilizzate, in tutto o in parte, per la compensazione o per la riscossione coattiva. L agente della riscossione, se non riceve una risposta favorevole entro 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione, provvede alla revoca della sospensione delle azioni di recupero. In caso di esito negativo della proposta di compensazione (risposta non fornita o rifiuto espresso alla compensazione, totale o parziale), le somme accreditate nella contabilità di cui al decreto del MEF 1 febbraio 1999 restano su tale co ntabilità speciale, ai fini dello svolgimento delle attività di riscossione coattiva da parte del competente agente della riscossione. In caso di esito positivo della proposta di compensazione (adesione alla compensazione, totale o parziale), l agente della riscossione, entro il limite dell importo oggetto di compensazione, versa a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore rilasciando quietanza allo stesso contribuente. Sia in caso di esito positivo che negativo della proposta di compensazione, l agente della riscossione comunica all Agenzia delle Entrate gli estremi dei versamenti a proprio favore delle somme oggetto di compensazione o di riscossione coattiva, distinti per ciascun contribuente e per ciascun ruolo di cui il singolo contribuente risulta intestatario. In caso eccedano somme non utilizzate, in tutto o in parte, per la compensazione o la riscossione coattiva, per effetto di sgravi o pagamenti effettuati durante la procedura, dovute al contribuente a titolo di rimborso, l agente della riscossione eroga i relativi importi e comunica, entro 5 giorni dal pagamento, all Agenzia delle Entrate la data del pagamento del rimborso al contribuente delle somme residue e l importo erogato. Il rimborso eccedente l importo accreditato all agente della riscossione è erogato, a cura dell Agenzia delle Entrate, direttamente al beneficiario del rimborso. PROVVEDIMENTO N DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL AGENZIA DEL TERRITORIO DEL 24 FEBBRAIO 2012

4 E disposto, in fase di prima applicazione, che per le entrate di competenza dell Agenzia del Territorio il modello F24 è utilizzato per il pagamento delle somme dovute per l attribuzione d ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto ai sensi dell art.19, co.10 del D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010. Il modello F24 è utilizzato per il pagamento di: a) tributi speciali catastali; b) sanzioni amministrative; c) oneri accessori; d) interessi. RISOLUZIONE N.19/E DEL 27 FEBBRAIO 2012 L agenzia delle Entrate, facendo seguito al provvedimento di cui al punto precedente, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute (e degli interessi, delle sanzioni e degli oneri accessori) per l attribuzione d ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto ai sensi dell art.19, co.10 del D.L. n.78/2010 ha istituito i seguenti codici tributo: - T001 denominato Tributi speciali catastali - rendita presunta ; - T002 denominato Sanzione per mancato adempimento catastale rendita presunta ; - T003 denominato Interessi rendita presunta ; - T004 denominato Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l indicazione del codice atto e dell anno di riferimento (nel formato AAAA ), riportati nell atto emesso dall Agenzia del Territorio. PROVVEDIMENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE N DEL 27 FEBBRAIO 2012 Il provvedimento, predisposto di intesa con la Guardia di Finanza, l INPS, l Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, dà attuazione a quanto disposto dall art.1 del D.L. n.203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005 e ulteriormente modificato dall art.18 del D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, che disciplina il processo di partecipazione dei Comuni all accertamento fiscale e contributivo. I 3 punti principali del provvedimento sono i seguenti: 1. Modalità di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti residenti nei Comuni 2. Modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell accertamento fiscale e contributivo 3. Ambiti di intervento, tipologie e trattamento delle segnalazioni trasmesse dai Comuni Il provvedimento specifica che le modalità di accesso da parte dei Comuni alle banche dati dell Agenzia delle Entrate e dell INPS, così come la trasmissione da parte dell Agenzia delle Entrate di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, sono di tipo telematico e saranno puntualmente definite mediante apposite Convenzioni di cooperazione informatica che i Comuni stipuleranno rispettivamente con l Agenzia delle Entrate e l INPS. Con riguardo alla trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell accertamento fiscale e contributivo, viene specificato che i Comuni possono inviare quelle rilevanti ai fini

5 dell accertamento dei tributi statali all Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza o all Agenzia del Territorio, a seconda delle specifiche che sono contenute nell Allegato 1, mentre invieranno esclusivamente all INPS quelle rilevanti ai fini dell accertamento contributivo. Viene a tal fine richiamata la previsione del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 in base alla quale le informazioni in argomento dovranno essere strutturate dai Comuni in forma di segnalazioni qualificate. Il provvedimento, inoltre, specifica che tali segnalazioni dovranno essere inviate telematicamente dai Comuni ai quattro enti mediante appositi applicativi informatici appositamente messi loro a disposizione dall Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, dall Agenzia del Territorio e dall INPS. Viene infine individuato lo specifico ambito di intervento e le tipologie di segnalazioni qualificate che i Comuni dovranno inviare all INPS, al fine della loro partecipazione all accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non dichiarati.

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