Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie
|
|
- Angelina Corinna Colonna
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC) Modifica del 15 marzo 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina: I L ordinanza del 18 dicembre sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutta l ordinanza il termine «impresa/e di trasporto» è sostituito con «impresa/e». Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che: a. percepiscono indennità in virtù dell ordinanza del 18 dicembre sulle indennità; b. devono iscrivere nel bilancio aiuti finanziari concessi in base agli articoli 56 o57lferr. 2 Alle imprese che non beneficiano di indennità o di aiuti finanziari ai sensi del capoverso 1 si applicano i seguenti capitoli della presente ordinanza: a. i capitoli 1 (Disposizioni generali) e 2 (Conto immobilizzazioni) alle imprese in possesso di una delle seguenti concessioni: 1. concessione per il trasporto di viaggiatori con battelli, 2. concessione per l infrastruttura ferroviaria; b. il capitolo 1 (Disposizioni generali) alle imprese in possesso di una delle seguenti concessioni: 1. concessione per il trasporto di viaggiatori, 2. concessione per gli impianti di trasporto a fune; c. il capitolo 4 (Contabilità analitica) alle imprese ferroviarie eaterzichepercepiscono contributi d esercizio ai sensi dell ordinanza del 29 giugno sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati. 1 RS RS RS
2 Art. 2 Libri contabili e chiusura dell esercizio I libri contabili delle imprese sono tenuti secondo i principi della contabilità commerciale a partita doppia. La chiusura avviene annualmente in base all anno di esercizio fissato dall impresa. Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, nonché 3 e 4 2 I seguenti ulteriori documenti, soprattutto inerenti ai settori dei trasporti pubblici, che servono all informazione degli organi aziendali, dell Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) e dei committenti sono riuniti in un allegato distinto: a. il conto effettivo della contabilità d esercizio comprese le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria delle imprese che, secondo il campo di applicazione di cui all articolo 1, sono tenute a svolgere la contabilità analitica ai sensi del capitolo 4; 3 Questi documenti sono consegnati all Ufficio federale e ai committenti nella loro forma definitiva e nel numero di esemplari richiesto al più tardi entro sei mesi dopo la chiusura dell esercizio. 4 Entro un mese le imprese trasmettono all Ufficio federale le decisioni dell assemblea generale. Art. 4 Approvazione 1 Le poste dei conti e dei bilanci che concernono contributi e prestiti correnti della Confederazione sono approvate dall Ufficio federale ai sensi dell articolo 70 LFerr. 2 Le bozze dei documenti contabili (conti annuali, conto effettivo della contabilità d esercizio) necessari per l approvazione sono sottoposti all Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la chiusura dell esercizio e almeno 30 giorni prima della convocazione dell assemblea generale. Art. 5 Statistica Le imprese trasmettono all Ufficio federale dati attendibili al fine di stilare una statistica uniforme. Il volume dei dati è definito dall Ufficio federale. Lo scambio di dati avviene mediante gli strumenti messi a disposizione dall Ufficio federale. Dopo aver consultato le associazioni delle imprese e i Cantoni, l Ufficio federale può disporre che determinati dati statistici vengano integrati nel rapporto di gestione o nell allegato. L elaborazione della statistica è basata sull anno di esercizio. Art. 6 cpv. 3 3 Nel conto immobilizzazioni sono iscritte come detrazioni la demolizione, l alienazione o la messa fuori servizio duratura di oggetti o di parti di oggetti le cui spese d acquisto erano state addebitate al conto immobilizzazioni. Questo valore d impianto (inclusi gli addebiti successivi per ampliamenti, completamenti o trasformazioni) va defalcato dal conto delle immobilizzazioni. Nella misura in cui tale importo non è coperto dagli ammortamenti, dalle riserve di ammortamento e dal valore 1426
3 del materiale ricuperato o dal ricavo della vendita, il saldo va addebitato al conto economico (ammortamento del valore residuo). Gli utili che risultano da disinvestimenti di impianti finanziati o ammortizzati in parte o esclusivamente con fondi pubblici sono attribuiti alle riserve d ammortamento. Art. 7 cpv. 8 8 I contributi a fondo perso destinati ad oggetti o a parti di essi che possono essere iscritti all attivo vanno contabilizzati sul conto ammortamenti e non devono influire sul risultato. Questi oggetti o parti di essi sono iscritti separatamente nel conto immobilizzazioni e nel conto ammortamenti. Art. 10 cpv. 3 3 Gli oggetti impiegati oltre la durata di utilizzazione possono continuare ad essere ammortizzati. Le riserve d ammortamento che ne risultano sono impiegate per ammortamenti speciali facendo la distinzione tra il settore trasporti e quello infrastruttura e sono documentate singolarmente per ciascun settore. Art. 12 cpv. 3 e 4 3 L Ufficio federale fornisce esempi documentati per il conto effettivo, per il conto di previsione e per il conto di previsione a medio termine (pianificazione continua su un arco di quattro anni d orario). 4 L Ufficio federale può ammettere la presentazione di altri documenti qualora sia in uso un sistema diverso di conto dei costi. Le imprese che desiderano avvalersi di questa possibilità presentano domanda all Ufficio federale insieme al proprio conto dei costi d esercizio e delle prestazioni. Il permesso è accordato se è possibile fornire cifre almeno equivalenti per quanto riguarda il volume e la rappresentatività (art ). Art. 13 cpv. 2 Abrogato Art. 14 cpv. 1 lett. c 1 I costi diretti dei centri di costo e di profitto sono suddivisi per lo meno nelle seguenti categorie: c. rimunerazione per l utilizzazione dell infrastruttura; Art. 17 cpv. 1 lett. c e 2 1 I ricavi devono essere suddivisi per lo meno nelle seguenti categorie: c. altri ricavi commerciali del settore dei trasporti, inclusa la rimunerazione per l utilizzazione dell infrastruttura; 1427
4 2 L Ufficio federale può esigere che i tipi di ricavi, in particolare la loro ripartizione tra i settori, le linee e le tratte, siano determinati e documentati secondo le prescrizioni in materia di rilevamento da esso emanate. Art. 18 cpv. 1, 4 e 5 1 I costi che possono essere registrati in base alla ripartizione secondo il volume delle prestazioni o in base a rilevamenti sono imputati direttamente ai centri di costo o ai centri di profitto e documentati come tali. Le spese del personale sono imputate ai centri di costo dei servizi o direttamente ai centri di profitto nei quali il personale in questione lavora. 4 Per le prestazioni del personale e l effettivo del personale occorre indicare almeno i seguenti indici: a. i totali delle persone-anno retribuite dall impresa e delle ore di presenza che ne risultano, nonché il numero medio di ore di presenza per persona-anno; b. come totale dell impresa e per ogni centro di costo e centro di profitto con personale permanente: 1. le ore supplementari del personale, fornite e compensate, 2. le ore di terzi che possono essere considerate ore produttive, 3. le ore improduttive quali i tempi morti e le ore dedicate alla formazione e ai lavori generali, 4. le ore produttive che ne risultano, imputate integralmente. 5 Abrogato Art. 19 cpv. 2 2 I costi variabili sono rilevati sistematicamente e sono iscritti per lo meno sotto forma di importo totale per ogni centro di costo e per ogni centro di profitto. Art. 20 lett. h Concerne solo il testo tedesco Titolo che precede l art. 21 Sezione 2: Conto effettivo della contabilità d esercizio Art. 21 cpv. 1 1 Al termine dell anno di esercizio occorre allestire un conto dei costi e delle prestazioni sulla base delle prestazioni effettive. Le delimitazioni nei confronti della contabilità finanziaria vanno documentate e giustificate in rapporto: a. ai generi di costo; b. ai tipi di ricavi. 1428
5 Titolo che precede l art. 22 Sezione 3: Conto di previsione Art. 22 cpv. 1 e 2 1 Per i negoziati relativi all offerta occorre stabilire il conto di previsione per l anno d orario in base alla pianificazione dei costi d esercizio e delle prestazioni. 2 Di norma, la base di calcolo è costituita dai conti effettivi e di previsione degli anni precedenti e dal preventivo del conto finanziario. Occorre presentare e giustificare le delimitazioni nei confronti del preventivo del conto finanziario in rapporto: a. ai generi di costo; b. ai tipi di ricavi. Sezione 4: Conto di previsione a medio termine Art Il conto di previsione a medio termine serve ai committenti per determinare il fabbisogno finanziario su un arco di quattro anni. 2 Di norma, la base di calcolo è costituita dai conti effettivi degli anni precedenti e soprattutto dal conto di previsione per l anno d orario cui si riferisce l offerta. 3 Il conto di previsione a medio termine consiste in una pianificazione continua su un arco di quattro anni di orario. È allestito per l anno d orario cui si riferisce l offerta e per altri tre anni successivi al conto di previsione. Per la pianificazione ci si avvale di indici tendenziali e di variazioni assolute del rincaro, del numero di persone-anno, della domanda e della prestazione. La pianificazione è compiuta per ciascun centro di profitto indicato nel conto di previsione inclusi i ricavi accessori. Per estrapolazione si deriva da queste basi di pianificazione una previsione consolidata per i settori e per l impresa o le filiali. 4 Per ogni centro di profitto occorre pianificare e giustificare le variazioni rispetto all anno precedente, evidenziate da indici per il volume delle prestazioni e da cifre assolute per i costi integrali e il fatturato. 5 Per ogni anno d orario e per ogni settore, compresi i ricavi accessori, occorre indicare i seguenti elementi: a. le persone-anno previste; b. il tasso di rincaro; c. gli indici del volume delle prestazioni per offerta e domanda; d. le variazioni assolute del fatturato previste come andamento generale e la variazione significativa per ogni settore. 6 Partendo da questi dati, occorre calcolare e documentare per ogni anno d orario e per ogni settore, compresi i ricavi accessori, i seguenti elementi: 1429
6 a. i costi integrali; b. i ricavi commerciali; c. il risultato prima del versamento dell indennità; d. le variazioni dell indennità durante i periodi di pianificazione; e. il grado di copertura dei costi prima del versamento dell indennità. 7 L Ufficio federale può, in presenza di variazioni di rilievo (per esempio dell offerta), esigere che l impresa rediga un conto di previsione per ogni singolo anno d orario invece del conto di previsione a medio termine. II L allegato è modificato secondo la nuova versione qui annessa. III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio marzo 1999 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni: Leuenberger 1430
7 Le percentuali degli ammortamenti oscillano entro i seguenti margini: Allegato (Art. 11) Ammortamenti Impianti Margini Durata (anni) min. in % max. in % max. min. 1. Immobilizzazioni e impianti fissi Terreni e diritti Spese per l acquisto di terreni 0,0 0,0 Indennità di ogni tipo 1,5 2, Partecipazione alle spese di costruzione di impianti comuni 1,5 2, Infrastruttura Infrastruttura 1,5 3, Canali e impianti portuali 1,5 3, Sovrastruttura Sovrastruttura 3,0 4, Funicolari e ferrovie a cremagliera 2,0 4, Edifici Edifici 1,5 2, Rimesse (costruzioni leggere) 3,0 5, Impianti (funivie escluse) Impianti fissi e macchine nei depositi, officine, rimesse e cantieri 3,0 10, Impianti fissi all aperto, tranne: 3,0 10, impianti di lavaggio per il materiale rotabile, piazze e accessi 5,0 10, serbatoi 5,0 10, impianti di approdo e di carico-scarico 5,0 10, Impianti delle funivie Impianti meccanici e elettrici delle funicolari 3,0 4, Funi (funicolari e funivie) 10,0 20, Pulegge della fune traente (funicolari e funivie) 6,0 10, Impianti per la trazione elettrica dei treni Impianti per la trazione elettrica dei treni 2,5 4, Linee di contatto (filobus) 3,0 5, Impianti di telecomunicazione e di sicurezza 4,0 5,
8 Ammortamenti Impianti Fascia Durata (anni) min. in % max. in % max. min. 2. Veicoli (compresi i pezzi di ricambio) Veicoli ferroviari Motrici elettriche 3,0 4, Motrici elettriche leggere 3,0 5, Motrici diesel 4,0 7, Materiale rotabile 3,0 5, Veicoli stradali Autobus 7,0 10, Minibus 12,0 15,0 8 7 Autocarri 10,0 11, Veicoli di servizio 10,0 20, Rimorchi 5,0 7, Filobus Filobus e relativi rimorchi 5,0 10, Pezzi di ricambio per i veicoli Pezzi di ricambio per i veicoli 3,0 14, Battelli Battelli passeggeri, a vapore 3,0 4, Battelli passeggeri, a motore 3,0 4, Altri battelli e impianti galleggianti 5,0 5, Beni mobili Arredamento 5,0 8, Macchine d ufficio e apparecchi compresi 10,0 20, gli impianti di radiocomunicazione Macchine per la distribuzione e il controllo automatico di biglietti 10,0 20, Hardware informatico 10,0 25, Apparecchi, arnesi e utensili 5,0 10, Piccoli veicoli 5,0 10, Veicoli per le piste da sci 15,0 20,
9 Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questapaginarimanevuota. 1433
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC) Modifica del 5 febbraio 2016 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)
DettagliOrdinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC) del 18 gennaio 2011 (Stand am 1. Januar 2011
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC) del 18 gennaio 2011 (Stand am 1. Januar 2011 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliMargini per gli ammortamenti
Confronto tra la vecchia e la nuova versione dell'allegato Margini per gli ammortamenti Allegato nuovo (art. 11) mimeattach.bin Margini per gli ammortamenti Allegato attuale (Art. 11) Durata in anni Tasso
DettagliOCITC-OCIC CONFRONTO
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese 2 concessionarie (OCITC) del 18 dicembre 1995 (Stato 11 maggio 1999) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliOrdinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 27. 5. 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea
DettagliLegge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso
DettagliOrdinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 28
DettagliOrdinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT) Modifica del 19 dicembre 2018 L Ufficio federale dei trasporti (UFT) ordina: I L ordinanza dell UFT del 14 maggio 2012 1 concernente
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell energia, OPEn) Modifica del 27 febbraio 2019 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata
DettagliOrdinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 12 febbraio 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 giugno 1990 1 sulle finanze della Confederazione è modificata
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 29 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliPostregulationsbehörde Autorité de régulation postale Autorità di regolazione postale
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell Ambiente,
DettagliCommenti relativi all ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC; RS )
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Commenti relativi all ordinanza del DATEC sulla contabilità
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 5 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliOrdinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 4 novembre 2009 1 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 6 lett.
DettagliOrdinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria (OCFIF) del 4 novembre 2009 (Stato??) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 18.1.2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi (OMob) del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliGuida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017 nel traffico regionale viaggiatori (TRV)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Guida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017
DettagliOrdinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:
(OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull'energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo di etichettatura,
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST) 1 è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) del 2 febbraio 2000 (Stato 1 agosto 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliOrdinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori
Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell' novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale
DettagliLegge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC) 742.221 del 18 gennaio 2011 (Stato 1 gennaio 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO2 è modificata come segue: Art. 9 cpv.
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del 26 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO 2) Modifica del 22 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO 2 è modificata come
DettagliOrdinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del 4 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 11 titolo, cpv. 1 e 2 primo
DettagliModifica del Progetto del 4 marzo 2015
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliLegge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti
Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti del 19 dicembre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 giugno 2007 1, decreta:
Dettaglidel 9 settembre 1998 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool del 9 settembre 1998 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 1 e 71 capoversi 1
DettagliOrdinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione
Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente
Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) Modifica del XX.XX.2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28
DettagliI L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:
(OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull energia del 7 dicembre 1998 1 è modificata come segue: Art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 1 Un impianto è considerato ampliato
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliMCA2. MCA2 indicazioni pratiche 1 / Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi. Editore
Amt für Gemeinden Graubünden Uffizzi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi MCA2 indicazioni pratiche 1 / 2017 Editore
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del... Il
DettagliOrdinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Modifica del 1 luglio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1999 1 sulla protezione dalle radiazioni
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
Dettaglil acquisto di mezzi d esercizio per il TRV
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Marzo 2017 Istruzioni concernenti l acquisto di mezzi
DettagliLegge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato
2 Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) del... Disegno Il presente testo è una versione provvisoria: fa fede unicamente il testo pubblicato sul
DettagliOrdinanza sullo stato civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Cancellazione di
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 11a
DettagliConsultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.
Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali
DettagliOrdinanza sull approvvigionamento elettrico
Ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) Modifica del 30 gennaio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 marzo 2008 1 sull approvvigionamento elettrico è modificata come
DettagliOrdinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliLegge federale sulle ferrovie
Legge federale sulle ferrovie Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996 1, decreta: I La legge federale
DettagliOrdinanza del DATEC concernente l abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie
Ordinanza del DATEC concernente l abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF) Modifica del 25 agosto 2005 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) 1 del 7 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliOrdinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale
Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
DettagliLegge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull approvvigionamento elettrico
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 marzo 008 sull approvvigionamento elettrico è modificata
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliOrdinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del 5 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 marzo 2007 1 sui servizi di telecomunicazione è modificata come
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3e 1 Il Dipartimento verifica
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 976
DettagliContabilità a costi normali
Cognome, nome, numero di candidato pagina 1 di 8 Contabilità a costi normali Blasius AG produce soffiatori per fogliame, con integrate le funzioni d aspirazione e di triturazione. I due modelli e sono
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla meteorologia e la climatologia
Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 7 della legge federale del 18
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
Dettagli