Commenti relativi all ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC; RS )

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1 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Commenti relativi all ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC; RS ) Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione L OCIC si basa sull articolo 35 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), secondo cui il DATEC disciplina mediante ordinanza la presentazione dei conti delle imprese di trasporto (IT) titolari di una concessione secondo l articolo 6 LTV o l articolo 5 della legge federale sulle ferrovie (Lferr). A livello legislativo, la presentazione dei conti di tutte le imprese titolari di una concessione è disciplinata esclusivamente dalla Confederazione; non esiste alcun margine di manovra per disciplinamenti cantonali più approfonditi o alternativi. Qualora i Cantoni ritenessero necessario disciplinare maggiormente i settori regolamentati dall OCIC, occorrerebbe provvedervi per via contrattuale. I Cantoni non sono autorizzati ad emanare alcuna direttiva vincolante unilaterale. Le disposizioni dell OCIC sono applicabili di principio alle IT alle quali la Confederazione ordina o indennizza l infrastruttura o le prestazioni del traffico regionale viaggiatori (TRV) insieme ai Cantoni o alle quali la Confederazione ha concesso prestiti secondo l articolo 56 Lferr o l articolo 34 capoverso 2 LTV. Per le IT titolari di una concessione secondo l articolo 6 LTV (trasporto viaggiatori) o l articolo 5 Lferr (infrastruttura) che non beneficiano di indennità della Confederazione, sono applicabili gli articoli 3 e 4. Queste IT stilano una relazione sulla gestione che inoltrano all UFT considerando nella tenuta dei conti il principio della rappresentazione veritiera e corretta ("true & fair view"). La maggior parte delle disposizioni dell OCIC non è rilevante per le IT o per i settori che non beneficiano di indennità dalla Confederazione. Il capoverso 3 consente tuttavia ai committenti di queste offerte, di esigere dalle IT l applicazione per analogia di singole disposizioni dell OCIC anche per i settori ordinati unicamente da loro. Possono essere committenti sia la Confederazione sia i Cantoni che i Comuni: - la Confederazione in qualità di committente delle offerte di trasporto di importanza nazionale (traffico a lunga distanza), secondo l articolo 28 capoverso 3 LTV nonché - la Confederazione, i Cantoni e i Comuni in qualità di committenti di altre offerte o di miglioramenti dell offerta, in particolare delle prestazioni del traffico locale e delle offerte senza funzione di collegamento ( traffico d escursione nella previgente ordinanza sulle indennità

2 (OIPAF; RU )) anche se in virtù dell articolo 28 LTV le offerte del traffico locale e quelle senza funzione di collegamento sono escluse esplicitamente dalle prestazioni federali. Può essere richiesta l applicazione di tutte le disposizioni ad eccezione dell articolo 6 sull approvazione dei conti. L UFT continuerà anche in futuro a verificare e ad approvare unicamente i conti annuali delle IT che hanno ricevuto indennità, contributi e mutui dalla Confederazione. Art. 2 Definizioni In questo articolo vengono presentate le definizioni più ricorrenti nelle leggi e nelle ordinanze rilevanti. a. Conto dei costi d esercizio e delle prestazioni Lo scopo della contabilità analitica è di attribuire i costi e i ricavi aziendali ai singoli centri di profitto tenendo conto il più possibile del principio di causalità. Secondo l articolo 29 capoverso 1 OITRV dev essere tenuta una contabilità analitica per settori almeno per il conto effettivo. b. Settore Per settore s intendono tutte le offerte dello stesso genere (prodotti) di un IT. Uno dei principi cardine nella presentazione dei conti delle IT beneficiarie di indennità risiede nel fatto che le offerte di queste imprese devono essere strutturate per settore. Questa disposizione, contenuta negli articoli 50 Lferr e 29 LTV, stabilisce che, se disponibili, devono essere gestiti come settori distinti almeno - il traffico regionale viaggiatori (TRV) e - l infrastruttura ferroviaria. Secondo l articolo 29 capoverso 2 OITRV devono inoltre essere presentati come settori separati almeno - le altre offerte di trasporto ordinate (per es. traffico locale, carico di autoveicoli) e - le altre attività dell impresa (per es. offerte turistiche senza indennità, attività accessorie). c. Conto economico per linea Il conto economico per linea mostra il risultato effettivo di un prodotto (linee per il TRV, tratte per l infrastruttura), inclusi i ricavi commerciali, i costi e le indennità. La presentazione deve riferirsi agli articoli e i valori devono essere calcolati in base al conto dei costi d esercizio e delle prestazioni. Per l approvazione dei conti di cui all articolo 6 i conti economici per linea devono essere strutturati per settore. d. Conto di previsione Il conto di previsione serve a documentare i costi non coperti di singole offerte. Per il calcolo dei valori può essere utilizzato il conto dei costi d esercizio e delle prestazioni. Il capitolo 3 disciplina nel dettaglio la presentazione dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità. 2/17

3 e. Conto degli investimenti Il conto degli investimenti comprende il conto degli impianti e degli ammortamenti nonché il conto di costruzione. Nel conto degli investimenti devono essere riportati quindi anche gli impianti in fase di costruzione. Tutti i processi d investimento sono presentati al lordo, quindi sono documentati anche gli ammortamenti diretti (o costi d investimento non iscrivibili all attivo). L UFT offre degli esempi in tal senso. Le imprese che dispongono di infrastruttura ferroviaria devono documentare il settore del traffico separatamente dal settore dell infrastruttura ai sensi dell articolo 66 capoverso 2 della legge sulle ferrovie (Lferr). Al riguardo è opportuno che compilino due conti separati degli investimenti, uno per l infrastruttura e uno per gli altri impianti dell impresa. f. Ricavi accessori Anche se è già stato definito negli articoli 29 capoverso 8 OITRV e 10 capoverso 2 OCFIF, il concetto di ricavi accessori viene ripreso ancora una volta nel presente testo per spiegare la differenza rispetto al concetto di attività accessorie. La distinzione tra questi due concetti nel traffico regionale viaggiatori è illustrata nel commento all articolo 16 capoverso 3. g. Attività accessorie Le attività accessorie non sono prestazioni indennizzate. Di conseguenza, le IT possono disporre liberamente degli utili derivanti da tali attività, contrariamente invece agli utili da ricavi accessori. Alcune IT attribuiscono questi utili sottoforma di sovvenzioni indirette ai settori beneficiari di indennità (al riguardo si veda anche l art. 18). Art. 3 Rendiconto annuale e relazione sulla gestione Per alcune IT, in particolare per le imprese di trasporto a fune, l anno d esercizio non corrisponde all anno civile. Queste IT non devono essere obbligate ad adeguare l anno d esercizio all anno civile. Per il settore dell infrastruttura l anno dell offerta corrisponde all anno civile, mentre per il settore del TRV le IT devono redigere le offerte per un anno d orario. Tutte le IT titolari di una concessione sono tenute a stilare una relazione sulla gestione e a presentarla all UFT per conoscenza. La relazione sulla gestione deve contenere, indipendentemente dalla forma giuridica dell impresa, almeno il conto e il rapporto annuali. Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell allegato. Oltre al contenuto previsto per legge, nell allegato vanno indicati i relativi importi di copertura delle assicurazioni di cose e di responsabilità civile ai fini dell esercizio delle linee e tratte concessionarie. 3/17

4 Capoverso 4 A tutte le IT che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione si applicano gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni concernenti la relazione sulla gestione delle società anonime. Capoverso 5 La bozza della relazione sulla gestione (art. 6 cpv. 2) è uno dei documenti necessari all approvazione dei conti. La relazione sulla gestione definitiva dev essere trasmessa all UFT e a tutti i Cantoni che hanno partecipato all ordinazione; va trasmessa dopo che l UFT ha approvato il conto annuale, ma al più tardi sei mesi dopo la fine dell anno d esercizio. Art. 4 Presentazione dei conti e contabilità Il conto annuale deve fornire un quadro corrispondente all effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell impresa ( True and Fair View ). Questo principio, applicato a tutte le IT concessionarie, esige che tutte le informazioni di un organizzazione rispecchino la realtà economica e non siano quindi falsificate o manipolate. Inoltre le informazioni devono tenere conto delle esigenze dei destinatari. Si è rinunciato a prescrivere uno standard per la presentazione dei conti, perché comunque l UFT non avrebbe alcun influsso sulla sua emanazione o sui suoi sviluppi futuri. Inoltre alcune raccomandazioni potrebbero rivelarsi incompatibili con la legge sui sussidi. Le IT sono però tenute a fissare una corretta delimitazione tra gli anni e a verificare periodicamente la pertinenza degli accantonamenti. Lo stesso vale anche per altre posizioni i cui titoli lasciano presumere l esistenza di impegni a favore o a carico dell IT. I conti possono essere presentati secondo norme riconosciute (p. es. FER, IFRS) a condizione che siano state attestate dall organo di revisione. Nel caso delle IT che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione, eventuali divergenze rispetto alle disposizioni della OCIC, risultanti dall applicazione di tali norme per la presentazione dei conti, devono essere approvate obbligatoriamente dall UFT. Art. 5 Obbligo d informare Nella legislazione previgente, l obbligo di informare delle IT concessionarie era sancito dall articolo 29 OIPAF. Conformemente all articolo 35 capoverso 2 LTV, ora il DATEC può emanare prescrizioni sull obbligo d informare la Confederazione e i Cantoni. L articolo 11 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) stabilisce l obbligo di informare la Confederazione per le IT che hanno ricevuto da essa indennità, contributi o mutui. Secondo l'articolo 5 OCIC l obbligo d informare vale anche nei confronti dei Cantoni (ma non dei Comuni) dai quali hanno ricevuto indennità, contributi o mutui e comprende la contabilità e la statistica dei trasporti. 4/17

5 Art. 6 Approvazione dei conti Come avveniva in passato, anche con la nuova ordinanza sono verificati unicamente i conti delle IT che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione. In questo capoverso vengono specificati i documenti da allegare al conto annuale. In caso di dubbi, l UFT può esigere altri documenti. Capoverso 4 Questa disposizione è stata ripresa dall'ordinanza, abrogata, del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCITC; RU ). Le IT sono tenute a inviare ai Cantoni la documentazione ai sensi dell articolo 6 capoverso 2 dopo l approvazione dei conti da parte dell UFT. Capoverso 5 Le decisioni adottate in occasione dell assemblea generale devono essere comunicate all UFT entro un mese. Art. 7 Separazione del settore dell infrastruttura dagli altri settori L articolo 64 Lferr stabilisce che le imprese ferroviarie devono separare a livello organizzativo il settore dell infrastruttura dagli altri settori aziendali. Secondo l articolo 9 OCFIF, nel bilancio gli impianti dell infrastruttura e il relativo finanziamento devono essere esposti separatamente dagli altri settori. Queste disposizioni sono precisate nell articolo 7. Le IT con infrastruttura e altri settori sono tenute a presentare separatamente il settore infrastruttura nel conto degli impianti e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti. Nella relazione sulla gestione i valori di acquisto e i valori contabili del settore dell infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell allegato. Gli ammortamenti del settore dell infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell allegato. Le IT che non tengono una contabilità analitica devono presentare separatamente il settore dell infrastruttura nel conto economico. 5/17

6 2. Conto degli impianti e degli ammortamenti Art. 8 Principi Il conto degli impianti e degli ammortamenti va compilato in base al principio degli importi lordi, secondo cui per ogni impianto devono essere presentati i valori di acquisto, gli ammortamenti cumulati e i valori contabili residui. Si applica inoltre il principio della valutazione singola, che prevede la documentazione separata di ogni impianto e non ammette pertanto valutazioni raggruppate. Per quanto riguarda la distinzione del settore dell infrastruttura dagli altri settori nel conto degli impianti e degli ammortamenti, si vedano le spiegazioni all articolo 7 capoverso 1. Come nella legislazione previgente, l allegato della OCIC contiene dei margini per gli ammortamenti, che ora sono vincolanti unicamente per gli impianti dei settori che ricevono delle indennità. Art. 9 Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli ammortamenti Si presuppone che in casi normali la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento venga effettivamente raggiunta. Di conseguenza, le misure che servono a raggiungere tale durata di utilizzazione non devono essere contabilizzate come spese di rinnovo (iscrizione all attivo = neutrali rispetto al risultato), bensì come spese di manutenzione (oneri = con effetti sul risultato). Qui il concetto di «costi non iscrivibili all attivo» viene messo chiaramente in relazione con gli investimenti. I costi non iscrivibili all attivo devono essere certificati nel piano degli investimenti e nel conto economico. Tutti gli altri costi sono considerati costi di manutenzione o inferiori al limite per l iscrizione all attivo. Continua ad essere possibile l iscrizione all attivo degli interessi di costruzione, in particolare per gli acconti in caso di acquisto di materiale rotabile, come prevedeva in maniera vincolante l articolo 7 capoverso 2 OCITC. Questa delimitazione è rilevante per le indennità concesse al settore dell infrastruttura: i costi di manutenzione sono coperti dalle indennità d esercizio, mentre i costi derivanti dagli investimenti non iscrivibili all attivo sono coperti dalle indennità d ammortamento. I costi d investimento non iscrivibili all attivo sono definiti anche ammortamenti diretti, che insieme all ammortamento del valore contabile residuo (si vedano gli artt. 10 cpv. 5 e 12 cpv. 3 e 4) costituiscono gli ammortamenti straordinari. Gli ammortamenti straordinari uniti agli ammortamenti ordinari (pianificati) costituiscono la somma degli ammortamenti. 6/17

7 Art. 10: Iscrizione all attivo e storno di immobilizzazioni L articolo 7 capoverso 6 della OCITC prevedeva l iscrizione all attivo delle prestazioni proprie a prezzi di costo. Con l iscrizione all attivo ai costi di produzione, prevista dalla nuova ordinanza, si ottiene un allineamento alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e delle norme Swiss GAAP FER. Di conseguenza, i costi amministrativi comuni addebitati al conto investimenti devono essere contabilizzati sotto forma di costi d investimento non iscrivibili all attivo. Non è quindi più vincolante iscrivere all attivo gli interessi di costruzione (art. 7 cpv. 2 OCITC). L impresa deve fissare un limite di iscrizione all attivo. Gli acquisti inferiori a questo limite sono considerate spese per beni e servizi e non devono figurare nel conto investimenti. Nel caso di rinnovi totali si presume che gli impianti siano stati sostituiti o perché hanno raggiunto la durata di utilizzazione normale oppure per motivi di ordine operativo o tecnico. In entrambi i casi i nuovi costi di acquisto o di produzione sono determinanti per stabilire il valore dell impianto. La scelta tra i costi di acquisto o i costi di produzione si fonda sulla regola di cui al capoverso 1. Gli ampliamenti devono essere trattati alla stregua di impianti nuovi. Spesso nell ambito dei lavori di ampliamento vengono effettuati anche rinnovi o disinvestimenti di impianti di base e l impianto viene quindi iscritto all attivo nella sua interezza. Questa operazione può modificare la durata di utilizzazione residua dell intero impianto. In questo caso la durata di utilizzazione prevista e il tasso di ammortamento devono assolutamente essere ridefiniti. Capoverso 4 Per la corretta presentazione del bilancio, le parti dell impianto sostituite devono essere stralciate dal bilancio al momento della sostituzione. Trattandosi di vecchi impianti, in genere occorre determinare il valore delle parti sostituite sulla scorta di stime. Normalmente lo storno avviene attraverso la compensazione tra l attivo fisso e la somma degli ammortamenti. Capoverso 5 Se la somma degli ammortamenti è inferiore al valore contabile delle immobilizzazioni da stornare, o di parti di esse, i valori contabili residui devono essere addebitati al conto economico. Capoverso 6 Le imprese sono tenute a fissare un limite per l'iscrizione all attivo adeguato alla situazione concreta e al volume degli investimenti, e ad applicarlo secondo il principio della continuità. 7/17

8 Art. 11: Rettificazioni del valore Di principio, i margini di oscillazione consentono agli ammortamenti un rifinanziamento dopo la fine della durata di utilizzazione dell impianto, dovuta al suo invecchiamento. Durante i lavori di costruzione non possono essere effettuati ammortamenti. Se un impianto viene messo fuori servizio per motivi commerciali, l'eventuale valore contabile residuo deve essere iscritto nel conto economico a partire da quel momento in virtù dell articolo 10 capoverso 5. La concessione di deroghe da parte dell UFT viene ripresa senza modifiche (art. 11 cpv. 2 OCITC). Qualora l IT ottenga contributi a fondo perso per investimenti, su questa parte degli investimenti non possono essere operati ammortamenti che influiscono sul risultato. Per motivi di trasparenza il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d acquisto. La nuova disposizione menziona esplicitamente che anche i lavori di scavo di gallerie sono iscrivibili all attivo; tuttavia, dato che di regola sono finanziati con mezzi a fondo perso, la loro iscrizione all'attivo non genera costi sotto forma di ammortamenti. Art. 12 Modifica della durata di utilizzazione Nei settori che danno diritto a un indennità della Confederazione non sono ammessi gli ammortamenti di immobilizzazioni con un valore contabile pari a zero. Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di rivalutazione dopo la sua messa in esercizio, il valore contabile residuo dev essere ammortizzato durante la nuova durata di utilizzazione residua. Qualora la messa fuori servizio o la sostituzione di un impianto determini costi supplementari (per es. eliminazione di tracce d amianto, ammortamento straordinario del valore contabile residuo) o ricavi supplementari (per es. derivante dalla liquidazione), il risultato corrispondente dev essere contabilizzato nel settore che ha assunto i costi di questo impianto (soprattutto gli ammortamenti); in caso di più utilizzazioni principali dev essere prevista una registrazione contabile proporzionale. Capoverso 4 I costi e i ricavi secondo il capoverso 3 che sono prevedibili e riguardano l infrastruttura, devono essere iscritti nel piano degli investimenti. Di norma sono considerati costi d investimento non iscrivibili all attivo o ammortamenti straordinari (art. 9) oppure fondi d investimento supplementari. 8/17

9 Capitolo 3: Conto dei costi d esercizio e delle prestazioni e conto di previsione Art. 13 Conto dei costi d esercizio e delle prestazioni Secondo l articolo 29 capoverso 1 OITRV le IT con prestazioni che danno diritto a un indennità devono tenere una contabilità analitica per settori almeno per il conto effettivo. Secondo l articolo 10 capoverso 3 OCFIF le IT per le quali le esigenze stabilite ai capoversi 1 e 2 non possono essere soddisfatte diversamente, devono tenere una contabilità analitica sia per il preventivo che per il conto effettivo. Il conto di previsione dei costi è necessario per evitare di stilare un conto economico di previsione del settore dell infrastruttura. Nella nuova ordinanza si è rinunciato a definire nei dettagli la strutturazione della contabilità analitica, come avveniva nella OCITC. In particolare, le IT non sono più tenute a far approvare esplicitamente dall UFT (art. 12 cpv. 4 OCITC) i conti dei costi d esercizio e delle prestazioni che risultano diversi dal modello descritto nella OCITC (modello Excel dell UFT). Questo aumenta sia la libertà delle IT sia la loro responsabilità. I costi e ricavi computabili che fluiscono nel conto dei costi d esercizio devono però soddisfare i principi contabili di cui all articolo 4. L articolo 29 capoverso 3 OITRV prevede una deroga all obbligo di tenere una contabilità analitica per IT svizzere che gestiscono una sola linea nonché per le IT straniere. Per quanto riguarda il modello di contabilità analitica, esistono solo direttive di massima. Le regole dell «orientamento all organizzazione e ai prodotti dell impresa», del «rispetto dei principi di prestazione e causalità», come anche della «contabilità a costi completi» hanno lo scopo di assicurare che tra i singoli centri di costo e di profitto non si verifichino sovvenzionamenti indiretti. Eventuali verifiche del sistema di contabilità analitica vengono effettuate nell ambito di revisioni svolte in virtù dell articolo 11 della legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (legge sul controllo delle finanze LCF; RS 614.0) e dell articolo 37 capoverso 4 LTV. Il principio della contabilità a costi completi non concerne invece i costi marginali dei ricavi accessori di cui all articolo 29 capoverso 8 OITRV e all articolo 2 OCFIF. Le comunità aziendali o i gruppi di IT, all'interno dei quali convivono più società giuridicamente indipendenti sottoposte a una direzione comune, possono tenere una sola contabilità analitica per tutte le società del gruppo o della comunità. Qualora settori parziali di un IT tengano conti propri (per es. divisioni di grosse IT o il settore dei trasporti pubblici di un'it attiva prevalentemente in altri settori), l'uft può autorizzare su domanda che la contabilità analitica sia tenuta solo per il settore beneficiario delle indennità e non per l intera impresa di trasporto. 9/17

10 Capoverso 4 Qualora un IT tenga una contabilità analitica per il conto di previsione e per il conto effettivo, non è tenuta a documentare separatamente il settore dell infrastruttura nel preventivo e nel conto economico. Art. 14 Conto di previsione In base alla normativa previgente, le IT dovevano tenere una contabilità analitica per il conto di previsione sull intera impresa e presentarla sotto forma di offerta. Ora questo non è più necessario. Il conto di previsione può infatti limitarsi ai settori oggetto dell offerta. Ciò significa che ai fini della presentazione di un offerta concernente il TRV dev'essere stilato e inoltrato unicamente un conto di previsione per le linee del TRV e non un conto di previsione per l infrastruttura o per un eventuale attività accessoria. Per le offerte riguardanti l infrastruttura dev essere presentato un apposito piano a medio termine (= conto di previsione). Il motivo principale di questa profonda modifica risiede nelle crescenti differenze tra le procedure per l ordinazione nei settori del TRV e dell infrastruttura: a partire dal 2014/15 il TRV verrà ordinato per un periodo d orario di due anni; l infrastruttura, dopo un periodo transitorio di due anni (2011/12), verrà ordinata invece attraverso convenzioni sulle prestazioni di quattro anni allineate alle legislature federali, per la prima volta per il periodo I tempi per l inoltro delle offerte per il TRV e per l infrastruttura divergono quindi totalmente. Secondo l UFT, il mantenimento dell obbligo di presentare offerte comprendenti la totalità delle prestazioni delle IT, ossia anche quelle che non sono oggetto di ordinazione (per es. il settore dell infrastruttura nelle offerte per il TRV), avrebbe generato per le IT un onere supplementare sproporzionato rispetto alle conoscenze supplementari che ne sarebbero derivate. Le offerte possono quindi limitarsi alle prestazioni effettivamente ordinate. Le direttive dei Cantoni che derogano a questo principio riducono l efficienza della procedura di ordinazione e non godono del sostegno dell UFT. Analogamente al conto dei costi d esercizio e delle prestazioni anche nei conti di previsione devono essere rispettati il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi. Per esempio, qualora i veicoli impiegati principalmente nel TRV vengano utilizzati per altre offerte (per es. per prestazioni non oggetto di ordinazione), questi veicoli vanno conteggiati a costi completi, includendo i costi fissi proporzionali. I costi unitari possono essere calcolati in base alla prestazione complessiva, in modo che tutti i beneficiari della prestazione possano approfittare di un utilizzo ottimale delle risorse. Ai sensi dell articolo 10 OCFIF, le offerte per il settore dell infrastruttura devono essere strutturate per tratte conformemente alle direttive dell UFT. Se la chiave di ripartizione intercantonale è la stessa (stessa chiave di finanziamento), i committenti possono rinunciare alla strutturazione per tratte nel conto di previsione. Pertanto è possibile che la strutturazione del settore dell infrastruttura nel conto di previsione diverga da quella nel conto effettivo. Le offerte per il TRV devono essere strutturate per linea conformemente all articolo 4 OITRV; i committenti possono chiedere, in virtù dell'articolo 17 capoverso 2 OITRV, che vengano riunite più linee in un'offerta. Questa strutturazione dev essere utilizzata anche nel conto effettivo: nel TRV non sono ammesse divergenze tra conto di previsione e conto effettivo. 10/17

11 Per compensare parzialmente la perdita di informazioni derivante dalla rinuncia a una presentazione dell intera impresa, il conto di previsione dev essere completato con i valori corrispondenti dell'anno precedente e con gli ultimi dati effettivi disponibili. Questa disposizione corrisponde alle istruzioni dell UFT del 3 gennaio 2011 per la presentazione delle offerte per l anno di orario Art. 15 Conto di previsione e conto economico per linea Le strutturazioni minime menzionate negli articoli 16 (ricavi commerciali), 17 (costi) e 18 (indennità e utili da attività accessorie) sono applicabili sia per le offerte (conti di previsione) sia per il conto effettivo (conto economico per linea). Nel conto effettivo devono essere esposti, oltre ai conti economici per linea dei singoli prodotti, anche i totali di tutti i prodotti di uno stesso settore. Non è invece necessario procedere in questo modo per le offerte. Art. 16 Strutturazione minima dei ricavi commerciali (settore TRV) I ricavi commerciali delle IT nel settore TRV si suddividono in: - ricavi dei trasporti: derivanti dai titoli di trasporto, vedi commenti al capoverso 2; - ricavi accessori: vedi commenti al capoverso 3. (settore TRV) I ricavi dei trasporti devono essere suddivisi secondo i principali tipi di titoli di trasporto conformemente all'articolo 29 capoverso 7 OITRV: a) Titoli di trasporto forfettari senza quelli di comunità tariffarie: comprendono i ricavi derivanti dagli abbonamenti generali (AG) e metà prezzo nonché gli altri titoli di trasporto compresi nelle tariffe 654 e seguenti, come per esempio le carte giornaliere o gli abbonamenti Binario 7, i relativi titoli di trasporto FVP (tariffa 639) e i titoli di trasporto conteggiati in modo forfettario come per esempio i ricavi della tariffa 673 (diversi titoli di trasporto forfettari internazionali) o i ricavi della tariffa 520 (trasporti militari). b) Titoli di trasporto singoli e abbonamenti per tratte: comprendono sia i titoli di trasporto per il traffico diretto conteggiati tramite ch-direct sia i titoli di trasporto interni. Sono da annoverare tra i titoli di trasporto singoli anche le carte per più corse (tariffa 652). Non rientrano invece in questa categoria i titoli di trasporto di comunità tariffarie, che devono essere invece certificati secondo la lettera c. come «titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità». c) Titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità: comprendono tutti i titoli di trasporto di comunità tariffarie. 11/17

12 d) Altri ricavi dei trasporti: comprendono tutti i ricavi di trasporti che non possono essere imputati alle lettere a c. Rientrano in questa categoria, per esempio, le entrate derivanti dal riconoscimento di tessere turistiche od offerte per gli sport invernali (carte giornaliere per sciatori ecc.). (settore TRV) Di principio i ricavi accessori concernono le prestazioni fornite con risorse (mezzi di produzione come veicoli o personale) del TRV (per es. corse supplementari con veicoli del TRV, mandati di terzi effettuati in deposito / in officina, personale ausiliario). In questo senso si distingue tra due casi diversi: 1) Il primo caso comprende le prestazioni connesse in modo stretto e inscindibile alla prestazione TRV che da diritto all indennità. In questa categoria rientra per esempio la pubblicità apposta nei/sui veicoli nonché il trasporto di invii postali o di merci in corse del TRV che danno diritto ad indennità. I relativi ricavi vanno computati come ricavi accessori indipendentemente dal volume delle prestazioni. I costi cagionati dalla produzione di questi ricavi accessori possono essere addebitati direttamente alla rispettiva linea oppure a un apposito centro di profitto «ricavi accessori». In questo caso il risultato (utile) dei ricavi accessori è accreditato alle linee di TRV. 2) Nel secondo caso rientrano le prestazioni fornite con risorse del TRV a favore di terzi (articolo 29 capoverso 8 OITRV), in particolare le corse a favore di terzi effettuate con veicoli del TRV. Occorre dimostrare che i relativi ricavi coprono almeno i costi marginali. Se la quota di tali prestazioni supera il dieci per cento del totale (per es.: i chilometri percorsi per terzi superano il 10% dei chilometri totali), allora non sono più considerate di volume ridotto e sono da registrare come attività accessorie. L utile di una simile attività accessoria può essere accreditato alle linee di TRV in virtù dell articolo 18 sotto forma di «utile da attività accessorie». Contrariamente alle prestazioni i cui ricavi sono considerati ricavi accessori, le attività accessorie sono prestazioni autonome sotto il profilo della produzione che possono essere separate giuridicamente senza problemi (p. es. agenzia viaggi con edificio proprio, corse supplementari con pullman separato, organico autonomo). Capoverso 4 (settore infrastruttura) Nel settore dell infrastruttura i ricavi devono essere strutturati essenzialmente in funzione della loro provenienza: - imprese ferroviarie (utilizzo delle tracce e prestazioni di servizio); - altri gestori dell infrastruttura (gestione dell esercizio); - terzi (ricavi accessori, p. es. affitti di edifici del settore dell infrastruttura). Capoverso 5 (settori TRV e infrastruttura) L UFT può concedere deroghe, in particolare riguardo alla ripartizione dei ricavi dei trasporti per tipi di titoli di trasporto e all obbligo di registrare le prestazioni a favore di terzi come attività accessorie. 12/17

13 Art. 17 Strutturazione minima dei costi (settore TRV) L'OCIC prescrive una strutturazione minima dei costi per le offerte (conto di previsione) e per il conto effettivo (conto economico per linea). Tale strutturazione può essere resa più dettagliata o completata, per esempio per i costi d esercizio. I seguenti costi, se sostenuti, devono essere documentati separatamente specificando i volumi di prestazioni, le unità e i costi unitari per: a) la conduzione dei veicoli: costi degli autisti e dei macchinisti; b) l accompagnamento: costi per l accompagnamento dei treni e la protezione di persone e cose. I costi per i controlli a campione e il rilevamento delle frequenze e del numero di passeggeri possono essere a loro volta inclusi in questa voce anziché nella voce distribuzione; c) i veicoli ferroviari, suddivisi per categorie: i costi dei veicoli ferroviari (locomotive, elettrotreni, vagoni) devono essere suddivisi per categoria (secondo il tipo, quindi p. es. tutti i veicoli del tipo RBe 4/4) e per costi di esercizio e manutenzione, ammortamenti e interessi. Qualora non siano computati ammortamenti e interessi ma annualità, occorre indicare l annualità; d) i veicoli stradali o battelli, suddivisi per categorie: i costi dei veicoli stradali (autobus) per le imprese di autobus o dei battelli per le imprese di navigazione devono essere suddivisi per categorie (p. es. pulmini, autobus standard). In situazioni normali è possibile rinunciare alla documentazione separata dei costi di esercizio e manutenzione, degli ammortamenti e degli interessi analogamente a quanto avviene con i veicoli ferroviari. Se necessario, l UFT può esigere un ulteriore distinzione in base al capoverso 4; e) la vendita e la distribuzione: rispetto alla proposta iniziale, la distribuzione è stata aggiunta agli elementi di costo da documentare separatamente. Oltre ai costi dei punti di vendita e dei distributori, la distribuzione comprende anche le provvigioni versate a terzi per la vendita. I ricavi dei trasporti devono essere contabilizzati al lordo. Si rinuncia a definire nel dettaglio ciò che rientra nel concetto di distribuzione. Secondo l articolo 29 capoverso 5 OITRV la distribuzione potrebbe essere indennizzata anche separatamente, come prodotto autonomo del settore TRV. Tuttavia, ciò non è ancora previsto - per lo meno non per il periodo di orario 2012/13 - e va ancora discusso con le IT e i Cantoni; f) l utilizzo delle tracce delle linee ferroviarie: il calcolo dei prezzi delle tracce dev essere allegato alle offerte per il TRV. Non è invece necessario indicare i volumi delle prestazioni, le unità e i costi unitari; g) l amministrazione: devono essere indicati i costi amministrativi. Dato che l'articolo in oggetto prescrive una strutturazione minima dei costi, i costi amministrativi possono essere anche ripartiti per esempio tra costi di marketing, di produzione ecc.; h) la riduzione della deduzione dell imposta precedente dovuta all indennità: dal 2011 la riduzione forfettaria della deduzione dell imposta precedente ammonta al 3,7% delle indennità. 13/17

14 La ripartizione dei costi in tipi di costi prestabiliti è finalizzata a garantire la trasparenza dell'evoluzione dei costi nei confronti dei committenti. Non si prevede tuttavia espressamente di confrontare tra loro i costi delle singole IT, per esempio ampliando il sistema di indicatori. Per rendere ammissibile un simile confronto, dovrebbero essere emanate prescrizioni dettagliate sulle registrazioni contabili, che però non sono previste. (settore infrastruttura) La strutturazione minima del settore dell infrastruttura è motivata in particolare dall esigenza di poter separare nettamente i costi concernenti il conto economico da quelli riferiti al conto degli investimenti (indennità per ammortamenti). (tutti i settori) Di principio non sono previste disposizioni sulla strutturazione dei costi per i settori che non beneficiano delle indennità della Confederazione. Con un eccezione: devono essere documentati separatamente secondo i capoversi 1 e 2 i costi concernenti centri di costo che generano costi anche per i settori beneficiari di indennità. In altre parole, questi costi devono essere documentati in modo identico in tutti i settori, indipendentemente che diano diritto o meno alle indennità della Confederazione. Capoverso 4 (settori TRV e infrastruttura) Soltanto l UFT può esigere una maggiore strutturazione o concedere agevolazioni. L UFT accorda agevolazioni solo con il consenso dei Cantoni committenti. Capoverso 5 (settore TRV) Secondo l articolo 19 OTV l esecuzione di corse può essere trasferita a un terzo mediante un contratto d esercizio. In questo caso, per l impresa concessionaria insorgono di principio solo costi di terzi (prestazioni acquistate) e, ad eccezione dei costi amministrativi, nessun costo proprio, in particolare nessun costo del personale (costi degli autisti). L attendibilità delle sue offerte risulterebbe però notevolmente ridotta rispetto a quelle delle IT senza contratto d esercizio. Pertanto, i committenti devono poter esigere che anche i costi delle prestazioni trasferite mediante contratto d'esercizio siano strutturati secondo il capoverso 1; i contratti d esercizio andrebbero adeguati di conseguenza. Questa possibilità si applica alle offerte. La disposizione in oggetto può determinare una deroga al principio sancito dall articolo 15 capoverso 1. Art. 18 Strutturazione minima delle indennità (settore TRV) Conformemente all articolo 28 capoverso 1 LTV la Confederazione e i Cantoni indennizzano i costi non coperti del TRV pianificati nel conto di previsione. I costi non coperti risultano dalla differenza tra i costi (articolo 17) e i ricavi commerciali (articolo 16), dedotti gli eventuali utili da attività accessorie. a. Indennità secondo l articolo 28 capoverso 1 LTV L articolo 28 capoverso 1 LTV funge da base per le ordinazioni comuni di Confederazione e Cantoni nell'ambito del TRV. 14/17

15 b. Indennità secondo l articolo 28 capoverso 4 LTV - Ulteriori offerte e miglioramento delle offerte Le offerte ulteriori comprendono per esempio singole corse aggiuntive pubblicate nell orario ufficiale (p. es. corse per scolari) o prolungamenti di linea ordinati da Cantoni o Comuni e finanziati senza il contributo della Confederazione. Sono compresi in questa categoria anche i tratti di linea che non soddisfano le condizioni dell OITRV e che pertanto sono anch essi ordinati e finanziati senza il contributo della Confederazione, per esempio offerte che rientrano nel traffico locale oppure senza funzione di collegamento. Sono considerate miglioramenti dell offerta le ordinazioni dei Cantoni per linee sulle quali il volume dell offerta supera le disposizioni di cui all articolo 30 LTV e all articolo 7 OITRV (cosiddette offerte eccedenti ). Negli indicatori queste indennità sono da contabilizzare sotto forma di "indennità di terzi" (nuovo: indennità 28.4 LTV ). Il modulo d offerta TRV consente ora di documentare l ammontare e la provenienza di queste indennità (si veda al riguardo il punto 1.2 della consultazione del 13 agosto 2010 sull attuazione della revisione della disciplina sui trasporti pubblici). - Agevolazioni tariffali Secondo l articolo 28 capoverso 4 LTV, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare agevolazioni tariffali. Conformemente all articolo 31 OITRV i committenti indennizzano le imprese di trasporto per le perdite di entrate. Gli indennizzi versati dai committenti direttamente alla comunità tariffaria non vanno indicati come indennizzi per perdita di entrate. Gli indennizzi versati direttamente alla comunità tariffaria vanno ad aumentare i ricavi dei trasporti che le IT ricevono dalla comunità tariffaria. Anche nel caso di comunità tariffarie che rinunciano completamente a una compensazione separata per perdite di entrate in virtù dell'articolo 32 OITRV, è superfluo, o addirittura impossibile, indicare questi dati. c. Utili da attività accessorie Alcune IT si assumono parte dei costi scoperti mediante un sovvenzionamento indiretto derivante dall attività accessoria, per esempio con utili di immobili non necessari all esercizio. Per i committenti ne risultano indennità inferiori. Secondo le disposizioni previgenti, questi sovvenzionamenti indiretti non dovevano essere documentati separatamente; nella maggior parte dei casi erano contabilizzati come ricavi accessori, il che causava però una distorsione degli indicatori relativi alle linee e impediva un confronto tra le stesse. Ora questi sovvenzionamenti indiretti derivanti dall attività accessoria devono essere documentati separatamente ai fini di una maggiore trasparenza. (infrastruttura) Analogamente al TRV, l articolo 49 Lferr costituisce la base per le indennità. 15/17

16 Art. 19 Documentazione dei totali e del risultato Nei conti di previsione e nei conti economici per linea devono essere indicati almeno i totali dei ricavi commerciali e dei costi. Devono inoltre essere riportati i costi scoperti senza indennità ed eventuali utili da attività accessorie. Eventuali delimitazioni tra la contabilità finanziaria e il conto effettivo che incidono sul risultato dei settori che danno diritto all indennità (art. 36 LTV e art. 67 Lferr) devono essere documentate almeno per ogni settore. Nel conto di previsione simili delimitazioni devono essere documentate per linea o per tratta. Art. 20 Piano a medio termine L articolo 20 descrive il piano a medio termine del settore del traffico regionale viaggiatori. Riguardo al piano a medio termine del settore dell infrastruttura l OCIC non contiene precisazioni rispetto all articolo 19 dell ordinanza del 4 novembre 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria (OCFIF). Conformemente all articolo 17 capoverso 3 lettera d OITRV le offerte per il settore del TRV devono contenere un piano a medio termine. Il piano a medio termine deve coprire almeno quattro anni, compresi i due anni oggetto dell offerta. La scelta delle modalità di presentazione è lasciata alle IT. Il piano a medio termine può essere inoltrato come allegato all offerta separato oppure integrato direttamente nel conto di previsione. Per garantire alle IT la maggiore flessibilità possibile si è rinunciato volutamente all approntamento di un apposito modulo. Di principio dev essere stilato un piano a medio termine per linea. I committenti possono tuttavia chiedere semplicemente l indicazione dei totali per settore anziché la strutturazione per linea. Il capoverso 3 stabilisce i volumi da documentare. Devono essere indicati i totali dei costi, dei ricavi commerciali e delle indennità per linea. Non è quindi necessario distinguere i costi e i ricavi commerciali conformemente agli articoli 16 e 17. Per poter stimare l effetto delle modifiche delle offerte devono essere indicati anche i chilometri che si prevede di percorrere, i posti-chilometri, le ore di orario e i viaggiatori-chilometri. 16/17

17 Capitolo 4: Disposizioni finali Artt Nessuna osservazione. Art. 23 Disposizione transitoria Con l entrata in vigore della OCIC il 1 gennaio 2011, le disposizioni della OCIC sono applicabili già per il conto effettivo Dato che le disposizioni del capitolo 3 si applicano per la prima volta al settore del TRV per il periodo di orario 2012/13, sono da osservare per la prima volta per il conto effettivo Nel settore dell infrastruttura gli investimenti in impianti prodotti dall impresa stessa vanno iscritti all attivo entro il 1 gennaio 2013 ai costi di produzione e non più ai prezzi di costo come avveniva in passato. Art. 24 Entrata in vigore La OCIC è entrata in vigore retroattivamente il 1 gennaio /17

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