ACCORDO TRA. Comune di Firenze, con sede a Firenze in Piazza della Signoria, 1 (Codice Fiscale
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1 ACCORDO TRA Comune di Firenze, con sede a Firenze in Piazza della Signoria, 1 (Codice Fiscale ) rappresentato nel presente atto dall Ing.[ ] in qualità di [ ] del Comune di Firenze (di seguito denominato per brevità Concedente ); E Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia S.p.A., con sede a Scandicci (FI) in Via dell Unità d Italia 10 (Codice Fiscale e P. IVA ), rappresentata nel presente atto dal Ing. [ ] in qualità di [ ] (di seguito denominata per brevità GEST o il Soggetto Esercente"); E Tram di Firenze S.p.A., con sede legale a Firenze in Borgo Albizi, 16 (Codice Fiscale e P. IVA ) rappresentata nel presente atto dal Dott. Fabrizio Bartaloni in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante (di seguito denominata per brevità Concessionario ); Concedente, Soggetto Esercente e Concessionario d'ora in poi per brevità chiamati Parte se menzionati disgiuntamente e Parti se menzionati congiuntamente PER la disciplina dell estensione dell orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 del sistema tramviario fiorentino. Premesso che: (i) nell ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n , la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell area di Firenze, successivamente modifica e integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n , in data 14 ottobre 2008 con atto rep. 1
2 n e in data 17 aprile 2014 con atto rep. n (di seguito Convenzione di Concessione ); (ii) in data 20 giugno 2005 è stato altresì sottoscritto, fra il Concessionario e GEST, il contratto di gestione del sistema tranvia nell area di Firenze successivamente modificato e integrato in data 14 ottobre 2008 e in data 17 aprile 2014, avente ad oggetto l affidamento da parte del Concessionario a GEST dei diritti ed obblighi e delle prestazioni relativi alla gestione delle linee 1, 2 e 3 (I lotto) del sistema tranvia, ed in particolare le attività comprendenti sia il movimento tranviario che la manutenzione, ivi compresi gli interventi di ripristino di ammodernamento nonché il pre-esercizio commerciale (di seguito il Contratto di Gestione ); (iii) nel capitolato d oneri allegato al Contratto di Gestione (di seguito il Capitolato d Oneri ) è descritta l offerta dei servizi di trasporto di cui al Contratto di Gestione, ivi compreso l orario del servizio di trasporto sulla Linea 1, gli impegni di produzione annuale e la politica per la qualità realizzata dal Soggetto Esercente; (iv) ai sensi dell art del Contratto di Gestione Ogni modifica della quantità e delle modalità di produzione del servizio deve essere regolarizzata con un addendum al Capitolato d Oneri Dettagliato, e ciò entro 3 (tre) mesi di calendario dalla data di proposta di una delle Parti di tale modifica. [omissis] Queste disposizioni non si applicano in caso di realizzazione di servizi supplementari richiesti dal Concedente a titolo congiunturale e provvisorio; in tal caso, tali servizi verranno valutati in funzione della loro quantità, remunerati come attività annesse e valorizzati come chilometri-vetture supplementari, così come definito all articolo 19 (Remunerazione dell Esercente dopo la messa in esercizio) che segue. La remunerazione al Soggetto Esercente di tali servizi supplementari richiesti dal Concedente a titolo congiunturale e provvisorio sarà soggetta all'avvenuto pagamento del relativo importo da parte del Concedente al Concessionario ; (v) nell ambito dell esecuzione del Contratto di Gestione, a seguito della messa in esercizio della Linea 1 (14 febbraio 2010), il Concedente ha formalmente richiesto al Soggetto Esercente di prolungare in via straordinaria l orario giornaliero del servizio di trasporto sulla Linea 1 anche dopo le ore 00:30 (quindi oltre l orario giornaliero previsto ai sensi dell art. 1 2
3 del Capitolato d Oneri allegato al Contratto di Gestione) sia in occasione dell iniziativa promossa dallo stesso Comune di Firenze denominato Notte Bianca (evento che si svolge ogni anno nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio) sia in occasione dei festeggiamenti legati al primo giorno dell'anno (notte fra il 31 dicembre e il 1gennaio); (vi) Il prolungamento del servizio nei termini di cui sopra ha fino ad oggi trovato disciplina nell ambito dell art del Contratto di Gestione ai sensi del quale è regolamentato il servizio supplementare richiesto dal Concedente a titolo congiunturale e provvisorio, ovvero in ragione di un esigenza momentanea e non continuativa. (vii) i predetti prolungamenti dell orario giornaliero del servizio di trasporto sulla Linea 1 non possono, tuttavia, continuare ad essere regolati quali servizi supplementari ai sensi dell art del Contratto di Gestione in considerazione del fatto che nelle fattispecie di cui trattasi non è più possibile individuare il carattere della provvisorietà essendo ormai una consuetudine per il Concedente prolungare nell orario notturno il servizio di trasporto nelle date indicate; (viii) con comunicazione del 27 febbraio 2015 il Concedente, a seguito dell approvazione in Consiglio Comunale della Mozione n. 2014/01286, ha trasmesso al Concessionario e al Soggetto Esercente la richiesta concernente il prolungamento dell orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 00:30 fino alle ore 2.30 (quindi oltre l orario giornaliero previsto ai sensi dell art. 1 del Capitolato d Oneri allegato al Contratto di Gestione), per complessivi 6 (sei) mesi a partire dalla data del 3 aprile 2015; (ix) con comunicazione del 20 aprile 2015 il Soggetto Esercente ha comunicato al Concedente che, in relazione alla proposta di cui al punto che precede, avrebbe eseguito eccezionalmente il servizio temporaneo in questione in via sperimentale: - inquadrandolo come servizio congiunturale e provvisorio da remunerare come attività annessa e valorizzata al costo marginale dei chilometri*vetture supplementari, ossia in riferimento alla sola quantità di servizio erogata e non al costo effettivo, - facendosi carico per il solo anno 2015 dei costi ulteriori necessari per un efficiente svolgimento del servizio richiesto dal Concedente, 3
4 (x) con successiva comunicazione del 16 settembre 2015 il Soggetto Esercente, ai sensi dell art.12.6 del Contratto di Gestione, ha trasmesso al Concessionario e al Concedente i risultati della sperimentazione del prolungamento dell orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 di cui al punto (iv) che precede, specificando che alla data in cui avrebbe avuto termine il servizio ( ) il Soggetto Esercente avrebbe fatturato le relative percorrenze come servizio congiunturale e provvisorio ossia al costo dei chilometri*vetture supplementari - rinunciando per il predetto servizio a qualsiasi tipo di rivalsa per i costi ulteriori sostenuti al fine dell effettuazione del servizio medesimo; (xi) il Concedente con comunicazione del 19 ottobre 2015, considerato il bilancio della sperimentazione del prolungamento del servizio di trasporto sulla Linea 1 di cui al punto (vi) che precede, ha richiesto al Soggetto Esercente di determinare i costi aggiuntivi nel caso di un servizio con le seguenti caratteristiche: - periodo di effettuazione: da gennaio giorni di effettuazione: venerdì e sabato notte - orario di effettuazione: 00:30 02:00 - frequenza: circa 14 minuti, (xii) il Soggetto Esercente con nota del 22 dicembre 2015 ha comunicato al Concedente la stima dei costi aggiuntivi richiesta con la comunicazione del Concedente di cui sopra; (xiii) le Parti, considerato che il servizio di cui ai punti (v) e (xi) che precedono non rientra nella fattispecie del servizio supplementare ai sensi dell art del Contratto di Gestione in quanto non è possibile individuare il carattere della provvisorietà, intendono regolamentare il prolungamento dell orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 di cui ai punti (v) e (xi) che precedono con il presente accordo (l Accordo ); (xiv). PREMESSO QUANTO SOPRA, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - Riferimento alle premesse 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Accordo. 4
5 Art. 2 -Oggetto dell accordo 2.1 Il presente Accordo definisce gli impegni delle Parti relativamente alla modifica dell orario di servizio di trasporto sulla Linea 1, oltre l orario giornaliero previsto ai sensi dell art. 1 del Capitolato d Oneri allegato al Contratto di Gestione, con riferimento al prolungamento del predetto orario giornaliero nei seguenti giorni: (i) giorni di venerdì e sabato con ultima corsa da SMN alle ore 2:00, a partire dal 22 gennaio 2016 ; (ii) notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio di ogni anno solare in occasione dei festeggiamenti legati al primo giorno dell'anno ( Capodanno ) con un servizio di trasporto ininterrotto a 6 tram, a partire dal 31 dicembre 2016; (iii) notte fra il 30 aprile e il 1 maggio di ogni anno solare in occasione dell evento denominato Notte Bianca con un servizio di trasporto ininterrotto a 10 tram, a partire dal 30 aprile Art. 3 Impegni delle Parti 3.1 Il Soggetto Esercente si impegna ad assicurare anche per le ipotesi di cui all art.2 che precede la quantità e la qualità di servizi descritti nel Capitolato d Oneri allegato al Contratto di Gestione in conformità agli artt. 15, 16 e 17 del Contratto di Gestione. 3.2 Il Concedente si impegna a remunerare il Soggetto Esercente per il servizio svolto secondo i termini di cui all art. 4 che segue. Art. 4 Remunerazione dell Esercente 4.1 Gli importi relativi al servizio reso dal Soggetto Esercente in conformità all art. 2 (i) che precede verranno liquidati [trimestralmente] dietro presentazione al Concedente di regolari fatture relative ai maggiori oneri a cario del Soggetto Esercente per l esecuzione del servizio programmato reso fuori dalla fascia oraria attuale 00:30-05:00 partenza fermata Alamanni, qui di seguito indicati. (i) retribuzione maggiorata, come da CCNL e accordi aziendali vigenti, in relazione al 5
6 servizio di trasporto pubblico notturno; (ii) (iii) (iv) (v) maggiori oneri dovuti all estensione dell orario di attività della centrale operativa; maggiori oneri dovuti alla modifica dell orario delle attività di pulizia; maggiori oneri per eventi di vandalismo; maggiori oneri per messa a disposizione di servizi sostitutivi. Le Parti concordano che: - il corrispettivo giornaliero per servizi di cui al punto 2.1.i è pari a 673, il corrispettivo giornaliero per servizi di cui al punto 2.1.ii è pari a 2.223, il corrispettivo giornaliero per servizi di cui al punto 2.1.iii è pari a 2.631, Gli importi relativi al servizio reso dal Soggetto Esercente in conformità all art. 2 (ii) e (iii) che precede verranno liquidati dietro presentazione al Concessionario e da quest ultimo al Concedente di regolari fatture relative ai maggiori oneri a carico del Soggetto Esercente per l esecuzione del servizio reso programmato reso fuori dalla fascia oraria attuale 00:30-05:00 partenza fermata Alamanni. 4.3 Il Concessionario previo incasso della necessaria provvista dal Concedente, verserà entro 15 giorni al Soggetto Esercente gli importi di cui sopra. Il Concessionario sarà, dunque, tenuto a versare al Soggetto Esercente esclusivamente l importo che incasserà dal Concedente. Tenuto conto di quanto disposto dall art.17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, le Parti concordano che il Concessionario provvederà a versare al Soggetto Esercente l IVA relativa ai predetti importi, non incassata dal Concedente, a seguito dell incasso del rimborso del credito IVA maturato ai sensi dell art. 38-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 richiesto all Agenzia delle Entrate competente o dell incasso del finanziamento bancario relativo al predetto credito IVA Gli importi suddetti saranno annualmente attualizzati all inizio di ogni anno in base alla formula di attualizzazione di cui all art. 20 del Contratto di Gestione. Art. 5 - Ulteriori impegni 5.1 Con il presente Accordo le Parti prendono atto delle predette modifiche al programma di esercizio ai sensi dell art. 12 del Contratto di Gestione, fermi restando termini e condizioni 6
7 di cui al presente Accordo. 5.2 Le Parti prendono atto e riconoscono che l esecuzione dei servizi di cui all art. 2.1 non determina alcuna modifica alla remunerazione di base del Soggetto Esercente in fase di esercizio commerciale del sistema tranvia di cui all art. 19 del Contratto di Gestione. 5.3 Le Parti prendono atto che le pattuizioni del presente Accordo valgono quale parziale modifica ed integrazione contrattuale ai sensi degli artt e 1372 del codice civile, pienamente efficace ex nunc e reciprocamente accettata dalle parti per mutuo consenso. 5.4 Le Parti concordano che le predette modifiche al Contratto di Gestione verranno formalmente recepite nella Convenzione di Concessione e suoi allegati in occasione della sottoscrizione del prossimo atto integrativo e/o modificativo del Contratto di Gestione. 5.5 Le Parti prendono atto che il servizio verrà rimodulato, previa accettazione del Concedente ai sensi dell articolo 12.1 del Contratto di Gestione, in modo tale da lasciare invariata la produzione chilometrica annuale. Art. 6 - Decorrenza 6.1 Tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dal presente Accordo hanno efficacia a decorrere dalla data della firma del presente Accordo. Firenze, lì Per Comune di Firenze Per Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia S.p.A. Per Tram di Firenze S.p.A. 7
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