TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

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1 N. R.G. 1070/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO R.G. TRIBUNALE DI BELLUNO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. Nella causa promossa da ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BELLUNO BARATTO GIOVANNI, titolare della farmacia codice 53 BOCO ATHOS, titolare della farmacia codice 11 CHIMENTI ANGELA, titolare della farmacia codice 68 CHITTARO CARLO MARIA, titolare della farmacia codice 48 COPPINI GIULIANO, titolare della farmacia codice 30 CORAN LUIGI, titolare della farmacia codice 58 DA RIN PAOLO, titolare della farmacia codice 26 DA RUGNA ROSANGELA, direttrice della farmacia codice 67 FASSA MARCO, titolare della farmacia codice 38 FAVRETTI GIORGIO, titolare della farmacia codice 23 GIARDINA PAPA FRANCESCA, titolare della farmacia codice 70 MAMMANO PAOLA, titolare della farmacia codice 2 MASOCH DONELLA, direttore della farmacia codice 72 MOLARO RAFFAELE, direttore della farmacia codice 17 PADOVAN GIUSEPPINA, titolare della farmacia codice 63 PICCIRILLI GINA, titolare della farmacia codice 39 PIETROBON RENATO, titolare della farmacia codice 14 RIVA ERNESTO, titolare della farmacia codice 37 SCAFFIDI MILITONE CARMELA, direttore della farmacia codice 55 SCHIAVINOTTO MANLIO, titolare della farmacia codice 8 SMERIERI LORELLA, titolare della farmacia codice 56 SORAVIA FEDERICO, titolare della farmacia codice 18 VENTURELLI ENRICO, titolare della farmacia codice 16 VENTURELLI GIANFRANCO, titolare della farmacia codice 12 VIVIRITO FABRICE, titolare della farmacia codice 54 ZANDONA ANTONIO, titolare della farmacia codice 42

2 con gli avvocati Alice Zorzi e Michela Cadore ULSS 1 Belluno, con l avv. Morena Astore CONTRO Il giudice, sciogliendo la precedente riserva, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l Associazione Federfarma Belluno e numerosi titolari di farmacia agivano in giudizio nei confronti della ULSS 1 Belluno al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla medesima per effetto dell erronea interpretazione dell art. 13 comma 1 lett. A del d.l. 39/2009, previa disapplicazione della nota della Regione Veneto n del Con comparsa di costituzione e risposta del si costituiva in giudizio l azienda ULSS n. 1, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione attiva di Federfarma e chiedendo nel merito il rigetto integrale delle domande. All udienza del , non rendendosi necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, le parti discutevano oralmente riportandosi ai rispettivi atti. Le domande svolte nel ricorso risultano fondate e meritano accoglimento per i seguenti motivi. Va innanzitutto rigettata l eccezione sollevata da parte resistente in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente vertenza ha ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla ULSS sulla base di un erronea interpretazione dell art. 13 comma 1 lett. a del d.l. 39/2009, convertito nella legge 77/2009. Pur nella consapevolezza che sul punto vi sono state pronunce giurisprudenziali in senso difforme, si ritiene che la giurisdizione del giudice ordinario trovi fondamento nel fatto che, nell ambito del presente giudizio, avente natura meramente patrimoniale, i ricorrenti fanno valere un diritto soggettivo alla restituzione di quanto trattenuto in eccedenza dall ULSS rispetto a quanto previsto dalla predetta normativa e non vengono invece in rilievo questioni attinenti all esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione tale da determinare il sorgere di una posizione di interesse legittimo. Né a conclusioni diverse può giungersi sulla base del fatto che la Regione Veneto, discostandosi dalla corretta interpretazione del predetto precetto normativo, con delibera del n. 2002, ha precisato che il calcolo della quota dell 1,4% deve essere effettuato sulla sommatoria degli importi relativi alle specialità medicinali, ai galenici, all ossigeno e ai generici indicati nella distinta contabile riepilogativa al punto 01. Il credito azionato dai ricorrenti trova infatti diretto fondamento nella corretta interpretazione della disciplina di legge e il predetto atto della Regione non appare tale da determinare il degradare della posizione di diritto soggettivo ad interesse legittimo. Nei limiti in cui come si dirà in seguito il predetto atto si pone in contrasto con la corretta interpretazione della norma, lo stesso va nel presente giudizio disapplicato.

3 Quanto all ulteriore eccezione pregiudiziale svolta da parte resistente, la quale ha dedotto il difetto di legittimazione attiva di Federfarma Belluno la stessa non può essere accolta in quanto Federfarma non ha formulato alcuna domanda di condanna e la partecipazione della medesima al giudizio va pertanto inquadrata nell ambito di una mera partecipazione ad adiuvandum, volta a sostenere le pretese azionate dagli ulteriori ricorrenti titolari delle singole farmacie, senza far valere un autonomo diritto, sostenendo l interesse di categoria. Ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, va quindi affrontata la questione nel merito. L interpretazione data alla normativa dai ricorrenti, i quali sostengono che la quota dell 1,4% non possa essere applicata altresì all IVA si giustifica, come osservato altresì dalla giurisprudenza, in ragione della natura stessa dell imposta di valore aggiunto che è destinata a gravare in via esclusiva sul consumatore e non anche sulle farmacie, configurandosi come neutrale nei passaggi intermedi (cfr. in questi termini Consiglio di Stato, sentenza n del ). Sul punto la giurisprudenza, richiamata dagli stessi ricorrenti, ha quindi precisato che la quota dell 1,4 % dev essere calcolata al netto e non al lordo, in quanto l IVA è irrilevante ai fini dello sconto praticato dalle farmacie ed appare logico che la trattenuta, rapportata allo sconto, sia parimenti considerata al netto e non al lordo (cf. in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza n del 2014). Le predette argomentazioni sono da condividere e si ritiene pertanto che la quota dell 1,4% di cui si discute debba essere calcolata, al fine di determinare l importo della trattenuta, al netto dell IVA. In relazione alle somme dovute, come conteggiate dai ricorrenti, non è sorta invece tra le parti specifica contestazione, in quanto la resistente ha contestato le sole modalità di calcolo, invocando una diversa interpretazione della disciplina normativa in conformità a quanto disposto dalla Regione Veneto, ma non ha invece sollevato specifici rilievi in merito ai conteggi aritmetici effettuati dai ricorrenti sulla base del differente criterio interpretativo. Dovendosi riconoscere in ragione di quanto sopra il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla ULSS 1, secondo i conteggi effettuati dai ricorrenti, la stessa andrà pertanto condannata al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi legali dalla domanda al saldo: 1907,36 in favore di BARATTO GIOVANNI, titolare della farmacia codice ,11 in favore di BOCO ATHOS, titolare della farmacia codice ,57 in favore di CHIMENTI ANGELA, titolare della farmacia codice ,57 in favore di CHITTARO CARLO MARIA, titolare della farmacia codice ,90 in favore di COPPINI GIULIANO, titolare della farmacia codice ,81 in favore di CORAN LUIGI, titolare della farmacia codice ,66 in favore di DA RIN PAOLO, titolare della farmacia codice ,78 in favore di DA RUGNA ROSANGELA, direttrice della farmacia codice ,83 in favore di FASSA MARCO, titolare della farmacia codice ,88 in favore di FAVRETTI GIORGIO, titolare della farmacia codice ,93 in favore di GIARDINA PAPA FRANCESCA, titolare della farmacia codice 70

4 1984,77 in favore di MAMMANO PAOLA, titolare della farmacia codice 2 788,27 in favore di MASOCH DONELLA, direttore della farmacia codice ,13 in favore di MOLARO RAFFAELE, direttore della farmacia codice ,97 in favore di PADOVAN GIUSEPPINA, titolare della farmacia codice ,45 in favore di PICCIRILLI GINA, titolare della farmacia codice ,06 in favore di PIETROBON RENATO, titolare della farmacia codice ,79 in favore di RIVA ERNESTO, titolare della farmacia codice ,12 in favore di SCAFFIDI MILITONE CARMELA, direttore della farmacia codice ,20 in favore di SCHIAVINOTTO MANLIO, titolare della farmacia codice ,27 in favore di SMERIERI LORELLA, titolare della farmacia codice ,57 in favore di SORAVIA FEDERICO, titolare della farmacia codice ,97 in favore di VENTURELLI ENRICO, titolare della farmacia codice ,51 in favore di VENTURELLI GIANFRANCO, titolare della farmacia codice ,12 in favore di VIVIRITO FABRICE, titolare della farmacia codice ,36 in favore di ZANDONA ANTONIO, titolare della farmacia codice 42 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 55/2014. P.Q.M. Il Tribunale di Belluno, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese: 1) Condanna la ULSS 1, Belluno alla restituzione delle seguenti somme, oltre interessi legali dalla domanda al saldo: 1907,36 in favore di BARATTO GIOVANNI, titolare della farmacia codice ,11 in favore di BOCO ATHOS, titolare della farmacia codice ,57 in favore di CHIMENTI ANGELA, titolare della farmacia codice ,57 in favore di CHITTARO CARLO MARIA, titolare della farmacia codice ,90 in favore di COPPINI GIULIANO, titolare della farmacia codice ,81 in favore di CORAN LUIGI, titolare della farmacia codice ,66 in favore di DA RIN PAOLO, titolare della farmacia codice ,78 in favore di DA RUGNA ROSANGELA, direttrice della farmacia codice ,83 in favore di FASSA MARCO, titolare della farmacia codice ,88 in favore di FAVRETTI GIORGIO, titolare della farmacia codice ,93 in favore di GIARDINA PAPA FRANCESCA, titolare della farmacia codice ,77 in favore di MAMMANO PAOLA, titolare della farmacia codice 2 788,27 in favore di MASOCH DONELLA, direttore della farmacia codice ,13 in favore di MOLARO RAFFAELE, direttore della farmacia codice ,97 in favore di PADOVAN GIUSEPPINA, titolare della farmacia codice ,45 in favore di PICCIRILLI GINA, titolare della farmacia codice 39

5 1154,06 in favore di PIETROBON RENATO, titolare della farmacia codice ,79 in favore di RIVA ERNESTO, titolare della farmacia codice ,12 in favore di SCAFFIDI MILITONE CARMELA, direttore della farmacia codice ,20 in favore di SCHIAVINOTTO MANLIO, titolare della farmacia codice ,27 in favore di SMERIERI LORELLA, titolare della farmacia codice ,57 in favore di SORAVIA FEDERICO, titolare della farmacia codice ,97 in favore di VENTURELLI ENRICO, titolare della farmacia codice ,51 in favore di VENTURELLI GIANFRANCO, titolare della farmacia codice ,12 in favore di VIVIRITO FABRICE, titolare della farmacia codice ,36 in favore di ZANDONA ANTONIO, titolare della farmacia codice 42 2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida nell importo di 286,00 per spese ed 5534,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Belluno, così deciso il Il giudice Chiara Sandini

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