REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA TRIBUNALE DI PESCARA SENTENZA
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado d appello, iscritta al nr. 3991/14 R.A.C.C., vertente TRA FASTWEB spa ( ) in persona l.r. p.t., rapp.to e difeso dall avv. P.Sardini ed el.te dom.to, presso lo studio, sito in Pescara, alla via Fabrizi nr. 185, giusta procura speciale in atti; APPELLANTE CONTRO
2 Avv. FRANCESCO PAOLO TESORO (TSRFNC70E21H501L), rapp.to e difeso da se medesimo ed el.te dom.to, presso l indirizzo pec in atti; APPELLATO oggetto: appello avverso sentenze GdP Pescara nr. 4664/13 conclusioni: come da relativo verbale d udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza nr. 116/14 GdP di Pescara per asseriti error in iudicando, per falsa rappresentazione dei fatti e per
3 malgoverno delle risultanze istruttorie, nella parte in cui aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, aveva erroneamente condannato essa parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice. Il gravame è conforme al disposto di cui all art. 342 cpc. E vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n ) Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui
4 quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n ). L atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti. L appello è altresì ammissibile. Come assume la parte appellata, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. Ciò posto, ai sensi dell art. 339 cpc terzo comma le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
5 Vertendosi in ipotesi di impugnazione della sentenza nella parte in cui ha regolamenta il rapporto processuale in punto di spese di lite, in applicazione del principio cd di soccombenza virtuale ex art. 91 cpc e pertanto di pretesa applicazione errata di un principio regolatore della materia, l appello va ritenuto ammissibile. Correttamente allora il giudice di prime cure, a fronte del sopravvenuto pagamento dell originaria obbligazione da parte dell appellante e della ulteriore rinuncia alla domanda formulata dall attore in relazione alla domanda relativa agli accessori, procedeva a dichiarare cessata la materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Tribunale Torino 10 maggio Est. Di Capua Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n ; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n ; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 2265).
6 Peraltro va evidenziato come anche in relazione a quella rinuncia si vertesse in realtà nella fattispecia della rinuncia appunto alla domanda e non agli atti. La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione determinando la cessazione della materia del contendere (su tutte Tribunale Bari, sez. III, 01/12/2015, n. 5331) Altrettanto correttamente poi il giudice di prime cure ha proceduto a regolamentare il rapporto processuale in ordine alle spese di lite, applicando il cd principio di soccombenza virtuale (Cass. sent. n /16 del e Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n.17312). Assumeva la parte convenuta in primo grado come la parte attrice difettasse dell interesse ad agire essendo già in possesso di titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal verbale di conciliazione di cui infra. Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS [Testo consolidato con le modifiche apportate con delibera n. 597/11/CONS, delibera n. 479/09/CONS, delibera n. 95/08/CONS e delibera n. 502/08/CONS ], Articolo 12, così infatti prescrive: Esito del tentativo di conciliazione 1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell accordo, specificandone il contenuto.
7 2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481 del Diversamente da quanto assume l appellante, l'interesse ad agire può trovare in tali fattispecie comunque fondamento nella stabilità tipica dell'accertamento giudiziale, costituita dal giudicato, che assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide restringendo i margini di errore (sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2) e di possibile opposizione da parte del debitore (si noti come lo stesso appellante già prefiguri una controversa questione in ordine alla necessità o meno che il verbale de quo venga munito di formula esecutiva). Del resto sinora la Corte regolatrice ha negato la proponibilità della domanda monitoria soltanto nel caso in cui l'intimante abbia già ottenuto sentenza di condanna del debitore (cfr. Cass. 9695/2009, 15084/2006, 20304/2004, 6525/1997, 873/1974) o disponga di verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato dal tribunale (Cass. 9393/1994, 1188/1978 e nei termini sin qui esposti Cassazione civile, sez. I 10/10/2013 n ). L appello deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza
8 A norma dell articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso PQM rigetta l appello e per l effetto conferma in ogni sua parte la sentenza di cui all oggetto; condanna l appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell appellato costituito che liquida per compensi professionali in 125,00 per fase studio 125,00 per fase introduttiva, 190,00 per fase trattazione e 190,00 per fase decisionale, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge; si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 comma 1-quater., inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Pescara, IL GIUDICE Federico Ria
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Valore indeterminabile competenza esclusiva del Giudice di 237,00 355,50 474,00. Valore indeterminabile Tribunale 518,00 777,00 1.
Procedimenti ordinari: Primo grado Impugnazione Cassazione fino a 1.100,00 43,00 64,50 86,00 da 1.100,01 fino a 5.200,00 98,00 147,00 196,00 da 5.200,01 fino a 26.000,00 237,00 355,00 474,00 da 26.000,01
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