CONSORZIO VALLE CRATI

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1 CONSORZIO VALLE CRATI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI Approvato con Deliberazione di CDA nr. 43 del 23/11/2015 INTRODUZIONE Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina I 'istituzione e la gestione dell'albo Fornitori del Consorzio Valle Crati. Ai fini del presente Regolamento si intendono: - per Albo Fornitori, l 'elenco gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive e loro Consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l esecuzione di lavori in economia, occorrenti al funzionamento del Consorzio Valle Crati; - per Codice dei Contratti, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive CE e /CE"; - per Consorzio il Consorzio Valle Crati con sede in C/da Cutura SS Rende (CS); - per Fornitore/i le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d 'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi ed all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 3. L'istituzione dell'albo Fornitori la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti ( con o senza confronto competitivo). L iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati previo accertamento dei requisiti di idoneità a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità del Consorzio Valle Crati. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione dei punteggi. La domanda di iscrizione all'albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Consorzio Valle Crati per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per il Consorzio Valle Crati uno strumento da utilizzare a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dello stesso. Art. 1 - OGGETTO 1. In conformità ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l acquisizione di beni e servizi in economia del Consorzio Valle Crati e di quanto disposto dall art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e successive mm. e ii., è istituto l'albo Fornitori del Consorzio Valle Crati.

2 Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, la gestione e l'aggiornamento dell' Albo fornitori consortile. L'albo dei fornitori contiene I 'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento dell Ente consortile. 2. L'Albo Fornitori è l'archivio nel quale sono raccolte tutte le informazioni generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l' affidamento dei contratti pubblici. 3. Nell' Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda- secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento che, ad insindacabile giudizio dell' Ente consortile ed a seguito di eventuale verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, siano idonei ad essere invitati alle procedure per l'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori in economia. Art. 2 - FINALITA' 1. ll presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione, la tenuta dell'albo Fornitori per gli acquisti sotto soglia comunitaria di forniture di beni, servizi e lavori degli uffici del Consorzio Valle Crati. 2. ln quanto strumento di integrazione potenziamento dell'operatività delle strutture dell'ente consortile che governano il processo degli approvvigionamenti il regolamento viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi anticorruzione, semplificazione, tutela della privacy, nonché nel rispetto degli ambiti di competenza e dei livelli autorizzati vi di spesa di cui al regolamento di contabilità e al regolamento per I' acquisto di beni e servizi e dei lavori in economia del Consorzio Valle Crati. 3. In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con il presente regolamento sono: o Assicurare l' applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi e di lavori nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria. L'Albo sarà utilizzato nelle procedure ristrette e negoziate indette per I' acquisizione di forniture di beni e servizi/lavori; o Dotare l Ente consortile di un utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento con riserva, comunque, dell' utilizzo del mercato elettronico d ella Pubblica Amministrazione attivato da Consip, che costituisce lo strumento prevalente per l' acquisizione di beni e servizi. Art. 3 - SETTORI E CATEGORIE Dl ISCRIZIONE 1. L'Albo Fornitori è cosi articolato: Sezione 1 : Fornitori di Beni; Sezione 2: Fornitori di Servizi; Sezione 3: Fornitori di Lavori. Art. 4 - IMPRESE AMMESSE ALLA PROCEDURA E REQUISITI 1. Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'albo Fornitori: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società di capitali e di persone, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1999, n. 422, e ss. mm. ii. ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto1985,n. 443; c) i Consorzio stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 2

3 commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo1 2 aprile 2006 n Per essere iscritti all'albo Fornitori del Consorzio Valle Crati occorre: Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.3 8 del D. Lgs.N. 163/2006 Le imprese istanti devono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000 nr. 445; Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs.n. 163/2006 comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso di validità completo delle diciture fallimentari ed antimafia ai sensi dell' art. 1 del D.P.R e ss.mm.ii. e dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si chiede l iscrizione all'albo; Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all' art. 41 del D. Lgs. N. 163/2006 comprovata attraverso dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000 nr. 445 concernente il fatturato globale d 'impresa e l' importo relativo ai servizi-lavori-forniture realizzati negli ultimi tre anni; Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all' art. 42 del D. Lgs. N. 163/2006 comprovata attraverso dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000 nr. 445 concernente i principali servizi/forniture/lavori svolti negli ultimi tre anni; Operare in ottemperanza a determinate norme di garanzia della qualità cosi come previsto dall'art.43 del D. Lgs. N. 163/2006. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 la certificazione di qualità posseduta; Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 l osservanza dei predetti obblighi; Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 l osservanza dei predetti obblighi. Art. 5 - DOMANDA Dl ISCRIZIONE 1. Per conseguire l'iscrizione all'albo Fornitori i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni richieste secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento. La domanda e gli eventuali relativi allegati devono essere redatti in lingua italiana dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 2. Il plico contenente la domanda d'iscrizione e l eventuale documentazione corredata potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato 3

4 dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico presso la sede del Consorzio Valle Crati e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori Domanda di iscrizione". 3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Art. 6 ISTANZA Dl ISCRIZIONE: DICHIARAZIONE ED ALLEGATI 1. I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione da inserire nel plico di cui al precedente articolo 5 : domanda di iscrizione all'albo Fornitori con indicazione specifica dei prodotti, dei servizi e dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme all Allegato A al presente atto con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso di validità- completo delle diciture fallimentare ed antimafia e dal quale risultii l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si chiede I iscrizione all'albo; Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, conforme all Allegato A al presente atto con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda, concernente: il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.38 del D. Lgs.N. 163/2006; il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all' art. 41 del D. Lgs. N. 163/2006 comprovata attraverso la presentazione di dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.28 dicembre 2000 nr. 445 concernente il fatturato globale d 'impresa e l' importo relativo ai servizi-lavoriforniture realizzati negli ultimi tre anni; il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all' art. 42 del D. Lgs. N. 163/2006 comprovata attraverso la presentazione di dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.28 dicembre 2000 nr. 445 concernente i principali servizi/forniture/lavori svolti negli ultimi tre anni; l ottemperanza alle norme di garanzia della qualità cosi come previsto dall'art.43 del D. Lgs. N. 163/2006 tramite la certificazione di qualità posseduta; l assolvimento degli obblighi in materia di contributi assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia; l assolvimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 l osservanza dei predetti obblighi. copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 (solo nel caso di attività che richiedano autorizzazione ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti); eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R.445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del 4

5 documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale. 2. E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa. 3. Il Consorzio si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione. 4. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale; b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo; c) dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o Consorzio. 5. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata( Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda, pena il rigetto di tutte le domande presentate. 6. Gli iscritti avranno l obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al Comune in fase di domanda di iscrizione. 7. Gli operatori economici iscritti sono tenuti in particolare a comunicare tutte le variazioni dei seguenti dati: rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, conferimenti, modificazioni significative nella struttura organizzativa e ogni modifica dei requisiti che hanno determinato l originaria iscrizione all'albo. Dette variazioni, una volta comunicate, comporteranno l'aggiornamento d'ufficio dell'albo. Art. 7 ISCRIZIONE ALL' ALBO TERMINI E VALIDITA' 1. L'Albo Fornitori avrà valenza annuale dal 1 gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. 2. Ai fini dell iscrizione gli operatori economici interessati devono presentare istanza di iscrizione all'albo dei Fornitori dal 1 gennaio al 30 Novembre di ogni anno per l' iscrizione all Albo Fornitori dell'anno successivo. 3. L' iscrizione all' Albo ha validità annuale. L ' iscrizione, nel periodo annuale di riferimento, mantiene la propria validità col perdurare dei requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga provvedimento di revoca o sospensione della stessa o apposita richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico. 4. L' iscrizione deve essere rinnovata annualmente. I Fornitori già iscritti all'albo devono, se interessati, ripresentare la propria iscrizione entro il 30 Novembre di ogni anno, beneficiando, tuttavia, di una forma semplificata dichiarando solo che i requisiti precedentemente posseduti siano rimasti immutati. In tal caso, alla domanda di iscrizione dovrà essere presentata solamente una dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, nella quale si attesti che nessuna modifica è intervenuta rispetto alla richiesta di iscrizione presentata l'anno precedente. Dovranno, comunque, essere aggiornate le dichiarazioni concernenti il fatturato globale d 'impresa e l' importo relativo ai servizi-lavori-forniture realizzati negli ultimi 3 anni e l attestazione SOA in caso di avvenute modifiche circa le categorie. 5. L' Albo dei fornitori è gestito e tenuto dall' Area Tecnica che si avvarrà, se necessario, della collaborazione di tutti gli uffici consortili. L'affidamento delle forniture/servizi e lavori e le conseguenti stipule contrattuali resteranno comunque di Competenza dei singoli servizi interessati. 5

6 6. L' iscrizione all' Albo non dà alcun diritto al fornitore di essere invitato alle diverse procedure indette dall'ente consortile che provvederà, comunque, a garantire la trasparenza e l'imparzialità nella selezione degli operatori economici da invitare facendo ricorso al principio di rotazione. 7. L' iscrizione di un operatore economico nell'albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture da parte del Consorzio Valle Crati. 8. Resta ferma la facoltà dell'ente consortile, in casi particolari motivati, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell' Albo nella sezione pertinente. Art. 8 ACCOGLIMENTO DELL'I STANZA- INTEGRAZIONI 1. Gli operatori economici che risulteranno in regola con le prescrizioni del presente Regolamento saranno iscritti all'albo Fornitori. 2. L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore. In caso di non ammissione si provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti i motivi del mancato accoglimento dell' istanza. 3. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, il servizio competente invierà all'operatore economico richiesta nella quale saranno indicati i tempi e le modalità di inoltro dell'integrazione medesima. 4. Le domande di iscrizione all'albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte Dell Ufficio Tecnico e dell Ufficio Amministrativo del Consorzio Valle Crati, i quali esamineranno la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Art. 9 CAUSE Dl MANCATA ISCRIZIONE 1. Costituiscono cause di mancata iscrizione all'albo Fornitori: a) la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta alla richiesta di integrazione di cui all'articolo 8 (ciò comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso) ; b) la sussistenza di liti pendenti con il Consorzio Valle Crati; c) Accertate mancanze e/o irregolarità in caso di precedenti rapporti contrattuali con il Consorzio Valle Crati; d) Presenza di uno degli elementi impeditivi concernenti i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.38 del D. Lgs. N. 163/ ll Consorzio Valle Crati si riserva di fare accertamenti anche a campione ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. 3. In ogni caso, prima dell'aggiudicazione definitiva della fornitura-servizio-lavoro, il Responsabile del servizio interessato provvederà ad effettuare tutti i controlli precontrattuali previsti per legge. Art SOSPENSIONE 1. L' efficacia dell' iscrizione all' Albo Fornitori può essere sospesa qualora a carico dell' operatore economico si verifichi uno dei seguenti casi: a) Attivazione di una procedura di concordato preventivo di fallimento; b) Attivazione di procedure di accertamento in ordine ad irregolarità e/o negligenza nell'esecuzione della fornitura- servizio- lavoro; c) Commissione di infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; d) Omessa o tardiva comunicazione delle variazione di dati di cui all'art.6 del presente Regolamento. 2. Il provvedimento di sospensione ha effetto per tutto il periodo in cui perdura la circostanza che ha generato la sospensione stessa. In ogni caso, venuta meno la circostanza sospensiva, l iscrizione tornerà a spiegare tutta la sua efficacia solo 6

7 quando l'operatore economico avrà prodotto la documentazione comprovante il superamento della causa di sospensione e dopo che I' Ente consortile avrà comunicato all'operatore sospeso mediante provvedimento scritto il recupero di tale efficacia. Art CANCELLAZIONE 1. Con apposito provvedimento sarà disposta la cancellazione degli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; gravi irregolarità nell'esecuzione di forniture, di servizi o di lavori; condanna a carico del titolare, socio accomandatario, amministratore, rappresentanti legali della ditta per un delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l' iscrizione all'albo; perdita di anche solo uno dei requisiti di cui all'art.6 del presente regolamento; sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o, comunque, organizzata a carico del titolare della ditta e/o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno o più soci, se trattasi di società di persone, a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società; mancanza di riscontri e/o risposte a richieste di offerte reiterate per almeno due volte; risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; richiesta espressa di cancellazione dall'albo avanzata dalla ditta iscritta. Art. 12 PROCEDURA SANZIONATORIA ED EFFETTI 1. Il provvedimenti di cui agli art. 10 e 11 saranno preceduti dalla comunicazione all' operatore economico dei fatti addebitati con fissazione di un termine per le controdeduzioni. 2. Fatta eccezione per il caso di cui all' art. 11 lettera h), gli operatori economici cancellati dall'albo non vi potranno essere reiscritti prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione previa presentazione dei nuova richiesta di iscrizione all'albo fornitori. Art RESPONSABILITA' PENALE 1. L'Ente consortile di riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze pervenute. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. Art ESCLUSIONI 1. E' escluso il ricorso all'albo per l'acquisto e la fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la sua natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte. Art SCELTA FORNITORI 1. L'inserimento nell'albo Fornitori del Consorzio Valle Crati non comporta un diritto di invito a tutte le procedure attivate. 2. La scelta degli operatori economici da interpellare per ciascuna procedura avverrà anche in relazione alla natura ed all'oggetto della prestazione dell'urgenza o di ogni altra esigenza gestionale privilegiando i seguenti principi di par condicio e trasparenza della procedura: - rotazione degli operatori economici iscritti; 7

8 - idoneità in relazione a forniture di beni e/o servizi di particolare complessità o disponibilità di particolari mezzi per l' esecuzione della prestazione; - possesso di certificazioni di qualità, attenzione all'impatto ambientale nell'intero ciclo della propria produzione, attenzione alla responsabilità sociale dell' operatore economico. 3. In ogni caso l'ente consortile si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori di carattere tecnico, economico e/o amministrativo per l' ammissione alla presentazione delle offerte. 4. Resta ferma la facoltà del Consorzio di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei. Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a. Art PUBBLICITA' 1. Copia del presente Regolamento ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Consorzio Art.17 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 1. Ai sensi del D. Lgs.196/2006 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'albo Fornitori e per le finalità dichiarate nel presente Regolamento. Il Consorzio tratterà le Informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di iscrizione all'albo Fornitori tenendo conto dei legittimi interessi della Ditta / Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali della normativa sulla privacy ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. Art INFORMAZIONI 1. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a Consorzio Valle Crati C/da Cutura SS Rende (CS) oppure inviate all indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.consorziovallecrati.it 2. Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda di iscrizione o nella stessa richiesta di informazioni. Art. 19- NORME FINALI E Dl RINVIO 1. Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione è pubblicato sul sito interne del Consorzio 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia. 8

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