Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

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1 Progr. n. 189 Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 123^ seduta della VIII Legislatura Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 23 settembre Presiede il vicepresidente dell'assemblea legislativa Paolo Zanca, indi la presidente Monica Donini. Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti. Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: * * * * * 1) AIMI Enrico 24) MAZZA Ugo 2) BARBIERI Marco 25) MAZZOTTI Mario 3) BARTOLINI Luca 26) MEZZETTI Massimo 4) BERETTA Nino 27) MONACO Carlo 5) BORGHI Gianluca 28) MONARI Marco 6) BORTOLAZZI Donatella 29) MUZZARELLI Gian Carlo 7) BOSI Mauro 30) NANNI Paolo 8) CARONNA Salvatore 31) NERVEGNA Antonio 9) CORRADI Roberto 32) NOE' Silvia 10) DELBONO Flavio 33) PARMA Maurizio 11) DELCHIAPPO Renato 34) PERI Alfredo 12) DONINI Monica 35) PIRONI Massimo 13) DRAGOTTO Giorgio 36) PIVA Roberto 14) ERCOLINI Gabriella 37) RENZI Gioenzo 15) ERRANI Vasco 38) RICHETTI Matteo 16) FIAMMENGHI Valdimiro 39) RIVI Gian Luca 17) FILIPPI Fabio 40) SALOMONI Ubaldo 18) GARBI Roberto 41) SALSI Laura 19) GUERRA Daniela 42) TAGLIANI Tiziano 20) LEONI Andrea 43) VARANI Gianni 21) LOMBARDI Marco 44) VECCHI Alberto 22) MANFREDINI Mauro 45) VILLANI Luigi Giuseppe 23) MASELLA Leonardo 46) ZANCA Paolo 47) ZOFFOLI Damiano Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Lucchi. Sono, inoltre, assenti i consiglieri Francesconi e Montanari. Oggetto n. 3888: Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà. (Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1225)

2 Progr. n. 189 Oggetto n. 3888: Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà. (Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1225) Prot. n Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n del 28 luglio 2008, recante ad oggetto "Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà"; Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio Ambiente Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n del 18 settembre 2008; Preso atto degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare; Richiamate: - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni ed integrazioni; - la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni; - la Legge Regionale n. 31 del 25 novembre 2002 avente ad oggetto Disciplina generale dell edilizia e successive modificazioni ed integrazioni; - la deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 7 febbraio 2005 avente ad oggetto "Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata alloggi per l affitto e la prima casa di proprietà"; - la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad oggetto: Proposta all'assemblea legislativa regionale: Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà" adottata dall'assemblea Legislativa con proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006; - la deliberazione della Giunta regionale n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto "L.R. n. 24/ Approvazione bando per l'attuazione del

3 Progr. n programma relativo alla realizzazione di 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà approvato con deliberazione dell'assemblea Legislativa n. 47/2006" e n del 21 novembre 2006 avente ad oggetto "deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 - proroga termine presentazione domande e integrazioni"; - la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 5 marzo 2007 avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 - proroga termine presentazione domande"; - la deliberazione della Giunta regionale n. 868 del 11 giugno 2007 avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 - proroga termine presentazione domande"; - la deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 4 febbraio 2008 avente ad oggetto Programma di edilizia agevolata 3000 case per l affitto e la prima casa di proprietà approvato con deliberazione dell Assemblea Legislativa n. 47/06. Specificazioni sul nucleo di valutazione di cui alla delibera di G.R. n. 946/06 e sulla procedura di formulazione della graduatoria; - la deliberazione della Giunta regionale n del 7 luglio 2008 avente ad oggetto: L.R. n. 24/01. Programma 3000 case per l affitto e la prima casa di proprietà. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi ; Dato atto che l'assemblea legislativa con deliberazione n. 156 del 4 marzo 2008 ha provveduto alla approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici; Considerato: - che il programma di 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell Assemblea Legislativa n. 47/2006 prevede, quali tipologie di interventi, la nuova costruzione e il recupero edilizio nonché diverse categorie di interventi quali la proprietà, la locazione o godimento a termine e la locazione o godimento permanente; - che la citata deliberazione n. 946/06 stabilisce che tutti gli interventi realizzati in attuazione del programma sopra citato sono assoggettati a convenzione tra i Comuni in cui essi sono localizzati ed i soggetti di essi titolari; - che la citata deliberazione all allegato A definisce criteri e parametri ai quali devono attenersi le convenzioni che regolano i rapporti tra il soggetto operatore e i Comuni con particolare riferimento alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi e dei canoni di locazione, alla determinazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e alla durata di validità;

4 Progr. n che le convenzioni allegate alla presente deliberazione regolano i rapporti tra i Comuni e i soggetti interessati relativamente agli interventi del programma 3000 case per l affitto e la prima casa di proprietà di cui alla delibera dell Assemblea legislativa n. 47/2006; Ritenuto inoltre: - di adottare gli schemi di convenzione tipo di cui agli allegati A per le abitazioni in proprietà, B per le abitazioni in locazione o godimento permanente e C per le abitazioni in locazione o godimento a termine, da utilizzarsi da parte dei Comuni per convenzionare gli interventi localizzati nell ambito del programma 3000 case per l affitto e la prima casa di proprietà; - che le convenzioni redatte sulla base degli allegati A, B e C sopra citati possono essere integrate in relazione a particolari situazioni, sulla base di specifiche norme in materia di edilizia convenzionata; Ritenuto inoltre di stabilire che non è richiesta una integrazione della convenzione qualora la superficie economica complessiva dell immobile determinata alla fine dei lavori differisca di più o meno il 5% di quella indicata nella convenzione stessa; Preso atto che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole della Conferenza Regione Autonomie Locali in data 22 luglio 2008; Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, d e l i b e r a 1. l approvazione del testo del presente atto e dei relativi allegati; 2. di approvare le convenzioni tipo di cui agli allegati A per le abitazioni in proprietà, B per le abitazioni in locazione o godimento permanente e C per le abitazioni in locazione o godimento a termine, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 3. di applicare le convenzioni suddette agli interventi del programma 3000 case per l affitto e la prima casa di proprietà di cui alla delibera dell Assemblea legislativa n. 47/2006; 4. di stabilire che non è richiesta una integrazione della convenzione qualora la superficie economica complessiva dell immobile determinata alla fine dei lavori differisca di più o meno il 5% di quella indicata nella convenzione stessa; 5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

5 Progr. n Allegato A Abitazioni in proprietà CONVENZIONE TIPO L anno.. il giorno.. del mese di. avanti a me.. sono presenti i signori: C.F nato a che interviene nel presente atto in qualità di del Comune di legale rappresentante dell Impresa/Cooperativa/Altro successivamente denominata Soggetto Attuatore con sede in via n. in virtù dei poteri conferitigli mediante detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità premesso che con atto n. del è stato assegnato al Soggetto Attuatore un finanziamento di per un intervento di nuova costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in Comune di via n. ; che.(soggetto Attuatore) ha presentato al Comune di in data : (indicare l ipotesi che ricorre) la richiesta per il rilascio del permesso di costruire (art. 12 della LR n. 31/2002) ovvero la denuncia di inizio attività (art. 8 della L.R. n. 31/2002) sull area di proprietà (ovvero acquisita in assegnazione dal Soggetto Attuatore); (in alternativa al punto precedente nel caso in cui il permesso di costruire sia già stata rilasciato o sia già stata presentata la denuncia di inizio attività- indicare l ipotesi che ricorre): che in data. il Comune di. ha rilasciato il permesso di costruire n. in data ; ovvero che in data. il soggetto attuatore.. ha presentato al Comune di la denuncia di inizio attività;

6 Progr. n che l area/immobile oggetto di intervento è distinta in Catasto al foglio n..part. n. sub. come indicato negli elaborati di progetto presentati per ottenere il permesso di costruire o allegati alla denuncia di inizio attività; che il Soggetto Attuatore, trattandosi di intervento ammesso a contributo regionale per la proprietà per n. alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine di definire prezzi di cessione e canoni di locazione concordati con il Comune; che per effetto della presente convenzione il contributo di cui all art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002 è ridotto alla sola quota di cui all art. 17, comma 1, dello stesso decreto ovvero art. 30 comma 3 della LR 31/2002 (oneri di urbanizzazione); che sono parte di questa convenzione i seguenti documenti: copia del progetto approvato dal Comune; copia del titolo abilitativo; copia del progetto delle opere di urbanizzazione.. (indicare ipotesi che ricorre) che sono qui allegati che sono conservati agli atti d ufficio di questo Comune Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: Art. 1 Conferma delle premesse Le premesse sono parte integrante di questa convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione Questa convenzione stabilisce le disposizioni relative alle caratteristiche, condizioni, modalità e termini, definiti nei successivi articoli, ai quali attenersi nella nuova costruzione/nel recupero di alloggi fruenti di contributo regionale. Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati di progetto è pari a di cui convenzionati. Il terreno/l immobile oggetto di intervento è pervenuto al Soggetto Attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio in data. Rep. n registrato in data (ovvero in assegnazione con atto comunale n.. del ). Il Soggetto Attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area) garantisce la libertà del terreno in oggetto da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà dell area, eccetto

7 Progr. n iscrizioni ipotecarie relative a mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili oggetto di questa convenzione o anche a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto. Art. 3 Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova costruzione da cedere in proprietà devono essere conformi oltre a quanto previsto dall'esito del bando, alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli standard edilizi stabiliti dall art. 16 ultimo comma e dall art. 43 della legge 5/8/78, n. 457 nonché a quanto previsto, per questa tipologia di alloggi, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche ed integrazioni e a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti, in particolare la normativa regionale in merito all'efficienza energetica degli edifici entrata in vigore il 1 luglio Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di recupero edilizio, di cui alle lettere c), d), e) dell art. 31 della legge 5/8/78, n. 457 ovvero lettere c), d), f) dell art. 3 del D.P.R. 380/2001 da cedere in proprietà devono essere conformi oltre a quanto previsto dall'esito del bando, alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, nonché a quanto previsto, per questa tipologia di alloggi, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche ed integrazioni e a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti, in particolare la normativa regionale in merito all'efficienza energetica degli edifici entrata in vigore il 1 luglio Art. 4 Termine di inizio ed ultimazione dei lavori Ai fini dell assegnazione del finanziamento regionale citato in premessa, i lavori di realizzazione degli interventi dovranno essere iniziati entro il termine indicato nel programma regionale di finanziamento. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo. Il Comune può prorogare, ai sensi della vigente normativa, il termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, appositamente documentati. (art. 15 del DPR 380/01 ovvero art. 14 della LR 31/02). Art. 5 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative all intervento sono quelle indicate nella convenzione urbanistica o atto d obbligo e dal progetto esecutivo dell intervento oggetto del titolo abilitativo n. del. Le opere sono attuate direttamente dal Comune/dal soggetto attuatore (indicare l ipotesi che ricorre) con l applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

8 Progr. n Tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono totalmente a carico del soggetto attuatore. Articolo 6 Superfici dell intervento L intervento oggetto di questa convenzione ha una superficie utile (SU) di mq..ed una superficie non residenziale (SNR) di mq.. Relativamente alla parte dell organismo abitativo oggetto del finanziamento regionale la superficie utile (SU) è pari a mq., la superficie non residenziale (SNR) è pari a mq. e la superficie complessiva economica (SCE) è pari a mq. Le definizioni delle superfici sono quelle riportate al paragrafo 16 dell allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 7 Determinazione delle componenti del Pica e del Picca Il Pica (Prezzo iniziale cessione alloggio) ed il Picca (Prezzo iniziale complessivo di cessione alloggio) dell intervento sono formati dalle seguenti voci e dai rispettivi importi (al netto dell Iva): Voci Pica Picca a) Valore reale dell area/immobile determinato* b) costo di costruzione inteso come costo di realizzazione tecnica c) costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell art. 16 comma 4 del DPR 380/01 ovvero art. 28 della LR 31/2002 determinato con riferimento alla normativa regionale sugli oneri di urbanizzazione così come recepita con delibera comunale n. del, ovvero da specifiche convenzioni urbanistiche d) spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri finanziari, ecc., pari al.%** dei costi di cui alle precedenti lettere a), b), c) Totale Importo derivante dall attribuzione da parte della Regione della % di incremento del a seguito dell applicazione dei requisiti di ecosostenibilità di cui al paragrafo 8.1 dell allegato A alla deliberazione n. 946/06 Totale *Scegliere una delle seguenti modalità alternative: 1) dal Comune per le aree o immobili di sua proprietà o per aree inserite in Peep; 2) su richiesta del soggetto attuatore ai sensi dell art. 18 comma 3 del DPR 380/01; 3) a seguito di accordo tra il Comune ed il soggetto attuatore entro la percentuale massima di cui all'art. 18 comma 2 del DPR 380/01 determinata dal Comune con delibera n. del (modalità applicabile in caso non siano applicabili quelle di cui ai numeri 1) e 2)). Il valore dell area non deve essere superiore al valore risultante dalla documentazione che l operatore ha presentato in regione per la partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche. ** La percentuale è definita dal Comune. Il valore va definito di massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del 25%

9 Progr. n Il valore del Pica così determinato non è superiore al valore di esso risultante dalla documentazione che l operatore ha presentato in Regione per la partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche e integrazioni. Il valore del Pica può essere aggiornato tra la data di prima scadenza del bando (4/12/2006) di cui alla deliberazione 946/06 e la data di inizio dei lavori, con l applicazione dell indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali, alle sue componenti b) e d). Il Pica rimane invariato per l intera durata dei lavori e fino al rogito a fronte del piano dei pagamenti così definito: 40% inizio lavori 25% all avvenuta realizzazione del 50% dell importo totale dei lavori 25% termine dei lavori 10% rogito Qualora per una parte o l insieme della somma dovuta in ognuna delle fasi di realizzazione dell intervento sopra elencate, il soggetto attuatore ricorre ad un mutuo o ad altra forma di finanziamento bancario, può addebitare all acquirente un importo massimo non superiore all ammontare degli interessi corrisposto all istituto di credito sul capitale preso a prestito. I ritardati pagamenti saranno gravati da una maggiorazione non superiore all ammontare degli interessi sulla somma dovuta calcolati per la durata del ritardo al tasso di interesse non superiore al -----%. Art. 8 Prezzo iniziale complessivo di cessione dell alloggio (PICCA) Il prezzo iniziale complessivo di cessione dei singoli alloggi è determinato dal prodotto del Pica per la Superficie complessiva economica (Sce) di ognuno di essi. Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere ingiustificato che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà. Il valore del Pica di cui al precedente articolo 7 può essere considerato medio. Fermo restando l importo del Picca relativo all intero intervento, il Pica di ogni singolo alloggio potrà variare in diminuzione od in aumento in misura non superiore al 10% dello stesso del suo valore medio, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi. A richiesta dell acquirente di ogni singolo alloggio e previa comunicazione al Comune, il Soggetto Attuatore può apportare migliorie e adattamenti a condizione che la relativa spesa non comporti un aumento del prezzo iniziale complessivo di cessione dell alloggio stesso superiore al -----% del prodotto della Sce dell alloggio per la componete b) del Pica di cui al precedente articolo 7.

10 Progr. n Art. 9 Revisione del prezzo degli alloggi per le vendite successive (comma 4 art. 18 del DPR 380/01 e art 31 comma 3 della LR 31/02) In caso di vendita degli alloggi successiva alla prima, il loro prezzo di cessione, ipotizzando uno stato di normale conservazione degli stessi, è determinato dal prodotto della Superficie complessiva economica (SCE) di ognuno di essi per l importo del Pica di cui all art. 7, aggiornato con l applicazione dell incremento dell indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali, tra la data di inizio lavori dell intervento e la data di sottoscrizione del rogito di trasferimento della proprietà. Il prezzo così ottenuto può essere incrementato dell importo delle eventuali spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art.31 della L. 457/78 (ovvero lettere c), d), f) del DPR 380/01) Questa modalità di determinazione del prezzo di cessione dei singoli alloggi si applica anche nel caso di alloggi per i quali non siano intervenuti né preliminare di vendita né delibera di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fine dei lavori. Art. 10 Canone di locazione degli alloggi e revisione periodica Nei casi in cui ciò è consentito, il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura pari al % del prezzo di cessione dell alloggio, stabilito ai sensi del precedente art. 8 ed aggiornato ai sensi dell art. 9 in ogni caso tale canone non può essere superiore al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98, determinato per un alloggio avente le caratteristiche di quello oggetto della locazione. Il canone così determinato non è comprensivo delle spese condominiali. Le modalità di revisione del canone e la durata del contratto sono definite in applicazione della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo. Art. 11 Vincoli e requisiti soggettivi Ai sensi della vigente normativa, gli acquirenti o gli assegnatari degli alloggi devono assumere la residenza negli alloggi entro 12 mesi dalla data del rogito di acquisto o dall atto pubblico di assegnazione in proprietà e risiedere negli stessi per non meno di un quinquennio. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o l'alienazione dell'alloggio. La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio può essere autorizzata dalla Regione, ai sensi della vigente normativa, quando sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Negli atti di trasferimento o di assegnazione degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente o l'assegnatario dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre

11 Progr. n dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi in materia di edilizia economica e popolare vigenti al momento del trasferimento stesso. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti dà luogo alla revoca del beneficio concesso. Gli assegnatari e gli acquirenti degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia agevolata. Art. 12 Durata della convenzione (art. 18 comma1 lettera d) del DRP 380/01 e art. 31 primo comma lettera d) della LR 31/02) La convenzione vincola il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni... dalla data della stipulazione. (Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si dovrà fare riferimento alla durata prevista nell'atto di concessione). La durata della convenzione non può essere inferiore a 20 anni; qualora la durata dell ammortamento del mutuo agevolato dovesse essere superiore a 20 anni la durata della convenzione deve essere almeno pari alla durata dell ammortamento del mutuo. Art. 13 Trascrizione della convenzione La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del Soggetto Attuatore. Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto Attuatore contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi. Art. 14 Controlli e sanzioni L attività di controllo sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione è di competenza comunale. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della presente convenzione nel corso del periodo di validità è nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente, ai sensi dell art. 18, comma 5 del DPR 380/01 ovvero art. 31 comma 4 LR 31/02. Qualora il Comune accerti l inosservanza di quanto previsto in questa convenzione dovrà darne comunicazione alla Regione ai fini della revoca del finanziamento. L'annullamento o la decadenza del titolo abilitativo, nonché la violazione delle obbligazioni nascenti da questa convenzione, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione. Nell ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del Soggetto Attuatore il contributo di cui all'art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002, è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui all'art. all'art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002 del. % a titolo di penale, oltre agli interessi legali.

12 Progr. n CONVENZIONE TIPO Allegato B Abitazioni in locazione o godimento permanente L anno.. il giorno.. del mese di. avanti a me.. sono presenti i signori: C.F nato a che interviene nel presente atto in qualità di del Comune di legale rappresentante dell Impresa/Cooperativa/Altro successivamente denominata Soggetto Attuatore con sede in via n. in virtù dei poteri conferitigli mediante detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità premesso che con atto n. del.è stato assegnato al Soggetto Attuatore un finanziamento di per un intervento di nuova costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in Comune di via n. ; che.(soggetto Attuatore) ha presentato al Comune di in data : (indicare l ipotesi che ricorre) la richiesta per il rilascio del permesso di costruire (art. 12 della LR n. 31/2002) ovvero la denuncia di inizio attività (art. 8 della L.R. n. 31/2002) sull area di proprietà (ovvero acquisita in assegnazione dal Soggetto Attuatore); (in alternativa al punto precedente nel caso in cui il permesso di costruire sia già stata rilasciato o sia già stata presentata la denuncia di inizio attività- indicare l ipotesi che ricorre): che in data. il Comune di. ha rilasciato il permesso di costruire n. ; ovvero che in data. il soggetto attuatore.. ha presentato al Comune di la denuncia di inizio attività; che l area/immobile oggetto di intervento è distinta in Catasto al foglio n..part. n. sub. come indicato negli elaborati di progetto presentati per ottenere il permesso di costruire o allegati alla denuncia di inizio attività;

13 Progr. n che il Soggetto Attuatore, trattandosi di intervento ammesso a contributo regionale per la locazione o godimento permanente per n. alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine di definire costi di realizzazione e canoni di locazione concordati con il Comune; che per effetto della presente convenzione il contributo di cui all art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002 è ridotto alla sola quota di cui all art. 17, comma 1, dello stesso decreto ovvero art. 30 comma 3 della LR 31/2002 (oneri di urbanizzazione); che sono parte di questa convenzione i seguenti documenti: copia del progetto approvato dal Comune; copia del titolo abilitativo; copia del progetto delle opere di urbanizzazione.. (indicare ipotesi che ricorre) che sono qui allegati che sono conservati agli atti d ufficio di questo Comune Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: Art. 1 Conferma delle premesse Le premesse sono parte integrante di questa convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione Questa convenzione stabilisce le disposizioni relative alle caratteristiche, condizioni, modalità e termini, definiti nei successivi articoli, ai quali attenersi nella nuova costruzione/nel recupero di alloggi fruenti di contributo regionale. Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati di progetto è pari a di cui convenzionati. Il terreno/l immobile oggetto di intervento è pervenuto al Soggetto Attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio in data. Rep. n registrato in data (ovvero in assegnazione con atto comunale n.. del ). Il Soggetto Attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area) garantisce la libertà del terreno in oggetto da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà dell area, eccetto iscrizioni ipotecarie relative a mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili oggetto di questa convenzione o anche a garanzia di mutui

14 Progr. n contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto. Art. 3 Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova costruzione da cedere in locazione o godimento permanente devono essere conformi oltre a quanto previsto dall'esito del bando, alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli standard edilizi stabiliti dall art. 16 ultimo comma e dall art. 43 della legge 5/8/78, n. 457 nonché a quanto previsto, per questa tipologia di alloggi, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche ed integrazioni e a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti, in particolare la normativa regionale in merito all'efficienza energetica degli edifici entrata in vigore il 1 luglio Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di recupero edilizio, di cui alle lettere c), d), e) dell art. 31 legge 5/8/78, n. 457 ovvero lettere c), d), f) dell art. 3 del D.P.R. 380/2001 da cedere in locazione o godimento permanente devono essere conformi oltre a quanto previsto dall'esito del bando, alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, nonché a quanto previsto, per questa tipologia di alloggi, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche ed integrazioni e a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti, in particolare la normativa regionale in merito all'efficienza energetica degli edifici entrata in vigore il 1 luglio Art. 4 Termine di inizio ed ultimazione dei lavori Ai fini dell assegnazione del finanziamento regionale citato in premessa, i lavori di realizzazione degli interventi dovranno essere iniziati entro il termine indicato nel programma regionale di finanziamento. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo. Il Comune può prorogare, ai sensi della vigente normativa, il termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, appositamente documentati. (art. 15 del DPR 380/01 ovvero art. 14 della LR 31/02). Art. 5 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative all intervento sono quelle indicate nella convenzione urbanistica o atto d obbligo e dal progetto esecutivo dell intervento oggetto del titolo abilitativo n. del. Le opere sono attuate direttamente dal Comune/dal soggetto attuatore (indicare l ipotesi che ricorre) con l applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono totalmente a carico del soggetto attuatore.

15 Progr. n Art. 6 Superfici dell intervento L intervento oggetto di questa convenzione ha una superficie utile (SU) di mq..ed una superficie non residenziale (SNR) di mq.. Relativamente alla parte dell organismo abitativo oggetto del finanziamento regionale la superficie utile (SU) è pari a mq., la superficie non residenziale (SNR) è pari a mq. e la superficie complessiva economica (SCE) è pari a mq. Le definizioni delle superfici sono quelle riportate al paragrafo 16 dell allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 7 Determinazione delle componenti del Cira e del Cicra Il Cira (Costo iniziale realizzazione alloggio) ed il Cicra (Costo iniziale complessivo di realizzazione alloggio) dell intervento sono formati dalle seguenti voci e dai rispettivi importi (al netto dell Iva): Voci Cira Cicra a) Valore reale dell'area/immobile determinato* b) costo di costruzione inteso come costo di realizzazione tecnica c) costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell art. 16 comma 4 del DPR 380/01 e art. 28 della LR 31/2002 determinato con riferimento alla normativa regionale sugli oneri di urbanizzazione così come recepita con delibera comunale n. del, ovvero da specifiche convenzioni urbanistiche d) spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri finanziari, ecc., pari al...%** dei costi di cui alle precedenti lettere a), b), c) Totale Importo derivante dall attribuzione da parte della Regione della % di incremento del a seguito dell applicazione dei requisiti di eco sostenibilità di cui al paragrafo 8.1 dell allegato A alla deliberazione n. 946/03 Totale *Scegliere una delle seguenti modalità alternative: 1) dal Comune per le aree o immobili di sua proprietà o per aree inserite in Peep; 2) su richiesta del soggetto attuatore ai sensi dell art. 18 comma 3 del DPR 380/01; 3) a seguito di accordo tra il Comune ed il soggetto attuatore entro la percentuale massima di cui all art. 18 comma 2 del DPR 380/01 determinata dal Comune con delibera n. del (modalità applicabile in caso non siano applicabili quelle di cui ai numeri 1) e 2)). Il valore dell area non deve essere superiore al valore risultante dalla documentazione che l operatore ha presentato in regione per la partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche. ** La percentuale è definita dal Comune. Il valore va definito di massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del 25%

16 Progr. n Il valore del Cira così determinato non può essere superiore al valore di esso indicato nella documentazione che l operatore ha presentato in Regione per la partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche e integrazioni. Il valore del Cira può essere aggiornato tra la data di prima scadenza del bando (4/12/2006) di cui alla deliberazione 946/06 e la data di inizio dei lavori, con l applicazione dell incremento dell indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali, alle sue componenti b) e d). Il Comune può consentire un ulteriore aggiornamento del Cira tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori con l applicazione, di una percentuale non superiore al 30% dell incremento dell indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali, alle sue componenti b) e d). Art. 8 Costo iniziale complessivo di realizzazione del singolo alloggio Ai fini della determinazione della base per il calcolo del canone di locazione o godimento da applicare ad ogni singolo alloggio, il costo iniziale di ognuno di essi è determinato dal prodotto del Cira per la superficie economica complessiva (SCE) dello specifico alloggio. Art. 9 Canoni di locazione degli alloggi e revisione periodica Gli alloggi devono essere destinati permanentemente alla locazione o assegnazione in godimento. Il canone annuo di locazione o di godimento permanente di ogni alloggio è definito in misura massima non superiore alla percentuale (pari al ----) del Cicra dell alloggio di cui al precedente articolo 8, risultante nella documentazione che l operatore ha presentato in regione per la partecipazione al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche e integrazioni.(*) Il canone così determinato non è comprensivo della spese condominiali Il canone di locazione o di godimento permanente non potrà comunque essere superiore a quello concertato di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98. Nel caso di partecipazione degli assegnatari o locatari al piano finanziario dell intervento, l apporto finanziario ad essi richiesto non può superare il 20% del Cicra dell alloggio attribuito ad ognuno di essi e deve dar luogo ad una riduzione almeno proporzionale del rispettivo canone. Il canone è aggiornato annualmente applicando l indice Istat dei prezzi al consumo, salvo diversa modalità di aggiornamento concordata tra l operatore economico ed il Comune. Le variazioni dei canoni prima di essere applicate devono essere comunicate a ciascun assegnatario/locatario. (*) Il canone annuo di locazione non potrà risultare comunque superiore al 4,50% del Cicra dell'intervento.

17 Progr. n Art. 10 Vendita dell immobile Qualora il Comune volesse consentire in futuro la cessione dell immobile nel suo insieme la convenzione deve riportare questo testo: Il soggetto attuatore può cedere l immobile nel suo complesso con l obbligo per l acquirente di mantenere, a tempo indeterminato, il vincolo della destinazione a locazione o godimento permanente dell immobile e gli altri vincoli previsti da questa convenzione. La cessione deve avvenire ad altro soggetto che possiede le caratteristiche previste nel bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e deve riguardare l intero edificio. Il prezzo di cessione dell immobile, ipotizzando uno suo stato di normale conservazione, è determinato aggiornando il Cicra di cui all articolo 7 con l applicazione dell indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali, tra la data dell ultimo aggiornamento e la data di sottoscrizione del rogito di trasferimento della proprietà. Il prezzo così ottenuto può essere incrementato dell importo delle eventuali spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art.31 della L. 457/78 (ovvero lettere c), d), f) del DPR 380/01). Art. 11 Vincoli e requisiti soggettivi Testo da inserire solo nel caso in cui il soggetto attuatore, nella documentazione presentata in Regione per la partecipazione al bando, abbia assunto l impegno a conservare la proprietà dell immobile per tutta la durata della convenzione: Il soggetto attuatore deve conservare la proprietà dello stabile e assicurarne la gestione per l intera durata della convenzione. La durata del vincolo di destinazione degli immobili alla locazione o al godimento è permanente. In applicazione dell art. 14 della L.R. n. 24 dell 8 agosto 2001, il Soggetto Attuatore, si impegna in caso di cessazione o cambiamento di attività, a devolvere, a titolo gratuito, il patrimonio immobiliare in oggetto al Comune, con le eventuali esclusioni previste dal citato articolo 14. L alloggio deve essere occupato, entro 90 giorni dalla data del contratto di locazione o della delibera di assegnazione, in modo continuativo e direttamente dal locatario o dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare. L occupazione dell alloggio è attestata dalla assunzione nello stesso della residenza anagrafica da parte del locatario o assegnatario; eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dal comune. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia agevolata. In caso di morte del locatario il contratto si trasferisce al coniuge e agli altri componenti con lui conviventi al momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia di locazione ad uso abitativo. Nel caso in cui un alloggio a locazione o assegnazione permanente si renda disponibile per il recesso del conduttore o per cessazione del contratto, il soggetto beneficiario è tenuto a sostituire

18 Progr. n entro 90 giorni il conduttore con altro in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Nel caso in cui entro tale termine il soggetto beneficiario non riesca ad individuare un nuovo conduttore, ne dà comunicazione al Comune in cui è localizzato l alloggio, che provvederà a segnalare all'operatore i soggetti interessati entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il soggetto attuatore è tenuto a verificare la permanenza del requisito dell impossidenza. L'assegnatario o il locatario, entro il mese di gennaio di ogni anno, deve presentare all'operatore concessionario idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare la sussistenza di tale requisito. In caso di mancata produzione di tale documentazione l'operatore procederà autonomamente ad effettuare la verifica, addebitandone il costo all'assegnatario o al locatario. La perdita del requisito comporta, per il locatario, la risoluzione del contratto a norma dell'art del codice civile e per l'assegnatario, la decadenza dall'assegnazione e risoluzione dell'eventuale contratto, con obbligo da parte sia del locatario che dell'assegnatario, a liberare l'alloggio entro e non oltre sei mesi dalla data di intimazione al rilascio. Dell'intimazione a rilascio dell'alloggio deve essere data comunicazione, per conoscenza, al Comune. Il contratto di locazione deve disciplinare i casi di inadempienza o di recesso del locatario e di rescissione del contratto. Ai fini della regolamentazione di tali casi, nonché in quello di morte dell assegnatario, le cooperative a proprietà indivisa possono applicare la normativa prevista dai loro Statuti e Regolamenti. Art. 12 Durata della convenzione (art. 18 comma1 lettera d) del DRP 380/01 e art. 31 primo comma lettera d) della LR 31/02) La convenzione vincola il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni... dalla data della stipulazione. (Nel caso di area ceduta dal Comune in diritto di superficie si dovrà fare riferimento alla durata prevista nell'atto di cessione). La durata della convenzione non può essere inferiore a 20 anni; qualora la durata dell ammortamento del mutuo agevolato dovesse essere superiore a 20 anni la durata della convenzione deve essere almeno pari alla durata dell ammortamento del mutuo. Alla scadenza di questa convenzione, i sottoscrittori integrano o modificano la stessa definendo anche i criteri per la determinazione dei canoni. La destinazione a locazione permanente non è modificabile. Art. 13 Trascrizione della convenzione La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del Soggetto Attuatore. Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto Attuatore contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.

19 Progr. n Art. 14 Controlli e sanzioni L attività di controllo sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione è di competenza comunale. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei costi di realizzazione e dei canoni di locazione di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della presente convenzione nel corso del periodo di validità è nulla, per la parte di costo o di canone eccedente, ai sensi dell art. 18, comma 5 del DPR 380/01 ovvero art. 31 comma 4 LR 31/02. Qualora il Comune accerti l inosservanza di quanto previsto in questa convenzione dovrà darne comunicazione alla Regione ai fini della revoca del finanziamento. L'annullamento o la decadenza del titolo abilitativo, nonché la violazione delle obbligazioni nascenti da questa convenzione, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione. Nell ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del Soggetto Attuatore il contributo di cui all'art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002, è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota di cui all'art. all'art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002 del. % a titolo di penale, oltre agli interessi legali.

20 Progr. n Allegato C Abitazioni in locazione o godimento a termine CONVENZIONE TIPO L anno.. il giorno.. del mese di. avanti a me.. sono presenti i signori: C.F nato a che interviene nel presente atto in qualità di del Comune di legale rappresentante dell Impresa/Cooperativa/Altro successivamente denominata Soggetto Attuatore con sede in via n. in virtù dei poteri conferitigli mediante detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità premesso che con atto n. del è stato assegnato al Soggetto Attuatore un finanziamento di per un intervento di nuova costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in Comune di via n. ; che.(soggetto Attuatore) ha presentato al Comune di in data : (indicare l ipotesi che ricorre) la richiesta per il rilascio del permesso di costruire (art. 12 della LR n. 31/2002) ovvero la denuncia di inizio attività (art. 8 della L.R. n. 31/2002) sull area di proprietà (ovvero acquisita in assegnazione dal Soggetto Attuatore); (in alternativa al punto precedente nel caso in cui il permesso di costruire sia già stata rilasciato o sia già stata presentata la denuncia di inizio attività- indicare l ipotesi che ricorre): che in data. il Comune di. ha rilasciato il permesso di costruire n. ; ovvero che in data. il soggetto attuatore.. ha presentato al Comune di la denuncia di inizio attività;

21 Progr. n che l area/immobile oggetto di intervento è distinta in Catasto al foglio n..part. n. sub. come indicato negli elaborati di progetto presentati per ottenere il permesso di costruire o allegati alla denuncia di inizio attività; che il Soggetto Attuatore, trattandosi di intervento ammesso a contributo regionale per la locazione o godimento a termine per n. alloggi, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine di definire costi di realizzazione e canoni di locazione concordati con il Comune; che per effetto della presente convenzione il contributo di cui all art. 16 del DPR 380/01 ovvero art. 27 della LR 31/2002 è ridotto alla sola quota di cui all art. 17, comma 1, dello stesso decreto ovvero art. 30 comma 3 della LR 31/2002 (oneri di urbanizzazione); che sono parte di questa convenzione i seguenti documenti: copia del progetto approvato dal Comune; copia del titolo abilitativo; copia del progetto delle opere di urbanizzazione.. (indicare ipotesi che ricorre) che sono qui allegati che sono conservati agli atti d ufficio di questo Comune Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: Art. 1 Conferma delle premesse Le premesse sono parte integrante di questa convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione Questa convenzione stabilisce le disposizioni relative alle caratteristiche, condizioni, modalità e termini, definiti nei successivi articoli, ai quali attenersi nella nuova costruzione/nel recupero di alloggi fruenti di contributo regionale. Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati di progetto è pari a di cui convenzionati. Il terreno/l immobile oggetto di intervento è pervenuto al Soggetto Attuatore in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio in data. Rep. n registrato in data (ovvero in assegnazione con atto comunale n.. del ).

22 Progr. n Il Soggetto Attuatore (o il Comune in caso di assegnazione di area) garantisce la libertà del terreno in oggetto da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà dell area, eccetto iscrizioni ipotecarie relative a mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili oggetto di questa convenzione o anche a garanzia di mutui contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari (aventi causa) degli stessi per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto. Art. 3 Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova costruzione da cedere in locazione o godimento a termine devono essere conformi oltre a quanto previsto dall'esito del bando, alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli standard edilizi stabiliti dall art. 16 ultimo comma e dall art. 43 della legge 5/8/78, n. 457 nonché a quanto previsto, per questa tipologia di alloggi, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche ed integrazioni e a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti, in particolare la normativa regionale in merito all'efficienza energetica degli edifici entrata in vigore il 1 luglio Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di recupero edilizio, di cui alle lettere c), d), e) dell art. 31 legge 5/8/78, n. 457 ovvero lettere c), d), f) dell art. 3 del D.P.R. 380/2001 da cedere in locazione o godimento a termine devono essere conformi oltre a quanto previsto dall'esito del bando, alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, nonché a quanto previsto, per questa tipologia di alloggi, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 e successive modifiche ed integrazioni e a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti, in particolare la normativa regionale in merito all'efficienza energetica degli edifici entrata in vigore il 1 luglio Art. 4 Termine di inizio ed ultimazione dei lavori Ai fini dell assegnazione del finanziamento regionale citato in premessa, i lavori di realizzazione degli interventi dovranno essere iniziati entro il termine indicato nel programma regionale di finanziamento. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo. Il Comune può prorogare, ai sensi della vigente normativa, il termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, appositamente documentati. (art. 15 del DPR 380/01 ovvero art. 14 della LR 31/02).

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