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1 Direttore generale Verbale ai sensi dell'art. 9, comma 6 della l.r. 34/1999 e successive modificazioni, concernente "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum" relativo alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare: "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni Oggi, 16 ottobre 2009, il sottoscritto dr. Luigi Benedetti, Direttore generale dell Assemblea legislativa regionale e Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45 della l.r. 34/1999 e successive modificazioni (di seguito citata come legge ), procede in ottemperanza all'art. 9, co. 6 della stessa legge, a dare atto, tramite il presente verbale, del risultato dei riscontri effettuati e delle loro conseguenze circa la proposta in oggetto. Cronologia dell iniziativa popolare in argomento A. In data 11 novembre 2008, tre elettori dell Emilia-Romagna, in qualità di promotori e sottoscrittori al fine di esercitare l iniziativa popolare hanno depositato all Ufficio di Presidenza dell Assemblea legislativa, a norma dell'art. 5 co. 1, della legge, il testo e la relazione illustrativa della proposta di legge, nonché le firme previste dalla normativa ("non meno di trecento e non più di quattrocento") come risulta dal relativo verbale prot. n dell 11 novembre In tale sede i promotori hanno dichiarato che le firme apposte sui moduli non vidimati così come previsto dall'art. 7, co. 1 della legge, per questa prima fase del procedimento, ammontavano a n. 346 presenti in 31 fogli. Dal controllo effettuato è risultato che: le firme effettivamente presenti sui 31 fogli depositati erano n. 441 e non n. 346 come dichiarato dai depositanti; le firme regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione - e quindi valide - erano n Tale esito è stato comunicato ai promotori con nota prot. n del 21 novembre B. Come previsto dalla legge all art. 5, comma 7, il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 380 del 10 gennaio 2009 ha trasmesso il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni, alla Consulta di Garanzia Statutaria che è stata regolarmente convocata e insediata il giorno 10 gennaio 2009 dalla Presidente dell Assemblea legislativa, Monica Donini. C. La Consulta si è riunita il 23 gennaio 2009, con il prof. Giuseppe Ugo Rescigno in qualità di relatore, e ha udito il signor Costantinos 1

2 Papadopoulos che ha illustrato le ragioni, i contenuti e le finalità della proposta. Successivamente la Consulta nella seduta del 5 febbraio 2009, ha adottato ai sensi e con le conseguenze previste dall art. 6 della legge, la deliberazione n. 2 con cui è stata dichiarata l'ammissibilità della proposta. La Consulta, inoltre, in merito al testo della proposta di iniziativa popolare, nella delibera n. 2 ha espresso anche: il parere positivo sull art. 9 comma 2 della condizione che venga reso esplicito quanto indicato nel paragrafo 11 della delibera stessa; il parere negativo contenuto nel paragrafo 10 della delibera relativamente all art. 8, comma 3, lett. c) e all art. 2 comma 4. I promotori sono stati informati della decisione con nota prot. n del 9 febbraio D. I promotori dell'iniziativa popolare hanno effettuato due depositi di fogli per la raccolta delle firme, al fine della loro vidimazione: in data 3 marzo 2009 (n. 300 fogli) e in data 30 luglio 2009 (n. 300 fogli). I moduli sono stati riconsegnati progressivamente numerati in data 12 marzo 2009 dal numero 32 al numero 331 e in data 7 agosto 2009 dal numero 332 al numero 631. E. I promotori dell'iniziativa popolare hanno poi depositato, in data 18 settembre 2009, presso l Ufficio di Presidenza ed entro i termini di legge previsti per il deposito, i moduli vidimati recanti le firme raccolte nella successiva fase del procedimento. In tale occasione i promotori hanno dichiarato, come da verbale prot. n del 18 settembre 2009, che: il numero delle firme, raccolte successivamente al primo deposito di cui alla lettera A, ammontavano a n ; depositavano n. 231 fogli. Metodologia e criteri applicati nei controlli e nelle verifiche Prima di iniziare la verifica prevista dalla normativa si è svolto un controllo formale che ha evidenziato i seguenti aspetti: i promotori hanno dichiarato di depositare n. 231 fogli, invece dal riscontro risultano essere effettivamente n. 224; dal controllo svoltosi sui tre fogli a campione nn. 1, 32 e 339 che fanno riferimento ai tre depositi effettuati dai proponenti (in data 03/03/2009, 30/07/2009 e 18/09/2009), risulta che i fogli su cui sono state raccolte le sottoscrizioni riportano il medesimo testo della relazione e dell articolato, anche se si presenta impostato graficamente in modo diverso; nei fogli dal n. 32 al n. 331 nella tabella numerata progressivamente su cui sono state raccolte le firme, risulta omessa la riga n. 25, pertanto le firme presenti nei moduli sono 28 e non 29 come 2

3 indicato erroneamente nell elenco; le firme non sono raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali, come richiesto dalla lettera a) del comma 1 dell art. 5 della legge. Si puntualizza che il controllo finale e complessivo ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) per verificare l assenza di firme doppie è stato svolto sulle firme depositate il 18 settembre 2009, mettendole anche a confronto con le trecentoquarantadue (342) firme depositate precedentemente in data 11 novembre 2008 e dichiarate valide, come indicato al precedente punto A.. Si premette che in generale, in caso di dubbio o incertezza, si è tenuto conto del principio di conservazione e di salvaguardia degli atti amministrativi, ed inoltre, per quanto possibile, del principio indicato all'art. 49, lett. c), della legge, seppur relativo alla fase transitoria di applicazione della legge stessa, in base al quale si applicano le norme più favorevoli ai promotori dell iniziativa popolare. Il primo tipo di controlli eseguiti concerne quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare all art. 9, commi 4 e 5 della legge e anche dalla l. 53/1990, e successive modificazioni e integrazioni, che riguarda i soggetti competenti ad eseguire autenticazioni e le modalità dell autenticazione stessa. Il secondo tipo di verifiche è stato effettuato tramite programma informatico che ha confrontato per ogni sottoscrittore il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, al fine di evidenziare le firme doppie eventualmente presenti. Alla luce dei principi sopra ricordati, si esplicitano di seguito i criteri adottati per l eventuale dichiarazione di nullità in ciascuno dei casi indicati nel comma 5 dell art. 9 citato: A) non sono state dichiarate nulle le sottoscrizioni nei casi in cui le indicazioni di cui all art. 8, comma 1 - relative ai dati anagrafici del sottoscrittore o al Comune di iscrizione nelle liste elettorali - risultano incomplete o solo parzialmente desumibili, essendo presente la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali che integra le carenze. In proposito si ricorda che il comma 1 dell art. 8 disciplina la modalità di sottoscrizione, prevedendo che accanto ad ogni firma devono essere indicati in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l elettore è iscritto; le firme prive di tali indicazioni o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto sono considerate nulle. Prendendo atto che è stato fornito il certificato elettorale che non presenta significative discordanze 3

4 con i dati anagrafici indicati, si è ritenuto di considerare valide le firme; B) sono stati riscontrati casi di autenticazione oltre il periodo in cui le firme potevano essere raccolte e autenticate, corrispondente ai 180 giorni successivi alla data di vidimazione del primo. L attività di vidimazione da parte dell Assemblea legislativa è iniziata il 3 marzo L art. 9, comma 1 della legge prevede come conseguenza che le firme raccolte dopo tale termine sono nulle e fa fede la data di autenticazione delle stesse. Pertanto la data di scadenza del periodo è il 30 agosto Si riporta di seguito il numero dei fogli dichiarati nulli: Consigliere autenticatore Autenticazione in data firme 1 50 Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 3 settembre Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 3 settembre Mancuso Libero 31 agosto Bernardini Manes 3 settembre Bernardini Manes 3 settembre Bernardini Manes 3 settembre Bernardini Manes 3 settembre Bernardini Manes 3 settembre Bernardini Manes 3 settembre Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 1 settembre Bernardini Manes 1 settembre Ballestrazzi Vittorio 2 settembre Ballestrazzi Vittorio 2 settembre Ballestrazzi Vittorio 2 settembre Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 3 settembre Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 1 settembre Ballestrazzi Vittorio 2 settembre Ballestrazzi Vittorio 3 settembre Ballestrazzi Vittorio 2 settembre Ballestrazzi Vittorio 1 settembre Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 31 agosto Ballestrazzi Vittorio 2 settembre Bernardini Manes 3 settembre

5 Consigliere autenticatore Autenticazione in data firme Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 3 settembre Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 2 settembre Mancuso Libero 2 settembre Mancuso Libero 2 settembre Mancuso Libero 2 settembre Mancuso Libero 31 agosto Ballestrazzi Vittorio 1 settembre Bernardini Manes 1 settembre Mancuso Libero 3 settembre Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 3 settembre Mancuso Libero 2 settembre Bernardini Manes 3 settembre Mancuso Libero 2 settembre Mancuso Libero 31 agosto Mancuso Libero 1 settembre Mancuso Libero 3 settembre Bernardini Manes 1 settembre TOTALE FIRME 939 C) non essendo stata allegata nessuna dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, non si è proceduto alle verifiche previste anche dai commi 3 e 4 dell art. 9 della legge; D) sono stati riscontrati molteplici casi di irregolarità nell autenticazione, che sono stati valutati come segue: 1. nei casi di correzioni materiali (cancellazione di firme, rettifica del numero di firme autenticate e/o certificate) non confermate dal soggetto che ha proceduto alle correzioni - riscontrate in alcuni moduli depositati - non si è ritenuto di acquisire le dichiarazioni autografe per confermare le correzioni in esame, valutato che i tempi necessari per quest operazione non avrebbero consentito di rispettare il termine dei trenta giorni per eseguire i controlli complessivi previsti dalla legge. Si è considerato che in questi casi le correzioni fossero state effettuate dal soggetto legittimato a compierle anche in mancanza di conferma autografa e pertanto sono state considerate regolari; 2. alcuni fogli sono stati dichiarati nulli per mancanza del timbro dell ufficio dell autenticatore (l. 53/1990, art. 14). La mancanza o l irregolarità dell autenticazione delle firme comporta la nullità insanabile (Consiglio di Stato Sezione V, decisioni 29 giugno 1979, n. 470 e 6 marzo 1990, 5

6 n. 263). La formalità dell autenticazione non costituisce semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall ordinamento, ma è un requisito prescritto ad substantiam actus, per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa le sottoscrizioni. Si riporta di seguito il numero dei fogli dichiarati nulli: Comune firme Forlì Forlì Forlì Forlì 27 TOTALE FIRME alcuni fogli sono stati dichiarati nulli poiché il numero di firme autenticate non corrisponde per eccesso o per difetto al numero delle firme apposte dai sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell articolo 14 della l. 53/1990, nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, con le modalità di cui all articolo 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n Quest ultima norma dispone che l autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione e che il pubblico ufficiale autenticatore attesti che sia stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità del dichiarante, e indicando le modalità di identificazione. Sotto il profilo sostanziale è dunque essenziale il corretto accertamento dell identità della persona che sottoscrive (fase accertativa) il che può avvenire per conoscenza diretta oppure sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore. Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica di modalità identificative utili ad evidenziare il rispetto di dette garanzie. A compimento di queste fasi l autenticazione viene svolta in modo regolare, solo se vi è perfetta corrispondenza fra numero di firme autenticate e numero di firme effettivamente presenti sul, in quanto - come indicato anche precedentemente - la mancanza o l irritualità dell autenticazione non determina l irregolarità, ma la nullità insanabile delle firme (Consiglio di Stato Sezione V, decisioni 29 giugno 1979 n. 470 e 6 marzo 1990, n. 263). Si riporta di seguito il numero dei fogli dichiarati nulli: 6

7 Consigliere autenticatore firme autenticate firme presenti sul 1 38 Caserta Sergio Mancuso Libero Ballestrazzi Vittorio Ballestrazzi Vittorio Naldi Milena Ballestrazzi Vittorio TOTALE FIRME alcuni fogli sono stati dichiarati nulli poiché manca la comunicazione, ai sensi dell art. 14 della l. 53/1990, da parte dei Consiglieri comunali e provinciali rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia. Sono state svolte le dovute verifiche presso le Amministrazioni interessate, i cui riscontri sono stati regolarmente acquisiti al prot. gen. dell Assemblea legislativa come indicato nella seguente tabella: Amministrazione comunale Protocollo Data Comune di Bologna settembre 2009 Comune di Bologna settembre 2009 Comune di Modena settembre 2009 Comune di Guastalla settembre 2009 Comune di Reggio Emilia settembre 2009 Comune di Forlì settembre 2009 Comune di Bomporto ottobre 2009 Comune di Bologna ottobre 2009 Provincia di Bologna ottobre 2009 La fonte normativa in materia di autocertificazioni delle sottoscrizioni è l articolo 14 della l. 53/1990 e dal tenore letterale della norma si evince che il requisito della comunicazione preventiva viene prevista esplicitamente con riferimento ai Consiglieri comunali e provinciali, in base al principio ubi lex voluit, dixit (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali Servizio elettorale, 17 febbraio 2006, prot. n. 3089/1.3.16). Il requisito della comunicazione è un requisito prescritto ad 7

8 substantiam (e non formale) e quindi senza la comunicazione preventiva, chi autentica non è titolare di tale funzione la quale non può essere acquisita ex post con una sanatoria, né con una ratifica, perché tempus regit actum (e l actum è stato posto in essere senza la qualifica pubblica di autenticatore). La comunicazione abilita direttamente il Consigliere all autenticazione, non essendo necessaria nessuna autorizzazione da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia, come è invece previsto per i funzionari che devono essere precedentemente autorizzati. Inoltre si fa presente che anche la l.r. 34/99 prevede tale adempimento per i Consiglieri regionali che devono presentare questa comunicazione al Presidente dell Assemblea legislativa, come indicato all art. 8, comma 2 lettera b). Infine tale atto necessitato è talmente conosciuto che in innumerevoli note esplicative per la raccolta firme viene comunemente allegato un facsimile di comunicazione, per agevolarne la presentazione. Si riporta di seguito il numero dei fogli dichiarati nulli: Consigliere autenticatore firme 1 41 De Pasquale Andrea Olivieri Matteo Olivieri Matteo Zanichelli Davide Zanichelli Davide Olivieri Matteo Olivieri Matteo De Pasquale Andrea De Pasquale Andrea De Pasquale Andrea De Pasquale Andrea De Pasquale Andrea De Pasquale Andrea 28 TOTALE FIRME alcuni fogli sono stati dichiarati nulli, perché la comunicazione richiesta dalla l. 53/1990 all art. 14 da parte dei Consiglieri comunali e provinciali rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, è stata effettuata successivamente all attività di autenticazione, come risulta dalle informazioni delle Amministrazioni interessate. Per le motivazioni indicate al punto precedente sul requisito ad substantiam della comunicazione appare evidente che, anche 8

9 in questa fattispecie, l autenticazione appare mancante di uno degli elementi essenziali che la rendono idonea, secondo la legge, a provare i fatti (Consiglio di Stato Sezione V, decisione 17 luglio 2000, n. 3923). La mancanza o l irritualità dell autenticazione determina non una mera irregolarità, ma una nullità insanabile della sottoscrizione (Consiglio di Stato Sezione V, decisone 29 giugno 1979 n. 470). Si riporta di seguito il numero dei fogli dichiarati nulli: Consigliere autenticatore firme Pirini Raffella Ballestrazzi Vittorio Ballestrazzi Vittorio 26 TOTALE FIRME numerosi fogli sono stati dichiarati nulli perché la comunicazione richiesta dalla l. 53/1990 all art. 14 da parte dei Consiglieri comunali e provinciali rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, è stata effettuata non solo successivamente all attività di autenticazione, ma per di più oltre il termine previsto dall art. 9, comma 1 della legge regionale per raccogliere le firme e autenticarle, di cui si è già trattato al punto B) che corrisponde al 30 agosto Alle motivazioni relative al requisito della comunicazione indicate ai punti 4 e 5, si aggiunge la prescrizione temporale secondo cui le sottoscrizioni devono essere raccolte e regolarmente autenticate entro tale termine, con la conseguenza che le firme raccolte successivamente sono nulle e fa fede la data di autenticazione delle firme. Nel momento dell autenticazione mancava il requisito ad substantiam della comunicazione, che è stata effettata solo a posteriori. Si riporta di seguito il numero dei fogli dichiarati nulli: Consigliere Data di Prot. e data autenticatore autenticazione della comunicazione firme 1 37 Mancuso Libero 28 agosto del Mancuso Libero 11 agosto 2009 idem Mancuso Libero 8 agosto 2009 idem Mancuso Libero 30 agosto 2009 idem Mancuso Libero 12 agosto 2009 idem Mancuso Libero 25 agosto 2009 idem Mancuso Libero 7 agosto 2009 idem Mancuso Libero 8 agosto 2009 idem Mancuso Libero 21 agosto 2009 idem 28 9

10 Consigliere Data di Prot. e data autenticatore autenticazione della comunicazione firme Mancuso Libero 11 agosto 2009 idem Mancuso Libero 14 agosto 2009 idem Mancuso Libero 14 agosto 2009 idem Mancuso Libero 14 agosto 2009 idem Mancuso Libero 28 agosto 2009 idem Mancuso Libero 30 agosto 2009 idem Mancuso Libero 30 agosto 2009 idem Mancuso Libero 12 luglio 2009 idem Mancuso Libero 11 luglio 2009 idem Mancuso Libero 12 luglio 2009 idem Mancuso Libero 11 luglio 2009 idem Mancuso Libero 27 agosto 2009 idem Mancuso Libero 12 luglio 2009 idem Mancuso Libero 11 agosto 2009 idem Mancuso Libero 30 agosto 2009 idem Mancuso Libero 7 agosto 2009 idem Mancuso Libero 7 agosto 2009 idem Mancuso Libero 25 agosto 2009 idem Mancuso Libero 30 agosto 2009 idem Mancuso Libero 12 luglio 2009 idem Mancuso Libero 28 agoto 2009 idem Mancuso Libero 30 agosto 2009 idem 23 TOTALE FIRME un è stato dichiarato nullo in quanto il Presidente del Consiglio comunale titolato ope legis ai sensi dell art. 14 della l. 53/1990, ha autenticato oltre il termine del proprio mandato. Infatti risulta cessato dalla carica dal 24 giugno 2009 per fine legislatura, come da comunicazione del Segretario generale del Comune di Forlì acquisita al prot. gen. dell Assemblea legislativa con il n del 30 settembre Si riporta di seguito il numero del dichiarato nullo: Consigliere autenticatore Autenticazione in data Cessazione carica in data Minghini Luciano 24 agosto giugno TOTALE FIRME 27 E) sono stati riscontrati alcuni casi di irregolarità riguardanti i sottoscrittori, che sono state valutate come segue: 10

11 1. sono state dichiarate nulle le firme di sottoscrittori che, sulla base delle risultanze anagrafiche da loro indicate, risultano iscritti in liste elettorali di Comuni al di fuori del territorio regionale. Infatti, in attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata solamente da elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna come prescritto alla lettera a) del comma 1 dell art. 1 della legge. Si riportano di seguito le sottoscrizioni dichiarate nulle: riga Iscrizione lista elettorale del Comune Altamura (BA) Collepasso (LE) Oristano (OR) Messina (ME) Monteroni di Lecce (LE) Imperia (IM) 1 TOTALE FIRME 6 2. sono state dichiarate nulle le firme di sottoscrittori in riferimento ai quali è stato presentato un certificato diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione Emilia-Romagna (esempio cittadinanza italiana, certificato anagrafico per emigrati, esistenza in vita). Infatti tale iscrizione può essere comprovata solo da certificati individuali oppure collettivi e anche da dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/1990, come indicato all art. 8 della legge che disciplina la raccolta delle firme. Si riportano di seguito le sottoscrizioni dichiarate nulle: riga Iscrizione lista elettorale del Comune Fusignano (RA) Collecchio (PR) Forlimpopoli (FC) Certificato presentato Certificato anagrafico per emigrati 1 Cittadinanza italiana/residenza 1 Certificato storico di residenza 1 TOTALE FIRME 3 11

12 Le sottoscrizioni di cui ai punti precedenti B), D) 2, 3, 4, 5, 6, 7, E) 1 e 2 (per un totale di 2.431) non sono state inserite nel programma informatico al fine del riscontro di eventuali firme doppie, in quanto prive dei requisiti minimi di regolarità, e pertanto non sono comprese nel totale delle firme inserite risultante dall allegato riepilogo (all. n. 2). Sono state inserite nel programma informatico complessivamente n firme. Inoltre, eseguendo i controlli previsti dalla lettera d) del comma 5 dell art. 9, sono state rilevate n. 204 sottoscrizioni prive della certificazione dell iscrizione nelle liste elettorali. Infine, sono state dichiarate nulle, fra quelle caricate, n. 36 firme in quanto risultano apposte più di una volta. Gli esiti conseguenti alle verifiche delle firme doppie o prive del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, eseguiti mediante programma informatico, sono riassunti nel riepilogo allegato (all. n. 1) e indicano come firme valide n Depositi dichiarate effett. presenti nulle controllate non certificate doppie valide I deposito II deposito Risultato dei riscontri A seguito dei riscontri e degli annullamenti effettuati, in merito alle lettere a), b) c) e d) del comma 4, dell'art. 9 della legge, si è verificato rispettivamente quanto segue: A le firme effettivamente presenti sui moduli vidimati, risultano essere superiori al numero delle firme dichiarate dai depositanti in data 18 settembre 2009 nel relativo verbale e, tali firme, con l'aggiunta di quelle precedentemente depositate in data 11 novembre 2008 (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della legge) e riscontrate regolari sono inferiori a cinquemila. Infatti sebbene il numero totale di sottoscrizioni effettivamente conteggiate sui moduli vidimati e non vidimati (depositati l 11 12

13 B C D novembre 2008 e il 18 settembre 2009) ammonti complessivamente - e ciò a prescindere da ogni valutazione nel merito della regolarità delle stesse - a n. cinquemilaottocentoquaranta (5.840) firme, risultano infine complessivamente valide n. tremilacentosessatotto (3.168) sottoscrizioni; non risultano raccolte entro il termine di legge almeno cinquemila firme (comprese quelle di cui alla lett. a), comma 1, art. 5), della legge); non sono state ritenute validamente autenticate almeno cinquemila firme; non sono corredate da certificazione di iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali di Comuni della Regione almeno cinquemila firme. Tutto ciò premesso, e dato pertanto atto, del risultato dei riscontri effettuati (a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 della l.r. 34/1999, e della l. 53/1990) così come sopra esposti, il sottoscritto Responsabile del procedimento trasmette il verbale alla Consulta di Garanzia Statutaria e dà comunicazione dell esito agli incaricati che hanno la funzione di rappresentare i sottoscrittori di cui al comma 3 dell art. 5 della l.r. 34/1999. Bologna, 16 ottobre 2009 II Direttore generale dell Assemblea legislativa e Responsabile del procedimento ai sensi dell art. 45 l.r. 34/1999 Dott. Luigi Benedetti 13

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