REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AREA DEL COMPARTO ART.

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AREA DEL COMPARTO ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifico riferimento alla L n.662 e al D. Lgs , n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui ai diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - area comparto. ART. 2 TIPOLOGIE DI TEMPO PARZIALE Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale: se la prestazione lavorativa è prevista per tutte le giornate lavorative, in misura ridotta rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno; b) verticale: se la prestazione lavorativa è effettuata in alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi dell anno (ciclico) c) misto: se l articolazione dell orario di lavoro prevede una combinazione delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b). Fermo restando che la prestazione lavorativa del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, il tempo parziale viene riconosciuto tra le seguenti tipologie di orario settimanale: ore. ART. 3 CONTINGENTE Il contingente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è definito, con cadenza annuale, nel limite percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ogni singolo profilo professionale di cui alle categorie contrattuali. Il contingente di cui sopra è determinato alla data del 31/12 di ogni anno. Di tale determinazione viene data comunicazione alle OO.SS., con diffusione tramite intranet, e bacheche aziendali entro il primo trimestre dell anno successivo. L Azienda in presenza di particolari situazioni organizzative, o gravi documentate situazioni personali e familiari, a seguito di accordo tra le parti, può elevare il contingente di cui sopra di un ulteriore 10%, secondo la previsione di cui all art. 23 comma 10 del C.C.N.L. del 7/4/1999. ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il dipendente che intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presenta la relativa richiesta al centro gestione amministrativa del personale di riferimento che, appone timbro e data comprovante la presentazione della domanda, rilasciandone contestualmente copia al dipendente e provvede a trasmetterla al Responsabile competente ad effettuare la valutazione. 1

2 Quest ultimo è individuato a seconda del profilo professionale rivestito dal dipendente e dell articolazione organizzativa di assegnazione del medesimo, tra i seguenti soggetti: a) Responsabile SATeR di Dipartimento/Distretto (con riferimento al personale afferente); b) Responsabile Amministrativo di Dipartimento/Distretto (con riferimento al personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico); c) Responsabile di Unità Operativa (con riferimento al personale assegnato ai Dipartimenti Amministrativo e Tecnico-patrimoniale e in Staff alla Direzione Generale). Limitatamente al personale afferente al SATeR che presta attività presso Unità Operative in Staff alla Direzione Generale, la valutazione suddetta dovrà essere effettuata dal Direttore SATeR aziendale sentito il Direttore di Unità Operativa. La domanda dovrà precisare i seguenti elementi: La tipologia di tempo parziale tra quelle indicate al precedente articolo 2; La quantità oraria del tempo parziale richiesto; L articolazione dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno; Le motivazioni della richiesta specificando le eventuali situazioni familiari e/o personali che inducono alla richiesta, ai fini dell eventuale applicazione di quanto previsto al successivo articolo 5; L eventuale attività di lavoro subordinato od autonomo che il dipendente intende svolgere, ed ogni variazione della stessa, dettagliatamente descritta, al fine di consentire all Amministrazione l accertamento dell eventuale presenza di un conflitto d interesse con l attività professionale svolta in servizio. La domanda può essere presentata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la decorrenza dei termini previsti per la trasformazione del rapporto di lavoro e da ricondurre alla data di ricevimento della stessa. ART. 5 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PART-TIME Il dipendente a tempo indeterminato che intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve presentare richiesta, utilizzando apposito modulo disponibile presso i competenti centri di gestione amministrativa del personale di riferimento. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno valutate dai rispettivi Responsabili come individuati al precedente art. 4, sentito il parere per l area assistenziale del Responsabile dell Area Omogenea Assistenziale di riferimento, in relazione alle esigenze del servizio e a quelle del dipendente nonché alla compatibilità dell articolazione oraria richiesta con le esigenze di organizzazione dell Unità Assistenziale/Servizio. L accoglimento dell istanza o l eventuale controproposta dell Azienda deve essere comunicata al dipendente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Dalla data di ricevimento della risposta del dipendente, non favorevole rispetto alla controproposta aziendale, è fissato il decorso del termine di ulteriori 60 giorni, nell ambito dei quali, in assenza di accordo tra le parti, potrà essere proposta al dipendente, a cura dei soggetti sopra individuati, l assegnazione in altra U.A./U.O. del Dipartimento/Distretto di appartenenza o, a cura dell Unità Operativa Amministrazione del personale, potrà essere proposta l assegnazione in altro Dipartimento/Distretto, salvaguardando prioritariamente l ambito territoriale ricompreso entro i dieci chilometri dalla sede di assegnazione del dipendente, fermo restando l impegno ad una rivalutazione della dotazione di budget. Esperiti tutti i tentativi possibili dalle parti, sia in termini di sede che di articolazione oraria, nel caso di mancato raggiungimento dell accordo, le esigenze di funzionalità dei servizi sono prioritarie. Il mancato accordo dovrà essere motivato per iscritto da parte dell Azienda. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene attraverso sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell Azienda della richiesta di trasformazione effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo. E possibile, per esigenze di servizio e di organizzazione dello stesso in riferimento alla richiesta di 2

3 trasformazione, differire la decorrenza del nuovo rapporto di lavoro per un massimo di mesi sei. L eventuale mancato raggiungimento dell accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro o il differimento della decorrenza della trasformazione, è comunicato al dipendente a cura dell U.O. Amministrazione del Personale. Ogni variazione relativa alla tipologia di tempo parziale o al numero di ore giornaliere/settimanali richiede la sottoscrizione di altro contratto individuale di lavoro. La variazione giornaliera dell orario di lavoro, nell ambito della stessa tipologia di tempo parziale, avviene con richiesta scritta firmata dal Responsabile di Unità Operativa / Coordinatore Unità Assistenziale e dal dipendente. Nell ambito della tipologia di orario concordato, è possibile riconoscere, previo accordo tra i soggetti sopraindicati, la flessibilità oraria in entrata ed in uscita, sia per specifiche esigenze del dipendente che per motivi concernenti l organizzazione dell attività di servizio. ART. 6 SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE Nel caso in cui le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale eccedano i limiti del contingente di cui al precedente art. 3, l Unità Operativa Amministrazione del Personale redige apposita graduatoria delle istanze non accolte per superamento dello stesso, utilizzando i seguenti criteri: Assistenza a familiari portatori di disabilità4 non inferiore al 70% ovvero minori con handicap riconosciuto dall apposita commissione (punti 6); Assistenza a familiari affetti da gravi patologie previste dal DPCM 21/7/00 n.278 (punti 3 ); Assistenza a familiari con particolari condizioni psico-fisiche specificamente documentate (punti 3); I punteggi derivanti dai criteri precedenti non sono cumulabili. Anzianità effettiva di servizio fino ad un massimo di 30i (max.punti 3,1 ogni 10 anni ); Esigenze di studio motivate ed attinenti alla professionalità del dipendente ( punti 2 ); Gestione di figli minori fino ai 12 anni, in relazione al loro numero ( punti 5 per un figlio, punti 7 per due figli, punti 9 per tre figli). A parità di punteggio si fa riferimento alla data di presentazione della domanda, come attestata dalla data di protocollazione. Al verificarsi di disponibilità nell ambito del contingente l U.O. Amministrazione del Personale procede alla verifica dei suddetti requisiti per i dipendenti collocati nella suddetta graduatoria, al fine di stabilire l ordine di priorità nell assegnazione delle disponibilità stesse. Al fine di dare tempestiva informazione a tutti i dipendenti interessati dell esaurimento del contingente dei posti ricopribili attraverso la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i rispettivi profili professionali, l Unità Operativa Amministrazione del Personale avrà cura di aggiornare attraverso il sito intranet aziendale le disponibilità del contingente per i diversi profili professionali. ART. 7 NORME SPECIFICHE PER L ARTICOLAZIONE DELL ORARIO IN REGIME DI TEMPO PARZIALE Nell ambito delle modalità procedurali sopra descritte sono da valutare particolari tipologie di articolazione del tempo parziale in servizi che prevedono lo svolgimento di attività lavorativa su 6 giorni o su 7 giorni, riconoscendo alla negoziazione tra il Responsabile ed il dipendente richiedente, l individuazione delle modalità di articolazione del tempo parziale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 3

4 Nel caso di orario settimanale fissato nella misura di 24 o 30 ore, al dipendente può essere richiesto di garantire una presenza pomeridiana compatibile con l orario di apertura del servizio. L articolazione dell orario di lavoro a tempo parziale deve potersi utilmente inserire nell articolazione dell orario di lavoro dell Unità Assistenziale/Unità Operativa di afferenza del dipendente. Nelle Unità Assistenziali in cui i dipendenti percepiscono le indennità di cui all art.44 comma 6 del C.C.N.L. dell , la fruizione del tempo parziale può essere unicamente di tipo verticale, nell ambito delle fasce orarie previste dal turno, con esclusione di periodi settimanali o mensili di assenza continuativa dal servizio. I dipendenti di cui al punto precedente che chiedono il tempo parziale di tipo orizzontale, verticale con periodi settimanali o mensili di assenza continuativa dal servizio, o misto, dovranno essere collocati in altra Unità Assistenziale utilizzando i criteri di cui al precedente articolo 5. ART. 8 LAVORO SUPPLEMENTARE O STRAORDINARIO In presenza di comprovate esigenze organizzative e difficoltà derivanti da assenze improvvise e non prevedibili, il personale a tempo parziale può, previo consenso, prestare lavoro supplementare (part time orizzontale) o straordinario (part time verticale) secondo i criteri previsti dal C.C.N.L. attualmente vigente. Le ore eccedenti il debito orario contrattualmente stabilito vengono riconosciute solo se richieste preventivamente dal Responsabile di Unità Operativa /Coordinatore Unità Assistenziale. Il dipendente potrà richiedere il recupero delle ore eccedenti, ovvero, in mancanza di possibilità di recupero entro il trimestre successivo a quello di effettuazione delle ore eccedenti, richiedere per iscritto il pagamento delle stesse secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 20/9/2001 e dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, compatibilmente con gli accordi aziendali relativi alla gestione dei fondi. Le ore eccedenti effettuate per partecipazione a riunioni di servizio, indette dal Responsabile e/ o a corsi di formazione, debitamente documentati, saranno autorizzate automaticamente e riconosciute dai competenti centri di gestione amministrativa del personale, previa comunicazione agli stessi. ART. 9 PRONTA DISPONIBILITÀ In presenza di situazioni di carenza di organico il personale a tempo parziale del ruolo sanitario può essere tenuto, previo consenso, alla copertura di turni di pronta disponibilità. In applicazione di quanto previsto all art. 22 del CCNL sottoscritto il 19/4/2004, per il personale a tempo parziale orizzontale i turni di pronta disponibilità copribili in base alla normativa vigente saranno proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all orario di lavoro svolto. Per quello a tempo parziale verticale i turni effettuabili sono assicurati per intero nei periodi lavorativi. ART. 1O TRATTAMENTO NORMATIVO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE I dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto allo stesso numero di giorni di ferie dei dipendenti a tempo pieno, quelli a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell anno. 4

5 Alla data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di norma, il dipendente deve aver fruito delle ferie maturate e non godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il personale a tempo parziale sia orizzontale che verticale non può essere titolare di posizione organizzativa di tipo gestionale. Fermo restando il principio di non discriminazione dei dipendenti a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, relativamente a particolari istituti quali congedi di maternità, congedi parentali, riposi giornalieri per allattamento, permessi per studio, permessi in applicazione della legge n.104/92, aspettative e permessi a vario titolo riconosciuti, computo dei periodi di comporto per malattia ecc.., si rinvia alle specifiche normative di riferimento. ART. 11 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il trattamento economico del personale a tempo parziale è proporzionato alla prestazione lavorativa. Al riguardo si rinvia alle specifiche disposizioni contrattuali. Analogamente si rinvia alle specifiche disposizioni di legge per quanto concerne il trattamento previdenziale. ART. 12 INCOMPATIBILITÀ Il dipendente a tempo parziale con impegno orario non superiore al 50% dell orario previsto per il tempo pieno, può svolgere altra attività lavorativa nei limiti di quanto di seguito precisato. L attività lavorativa autonoma o subordinata, purché non alle dipendenze di altra pubblica amministrazione, non deve comportare conflitto d interesse con l Azienda. Il dipendente è tenuto inoltre a comunicare all Azienda, entro 15 giorni l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività autorizzata. Per la valutazione della configurazione o meno di situazioni di incompatibilità del personale a tempo parziale, si rimanda alla specifica normativa di riferimento. I dipendenti di cui al comma 1 sono comunque soggetti, salvo la deroga relativa alla possibilità di svolgere altra attività lavorativa purchè autorizzata, al dovere di comunicazione nei confronti dell Azienda e/o autorizzazione di ogni altra attività extraistituzionale esercitata. ART. 13 REVERSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto al ripristino del tempo pieno decorso un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. Il ripristino del tempo pieno prima della scadenza del biennio è consentito solo se ricorrono le condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 20/9/2001. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono ottenere la trasformazione a tempo pieno decorso un triennio dall assunzione, se ricorrono le condizioni previste dal suddetto C.C.N.L. 5

6 ART. 14 DISAPPLICAZIONI A decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento sono disapplicate le norme concernenti la regolamentazione dell istituto del tempo parziale di cui alle precedenti Aziende UU.SS.LL Bologna Nord, Bologna Sud, Bologna Città. ART. 15 NORMA TRANSITORIA I contratti di lavoro a tempo parziale con orario difforme da quanto previsto al presente art.2 sono previsti ad esaurimento. Ogni richiesta di modifica delle condizioni già definite dovrà essere conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è ancora intervenuta la sottoscrizione del relativo contratto, dovranno essere ricondotte alle disposizioni del presente regolamento. ART.16 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di legge o dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Letto, approvato e sottoscritto Bologna, li 8 febbraio 2007 Azienda USL di BOLOGNA R.S.U. AZIENDALI OO.SS. TERRITORIALI 6

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