FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO DELL ARTIGIANATO (FSBA)

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1 FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO DELL ARTIGIANATO (FSBA) 1 Sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per i lavoratori del settore dell Artigianato Salerno, 4 aprile 2014

2 AMMORTIZZATORI SOCIALI Linee di intervento previste dalla legge n. 92/2012: estensione delle tutele in caso di licenziamento in chiave universalistica, con la previsione a favore di tutti i lavoratori subordinati in caso di licenziamento - dell ASPI. La previsione dell ASPI va di pari passo con la graduale eliminazione dell indennità di mobilità. costituzione di appositi fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa dalla normativa in materia di CIGS e CIGO. La costituzione dei fondi va di pari passo con la graduale riduzione dei finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, rivolti prioritariamente ai lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali cd. a regime. 2

3 Il sistema degli ammortizzatori sociali si fonda oggi su 2 pilastri: Istituzione dell ASPI (Assicurazione Sociale per l Impiego) rivolta ai soggetti che si trovano involontariamente disoccupati Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS e Fondi di Solidarietà) rivolti ai soggetti sospesi in conseguenza di crisi temporanee 3

4 CIGS: VARIAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N.223 L articolo 3, comma 1, legge 28 giugno 2012, n.92 razionalizza l ambito di applicazione della normativa in materia di CIGS e dispone che: A decorrere dal 1 gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese, prima coperte dalla CIGS in virtù di leggi speciali (articolo 12, comma 3 bis, della legge 223/1991): a) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti. 4

5 CIGS CAUSALI D INTERVENTO. DISCIPLINA INVARIATA PER LE ALTRE CAUSALI D INTERVENTO DI CUI ALL ART.1 DELLA LEGGE 223/1991. CRISI AZIENDALE: a) crisi aziendale per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico-finanziari di bilancio; b) crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale; c) crisi aziendale per cessazione di attività (il ddl di delega della riforma degli ammortizzatori sociali la esclude). RIORGANIZZAZIONE, CONVERSIONE O RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE PROCEDURE CONCORSUALI 5

6 GESTIONE DELLA TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO ASSETTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione. A tal fine, l autorizzazione di spesa è incrementata di euro milioni per l anno La legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) ha ulteriormente incrementato di euro 600 milioni le risorse finanziarie destinate alla concessione e/o proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per l annualità

7 I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Sono previste 3 tipologie di fondi: 1) fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, comma 4, legge n. 92/2012). Al fine di assicurare entro l anno 2013 un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sono obbligatori in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. 7

8 I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI 2) Modello alternativo (art. 3, comma 14, legge n.92/2012). In alternativa al modello sopra descritto, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali, che però sono già dotati di consolidati modelli di bilateralità, e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quali quelle dell ARTIGIANATO, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti istitutive dei propri fondi bilaterali alle finalità sopra descritte, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. 8

9 I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI 3) Fondo di solidarietà residuale (art. 3, comma 19, legge n. 92/2012) per i settori, tipologie di datori di lavoro, e classi dimensionali comunque superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all attivazione di fondi sub 1) o 2) è istituito con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economie e delle Finanze. 9

10 1) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (ART. 3, COMMA 4, LEGGE N. 92/2012) Sono istituiti presso l INPS con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell economia e finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; I decreti interministeriali di istituzione dei fondi determinano, sulla base degli accordi, l ambito di applicazione dei fondi medesimi, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente; Tali fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell INPS, gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell INPS; I fondi sono gestiti da un Comitato amministratore, composto da rappresentanti delle parti sociali e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell economia e finanze. 10

11 1) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (art. 3, comma 4, Legge n. 92/2012, come modificata dall art 1, comma 251, lett. b) e c) della legge 24 dicembre 2012, n. 228) E prevista una prestazione di base, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, consistente in un assegno ordinario di importo almeno pari all integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall art. 6, commi primo, terzo e quarto della Legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all utilizzo in via continuativa dell istituto dell integrazione salariale (12 mesi nel biennio mobile). I Fondi possono, inoltre, erogare le seguenti tipologie di prestazioni: a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell Unione europea. 11

12 2) MODELLO ALTERNATIVO (ART. 3, COMMA 14, LEGGE N.92/2012). In particolare, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; c) l adeguamento dell aliquota in funzione dell andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell economia e l esigenza dell equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l eventuale fondo interprofessionale; e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 12

13 2) MODELLO ALTERNATIVO (ART. 3, COMMA 14, LEGGE N.92/2012). Al fine di garantire la correttezza di funzionamento dei fondi - ai quali la legge demanda la finalità di garantire l universalità della tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro o in caso di cessazione - il comma 16 della legge n. 92/2012 prevede che con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, siano dettate disposizioni per determinare: - requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; - criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; - modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. 13

14 FONDI DI SOLIDARIETA FINANZIAMENTO Il decreto istitutivo (o eventuali decreti di modifica) dei fondi sub 1) e sub 3) determina le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l avvio dell attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione dei fondi medesimi. In particolare, l art. 1, co. 185 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che, in fase di prima applicazione, l aliquota di finanziamento del Fondo residuale è fissata allo 0,50%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all utilizzo degli istituti previsti. Per la prestazione di base (assegno ordinario), è prevista un ulteriore contribuzione a carico dei datori di lavoro che effettivamente vi ricorrono, nella misura minima dell 1,5% sulle retribuzioni perse dai lavoratori a seguito della sospensione o riduzione dell orario di lavoro. Per gli assegni straordinari per gli esodi incentivati, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 14

15 Il modello alternativo per l Artigianato Premessa: Nel comparto dell Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni che coinvolge le imprese del settore ed eroga prestazioni di welfare contrattuale che contribuiscono a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all interno dei contratti collettivi di categoria. 15

16 Il modello alternativo per l Artigianato Al fine di costituire il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato FSBA sono stati sottoscritti tre accordi interconfederali tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL. Accordo del 30 novembre 2012 Accordo del 31 ottobre 2013 Accordo del 29 novembre

17 Con gli accordi interconfederali la parti hanno convenuto: 1. La costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale secondo il modello alternativo (art. 3, co. 14) per tutti i lavoratori dipendenti dell artigianato e delle imprese del settore; 2. Il FSBA è costituito mediante EBNA, previa modifica dello Statuto; 3. Il Fondo opera mediante l attuale modello di integrazione fra risorse pubbliche e risorse private di matrice contrattuale; 4. Sulla base degli accordi siglati è riconosciuta la misura sperimentale prevista dalla legge per gli anni 2013, 2014 e 2015 all art. 3, co. 17 della legge n. 92/2012; 5. L aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo è stabilita in misura fissa; 6. Gli accordi interconfederali sottoscritti hanno carattere sperimentale fino a tutto il 31 dicembre

18 Art. 3, co. 17 della legge n. 92/2012 La norma prevede in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l indennità ASpI per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti per l accesso all indennità ASpI di cui all art. 2, comma 4: 1. due anni di assicurazione 2. almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente La prestazione è subordinata ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell indennità a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14 ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui al comma 4; La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile; Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e

19 Atto costitutivo del FSBA del 26 marzo 2014 Natura giuridica del FSBA: ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO L Associazione ha personalità giuridica Scopo: «erogare prestazioni al fine di assicurare, ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa, erogando prestazioni integrative dell ASpI in conformità dell accordo interconfederale del 31 ottobre 2013 ed alla legislazione vigente» L Associazione potrà predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti l EBNA e soci di diritto del Fondo FSBA nell ambito dell autonomia collettiva nazionale 19

20 STATUTO FSBA FSBA è un istituzione bilaterale gestita secondo il principio della pariteticità FSBA riconosce la competenza dell autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dell aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento e della tipologia delle prestazioni, anche per i meccanismo di adeguamento dell aliquota e delle prestazioni FSBA si propone di promuovere forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del comparto dell Artigianato secondo quanto stabilito dall art. 3 della legge n. 92/2012 e dagli accordi interconfederali FSBA ha durata illimitata, salvo l eventuale procedimento di scioglimento o estinzione 20

21 ORGANIZZAZIONE DEL FSBA ORGANI DEL FSBA 1. ASSEMBLEA 2. PRESIDENTE 3. VICE PRESIDENTE 4. CONSIGLIO DIRETTIVO 5. COLLEGIO DEI REVISORI 6. COLLEGIO DEI GARANTI Gli organi durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere confermati 21

22 Statuto FSBA requisiti di professionalità dei componenti degli Organi Adeguate capacità di esperienza amministrativa conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio 22

23 Statuto FSBA requisiti di onorabilità dei componenti degli Organi Requisiti di onorabilità previsti dal decreto interministeriale di cui all art. 3, co. 16 della legge n. 92/2012 (vedi schede 27 e 28) - ipotesi di esclusione: Interdizione Inabilitazione Dichiarazione di fallimento Condanna definitiva per delitti contro la P.A., l amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l economia pubblica, l industria e il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione Cause di decadenza: sono le cause ostative di cui sopra e l assenza ingiustificata per più di un terzo delle sedute del Consiglio Direttivo 23

24 Statuto FSBA Patrimonio e contabilità FSBA è dotato di un fondo comune Alle spese necessarie per il funzionamento del Fondo e per il raggiungimento degli scopi associativi si provvede mediante prelievi dal fondo comune Per ciascun esercizio finanziario devono essere compilati il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo La gestione economico finanziaria del Fondo deve assicurare l equilibrio di bilancio mediante l attuazione di provvedimenti coerenti con la normativa vigente Restano fermi i criteri e requisiti per la contabilità previsti dal decreto interministeriale di cui all art. 3, comma 16 della legge n. 92/2012 (vedi schede 29 e 30) 24

25 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/2012 requisiti di professionalità Fermo restando quanto previsto dallo Statuto di FSBA, i componenti degli Organi dell Associazione devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell ambito degli Enti Bilaterali di settore. I componenti degli Organi devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria. Ai componenti degli Organi della Fondazione non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 25

26 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/2012 requisiti di onorabilità Fermo restando quanto previsto dallo Statuto FSBA, per la nomina o l elezione a componente degli Organi dell Associazione il requisito dell onorabilità richiesto non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti condizioni: a. stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall art c.c.; b. assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione; c. condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile (disposizioni penali in materia di società e consorzi); d. condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l ordine pubblico, contro l economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza; e. condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 26

27 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/2012 requisiti di onorabilità decadenza e sospensione Il difetto dei requisiti di cui al presente articolo, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. La decadenza dall ufficio è dichiarata dall Organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti degli Organi dell Associazione le seguenti situazioni: a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle lettere c), d) ed e) della scheda precedente; b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale. La sospensione è dichiarata con le medesime modalità previste per la dichiarazione di decadenza dall ufficio. 27

28 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/ Criteri e requisiti per la contabilità Fermo restando quanto previsto dallo Statuto FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l Artigianato deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità. Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l Artigianato ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore. Il Fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali. L Organo individuato dallo Statuto redige il bilancio annuale. 28

29 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/ Criteri e requisiti per la contabilità Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l Artigianato deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore. La relazione dell Organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell andamento della gestione del Fondo. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, in ossequio all obbligo dell equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione. 29

30 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/ Controllo sulla gestione e monitoraggio sull andamento delle prestazioni Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l Artigianato; in caso di irregolarità o di inadempimenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporne la sospensione dell operatività. Il Fondo è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un eventuale riprogrammazione delle iniziative. Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti. 30

31 Schema di decreto ex art. 3, co. 16 legge n. 92/ Controllo sulla gestione e monitoraggio sull andamento delle prestazioni Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di indicatori fisici, finanziari e procedurali. L attività di monitoraggio prevede presso il Fondo l organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di indicatori: 1. indicatori fisici, che consentono di monitorare l andamento delle attività del Fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti; 2. indicatori finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il Fondo; 3. indicatori procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. 31

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