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1 Updates Stato: 1 gennaio IPG O esecuzione PC 55 OPGA 9a PC 56 LPC 10 I lett. a IPG 49 OPGA 9a IPG 50 OIPG 36 AF 53 OPGA 9a IPG 51 LIPG 1a, 11 I, 20a AI 195 OMAI 15.02, IPG 52 OIPG 36 Internazionale La convenzione di sicurezza sociale con l Uruguay è entrata il 1 aprile 2015 ( ). La convenzione di sicurezza sociale con la Corea Sud è entrata il 1 giugno 2015 ( ).

2 AVS, edizione 2015 AI, edizione 2015 OAVS Art. 18 O 15 [OIPG] A Evoluzione: ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,5 %; ,5 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,5 %; ,0 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %. 195 OMAI O 15 [OIPG] LAI Art. 23 B Quindi 326 franchi. C Quindi franchi. Art. 23 bis Quindi 9 franchi. Art. 24 A Dal franchi. OAI Art. 22 A Quindi franchi.

3 OMAI Allegato, N e Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono le capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito. Il contributo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all uso) ammonta a 140 franchi all ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa) Apparecchi per ampliare i contatti con l ambiente, se l assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospee né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l ambiente solo grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito. Il contributo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all uso) ammonta a 140 franchi all ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa). 195 PC, edizione 2013 O premi OPGA [OAI] O O premi O premi OPGA Art. 9a 55 Notifica le sentenze Gli organi d esecuzione notificano ai periti di cui all articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia le sentenze dei tribunali cantonali le assicurazioni, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. LPC Art. 10 cpv. 1 lett. a 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospee (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura fabbisogno generale vitale, per anno: franchi 56 per le persone sole, franchi 56 per i coniugi, franchi 56 per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli l AVS o l AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità l importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

4 IPG, edizione 2013 O esecuzione OPGA [RAI] OIPG LIPG [LPPC] OIPG O 15 [OIPG] OPGA Art. 9a 49 Notifica le sentenze Gli organi d esecuzione notificano ai periti di cui all articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia le sentenze dei tribunali cantonali le assicurazioni, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. LIPG Art. 1a cpv. 1, 3 e 4 bis 1 Le persone che prestano servizio nell esercito svizzero o nel servizio la Croce Rossa hanno diritto a un indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati le amministrazioni militari la Confederazione e dei Cantoni: a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o c. che prestano servizio nell amministrazione militare Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l articolo 22 capoverso 1 LPPC. È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili la protezione civile impiegato nell ambito di interventi di pubblica utilità giusta l articolo 27a LPPC. 51 4bis Il diritto a un indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento l età ordinaria di pensionamento ai sensi l articolo 21 LAVS. 51 Art. 11 cpv. 1, primo periodo 1 Per l accertamento reddito medio conseguito prima servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. 51 Art. 20a 51 Responsabilità 1 I Cantoni rispondono dei danni subiti l ordinamento le indennità per perdita di guadagno: a. per l inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi la protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e LPPC; b. per l inosservanza di prescrizioni concernenti l autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi l articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC; c. per fatti illeciti dei contabili le organizzazioni di protezione civile. 2 Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno giorno in cui l Ufficio federale le assicurazioni sociali ha avuto conoscenza danno, ma al più tardi in dieci anni giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 3 L Ufficio federale le assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta la PA. OIPG Art Contributi 1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento reddito l attività lucrativa. Nei limiti la tavola scalare di cui all articolo 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo l attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr , , , , , ,271 Tasso contributo in percentuale reddito l attività lucrativa

5 Reddito annuo l attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. Tasso contributo in percentuale reddito l attività lucrativa , , , , , , , , , , ,427 2 Le persone che non esercitano un attività lucrativa versano un contributo da 21 a 1050 franchi annui. Gli articoli OAVS si applicano per analogia. O esecuzione L ordinanza concernente l esecuzione presso la truppa l ordinamento le indennità per perdita di guadagno (RS ) è abrogata con effetto 1 ottobre AF, edizione 2013 * OA Fam (correzione) OPGA [RAI] OPGA Art. 9a 53 Notifica le sentenze Gli organi d esecuzione notificano ai periti di cui all articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia le sentenze dei tribunali cantonali le assicurazioni, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. LAFam Art. 4 A c. Persone senza attività lucrativa: I cittadini svizzeri hanno diritto in caso di domicilio figlio in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. I cittadini degli Stati UE (ma senza la Croazia) hanno diritto in caso di domicilio figlio in Svizzera o in uno Stato UE. I cittadini degli altri Stati AELS hanno diritto in caso di domicilio figlio in uno Stato AELS. Art. 7 A Nella misura in cui il suo reddito raggiunge 7050 franchi/anno (LAFam 13 III per. 2).

6 Art. 13 G = 587 franchi al mese = 7050 franchi all anno (O 15, art. 3 I). Art. 16 C = franchi all anno (OLAA 22 I). Art. 19 D = 3525 franchi al mese = franchi all anno (O 15, art. 3 I in rel. con LAVS 34 III). Art. 20 B Ciò avviene nei Cantoni AR, GL, SO, TG e TI. OAFami Art. 1 A [= 2350 franchi] Art. 6 A = 940 franchi al mese (cfr. O 15, art. 3 I in relazione con LAVS 37 I). LFA Art. 4 A = 587 franchi al mese = 7050 franchi all anno (O 15, art. 3 I). OA Fam Art. 10 cpv. 2 L agricoltore indipendente riceve l assegno la cassa di compensazione Cantone in cui è domiciliato.*

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