Generalità. Updates. Revisioni. Revisioni. Stato: 1 gennaio Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

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1 Centro d informazione AVS/AI Centro d informazione AVS/AI Updates Stato: 1 gennaio AVS 122a OAVS AVS 181a OAVS AI 178a LAI 66c AI 182 OAI 72 bis AI 183 OIC 163, AI 184 OAI AVS 241 LAVS 50a AI 185 LAI 66a AVS 242 O fondi AVS 243 LAVS 50a AVS 244 OAVS 6, 7, 21, 28, 34d, 84, 143, 165 AVS 245 OAF 13b AI 186 LAI 14 bis AI 187 OAI 3 quater AI 188 OAI 1 bis, 39f AI 189 OMAI 1, 2, n. 4, 5, 11, 14, AVS 246 OAVS disp.fin. 2000/2001, disp.fin AVS 247 OAVS 140, 174 AI 190 LAI 78 AI 191 OMAI , 15.03, 15.04, Generalità Convenzione di sicurezza sociale con il Giappone La convenzione di sicurezza sociale con il Giappone è entrata in vigore il 1 marzo 2012 (AHV-Mitteilung Nr. 300). Relazione con il diritto europeo Il 1 aprile 2012, anche in relazione alla Svizzera, sono stati sostituiti il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (AHV-Mitteilung Nr. 301 e IV- Rundschreiben Nr. 309).

2 Centro d informazione AVS/AI AVS, edizione 2012 atto legislativo modificato del in vigore dal 122a OAVS a OAVS LAVS [LMSI] O fondi LAVS [CC] OAVS O 13 (v. pagina 12) OAF OAVS [O] OAVS RU LAVS Art. 50a cpv. 1 lett. d bis,nonché lett. e n Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all articolo 33 LPGA: d bis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti; 241 e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all articolo 448 capoverso 4 CC; al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all articolo 13a LMSI siano adempiuti. 241 OAVS Art. 6 cpv. 2 lett. a 2 Non sono considerati reddito proveniente da un attività lucrativa: a. il soldo militare, l indennità di funzione nella protezione civile, l importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell articolo 24 lettera f bis della legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori; 244 Art. 7 lett. c e c bis Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare: c. le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione; 244 c bis. i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull imposta federale diretta; 244 Art. 18 cpv. 2 B ,0 % (Bollettino AVS n. 299), ,0 % (Bollettino AVS n. 324).

3 Art Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a franchi annui, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Tasso del contributo in percentuale del reddito dell attività lucrativa 2 Se il reddito computabile ai sensi dell articolo 6 quater è inferiore a 9400 franchi, l assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento. Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le ren- giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di dite rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Contributo annuo Supplemento per ogni franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 meno di e oltre Art. 34d cpv. 4 4 Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l importo non soggetto a contribuzione secondo l articolo 6 capoverso 2 lettera a. 244 Art. 49 cpv. 2 2 Tale diritto non sorge se l affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all articolo 25 LAVS. 122a Art. 51 cpv. 2 2 Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all articolo 52d, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell articolo 52b. 181a Art Costituzione di casse di compensazione in comune Conformemente all articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali. Art. 140 cpv. 2 Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all UCC ogni mese nell anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l ultima volta entro il 31 ottobre. 247 Art. 143 cpv. 1 e 3 1 Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l articolo I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell ordinanza del 27 giugno 2012 sulle partecipazioni di collaboratore. 244 Disposizioni finali della modifica del 21 settembre Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell ordinanza del 27 giugno 2012 sulle partecipazioni di collaboratore. Art. 165 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a e b 1 Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

4 c. la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annuali al massimo e rinnovarlo solo dopo un interruzione di tre anni d esercizio Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti: a. sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR. 244 b. per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l anno; l Ufficio federale può autorizzare eccezioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro. 244 Art. 174 cpv. 1 lett. g e 1 bis 1 All UCC incombono, oltre a quelli indicati nell articolo 71 LAVS e negli articoli 133 bis, 134 ter 134 octies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti: g. confrontare i dati secondo l articolo 93 LAVS bis L UCC confronta i dati dell assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell economia (SECO) entro il 31 marzo dell anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l ultima volta entro il 15 novembre. 247 Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e Disposizioni finali della modifica del 1 marzo OAF Art. 13b 245 Aliquota di contribuzione per l AVS/AI 1 I contributi degli assicurati che esercitano un attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 914 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 914 e franchi annui. È calcolato come segue: Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20 Contributo annuo (AVS + AI) Supplemento per ogni franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20 meno di e oltre O fondi Art. 1, rubrica e cpv. 1, 1bis e 3 Nomina e composizione Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, il Consiglio di amministrazione comune dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Consiglio di amministrazione). La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile bis Il Consiglio federale può destituire i membri del Consiglio di amministrazione per motivi gravi Un rappresentante dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e un rappresentante dell Amministrazione federale delle finanze (AFF) prendono parte con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione. 242 Art. 3 cpv. 2 2 Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Il presidente vota e, in caso di parità, il suo voto prevale. 242 Art. 4 cpv. 2 2 Un rappresentante dell UFAS e un rappresentante dell AFF prendono parte con voto consultivo alle sedute del comitato del Consiglio di amministrazione. 242 Titolo prima dell art. 11 Capitolo 2: Amministrazione e contabilità

5 Art Trasferimento di valori patrimoniali a una società di investimento a capitale variabile 1 Il Consiglio di amministrazione può costituire una o più società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell articolo 8 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) in forma di altro fondo per investimenti tradizionali ai sensi dell articolo 70 LICol e trasferire una parte o la totalità del patrimonio del fondo di compensazione a una o più SICAV. 2 I fondi di compensazione sono gli unici azionisti imprenditori e azionisti investitori della SICAV. 3 Il Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione provvede a che gli statuti della SICAV prevedano, segnatamente, quanto segue: a. il Consiglio di amministrazione della SICAV è costituito da una maggioranza di rappresentanti del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione; due di questi rappresentanti sono proposti all assemblea generale della SICAV per essere eletti nel Consiglio di amministrazione della medesima in qualità di presidente e vicepresidente; b. le condizioni di assunzione si basano sul diritto sul personale federale; c. ai membri degli organi direttivi e al personale retribuito con importi simili è applicabile per analogia l articolo 6a capoversi 1 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers). 4 La SICAV assicura il personale contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità presso l istituto di previdenza PUBLICA. 5 La SICAV è considerata datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita: 1 Il Consiglio federale stabilisce le indennità per i membri del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione e del suo comitato, le altre condizioni contrattuali e le indennità per i membri del Consiglio di amministrazione della SICAV. Alle retribuzioni (incluse le prestazioni accessorie) dei membri dei Consigli di amministrazione dei fondi di compensazione e della SICAV e alle altre condizioni contrattuali con loro convenute è applicabile per analogia l articolo 6a capoversi 1 4 LPers. 242 a. che dipendono dalla SICAV e le cui rendite di vecchiaia, d invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato ad essere versate dalla cassa pensioni della Confederazione PUBLICA prima della costituizione della SICAV; b. la cui rendita d invalidità inizia ad essere versata dopo la costituzione della SI- CAV, qualora l incapacità al lavoro la cui causa è all origine dell invalidità sia iniziata prima della costituzione. 6 Gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 22a LPers sono applicabili per analogia. Art. 14 cpv. 1 1 Il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione si chiude alla fine dell anno civile. 242 Art. 18, rubrica e cpv. 1 Indennità e condizioni contrattuali 242

6 Centro d informazione AVS/AI AI, edizione 2012 atto legislativo modificato del in vigore dal 178a LAI OAI OIC OAI LAI [LMSI] LAI OAI OAI OMAI O 13 (v. pagina 12) LAI OMAI RU LAI Art. 14 bis186 Rimborso delle spese per cure ospedaliere Le spese per cure ospedaliere ai sensi dell articolo 14 capoversi 1 e 2, effettuate in un ospedale autorizzato secondo l articolo 39 della legge federale del 18 marzo 1994 sull assicurazione malattie, sono assunte per l 80 per cento dall assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all ospedale. Art. 66a cpv. 1 lett. c 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all articolo 33 LPGA: c. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna siano adempiuti. 185 Art. 66c 178 Capacità di condurre un veicolo a motore 178a Art Contributo della Confederazione 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell assicurazione nel 2010 e Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell aliquota d imposta e della base di calcolo. 3 Il fattore di sconto corrisponde all andamento del quoziente tra l indice ai sensi dell articolo 33 ter capoverso 2 LAVS, da calcolare ogni anno, e l indice dei salari calcolato dall Ufficio federale di statistica a partire dal Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l articolo 77 capoverso 2. 5 Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all assegno per grandi invalidi secondo l articolo 77 capoverso 2. 6 L articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.

7 OAI Art. 1 bis cpv. 1 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. Tasso del contributo in percentuale del reddito dell attività lucrativa , , , , , , , , , , , , , , , , , Art. 3 quater186 Rimborso delle spese per cure ospedaliere Le spese per le cure di cui all articolo 14 bis LAI sono rimborsate secondo la tariffa applicabile all ospedale che le ha eseguite. Art. 36 cpv. 3 (abrogato) Art. 39f cpv Il contributo per l assistenza ammonta a franchi all ora Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all articolo 39c lettere e g richiedono qualifiche particolari dell assistente, il contributo per l assistenza ammonta a franchi all ora L ufficio AI stabilisce il contributo per l assistenza per il servizio notturno in base all intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L importo massimo del contributo ammonta a franchi per notte. 188 Art. 72 bis182 Perizie mediche pluridisciplinari 1 Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l Ufficio federale ha concluso una convenzione. 2 I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio. OIC N Torace a imbuto, se è necessaria un operazione. 183 N Disturbi del comportamento nei bambini d intelligenza normale, ossia una menomazione patologica dell affettività o della capacità di socializzare, oltre a disturbi della regolazione emozionale basale, della comprensione, delle funzioni percettive, della percezione sensoriale, della capacità di concentrazione e della capacità di memorizzare, se diagnosticati e curati come tali prima del compimento del nono anno di età; l oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N OMAI Titolo Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell assicurazione per l invalidità 191 Ingresso Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 14 e 14 bis dell ordinanza del 17 gennaio 1961 sull assicurazione per l invalidità (OAI), ordina: 191 Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli ter della legge federale del 19 giugno 1959 sull assicurazione per l invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all articolo 21 quater capoverso 1 lettere a c LAI. 189

8 Art. 2 cpv. 4 4 L assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall articolo 21 quater LAI, sono rimborsate le spese effettive. 189 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007 (abrogata) 189 Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre Le richieste di macchine da scrivere, apparecchi telefonici scriventi, telefoni cellulari con programma speciale o fax inoltrate prima dell entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012 sono valutate secondo il diritto anteriore. 2 In caso di sostituzione o di riparazione degli apparecchi accordati, le spese sono assunte dall assicurazione conformemente all articolo 7 capoverso 2, anche dopo l entrata in vigore della modifica del 28 novembre Lista dei mezzi ausiliari 4.02 Modifiche o rifiniture ortopediche di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche Protesi dell occhio: rimborso secondo la convenzione tra l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell occhio. È fatto salvo l articolo 24 capoverso 3 OAI Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo L Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell orecchio medio. Il forfait di prestazione per l adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell orecchio medio ammonta per gli adulti a 1000 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1500 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait di prestazione per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a 1300 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1950 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait è versato dietro presentazione dell importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e per gli impianti dell orecchio medio ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari Cani da guida per ciechi, Se è comprovato che l assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida. Il sussidio mensile per le spese per il cibo ammonta a 80 franchi, quello per le spese veterinarie a 30 franchi. Se le spese annue per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi Montascale e rampe per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare la loro abitazione. Se anziché un montascale mobile viene installato un montascale fisso, il sussidio massimo ammonta a 8000 franchi. In questo caso le spese di riparazione non sono rimborsate dall AI. Consegna in prestito Volta pagine se l assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri o giornali da solo e necessita di un tale apparecchio. Consegna in prestito Videotelefono SIP, se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all uso di un tale apparecchio. Il videotelefono è dato in prestito. Il sussidio massimo ammonta a 1700 franchi, IVA inclusa Contributi per vestiti confezionati su misura se l assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perché affetto da turbe della crescita o da deformazioni dello scheletro Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi Bastoni bianchi e navigatori per pedoni. 189

9 Centro d informazione AVS/AI IPG, edizione 2013 Nessuna revisione.

10 Centro d informazione AVS/AI PC, edizione 2013 atto legislativo modificato del in vigore dal RU O premi

11 Centro d informazione AVS/AI AF, edizione 2013 Nessuna revisione.

12 Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG del 21 settembre 2012 (RS ) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 bis, 10 capoverso 1 e 33 ter della legge federale del 20 dicembre 1946 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull assicurazione per l invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina: Art. 3 Rendite ordinarie 1 L importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1170 franchi. 2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l attuale reddito annuo medio determinante del ( ) /1160 = 0,9 per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1 gennaio Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti. Art. 4 Livello dell indice Le rendite adeguate in virtù dell articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 212,7 punti dell indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l articolo 33 ter capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti: a. 192,5 punti per l evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 99,8 punti (dicembre 2010 = 100) dell indice nazionale dei prezzi al consumo; b. 232,9 punti per l evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2338 punti (giugno 1939 = 100) dell indice dei salari nominali. Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 5 Altre prestazioni Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell AVS e dell AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell ordinanza sono aumentate in misura corrispondente. Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un attività lucra- indipendente sono stabiliti come tiva segue: a. limite superiore secondo l articolo 8 capoverso 1 LAVS b. limite inferiore secondo l articolo 8 capoverso 1 LAVS 9400 Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un attività lucrativa indipendente secondo l articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9300 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un attività lucrativa indipendente secondo l articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 392 franchi all anno. Nell assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 784 franchi all anno. Sezione 2: Assicurazione per l invalidità Art. 6 Il contributo minimo secondo l articolo 3 capoverso 1 bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 65 franchi all anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 130 franchi. Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno Art. 7 Indennità totale massima 1 L indennità totale massima secondo l articolo 16a LIPG rimane invariata a 245 franchi al giorno. 2 L importo massimo dell indennità secondo l articolo 16f capoverso 1 LIPG rimane invariato a 196 franchi al giorno.

13 Art. 8 Livello dell indice Il nuovo importo dell indennità totale massima rimane invariato e corrisponde a un livello di 2218 punti dell indice dei salari dell Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100). Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l articolo 27 capoverso 2 LIPG rimane invariato a 23 franchi all anno. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza 11 del 24 settembre 2010 A sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG è abrogata. A RU Art. 11 Entrata in vigore e scadenza 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio L articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2015.

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