INDICE DEGLI ARGOMENTI
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- Enrico Palmisano
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1 data 04/2009
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3 INDICE DEGLI ARGOMENTI TITOLO I GENERALITA ART. 1 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONI TITOLO II ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO ART. 3 ART. 4 ART.5 ART.6 CANTIERI ATTIVITA AGRICOLE ATTIVITA RUMOROSE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, CONCERTI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI PARTICOLARI SORGENTI SONORE TITOLO III ATTIVITA RUMOROSE NON TEMPORANEE, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, PUBBLICI ESERCIZI E STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE ART. 7 ART. 8 ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE REQUISITI ACUSTICI DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Do.Im.A.) NULLA OSTA TITOLO IV DISPOSIZIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA RUMOROSE ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 MUSICA DI SOTTOFONDO ALLARMI ANTIFURTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, COMPRESSORI, FRIGORIFERI E SIMILI AUTOLAVAGGI PUBBLICITA FONICA TITOLO V ORDINANZE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 15 ORDINANZE TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI ART. 16 SISTEMA SANZIONATORIO ART. 17 MISURAZIONI E CONTROLLI ART. 18 TERMINI DI APPLICAZIONE ALLEGATO 1 - AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL APERTO. 1
4 SCHEDA TIPO 1 COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE. SCHEDA TIPO 2 DOMANDA IN DEROGA SPECIALE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI CHE NON RISPETTANO GLI ORARI E/O I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE. SCHEDA TIPO 3 COMUNICAZIONE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE. SCHEDA TIPO 4 DOMANDA IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE NON RISPETTANO GLI ORARI E/O I VALORI LIMITE FISSATI E/O LE AREE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE. 2
5 TITOLO I GENERALITA ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina tutte le attività rumorose all interno del territorio Comunale, ai sensi del comma 1, lett. e) dell art. 6 della Legge 447/95, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, della direttiva regionale specifica approvata con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e della direttiva regionale approvata con delibera di giunta Regionale n. 673 del 14 aprile In particolare, il regolamento definisce: - i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio; - gli adempimenti in materia di Concessione edilizia, Denuncia di inizio attività, Agibilità, Licenze e Autorizzazioni. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rinvia alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione acustica. Dal medesimo Regolamento sono escluse le fonti di rumore quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1 comma. dell art. 659 del C.P. ART. 2 DEFINIZIONI 1. attività rumorosa: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi. 2. attività di cantiere: attività rumorosa svolta in cantieri edili, stradali e assimilabili da parte di macchinari. 3. attività agricole: attività agricole, a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche d omologazione di prodotto. 4. attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. 5. Manifestazioni rumorose a carattere temporaneo: sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all aperto (piano-bar, ecc.), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di 3
6 beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito TITOLO II ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO ART. 3 CANTIERI All interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l impatto acustico verso l esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere necessita d autorizzazione da richiedere allo Sportello Unico, contemporaneamente alla comunicazione d inizio lavori. La domanda deve essere presentata con modulo conforme all'allegato 1-Scheda tipo 1. Per i cantieri edili o stradali che il Comune gestisce in amministrazione diretta con propri dipendenti o per lavori in economia di durata non superiore a 10 giorni, non è richiesta l autorizzazione di cui ai precedenti commi. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore individuati nel presente articolo, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, con le modalità previste nell'allegato 1- Scheda tipo 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA, entro 30 giorni dalla richiesta. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. Nei centri abitati (così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti) l attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore
7 L esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore Durante gli orari in cui è consentito l utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite L Aeq = 70 db(a), con tempo di misura (T M ) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di L Aeq 65 db(a), con T M (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che: a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività; b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori. In ogni caso non si applica il limite d immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva. Ai medesimi cantieri posti in aree di Classe I del Piano di Classificazione acustica (particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura), possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. ART. 4 ATTIVITA AGRICOLE Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 queste non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo. 5
8 ART. 5 ATTIVITA RUMOROSE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, CONCERTI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI Il presente articolo disciplina le seguenti attività rumorose a carattere temporaneo: A) Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo ubicate nelle aree individuate dal Comune di Verucchio, identificate nell Allegato 1 del presente regolamento, ai sensi dell art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all art. A-15 della L.R. 20/00 e poi dal DGR 45 del 21 gennaio 2002, devono, di norma, rispettare i limiti definiti dalla seguente Tab. 1: Tabella 1 Cat. Tipologia di Manifestazione Rumorosa a carattere temporaneo Afflus so attes o Durat a Limite In Facciata LAeq Limite In Facciata LASlow Limite Orario ferialifestivi Limite Orario venerdìprefestivi Limite di protezione in facciata LASmax 1 Centro storico di Verucchio >300 4h Rocca di Verucchio >300 4h Sagrato del Convento di Sant Agostino >300 4h Piazza Dasi >300 4h Scuola della Musica >300 4h Piazza XXV Aprile >300 4h Piazza Borsalino >300 4h Piazza centrale di Villa Verucchio e area antistante la Marecchiese 9 Sagrata della Chiesa di Villa Verucchio 10 Spazio di pertinenza del Convento dei Frati Minori dell E. Romagna >300 4h >300 4h >300 4h Parco Marecchia >300 4h Stadio di Ponte Verucchio 13 Piazzale di Via Ponte (Ponte Verucchio) >300 4h >300 4h
9 N.B. :Per la tutela della salute dei frequentatori dei concerti, in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico non deve essere superato il limite massimo -in deroga- di 108 dba Lasmax (delib. 45/02). Per il contenimento del disturbo dei cittadini, in facciata di edifici con ambienti abitativi non deve essere superato il limite -in deroga- di 70 dba Laeq con tempo di misura >= 10 minuti, (delib. 45/02). Proprio perchè temporanee, queste attività godono di limiti ed orari più permissivi in deroga ai limiti acustici e di orario previsti dalla legge. Alle attività rumorose temporanee infatti non si applicano: i limiti differenziali, i limiti di zona, le penalizzazioni per componenti impulsive e tonali, gli orari che distinguono il periodo diurno dal notturno (06:00 22:00). B) Nelle aree diverse da quelle individuate alla lettera A) le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo che devono rispettare i limiti di durata degli eventi e di numero delle giornate massime previste, così come definiti dalla seguente Tab. 2: Cat. Tabella 2 Tipologia di Manifestazione Rumorosa a carattere temporaneo 1 Concerti all aperto Afflusso atteso >=1000 Durata N.Max. di gg per Sito e per anno Limite In Facci ata LAeq Limite LASlow In Facciata Limite Orario Limite del pubbli co LASm ax 4h Concerti al chiuso >=1000 4h Concerti all aperto >= 200 (non 4h < 1000 consecutivi) Attività musicali all aperto, quali ad es. piano-bar e selezione musicale con dj, esercitati a supporto di attività principale, quali ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. Attività musicali al chiuso, quali ad es. piano-bar e selezione musicale con dj, esercitati a supporto di attività principale, quali ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. Feste di partito, feste parrocchiali, feste dello sport, altri tipi di feste, manifestazioni sportive ecc. < 200 4h < h 30 con frequenza non superiore a 2 volte la settimana 30 con frequenza non superiore a 2 volte la settimana < h
10 7 Discoteche o strutture similari all aperto con musica e ballo >200 <1000 4h 16 non consecutive L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale. - Lo svolgimento delle manifestazioni nelle aree del territorio comunale individuate dal Comune, con afflusso atteso maggiore di 300 persone, necessita di comunicazione da inviare allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell inizio, come da Allegato 1-Scheda tipo 3; il termine si intende perentorio ed il mancato rispetto determina la non procedibilità delle istanze. - Lo svolgimento delle manifestazioni in aree del territorio comunale diverse da quelle individuate dal Comune, necessita di autorizzazione da richiedere allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell inizio come da Allegato 1-Scheda tipo 4; il termine si intende perentorio ed il mancato rispetto determina la non procedibilità delle istanze. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Per le manifestazioni elencate nelle categorie 4 e 5 della Tab. 2 è possibile presentare una domanda cumulativa per ogni anno solare con indicate le date di tutte le attività musicali all aperto previste; eventuali variazioni della data e degli orari dovranno essere comunicate, con un preavviso di 7 giorni dall evento, allo Sportello Unico. - Per le manifestazioni che si svolgono nelle aree di cui al punto A) con afflusso atteso minore di 300 persone e nelle aree di cui al punto B) con afflusso atteso minore di 200 persone, la comunicazione (Allegato 1-Scheda tipo 3) o richiesta (Allegato 1-Scheda tipo 4) va presentata allo Sportello Unico almeno 7 giorni prima dell inizio della manifestazione, presentando autocertificazione del rispetto dei limiti previsti. - Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui sopra possono richiedere autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell inizio della manifestazione, come da Allegato 1-Scheda tipo 4. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA, allegando una relazione a firma di un tecnico competente in acustico ambientale ai sensi dell art.2 commi 6-7 della Legge n.447 del La proroga dei limiti orari indicati nella Tab.1 e Tab.2 fino alle ore non rappresenta deroga alla presente disciplina, salvo preventiva comunicazione allo Sportello Unico. 8
11 - Qualora la deroga riguardi unicamente il luogo della manifestazione e il superamento degli orari, la richiesta di autorizzazione in deroga va effettuata 30 giorni prima dell inizio della manifestazione utilizzando l Allegato 1-Scheda tipo 4 (N.B. in tal caso non occorre Relazione Previsionale di Impatto Acustico). Le manifestazioni previste nelle aree individuate con Classe I nel Piano di classificazione acustica (aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa. ART. 6 PARTICOLARI SORGENTI SONORE Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi. MACCHINE DA GIARDINO: L uso di macchine e impianti rumorosi per l esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle e dalle alle Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle e dalle alle L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l inquinamento acustico con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. CANNONCINI ANTISTORNO: L uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: fascia oraria: dall alba al tramonto con cadenza di sparo > 5 min.; ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 300 m.; CANNONI AD ONDE D URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE L uso dei cannoni ad onde d urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito solo nel caso in cui il dispositivo sia ubicato il più possibile lontano, qualora possibile, da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi. 9
12 TITOLO III ATTIVITA RUMOROSE NON TEMPORANEE, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, PUBBLICI ESERCIZI, STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE. ART. 7 AMBITO DI APPLICAZIONE Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 comma 2, lettere c, d, e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi destinati ad attività dello sport tempo libero e spettacolo non temporanei). ART. 8 REQUISITI ACUSTICI All interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 4, l esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.R. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi ivi indicati. ART. 9 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Do.Im.A.) La domanda di permesso di costruire/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un idonea documentazione di impatto acustico (Do.Im.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall art. 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, secondo i criteri e gli elaborati indicati al punto delle NTA. Qualora la richiesta di nuova autorizzazione d esercizio per le attività svolte all interno delle strutture dedicate di cui al presente titolo, non abbia comportato l esame della Do.Im.A. nell ambito del procedimento di permesso di costruire/autorizzazione edilizia, alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata documentazione contenente l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui al 6 comma dell art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 presso lo Sportello Unico per le Imprese Servizio Tecnico. I titolari di attività di cui al presente titolo attualmente in esercizio, compresi i circoli privati, che già utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora, o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, dovranno essere in possesso, entro sei mesi dall entrata in vigore del presente Regolamento, del nulla-osta previsto dal 6 comma dell art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, di competenza del Servizio Ambiente, presentando la documentazione presso 10
13 lo Sportello Unico per le Imprese Servizio Tecnico, che lo rilascerà previo eventuale parere dell ARPA. Qualora sia necessario procedere a lavori d adeguamento dei locali il suddetto termine è prorogato di un anno. In attesa dell adeguamento dei locali, potranno essere richieste deroghe come disciplinate dalla Tab. 2 categoria 5 (Art.5 ATTIVITA RUMOROSE PRESSO ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, CONCERTI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI). TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA RUMOROSE. ART. 10 MUSICA DI SOTTOFONDO L utilizzo d impianti d amplificazione per diffusione di musica di sottofondo è consentito all interno ed all esterno di Bar, Pub, Circoli, Ristoranti e Gelaterie. La musica di sottofondo all interno dei locali deve avere valori di emissione tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori; gli altoparlanti e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali di immissione. ART. 11 ALLARMI ANTIFURTO I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. ART. 12 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, COMPRESSORI, FRIGORIFERI E SIMILI L installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori del criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi. ART. 13 AUTOLAVAGGI L impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni 11
14 feriali dalle ore 7.00 alle ore e nei giorni festivi dalle 9.00 alle e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. ART. 14 PUBBLICITA FONICA La pubblicità fonica è comunque vietata all interno delle aree di Classe I, cosi come individuate nel Piano di Classificazione acustica. Il mancato rispetto del termine inibisce l effettuazione della pubblicità. Per la regolamentazione dettagliata della pubblicità fonica occorre fare riferimento allo specifico regolamento comunale vigente in materia. TITOLO V ORDINANZE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 15 ORDINANZE In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine, ed eventualmente le modalità, entro il quale eliminare le cause che danno origine all inquinamento acustico. Qualora il caso lo richieda, il Sindaco ha facoltà di chiedere, con il medesimo atto, alla Ditta interessata un Piano di Bonifica, redatto da un tecnico competente in acustica, nel quale vengano valutate le emissioni rumorose e le opere necessarie a contenerle. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza: a) limiti d orario per l esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica. TITOLO V SISTEMA SANZONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI ART. 16 SISTEMA SANZIONATORIO Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento ed alle ordinanze di cui all articolo precedente, costituendo violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3, sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 a ,14. 12
15 In caso di inadempimento di un ordinanza, il Sindaco ha facoltà di ordinare la chiusura temporanea dell'attività, per cui esista un documento autorizzatorio, da 1 a 30 giorni consecutivi. L'assenza delle autorizzazioni previste dagli artt.3 e 5 del presente Regolamento nello svolgimento di cantieri, di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 1, lett. c), della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione. La violazione alle prescrizioni temporali e modali previste dal presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro ,00. La mancata detenzione sul sito delle autorizzazioni di cui agli artt. 3 e 5, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento si applicano le norme previste della Legge 24 novembre 1981, n.689. Nelle more di approvazione della classificazione acustica del territorio, il giudizio di gravità ed intollerabilità delle immissioni sonore, in quanto suscettibile di motivare i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al precedente comma, nel periodo dalle ore 19,00 postmeridiane alle ore 08,00 e lungo tutto l'arco della giornata nei giorni festivi, è presunto quando sia accertato un aumento del livello di rumorosità, rispetto al valore ambientale, di 3 (tre) decibel. ART. 17 MISURAZIONI E CONTROLLI I parametri di misura riportati nelle tabelle 1e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità: a) L Aeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, T M (tempo di misura) 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata. b) L Aslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l utilizzo della time-history o della registrazione grafica. Non si applica il limite di immissione differenziale ne altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive). L attività di controllo è demandata all ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell ambito delle rispettive competenze. 13
16 ART. 18 TERMINI DI APPLICAZIONE Il presente regolamento è immediatamente eseguibile. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia. Si autorizza la Giunta Municipale ad approvare le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie nella gestione del presente regolamento. 14
17 ALLEGATO 1 AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO. Sono riportate di seguito le aree destinate ad attività di carattere temporaneo nel territorio del Comune di Verucchio: 1. Centro storico di Verucchio; 2. Rocca di Verucchio; 3. Sagrato del Convento di Sant Agostino; 4. Piazza Dasi; 5. Scuola della Musica; 6. Piazza XXV Aprile; 7. Piazza Borsalino; 8. Piazza centrale di Villa Verucchio e area antistante la Marecchiese; 9. Sagrata della Chiesa di Villa Verucchio; 10. Spazio di pertinenza del Convento dei Frati Minori dell E. Romagna; 11. Parco Marecchia; 12. Stadio di Ponte Verucchio; 13. Piazzale di Via Ponte (Ponte Verucchio) 15
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22 SCHEDA TIPO 1 Comunicazione per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale Allo Sportello Unico per(1) del Comune di Verucchio Il sottoscritto nato a il residente a in via n CAP in qualità di della Sede legale in Via n. Iscrizione alla CCIAA C.F. o P.IVA C.F. o P. IVA Per l attivazione di un cantiere: edile, stradale o assimilabile; per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; con sede in Via n. per il periodo dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa) COMUNICA Di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell Art. 11 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di rispettare gli orari e i valori limite indicati negli Art. 3 del Regolamento delle attività Rumorose Acustico del Comune di Verucchio. Allego alla presente documentazione tecnica consistente in: planimetria dell area interessata dall attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità; ogni altra informazione ritenuta utile. Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall Art. 76 del DPR 445/00. Data Timbro/Firma Note per la compilazione Nota1. Da indirizzare, in base all attività da svolgere, allo Sportello Unico per l Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive. N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del 20 documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).
23 SCHEDA TIPO 2 Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI che NON rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale Allo Sportello Unico per(1) del Comune di Verucchio Il sottoscritto nato a il residente a in via n. CAP in qualità di della Sede legale in Via n. Iscrizione alla CCIAA C.F. o P.IVA CHIEDE L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 per l'attivazione di: un cantiere edile o assimilabile un cantiere stradale o assimilabile ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati ubicato in Via n. per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a) Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare: gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, attivando le sorgenti sonore dalle ore alle ore, i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, attivando le sorgenti sonore per un valore massimo di immissione pari a LAeq db(a) rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Alla presente richiesta, si allega Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'elenco regionale con D.R. n. del. Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. Data Timbro/Firma Note per la compilazione Nota1. Da indirizzare, in base all attività da svolgere, allo Sportello Unico per l Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive. N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). 21
24 SCHEDA TIPO 3 Comunicazione per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale Allo Sportello Unico per(1) del Comune di Verucchio Il sottoscritto nato a il residente a in via n. CAP in qualità di della Sede legale in Via n. Iscrizione alla CCIAA C.F. o P.IVA COMUNICA Di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell Art. 11 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di rispettare gli orari e i valori limite indicati negli Art. 5 del Regolamento delle attività Rumorose Acustico del Comune di Verucchio. Allego alla presente documentazione tecnica consistente in: planimetria dell area interessata dall attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità; ogni altra informazione ritenuta utile. Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall Art. 76 del DPR 445/00 L'attività sarà ubicata nella seguente area tra quelle indicate dal Comune e precisamente in Via n Data Timbro/Firma Note per la compilazione Nota1. Da indirizzare, in base all attività da svolgere, allo Sportello Unico per l Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive. N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). 22
25 SCHEDA TIPO 4 Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che NON rispettano gli orari e/o i valori limite fissati e/o le aree previste dal Regolamento Comunale. Allo Sportello Unico per(1) del Comune di Verucchio Il sottoscritto nato a il residente a in via n. CAP in qualità di della Sede legale in Via n. Iscrizione alla CCIAA C.F. o P.IVA CHIEDE L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. L'attività consisterà nello svolgimento di: L'attività sarà svolta per il periodo dal (g/m/a): a (g/m/a): all'interno dell'area individuata dal Comune secondo quanto previsto dal Regolamento delle attività rumorose in Via n L'attività sarà ubicata in area diversa da quelle indicate dal Comune e precisamente in Via n Il sottoscritto dichiara di rispettare: gli orari (2) indicati nel Regolamento Comunale per le discipline delle attività rumorose temporanee svolte all aperto, attivando le sorgenti sonore dalle ore alle ore, e i valori limite indicati negli Art. 5 del Regolamento delle attività Rumorose Acustico del Comune di Verucchio. Alla presente richiesta si allega documentazione tecnica consistente in: planimetria dell area interessata dall attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità; ogni altra informazione ritenuta utile. 23 (segue scheda tipo 4)
26 Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare: gli orari indicati nel Regolamento Comunale per le discipline delle attività rumorose temporanee svolte all aperto, attivando le sorgenti sonore dalle ore alle ore, i valori limite previsti dal Regolamento Comunale per le discipline delle attività rumorose temporanee svolte all aperto, attivando le sorgenti sonore per un valore massimo di immissione pari a LAeq db(a) rilevato in facciata all edificio con ambienti abitativi più esposto. Alla presente richiesta si allega Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'elenco regionale con D.R. n. del. Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. Data Timbro/Firma Note per la compilazione Nota1. Da indirizzare, in base all attività da svolgere, allo Sportello Unico per l Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Nota2. Qualora non venga rispettato l orario ma siano rispettati valori limite non è richiesta Relazione Previsionale di Impatto Acustico. N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). 24
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