REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del

2 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 - Definizioni TITOLO II - MANIFESTAZIONI Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti Art. 4 - Autorizzazione delle manifestazioni TITOLO III - CANTIERI Art. 5 - Criteri generalità per l'uso di macchine ed attrezzature Art. 6 - Orari e limiti massimi Art. 7 - Autorizzazioni Art. 8 - Casi particolari TITOLO IV - PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI Art. 9 - Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività Art Intrattenimenti musicali nei dehors TITOLO V - ATTIVITÀ AGRICOLE Art Criteri e limiti TITOLO VI - PARTICOLARI SORGENTI SONORE Art Macchine da giardino Art Altoparlanti Art Dissuasori sonori anti-volatili (cannoncini antistorno) Art Dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine Art Altre attività Art Sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installati su sorgenti mobili e fisse Art Raccolta stagionale delle foglie caduche TITOLO VII - CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Criteri di misurazione, controllo e vigilanza Art Sanzioni pecuniarie Art Definizioni transitorie

3 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento. 1. Il presente Regolamento definisce: ai sensi dell'art. 6.1, lettera h) della L. 447/95, dell'art. 11 della L.R. 15/2001, e sulla base degli indirizzi della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. ai sensi del comma 1-e dell'art. 6 della L. 447/95 ( Competenze dei Comuni ) il Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico. 2. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale (Disturbo della quiete pubblica), nonché le manifestazioni a supporto dei pubblici esercizi, all'interno dei locali e a porte e finestre chiuse, ove non vengano superati i vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.s. "criterio differenziale", asseverate da tecnico competente in acustica. Art. 2 Definizioni. 1. Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.): strumento che suddivide in zone omogenee il territorio comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art Attività rumorose temporanee: ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. 3. Manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla disciplina di cui al Titolo II del presente Regolamento: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficienza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi, ecc) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito (la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento).

4 TITOLO II - MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti. 1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni, ai sensi dell'art. 4.1, lett. a) della L. n. 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, devono, di norma, rispettare i limiti e i parametri (durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare) indicati nelle Tabelle allegate. 2. L'elenco dei luoghi contenuti nella Tabella 2 può essere modificato o integrato con delibera di Giunta, a seguito di specifica valutazione di compatibilità acustica. 3. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle Tabelle include anche le prove tecniche degli impianti audio. 4. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/ Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovranno rispettare il limite di 108 db(a) LAsmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Art. 4 - Autorizzazione. 1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle Tabelle 1 e 2, comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività scolastica e sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere anticipatamente all'amministrazione Comunale secondo le tempistiche di legge. 2. Per l'esibizione di complessi bandistici e/o cori privi di amplificazione, la richiesta di cui al comma 1 dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione di Arpa, che dovrà esprimersi in relazione all eventuale necessità di presentazione della relazione tecnico-acustica. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, i trattenimenti caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti ed una voce. 4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 redatta e presentata utilizzando l apposita modulistica predisposta dall amministrazione comunale - deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 8.2 della L. n. 447/95 (documentazione previsionale di impatto acustico) ed all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011, redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Il Comune trasmette la documentazione acquisita ad Arpa per quanto di competenza. 5. Nel caso di manifestazioni organizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono in un medesimo luogo e con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico, in assenza di criticità pregresse, non è necessario ripresentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la previsione d'impatto acustico di cui al comma precedente. 6. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dovranno tenere conto delle possibili criticità derivanti da manifestazioni che si svolgessero contemporaneamente in siti contigui. 7. L'autorizzazione potrà prevedere un programma di monitoraggi acustici, da svolgersi a cura degli organizzatori, al fine di verificare il rispetto dei limiti dichiarati.

5 TITOLO III - CANTIERI Art. 5 - Criteri generali per l'uso di macchine ed attrezzature. 1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. 3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. n. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Art. 6 - Orari e limiti massimi. 1. L'attività dei cantieri edili, stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20, L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) in cantieri edili, è svolta secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19, Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 db(a), riferito ad un tempo di misura (TM) maggiore o uguale a 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. 4. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici (es. opere di ristrutturazione o manutenzione di fabbricati) si applica il limite di LAeq 65 db(a), con TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che: a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività; b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione su tempi e modi di esecuzione delle stesse alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere. 5. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) in cantieri stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 19, In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6 Art. 7 Autorizzazioni. A. ATTIVITA DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE. 1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di orario e di rumore, così come indicati al precedente articolo è soggetto ad apposita dichiarazione da presentarsi all'amministrazione Comunale: a) nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e/o a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), contestualmente al deposito della stessa; b) nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a Permesso di Costruire, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. 2. Lo svolgimento delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa ab origine nei titoli edilizi abilitanti e/o nelle CIL. B. ATTIVITA DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE - PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI. 1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario come sopra individuati, il proprietario o comunque l'avente titolo, deve richiedere specifica autorizzazione in deroga all'amministrazione Comunale, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa. 2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono richiedere all'amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza. 3. Qualora l'attività di cantiere non inizi nel periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo, devono trasmettere all'amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio lavori e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza. 4. Le deroghe a limiti e orari per cantieri di: a. opere pubbliche; b. interventi sulle infrastrutture stradali; c. interventi sulle infrastrutture tecnologiche (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, ec.); d. manutenzione e cura del verde pubblico; sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento qualora l'attività del cantiere interferisca in maniera significativa e problematica con la mobilità privata, i servizi di trasporto pubblico o altri servizi pubblici quali, per esempio, la raccolta dei rifiuti.

7 Art. 8 - Casi particolari. 1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. 2. I medesimi cantieri, qualora posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specialmente nelle aree destinate a scuole e ad attività sanitaria di ricovero e cura, al di fuori dello stretto periodo necessario per la risoluzione dell urgenza (e, quindi, per tutte le operazioni successive legate al ripristino dei luoghi) dovranno essere oggetto di presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere, sulla quale ARPA produrrà il parere tecnico di competenza e l'amministrazione Comunale l'autorizzazione relativa. Tale autorizzazione potrà prescrivere maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. TITOLO IV - PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI Art. 9 - Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività. 1. Il presente articolo disciplina le attività di piccoli intrattenimenti musicali effettuati negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. 2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14 e s.m.i., nonché della D.G.R. n. 1879/2009, il titolo abilitante all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione delle pertinenze, in locali con capienza ed afflusso non superiori a 100 persone, consente anche lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo. 3. I piccoli intrattenimenti devono avere carattere di complementarità e sussidiarietà all'attività principale, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento le porte ed i serramenti dovranno rimanere chiusi. 4. L'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo, qualora svolta nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, è soggetto all'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931). 5. Le attività di piccolo intrattenimento musicale senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, di cui al precedente comma 2, sono soggette a presentazione di SCIA ai sensi dell art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i.. La SCIA deve essere corredata da: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, L. n 447/95 e all art. 4 del D.P.R. 227/2011 inerente la previsione di impatto acustico redatta da un

8 tecnico competente in acustica ambientale; copia della predetta relazione dovrà essere tenuta all'interno del locale a disposizione di eventuali organi di controllo; b) un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti di idoneità statica dei locali per l'uso cui sono destinati, nonché il rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli avventori e dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati. 6. Ai sensi dell'art. 4.1 del D.P.R. n. 227/2011, sono escluse dall'obbligo di presentare la previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L. 2 n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, attività sportive, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico e le attività sono soggette alla presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i., nelle modalità previste dal precedente comma 5. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.5 della L. n. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. 7. Le attività rientranti nelle tipologie elencate nei precedenti commi 5 e 6, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono uniformarsi alla nuova disciplina in materia di diffusione sonora, con presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i., entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Art Intrattenimenti musicali nei dehors. 1. Nei dehors è vietato qualsiasi tipo d'intrattenimento musicale. TITOLO V - ATTIVITÀ AGRICOLE Art Criteri e limiti. 1. Ai sensi dell'art della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. 2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili. TITOLO VI - PARTICOLARI SORGENTI SONORE Art Macchine da giardino. 1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio in aree private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle

9 15,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19, L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e impianti conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. Art. 13 Altoparlanti. 1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Art Dissuasori sonori anti-volatili (cannoncini antistorno). 1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo a 3 minuti; b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri dalle stesse. Art Dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine. 1. L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto elencati: a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23,00 alle 06,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di grandine; b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine; c) periodo di utilizzo: dall'1 aprile al 30 ottobre, e comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno. Art Altre attività. 1. Per l'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni e piccoli lavori edili effettuati in proprio, e comunque svolte a fini privati, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. 2. Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi. Art Sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installati su sorgenti mobili e fisse.

10 1. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. n. 447/95, a norma dell'art della L. 447/95, e fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti specifici da parte dello Stato, per quanto non in contrasto con la legge quadro, si applicano le disposizioni del DPCM Ai sensi dell'art del Codice della Strada, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM L'allarme antifurto su sorgenti mobili (es. autoveicoli) potrà funzionare continuativamente per un massimo di 3 minuti, con suono preferibilmente intervallato e non continuo, mentre per gli impianti antifurto fissi si prescrive una durata massima di funzionamento continua pari a 10 minuti. Art Raccolta stagionale delle foglie caduche. 1. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre - 15 dicembre di ogni anno. 2. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, mentre nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19, L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette. TITOLO VII - CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Criteri di misurazione, controllo e vigilanza. 1. I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità: a) LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata; b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

11 2. Per tutte le attività normate nel presente Regolamento, non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.P.C.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive). 3. L'attività di controllo è demandata all'arpa ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPA ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali. 4. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. 5. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. Tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale. Art Sanzioni pecuniarie. 1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'amministrazione Comunale in applicazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a ,14, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n. 447/95, irrogate secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/ L'effettuazione di manifestazioni a supporto di altre attività (pubblici esercizi), in difetto della presentazione della SCIA di cui al precedente art. 9.5, comporta anche l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg. e, in caso di recidiva (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in dodici mesi consecutivi), dalla sospensione dell'attività fino a tre giorni. Art Definizioni finali e transitorie. 1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia. 2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con la disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

12 TABELLA 1 Manifestazioni private Tipologia manifestazione Concerti e manifestazioni all'aperto (escluso centro storico) Concerti e manifestazioni all'aperto (escluso centro storico) Concerti e/o manifestazioni al chiuso Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (es. pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora Manifestazioni all'aperto prive di impianti di diffusione sonora e/o di sorgenti rumorose significative Afflusso atteso (persone) >1000 <1000 <1000 Durata max 8 non consecutive 8 non consecutive 5 non consecutive 4 fino a 8 non consecutive n. max giorni per sito all'anno 3 (festivi e prefestivi) 6 (non consecutivi) in facciata LAeq LASlow in facciata LASmax per il pubblico orario prefestivi festivi prefestivi festivi max n. 1 gg. alla settimana (prefestivo/festivo) 3 (prefestivo/festivo)

13 TABELLA 2 Manifestazioni a grande affluenza di pubblico a valenza pubblica Area manifestazione CENTRO STORICO - Concerti e manifestazioni all aperto CENTRO STORICO - Concerti e manifestazioni all aperto LUNA PARK e spettacoli viaggianti Afflusso atteso >1000 persone <1000 persone Durata max 8 non consecutive 8 non consecutive n. max giorni per sito all'anno 20 (max 3 consecutivi) 20 (max 3 consecutivi) in facciata LAeq LASlow in facciata LASmax per il pubblico orario prefestivi festivi prefestivi festivi prefestivi feriali e festivi

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