CONVENZIONE intervengono

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL Rep. n CONVENZIONE intervengono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione FVG, con sede in Trieste, piazza dell Unità d Italia, n. 1, CF , rappresentata da avv. Sara Vito nata a Gorizia il 11/05/1976 nella sua qualità di Assessore e l Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito: Unioncamere FVG), che agirà per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provinciali (di seguito: CCIAA) rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto (TV) il , domiciliata per la carica presso la sede operativa di Unioncamere FVG, sita in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 47, codice fiscale n , nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta determina presidenziale n. 17 del ; e la CCIAA di Gorizia, quale CCIAA per il cui tramite saranno svolte le attività di gestione dei contributi di cui alla presente convenzione, con riferimento al territorio di competenza, rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot, nato a Gorizia il , domiciliato per la carica presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia sita in Gorizia, Via Francesco Crispi n. 10, codice fiscale n , nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta determina presidenziale n. 18 del ; e la CCIAA di Pordenone, quale CCIAA per il cui tramite saranno svolte le attività di gestione dei contributi di cui alla presente convenzione, con riferimento al territorio di competenza, rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto (TV) il , domiciliata per la carica presso Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone sita in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 47, codice fiscale n , nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta delibera di Giunta n. 88 del ; e la CCIAA di Trieste, quale CCIAA per il cui tramite saranno svolte le attività di gestione dei contributi di cui alla presente convenzione, con riferimento al territorio di competenza, rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot, nato a Gorizia il , domiciliato per la carica presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia sita in Gorizia, Via Francesco Crispi n. 10, codice fiscale n , nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta determina del Commissario straordinario n. 5 del ; e

2 la CCIAA di Udine, quale CCIAA per il cui tramite saranno svolte le attività di gestione dei contributi di cui alla presente convenzione, con riferimento al territorio di competenza, rappresentata dalla dott. Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana (UD) il 22/11/1962, domiciliata per la carica presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine sita in Udine, Via Morpurgo n. 4, codice fiscale n , nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta delibera di Giunta n. 96 del ; Premesso che: Visti: - l articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull efficienza energetica, prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati; - l articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell ottenimento della certificazione ISO 50001; - l articolo 8, comma 10 del medesimo decreto dispone altresì che all attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell entità dei proventi disponibili annualmente; - il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 12 maggio 2015 recante Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell energia conformi alle norme ISO ai sensi dell articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito, Avviso), che definisce le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo; - in particolare, l articolo 5 comma 2 del medesimo Avviso, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, valuta i programmi presentati in base ai criteri di cui all articolo 3 dell Avviso medesimo e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; - il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 28 luglio 2015, che, attesa la richiesta della Commissione ambiente ed Energia della Conferenza

3 delle Regioni e delle Province autonome, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione dei programmi di cui all Avviso, prorogando la scadenza dei termini al 31 ottobre 2015; - la domanda di cofinanziamento presentata al MISE-DGMEREEN dalla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA in data 30/06/2015 con riferimento ai programmi regionali finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI; - le osservazioni e le informazioni integrative fornite dall istante in riscontro alla relativa comunicazione inviata dal MISE-DGMEREEN; - il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 21 dicembre 2015 recante l elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanziamento e i corrispondenti importi cofinanziati; Visti inoltre: - la LR 34/2015 "legge di stabilità 2016" promulgata in data 29/12/2015 e pubblicata sul SO n. 03 dd 13 gennaio 2016; - In particolare l art.3 comma3 che recita: La Regione sostiene la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell energia conformi alle norme ISO 50001, cofinanziate per euro con le risorse statali di cui all articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), secondo quanto disposto dall'avviso pubblico emanato in data 12 maggio 2015 dalle competenti Direzioni generali, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. - L Art.3 Comma 4 che prevede: Per le finalità di cui al comma 3 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 o per l attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO L Art. 3 Comma 5 che stabilisce: Entro novanta giorni dalla stipula della convenzione tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico prevista dall'articolo 5, comma 2, dell'avviso pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 4, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa ; - L Art. 3 Comma 6 che prevede: Le domande di contributo sono presentate alla struttura regionale competente indicata nel bando, che provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi con le modalità indicate dal bando di cui al comma 5. - Art. 3 Comma 7 che stabilisce: I finanziamenti di cui al comma 4 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del dal bando di cui al comma 5, fino a un massimo di euro al netto dell'iva, per la realizzazione delle diagnosi energetiche e fino ad un massimo di euro al netto dell'iva, per l attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO

4 - Art. 3 Comma 8 che dispone: Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma La LR 4/2016 Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico pubblicata sul II supplemento ordinario n. 18 del 12 aprile 2016 al bur n. 14 del 6 aprile 2016; - In particolare l art. 58 (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 34/2015 ), comma 1 prevede: Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente: <<6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che le istruisce secondo l ordine cronologico di presentazione, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.>>. - L Art. 75 (Norme finanziarie) comma 25 stabilisce: Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni ; - L Art. 75 (Norme finanziarie) Comma 26 prevede: Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e dal Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni Preso atto: - della DGR n. 781 del 4 maggio 2016 approvazione 11a var. BFG - Bilancio Finanziario Gestionale 2016 con la quale, tra l altro, vengono stanziati sul cap euro ,00 per l iniziativa oggetto della Convenzione; - che l Avviso del MISE con particolare riferimento al comma 1 dell articolo 3, stabilisce i criteri da adottare per l attuazione dei programmi di sostegno delle diagnosi energetiche nelle PMI; - In particolare la lettera a) prevede: gli incentivi sono concessi dalle Regioni e Province Autonome alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c), nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sono erogati a seguito dell effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell ottenimento della conformità del sistema di gestione dell energia alla norma ISO 50001;

5 - La lettera b) prevede: possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le PMI che sono in possesso dei seguenti requisiti: - i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società; - ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - iv. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; - v. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce. - La lettera c) stabilisce: sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dalle PMI per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all Allegato 2 al decreto legislativo o sostenute per l attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI ; - La lettera d) prevede: il certificato di conformità del sistema di gestione dell energia alla norma ISO deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento ; - La lettera e) prescrive: le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all articolo 3, comma 1, lettera a), inviano alle rispettive Regioni o alle Province autonome il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione degli interventi individuati nella diagnosi energetica terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica ; - La lettera f) prevede: le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alle Regioni o alle Province autonome la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l attuazione del sistema di gestione dell energia conforme alle norme ISO ; - La lettera g) prevede: sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute dalla Regione per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle PMI sull importanza di effettuare le diagnosi energetiche, nella misura massima del 10% del costo complessivo di realizzazione del programma. Viste: - La DGR 705/2016 che, tra l altro, approva lo schema di convenzione Convenzione per l attuazione del programma di cui all avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi

6 energetiche nelle piccole e medie imprese o l adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell energia conformi alle norme ISO ai sensi dell articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n La Convenzione stipulata tra MISE e Regione FVG firmata dalle parti in data 21/07/2016 e trasmessa al controllo della Corte dei Conti in data 03/08/2016; - la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), con particolare riferimento all articolo 6, comma 1, il quale, richiamando il codice civile, non richiede una specifica forma associativa per la costituzione delle Unioni regionali delle Camere di commercio; Considerato che: - le Camere di Commercio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno costituito, come previsto dell articolo 6, comma 1, della Legge n. 580/93 (che nella sua formulazione storica opera un esplicito riferimento all articolo 36 del Codice civile) Unioncamere FVG, associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica, che agirà per il tramite delle CCIAA provinciali e delle loro Aziende Speciali; - nell atto costitutivo di Unioncamere FVG viene operato un esplicito richiamo alla legge n. 580/93, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed al D.P.R. n. 361/2000 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche); - con deliberazione della Giunta regionale dd , n. 1590, è stato approvato lo schema di convenzione in conformità all articolo 58 della legge regionale 4/2016; - con la determinazione presidenziale n. 17 del , Unioncamere FVG ha approvato il predetto schema di convenzione; Visti altresì: - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); - la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); - la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale); - la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) ed in particolare l articolo 12, commi da 26 a 41; - la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 12, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa in esame; - il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali); Tutto ciò premesso e visto, le parti convengono quanto segue: Articolo 1 Finalità

7 La presente convenzione regola i rapporti tra Regione FVG e Unioncamere FVG, che agirà per il tramite delle CCIAA provinciali e delle loro Aziende Speciali;, in attuazione della delega inerente alla gestione del seguente canale di incentivazione: attuazione del programma di cui all avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell energia conformi alle norme ISO ai sensi dell articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ; Articolo 2 Attuazione della delega L esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione di cui all articolo 1 (di seguito denominato canale di incentivazione ) di cui alla Convenzione è delegato a Unioncamere FVG che agirà per il tramite delle CCIAA provinciali. Unioncamere FVG rappresenta le CCIAA provinciali nei rapporti con la Regione 1. Unioncamere FVG comunica alla Regione FVG l ubicazione di una o più sedi in cui sono esercitate le funzioni di cui al comma 1 ed individua, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento ed il responsabile dell istruttoria. 2. Non possono essere delegate da Unioncamere FVG le attività disciplinate all articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dall articolo 4, comma 1, e dall articolo Le Camere di commercio assumono gli obblighi di cui alla presente convenzione, ferma restando la responsabilità di Unioncamere FVG nei confronti della Regione FVG in ordine all adempimento degli stessi. 4. Unioncamere FVG comunica alla Regione FVG le variazioni dei dati comunicati ai sensi dei commi 2 e In relazione all esercizio delle funzioni relative alla gestione del canale di incentivazione di cui alla presente convenzione, il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere FVG ovvero ciascuna Camera di commercio per i dati di competenza. Il responsabile del trattamento dei dati è designato in conformità all ordinamento di Unioncamere FVG ovvero di ciascuna Camera di commercio. Articolo 3 Attività di incentivazione 1. Nel rispetto dell Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell energia conformi alle norme ISO ai sensi dell articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e della normativa a cui lo stesso rinvia, Unioncamere FVG è tenuta allo svolgimento delle attività relative all esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, tra le quali: a) predisposizione e pubblicazione entro 30gg, dalla data di pubblicazione sul BUR, della modulistica, ed in particolare: 1) dello schema di domanda e della modulistica di corredo, nonché dello schema per la presentazione della rendicontazione; b) predisposizione e pubblicazione, entro 30gg dalla data di pubblicazione sul BUR, di apposito avviso indicante il termine iniziale e finale di presentazione delle domande relative al canale di incentivazione, nonché le modalità di presentazione delle istanze;

8 c) ricezione: 1) delle domande di incentivazione presentate dalle imprese secondo le modalità indicate nel sopra citato avviso, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale; 2) delle rendicontazioni della spesa; 3) delle domande di subentro; 4) delle richieste di variazione; 5) delle comunicazioni diverse da quelle sopracitate inerenti il procedimento; d) istruttoria di tutte le fasi procedimentali contemplate dal predetto avviso, in relazione: 1) alle domande di accesso all incentivazione nell ambito dei relativi procedimenti valutativi; 2) alla rendicontazione delle spese; 3) alle domande di subentro; 4) alle richieste di variazione; e) adozione dei provvedimenti stabiliti dall avviso, entro i termini previsti, con particolare riguardo: 1) all adozione degli atti di concessione degli incentivi in conformità al sopra citato avviso ed in armonia con la normativa dell Unione europea in materia di aiuti di Stato; 2) all adozione degli atti di liquidazione e pagamento degli incentivi concessi, a titolo di erogazione o di saldo; 3) all adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate; f) predisposizione e trasmissione delle comunicazioni alle imprese istanti riguardanti l avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l adozione della concessione dell incentivo, l esito della valutazione della domanda di variazione, l avvio del procedimento di revoca della concessione e l adozione del provvedimento di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate; g) effettuazione di ispezioni e controlli presso le imprese istanti come dettagliato all articolo 8 della presente convenzione. Articolo 4 Riparto delle risorse 1. A seguito degli impegni della spesa assunti dalla Regione FVG concernenti l assegnazione ed il trasferimento delle risorse disponibili, comprensivi dell indennità di cui all articolo 6, a valere sul canale di incentivazione, Unioncamere FVG provvede al riparto delle risorse stesse, al netto della predetta indennità, su base provinciale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell impegno delle pertinenti risorse. 2. Il provvedimento di riparto di cui al comma 1 è comunicato da Unioncamere FVG alla Regione FVG entro 30 giorni dalla sua adozione. 3. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello del riparto. Articolo 5 Liquidazione delle risorse 1. Le risorse impegnate ai sensi dell articolo 4, comma 1, sono corrisposte dalla Regione FVG a Unioncamere FVG in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate da Unioncamere FVG sulla base del fabbisogno di cassa evidenziato per fare fronte alla erogazione degli incentivi a favore delle PMI beneficiarie. 2. Unitamente alla prima richiesta di versamento di cui al comma 1, Unioncamere FVG può richiedere altresì la corresponsione dell importo da trattenere a titolo di indennità di cui

9 all articolo 6, cui la Regione FVG provvede in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita. Articolo 6 Indennità 1. Ai sensi dell art. 75 comma 25, per l'attività di gestione del canale di incentivazione Unioncamere FVG trattiene a titolo di indennità l importo di ,00 euro; 2. Unioncamere FVG può trasferire l indennità di cui al presente articolo, in tutto o in parte, alle Camere di commercio secondo modalità stabilite con le Camere di commercio medesime. 3. Nel caso in cui l indennità corrisposta a seguito della richiesta di cui all articolo 5, comma 2, sia superiore agli oneri gestionali effettivamente sostenuti da Unioncamere FVG come comunicati ai sensi dell articolo 9, comma 2, l importo eccedente è restituito alla Regione FVG. Articolo 7 Obblighi 1. Nell ambito dell esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, fermo restando quanto previsto all articolo 3, Unioncamere FVG si obbliga: a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione degli incentivi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in tema di amministrazione aperta, con particolare riferimento all articolo 12, commi da 26 a 41, della legge regionale 27/2012 e relative circolari applicative emanate dalla Regione FVG; b) ad osservare nell attuazione dei regimi di aiuto previsti dall Avviso la normativa dell Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, nonché a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti i regimi stessi ed a conservarle secondo quanto previsto dalla predetta normativa per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l ultimo aiuto a norma del regime interessato; c) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell articolo 9; d) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all articolo 8; e) a presentare alla Regione FVG ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione del canale di incentivazione; f) ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto in conformità all articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), fatte salve eventuali deroghe normativamente stabilite. 2. Unioncamere FVG è responsabile del trattamento dei dati acquisiti nel corso del procedimento, ai sensi dell articolo 18 del decreto legislativo 196/2003. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi a favore delle imprese beneficiarie e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità. Articolo 8 Ispezioni e controlli 1. Nell ambito dell esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, Unioncamere FVG è tenuta ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti delle PMI, in conformità all articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed all articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

10 2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare: a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relative alle informazioni prodotte dalle PMI nel corso del procedimento; b) la documentazione presentata con la rendicontazione della spesa, anche attraverso l esibizione degli originali ai sensi dell articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000; c) lo stato di attuazione degli interventi oggetto di incentivazione; d) il rispetto degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione dell incentivo e di ogni altro obbligo disposto dalla pertinente normativa; e) il rispetto dei vincoli di destinazione. 3. L attività di cui al presente articolo è esperita da Unioncamere FVG sia con richieste documentali sia con l effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso le PMI. In ogni caso, l attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale delle PMI interessate, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione. Articolo 9 Relazione sulla gestione 1. Entro il 31/05/2017, Unioncamere FVG trasmette alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG apposita relazione concernente la gestione nel corso dell anno del canale di incentivazione, comprensiva dell elenco delle imprese istanti e di quelle beneficiarie, con l indicazione, per singola impresa beneficiaria, della tipologia di progetto e iniziativa finanziata, del provvedimento di concessione adottato, dell importo dell incentivo concesso ed erogato, nonché degli altri dati necessari ai fini dell adempimento delle funzioni di monitoraggio e controllo a carico della Regione FVG. La predetta relazione descrive, altresì, l avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all articolo Entro il 31 maggio dell anno successivo a quello in cui è stato assunto dalla Regione FVG l impegno delle risorse ai sensi dell articolo 4, comma 1, Unioncamere FVG comunica alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione del canale di incentivazione, direttamente o indirettamente tramite le Camere di commercio nel caso di delega alle stesse ai sensi dell articolo 2, comma Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione FVG può revocare il provvedimento di corresponsione dell indennità di cui all articolo 5, comma 2, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui all articolo 3 da parte di Unioncamere FVG - escluso in ogni caso il mancato raggiungimento dei risultati determinato da una scarsa capacità progettuale e di risposta del tessuto produttivo. Articolo 10 Durata della convenzione 1. L attività svolta da Unioncamere FVG per l esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 580/1993 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

11 2. Unioncamere FVG, è tenuta a definire i procedimenti in essere, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi di incentivazione di cui alla presente convenzione che ha durata 36 mesi dalla firma. 3. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente. Articolo 11 Registrazione della convenzione 1. La presente convenzione, deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Articolo 12 Contenzioso 1. Per le controversie che potessero sorgere fra la Regione FVG e Unioncamere FVG in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste. 2. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dell attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza della Regione FVG ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio. 3. Nel caso in cui le controversie siano originate da errori o incongruenze normative presenti nel Regolamento, la trattazione delle stesse è attribuita all Avvocatura della Regione FVG. Articolo 13 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla legge regionale 7/2000, al Regolamento Competitività ed al Regolamento Reti. Articolo 14 Rinvio dinamico 1. Il rinvio ad atti dell Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Per la Regione FVG.. Per Unioncamere FVG

12 .. Per la CCIAA di Pordenone.. Per la CCIAA di Gorizia.. Per la CCIAA di Trieste.. Per la CCIAA di Udine..

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