Edizione 2016 Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera

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1 Edizione 2016 Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera Regolamento Art. I. In generale Contenuto 1 Base 2 II. III. IV. Possibilità d assicurazione Varianti 3 Assicurazioni massime consentite 4 Stipulante dell assicurazione Ammissione 5 Proposta d assicurazione 6 Visita medica per l ammissione 7 Ammissione con riserva 8 Cambiamento d assicuratore 9 Inizio dell assicurazione 10 Modifica dell assicurazione Aumento dell assicurazione 11 Riduzione dell assicurazione 12 Trasformazione dell assicurazione 13 V. Fine dell assicurazione Estinzione dell assicurazione 14 Disdetta 15 Espulsione 16 Attestazione dell assicurazione previgente 17 VI. Prestazioni Entità delle prestazioni 18 Inizio delle prestazioni 19 Ricaduta 20 Durata delle prestazioni 21 Estinzione del diritto alle prestazioni 22 Sovrindennizzo 23 Disoccupazione 24 Maternità 25 Prestazioni in età AVS 26 Infortunio 27 Infermità congenite 28 Prestazioni all estero 29 Obbligo di notifica 30 Obbligo di riduzione di sinistri 31 Obbligo di collaborazione 32 Limitazioni delle prestazioni 33 Prestazioni di terzi 34 Prestazioni anticipate 35 Conteggio di prestazioni, obbligo di rimborso 36 Divieto di cessione e di pignoramento 37 Pagamento di prestazioni 38 VII. Premi Premi mensili 39 Tariffa dei premi 40 Graduazione secondo l età all ammissione 41 VIII. Assicurazione collettiva Principio 42 Stipulazione del contratto 43 Passaggio all assicurazione individuale 44 IX. Disposizioni varie Agenzia competente 45 Obbligo del segreto 46 Contenzioso 47 Applicazione di questo regolamento 48 Communicazioni 49 Entrata in vigore 50 I. In generale 1 Contenuto 1.1 L assicurazione d indennità giornaliera copre le conseguenze economiche dovute ad incapacità al lavoro per malattia o infortunio. 1.2 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d attività abituale. 2 Base 2.1 Formano la base di questa assicurazione le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), della legge federale sull assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e le relative norme esecutive. 2.2 Con l entrata in vigore dell accordo di libero passaggio tra la Svizzera e la Comunità Europea (CE) devono pure essere considerate delle disposizioni divergenti che riguardano particolarmente la cerchia delle persone assicurate, i loro diritti e doveri, il rapporto assicurativo come pure le prestazioni. Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera

2 II. Possibilità d assicurazione 3 Varianti 3.1 La CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, in seguito denominata CONCORDIA, offre le seguenti varianti d assicurazione d indennità giornaliera: assicurazione d indennità giornaliera per malattia, assicurazione d indennità giornaliera per infortunio. 3.2 Un termine d attesa di 0, 2, 7, 10, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 o 360 giorni può essere scelto. 4 Assicurazioni massime consentite 4.1 La CONCORDIA accorda con lo stipulante l importo dell indennità giornaliera assicurata. 4.2 È consentito assicurare al massimo un indennità giornaliera di CHF 30 al giorno. Questo importo massimo non può essere oltrepassato accumulando i diversi termini d attesa. 4.3 Assicurazioni esistenti fuori dalla CONCORDIA vengono computate sull importo massimo consentito. III. Stipulante dell assicurazione 5 Ammissione 5.1 Può stipulare l assicurazione d indennità giornaliera ogni persona che è domiciliata in Svizzera o che vi esercita un attività lucrativa e ha compiuto il 15 anno, ma non ancora il 65 anno d età. 5.2 Non possono stipulare un assicurazione d indennità giornaliera gli assicurati che sono in mora con il pagamento dei premi o delle partecipazioni ai costi, per i quali è prevedibile il subentro di un sovrindennizzo oppure coloro che sono stati espulsi da un assicurazione d indennità giornaliera o che hanno già percepito le prestazioni massime. 6 Proposta d assicurazione 6.1 La proposta d assicurazione dev essere presentata per iscritto dal richiedente sull apposito formulario della CONCORDIA. Il richiedente è tenuto a rispondere in modo completo e veritiero alle domande poste. 6.2 Prima di compilare la proposta d assicurazione il richiedente può prendere visione del regolamento. 6.3 Firmando la proposta d assicurazione: riconosce i regolamenti, le tariffe e le eventuali ulteriori disposizioni impegnative della CONCORDIA come giuridicamente vincolanti; autorizza i medici da lui consultati ed i precedenti assicuratori a comunicare alla CONCORDIA i dati concernenti il suo stato di salute ed eventuali decorsi di malattie o infortuni che sono necessari per la valutazione della proposta d assicurazione e per l esecuzione dell assicurazione. 6.4 Per una persona che non esercita i diritti civili, la proposta d assicurazione dev essere presentata dal suo rappresentante legale. 7 Visita medica per l ammissione 7.1 La CONCORDIA può domandare al richiedente di presentare un attestato medico sulle condizioni della sua salute sul formulario messo a disposizione dalla CONCORDIA. La CONCORDIA si assume parte delle relative spese. Se l attestato medico non viene pre sentato entro due mesi, la proposta d assicurazione decade. 7.2 La CONCORDIA è inoltre autorizzata a disporre a proprie spese una visita presso un medico di fiducia. In tal caso il medico sarà designato dalla CONCORDIA stessa. 8 Ammissione con riserva 8.1 Malattie e postumi d infortunio esistenti al momento della proposta d assicurazione o manifestatisi già in precedenza, e che per esperienza sono soggetti a ricadute, possono essere esclusi dall assicurazione con una riserva al momento dell ammissione. 8.2 La riserva viene notificata per iscritto con l indicazione esatta dell inizio e della fine della durata di tale riserva. L assicurato deve riconoscere con la sua firma la riserva entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Se egli lascia trascorrere infruttuosamente il termine stabilito, la proposta d assicurazio ne decade. 8.3 La riserva vale dall inizio dell assicurazione e decade dopo cinque anni automaticamente. 8.4 L assicurato è libero di attestare a sue spese prima del decorrere del periodo di cinque anni che la riserva non è più giustificata. 8.5 Se nella proposta d assicurazione l assicurato ha dato indicazioni false o incomplete su malattie e postu mi d infortunio, la CONCORDIA può apporre in seguito una riserva retroattiva. 9 Cambiamento d assicuratore 9.1 Alle persone che cambiano la loro assicurazione d indennità giornaliera secondo l art. 70 cpv. 1 lett. a c LAMal da un altro assicuratore alla CONCORDIA, non viene aggiunta nessuna nuova riserva. Riserve dell assicuratore precedente proseguono fino alla scadenza del termine originale. 9.2 Le prestazioni ricevute dall assicuratore precedente vengono computate sulla durata del diritto a prestazioni. 9.3 Per persone che entrano nella CONCORDIA in base ad un contratto di fusione valgono le disposizioni contrattuali di passaggio. 2 Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera 2016

3 10 Inizio dell assicurazione 10.1 L assicurazione inizia con il primo del mese successivo alla presentazione della proposta d assicurazione Se ci fossero cause particolari, l inizio dell assicurazione può essere fissato per il primo di un altro mese Per persone con diritto al libero passaggio legale, l assicurazione ha inizio con il verificarsi della causa del diritto al libero passaggio purché il precedente assicuratore abbia informato in tempo utile l assicurato in merito al suo diritto di libero passaggio e che l attestazione dell assicurazione previgente sia stata presentata entro tre mesi. IV. Modifica dell assicurazione 11 Aumento dell assicurazione 11.1 Un aumento dell indennità giornaliera assicurata può essere richiesta per il primo del mese seguente Le disposizioni sulla stipulazione dell assicurazione, soprattutto gli art. 5 8, valgono per analogia anche per gli aumenti d assicurazione. 12 Riduzione dell assicurazione 12.1 Rispettando un termine di disdetta di un mese si può richiedere per iscritto una riduzione dell assicurazio ne per la fine di un mese La CONCORDIA ha il diritto di ridurre essa stessa l assicurazione se: l assicurato trascura gravemente i doveri e le obbligazioni regolamentari. L art. 16 vale per analogia; l assicurato, nonostante intimazioni, non adempie ai suoi impegni finanziari. L art. 16 vale per analogia. 13 Trasformazione dell assicurazione 13.1 Purché siano adempiute le premesse riportate agli art. 5 segg., nell assicurazione d indennità giornaliera esistente è possibile qualsiasi trasformazione degli importi d indennità giornaliera e dei termini d attesa, con mantenimento del gruppo d età esistente, premesso che ciò non causi un aumento del premio Gli assicurati disoccupati possono, entro 30 giorni dall annuncio all assicurazione disoccupazione, trasformare la loro assicurazione d indennità giornaliera esistente, per lo stesso importo e indipendentemente dallo stato di salute, in un assicurazione con un termine d attesa di 30 giorni. V Fine dell assicurazione 14 Estinzione dell assicurazione 14.1 L assicurazione si estingue in seguito a: abbandono del domicilio secondo il diritto civile nel raggio d attività della CONCORDIA, per frontalieri alla cessazione dell attività lucrativa in Svizzera; disdetta; verificarsi di un motivo legale di libero passaggio; espulsione; raggiungimento della durata massima delle prestazioni; decesso dell assicurato L assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla CONCORDIA, se uno dei motivi menzionati nell art dovesse verificarsi. 15 Disdetta 15.1 La disdetta dell assicurazione d indennità giornaliera può essere dichiarata dall assicurato in qualsiasi momento per la data del 30 giugno o del 31 dicembre con preavviso di tre mesi Un assicurato può disdire l assicurazione per la fine di un mese se deve entrare in un assicurazione d indennità giornaliera prescritta dal suo datore di lavoro oppure se cessa la sua attività lavorativa La disdetta dev essere inoltrata per iscritto. 16 Espulsione 16.1 L assicurato può essere espulso dall assicurazione se si comporta in modo abusivo, se esistono ragioni gravi imperdonabili e se rende inaccettabile per la CONCORDIA il proseguimento dell assicurazione Ragioni gravi si hanno in particolare se l assicurato: ha dato indicazioni incomplete o false nella proposta d assicurazione; nonostante diffide di pagamento non ha adempito agli impegni finanziari; abusa o cerca di usufruire illecitamente della CONCORDIA; viola gravemente gli obblighi regolamentari o se si oppone alle disposizioni del medico o del medico di fiducia. 17 Attestazione dell assicurazione previgente All estinguersi dell assicurazione prima del 65 anno compiuto viene rilasciato all assicurato con diritto al libero passaggio legale un attestazione dell assicurazione d indennità giornaliera previgente purché abbia adempito ai suoi obblighi verso la CONCOR DIA. VI. Prestazioni 18 Entità delle prestazioni 18.1 L indennità giornaliera assicurata viene accordata in caso di completa incapacità al lavoro certificata dal medico. In caso d incapacità al lavoro parziale certificata dal medico di almeno il 50 %, l indennità giornaliera viene accordata in proporzione al grado dell incapacità al lavoro. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità al lavoro residua. Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera

4 18.2 Se la malattia risp. l infortunio è soltanto in parte la causa dell incapacità al lavoro, la CONCORDIA accorda solo la parte corrispondente delle prestazioni. Tale parte viene stabilita in base ad un certificato o ad una perizia medica. 19 Inizio delle prestazioni 19.1 Il diritto ad indennità giornaliere inizia dopo la decorrenza del termine d attesa concordato, però al più presto cinque giorni prima del primo trattamen to medico Il termine d attesa è calcolato per ogni evento assicurativo separatamente. Restano riservate le ricadute secondo l art Ricaduta Se dopo un evento assicurativo, per il quale sono dovute prestazioni, segue immediatamente un nuovo caso di malattia dovuto ad un altra o alla stessa causa, che provoca un ulteriore incapacità al lavoro, i due casi di malattia equivalgono, per ciò che riguarda il termine d attesa, ad un unico caso di malattia, premesso che nel periodo tra i due eventi non sussistesse una capacità al lavoro superiore al 50 % durante almeno 30 giorni. 21 Durata delle prestazioni 21.1 Le prestazioni d indennità giornaliera in caso d incapacità al lavoro completa o parziale vengono accordate, per una o più malattie risp. infortuni, per un massimo di 720 giorni nell arco di 900 giorni consecutivi Termini d attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, vengono computati sulla durata massima delle prestazioni La persona assicurata non può impedire l esaurimento della durata delle prestazioni dell assicurazione d indennità giornaliera rinunciando a prestazioni. 22 Estinzione del diritto alle prestazioni Il diritto alle prestazioni si estingue (incluse le prestazioni per le incapacità al lavoro in corso) con la fine dell assicurazione. 23 Sovrindennizzo 23.1 L assicurazione d indennità giornaliera non deve comportare un sovrindennizzo per l assicurato. Vi è sovrindennizzo nella misura in cui le prestazioni dell indennità giornaliera superano la perdita presumibile di reddito o il corrispettivo per la prestazione lavo rativa che non ha potuto svolgere o per i disoccupati l importo dell indennizzo di disoccupazione La CONCORDIA riduce le sue prestazioni nella misura in cui l assicurato ne trae un guadagno Per il calcolo del sovrindennizzo sono da tenere in considerazione un eventuale obbligo di continuazione nel versamento del salario da parte del dato re di lavoro ed eventuali prestazioni di altri assicuratori sociali Qualora l indennità giornaliera venisse ridotta in seguito a sovrindennizzo, l assicurato ha diritto all equivalente di 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in proporzione alla riduzione Agli assicurati che non sono in grado di documentare la perdita non coperta di reddito risp. il corrispettivo per la prestazione lavorativa che non hanno potuto svolgere, è accordata un indennità giornaliera di CHF 10 al massimo. 24 Disoccupazione Ai disoccupati viene pagata, in caso d incapacità al lavoro del 50 % la mezza indennità giornaliera, in caso d incapacità al lavoro superiore al 50 %, l intera indennità giornaliera. 25 Maternità 25.1 Per gravidanza e parto è accordata durante 16 settimane l indennità giornaliera che l assicurata aveva assicurato fino al giorno del parto, per almeno 270 giorni e senza interruzione superiore a tre mesi. Questi presupposti valgono anche per il diritto a prestazioni derivanti da un aumento dell assicurazione concluso più tardi Le prestazioni d indennità giornaliera in caso di maternità vengono versate dopo una gravidanza che sia durata almeno 28 settimane, anche se il bambino non è nato vivo Il diritto alle prestazioni d indennità in caso di maternità nasce al più presto due settimane prima del parto Il termine d attesa convenuto viene computato sulle 16 settimane Le prestazioni per maternità non vengono computate sulla durata massima delle prestazioni e vengono concesse anche dopo l esaurimento di questa durata. 26 Prestazioni in età AVS 26.1 La copertura assicurativa esistente all entrata nell età AVS viene ridotta automaticamente a CHF 5. Se in quel momento l assicurato ha una capacità al lavoro di almeno il 50 % e continua a svolgere un attività lucrativa, può, su richiesta, mantenere la copertura assicurativa esistente In età AVS le indennità giornaliere vengono versate da tutte le assicurazioni complessivamente per un massimo di 180 giorni nell arco di 900 giorni consecutivi; dopodiché le assicurazioni si estinguono. Le indennità giornaliere percepite immediatamente prima dell inizio dell età AVS vengono computate se insieme superano la durata massima delle prestazioni dell art Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera 2016

5 26.3 Nell età AVS i termini d attesa concordati vengono computati al periodo di prestazioni solo per una durata massima di 30 giorni. 27 Infortunio 27.1 Se il rischio d infortunio è compreso nell assicurazione, in caso d infortunio vengono versate le stesse prestazioni come per malattia È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisicia o psichica o che provochi la morte, nonché lesioni corporali paragonabili ad infortunio e le malattie professionali come definite nell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). 28 Infermità congenite Le infermità congenite sono assimilate alle malattie. 29 Prestazioni all estero 29.1 Per incapacità al lavoro all estero, l indennità giornaliera è versata soltanto per la durata d una degenza in uno stabilimento ospedaliero Se l assicurato lavora all estero per un datore di lavoro svizzero viene accordata l indennità giornaliera. Oltre al certificato medico, l assicurato deve farsi confermare la sua incapacità al lavoro anche dal datore di lavoro Prestazioni d indennità giornaliera all estero sono accordate solo durante la degenza ospedaliera nel paese di soggiorno attuale. In caso di trasferimenti e trattamenti in terzi paesi nessuna prestazione può essere rivendicata Se l assicurato si reca all estero per terapie, cure o parto, non vengono accordate prestazioni. 30 Obbligo di notifica 30.1 Se l assicurato si ammala o subisce un infortunio è tenuto a presentare alla CONCORDIA il certificato medico sull incapacità al lavoro entro cinque giorni, in caso di soggiorno all estero entro quattordici giorni. Egli è obbligato a notificare senza indugio qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l erogazione di una sua prestazione In caso d infortunio l assicurato deve presentare inoltre un avviso d infortunio che fornisce informazioni riguardanti: l ora, il luogo e le circostanze dell infortunio; il medico curante o l ospedale; eventuali responsabili e assicurazioni interessati In caso di ritardo ingiustificato della notifica, il diritto alle prestazioni assicurate inizia dal momento della ricezione della notifica. 31 Obbligo di riduzione di sinistri 31.1 In caso di malattia e infortunio l assicurato è tenuto a fare tutto ciò che favorisce la guarigione e a tralasciare tutto quello che la ritarda. Deve seguire le disposizioni del medico curante In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un altra professione o campo d attività La CONCORDIA si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento delle visite di controllo presso gli assicurati incapaci al lavoro o di incaricare una terza persona con questo compito. 32 Obbligo di collaborazione 32.1 L assicurato deve fornire la prova della perdita di reddito risp. del corrispettivo per la prestazione lavorativa che non ha potuto svolgere A conclusione dell incapacità al lavoro deve essere inviata immediatamente alla CONCORDIA una dichiarazione sul grado e sulla durata dell incapacità al lavoro Gli assicurati che hanno stipulato anche presso un altro assicuratore un assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio sono tenuti ad informarne la CONCORDIA al più tardi al verificarsi d un evento assicurato L assicurato deve fornire gratuitamente alla CONCORDIA tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Ne fa parte anche la presentazione di conteggi ed eventuali decisioni di altri assicuratori sociali e di documenti d eventuali assicuratori privati L assicurato deve autorizzare tutte le persone ed i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici e gli ospedali, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire tutte le informazioni, che sono necessarie per accertare il diritto a prestazioni L assicurato deve informare la CONCORDIA sul tipo e l entità di tutte le prestazioni che potrà richiedere o che gli verranno versate in caso di malattia o infortunio da terzi obbligati al pagamento per atto illecito, contratto o legge L assicurato deve notificare senza indugio ogni modi fica della sua situazione personale riguardo al rapporto assicurativo (p.es. cambiamento di domicilio). 33 Limitazioni delle prestazioni 33.1 Non vengono accordate prestazioni d indennità giornaliera: dopo esaurimento della durata massima alle prestazioni; durante il periodo di carenza in caso di maternità (art. 25); per il periodo prima della ritardata notifica dell incapacità al lavoro; per il periodo prima dell adempimento degli obblighi finanziari; Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera

6 per malattie e postumi d infortunio soggetti a riserva; per malattie e postumi d infortunio che furono tenuti segreti in occasione della conclusione dell assicurazione o dell aumento dell assicurazione, qualora si rinunciasse ad una riserva retroattiva; in caso di partenza per l estero per terapia, cura o parto; in caso di rifiuto di sottoporsi alla visita di un medico di fiducia; durante il periodo in cui l assicurato subisce una pena o una misura penale Le prestazioni assicurative vengono ridotte e in casi particolarmente gravi negate: se l assicurato viola i doveri e le obbligazioni regolamentari; per malattie, infortuni o le loro conseguenze che l as sicurato ha provocato o aggravato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto; per infortuni, che sono da ricondurre a pericoli straor dinari o ad atti temerari. Fanno stato le definizioni e massime di riduzione dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 34 Prestazioni di terzi 34.1 Se l assicurato ha diritto a prestazioni dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell assicurazione invalidità o dell assicurazione militare, la CONCORDIA accorda le prestazioni successivamente a quelle delle relative istituzioni d assicurazioni sociali La CONCORDIA accorda le sue prestazioni solo se il caso è stato annunciato a tempo debito alle relative istituzioni d assicurazione sociale Se presso un altro assicuratore esiste un assicurazione d indennità giornaliera simile secondo la LAMal, la CONCORDIA riduce in caso di sovrindennizzo le sue prestazioni proporzionalmente all assicurazione esistente presso il rispettivo assicuratore Se oltre alla CONCORDIA assicuratori privati d indennità giornaliera per malattie o infortuni sono tenuti a prestazioni, la CONCORDIA deve versare le proprie prestazioni al massimo nella misura in cui, considerate le altre prestazioni, l assicurato non trae un guadagno dall assicurazione Rispetto a terzi responsabili dell evento assicurato, la CONCORDIA subentra al momento del verificarsi dell evento per i diritti dell assicurato nella misura delle prestazioni versate Se un altro assicuratore sociale o di malattia o infortuni riduce le sue prestazioni per ragioni che secondo l art autorizzano anche la CONCORDIA ad una riduzione delle prestazioni, la CONCORDIA non sostituisce la perdita derivante dalla riduzione dell altro assicuratore Se prima dell inizio dell assicurazione presso la CONCORDIA l assicurato ha ricevuto per un infortunio da un terzo tenuto al pagamento per atto illecito, contratto o legge un risarcimento in capitale, per la CONCORDIA non esiste obbligo di prestazione per le conseguenze di questo infortunio anche dopo un eventuale termine di riserva. Questa disposizione vale anche in caso di malattia. 35 Prestazioni anticipate Le prestazioni anticipate della CONCORDIA rispetto ad altri assicuratori sociali si regolano secondo la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). 36 Conteggio di prestazioni, obbligo di rimborso 36.1 La CONCORDIA può conteggiare le sue prestazioni con crediti nei confronti dell assicurato. L assicurato non ha nessun diritto di fare dei conteggi Prestazioni percepite illegittimamente dall assicurato devono essere rimborsate alla CONCORDIA. 37 Divieto di cessione e di pignoramento Crediti nei confronti della CONCORDIA non possono essere né ceduti, né dati in pegno. 38 Pagamento di prestazioni 38.1 I pagamenti della CONCORDIA dopo esame del diritto alle prestazioni sono effettuati esclusivamente in franchi svizzeri Se il pagamento delle prestazioni dev essere effettuato all assicurato, questo è obbligato a comunicare alla CONCORDIA un conto bancario o postale svizzeri quale indirizzo di pagamento. Nel caso di mancata comunicazione, all assicurato verrà addebitato un contributo forfetario alle spese. VII. Premi 39 Premi mensili 39.1 I premi scadono il primo di ogni mese e sono da pagare anticipatamente. L assicurato è obbligato a versare i suoi premi mensili sia quando è in buona salute, sia quando è malato È possibile un pagamento anticipato per due mesi, tre mesi, sei mesi o per un anno intero Se l assicurato dispone di più assicurazioni presso la CONCORDIA (inclusa l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie), egli deve scegliere un modo di pagamento unitario Se l assicurazione inizia o finisce nel corso di un mese, il premio è dovuto su base giornaliera L assicurato in arretrato con il pagamento dei suoi premi non ha alcun diritto a prestazioni assicurative. La CONCORDIA ha il diritto di farsi rimborsare le spese causate da debitori morosi, come interessi di mora e spese per solleciti, esecuzioni, ecc. 6 Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera 2016

7 40 Tariffa dei premi 40.1 I premi sono fissati in una speciale tariffa dei premi Essi possono essere graduati secondo regioni e gruppi d età all ammissione. 41 Graduazione secondo l età all ammissione 41.1 I premi sono graduati a seconda dell età all ammissione. L età all ammissione equivale all età al momento della stipulazione del contratto. L assicurato è assegnato al rispettivo gruppo d età all ammissione in modo permanente Esistono i seguenti gruppi d età all ammissione: età all ammissione 20: fino al 20 anno compiuto età all ammissione 25: fino al 25 anno compiuto età all ammissione 30: fino al 30 anno compiuto età all ammissione 35: fino al 35 anno compiuto età all ammissione 40: fino al 40 anno compiuto età all ammissione 45: fino al 45 anno compiuto età all ammissione 50: fino al 50 anno compiuto età all ammissione 55: fino al 55 anno compiuto età all ammissione 60: fino al 60 anno compiuto età all ammissione 65: fino al 65 anno compiuto 41.3 Per un successivo aumento dell assicurazione vale il gruppo d età all ammissione che corrisponde all età dell assicurato al momento dell inizio dell assicurazione più elevata Persone con diritto al libero passaggio legale vengono assegnate al gruppo d età all ammissione che corrisponde all età al momento del loro passaggio alla CONCORDIA. VIII. Assicurazione collettiva 42 Principo 42.1 L assicurazione d indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d assicurazione collettiva Disposizioni divergenti nei contratti d assicurazione collettiva hanno la precedenza sulle disposizioni del presente regolamento Nell assicurazione collettiva il termine d attesa viene calcolato una sola volta entro 365 giorni. 43 Stipulazione del contratto Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da: 43.1 datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti; 43.2 associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri; 43.3 associazioni di dipendenti, per i propri membri. 44 Passaggio all assicurazione individuale 44.1 Gli assicurati, quando cessano di appartenere alla cerchia di assicurati collettivi, hanno il diritto di passare all assicurazione individuale se risiedono o esercitano un attività lucrativa nel raggio d attività della CONCORDIA e se notificano il passaggio per iscritto entro tre mesi dalla comunicazione della CONCORDIA. Lo stesso diritto vale anche per gli assicurati collettivi quando il contratto d assicurazione collettivo scade. Per quanto nell assicurazione individuale l assicurato non assicuri prestazioni maggiori, non vengono fatte nuove riserve assicurative Per fissare i premi al passaggio nell assicurazione individuale, fa stato l età all inizio dell assicurazione presso la CONCORDIA. Le prestazioni percepite fino a quel momento vengono computate alla durata delle prestazioni nell assicurazione individuale Una riserva applicata all inizio dell assicurazione col lettiva e che a causa delle disposizioni dell assicurazione collettiva non aveva validità, entra in vigore al passaggio nell assicurazione individuale, se non è ancora scaduta. IX. Disposizioni varie 45 Agenzia competente 45.1 L assicurato deve affiliarsi all agenzia competente per il suo domicilio. Fa stato il domicilio secondo il diritto civile In caso di appartenenza ad una agenzia non competente con premi maggiori non esiste diritto al rimborso della differenza tra i premi I cambiamenti d indirizzo sono da notificare entro un mese all agenzia. Questa procede alla nuova assegnazione Premi scaduti sono da conteggiare con la vecchia agenzia fino al momento del cambiamento. 46 Obbligo del segreto I collaboratori della CONCORDIA che vengono a conoscenza di diagnosi, condizioni di salute, diritto alle prestazioni e prestazioni ricevute, come pure di condizioni patrimoniali e di reddito degli assicurati, sono pienamente sottoposti all obbligo del segreto. In caso di violazione vengono applicate le disposizioni del diritto penale. 47 Contenzioso 47.1 Se un assicurato non accetta una risoluzione della CONCORDIA, può richiedere l emanazione entro 30 giorni d una decisione formale motivata per iscritto con l indicazione del rimedio giuridico La decisione formale della CONCORDIA può essere impugnata facendo opposizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica presso la Sede principale della CONCORDIA. L opposizione dev essere motivata La decisione su opposizione della CONCORDIA è impugnabile entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso di diritto amministrativo al tribunale cantonale delle assicurazioni. Ricorso può essere interposto Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera

8 anche se la CONCORDIA, malgrado richiesta dell interessato, non notifica alcuna decisione o decisione su opposizione Per il ricorso di diritto amministrativo è competente il tribunale delle assicurazioni del cantone dove l assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Se la persona assicurata è domiciliata all estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del cantone del suo ultimo domicilio in Svizzera o quello del cantone di domicilio dell ultimo datore di lavoro svizzero; se ambedue questi domicili non possono essere accertati, è competente il tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna Le decisioni formali o le decisioni su opposizione della CONCORDIA crescono in giudicato alla scadenza inutilizzata del termine di opposizione risp. di ricorso. 48 Applicazione di questo regolamento 48.1 Per tutti i punti non espressamente stabiliti in questo regolamento valgono le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) come pure della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) La forma maschile scelta in questo regolamento e in altre disposizioni è valida anche per le persone di sesso femminile. 49 Comunicazioni Le comunicazioni della CONCORDIA che riguardano il rapporto assicurativo vengono pubblicate in forma giuridicamente valida a mezzo di circolari o sulla rivista dei membri. 50 Entrata in vigore 50.1 Questo regolamento è stato deliberato dal consiglio d amministrazione il 25 ottobre 1996 e entra in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 9 febbraio 2001 (art. 2, 14, 20, 23.3, 26.1, 26.2, 31.2, 32.4 e 48) entrano in vigore il 1 marzo Le modifiche del 13 dicembre 2002 (art. 1, 2.1, 30.1, 31.2, 32.4, 32.5, 32.7, , , , 35, 38, 39.5, 47.4, 48.1) entrano in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 16 settembre 2005 (art. 4.3, 9.2, 25.3, 41.1, 41.3 e 44.1) entrano in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 4 maggio 2007 (art. 3.1, 49 e 50) entrano in vigore con effetto retroattivo il 1 gennaio La modifica del 6 giugno 2016 (art. 39.4) entra in vigore con effetto retroattivo al 3 dicembre CONCORDIA Bundesplatz Lucerna Telefono info@concordia.ch 2.02.I.02 (08.16) 8 Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera 2016

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