Consiglio di Disciplina dell Ordine degli Ingegneri di Milano

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1 Consiglio di Disciplina dell Ordine degli Ingegneri di Milano Regolamento Approvato dal Consiglio di Disciplina in data con successiva modifica del Il Consiglio di Disciplina. 1) Il Consiglio di Disciplina dell Ordine, istituito con il DPR 137/2012 è chiamato a esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico vigente all'epoca degli illeciti che gli iscritti abbiano commesso nell esercizio della professione. L azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze commessi dagli iscritti, su iniziativa del del Consiglio di Disciplina, su indicazioni del dell Ordine o su decisione del Consiglio di disciplina. 2) Secondo l art. 2 comma 2 del Regolamento per la designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina Territoriali in attuazione dell art. 8, comma 3, del Decreto del della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, le cariche dei Consiglieri sono così attribuite: - la carica di del Consiglio di Disciplina è assegnata al con maggiore anzianità di iscrizione all Albo, o quando vi sia anche un solo componente non iscritto all Albo, al componente con maggiore anzianità anagrafica; - la carica di del Consiglio di Disciplina è assegnata al con minore anzianità d iscrizione all Albo o quando vi sia anche un solo componente non iscritto all Albo, al componente con minore anzianità anagrafica. Nei Consigli con più di tre componenti è prevista l articolazione interna in Collegi di disciplina composti ciascuno da tre Consiglieri. L assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi è stabilita dal del Consiglio di Disciplina. Per ogni Collegio viene nominato un ed un, sulla base dei seguenti criteri: - la carica di del Collegio è assegnata al con maggiore anzianità di iscrizione all Albo, ovvero quando vi siano presenti non iscritti all Albo, al con maggiore anzianità anagrafica; - la carica di del Collegio è assegnata al con minore anzianità di iscrizione all Albo, ovvero quando vi siano presenti non iscritti all Albo, al con minore anzianità anagrafica. del Consiglio di Disciplina del Consiglio di Disciplina I Collegio di Disciplina II Collegio di Disciplina III Collegio di Disciplina IV Collegio di Disciplina V Collegio di Disciplina 1

2 3) Funzioni dei Consiglieri di Disciplina. 2 I) Il del Consiglio di Disciplina ha il compito di: a) esaminare le istanze pervenute al Consiglio di Disciplina (da ora CdD) ed attribuire le pratiche ai Collegi di Disciplina (da ora Collegi), attenendosi ai seguenti criteri: -competenza specifica del Collegio funzionale all argomento, -numero di pratiche in carico a ciascun Collegio, -assenza di manifesti conflitti d interesse; b) gestire l organizzazione del CdD; c) convocare le sedute plenarie e dirigerne lo svolgimento; d) esaminare le bozze dei verbali delle riunioni del CdD prima della diffusione ai Consiglieri; e) mantenere l organizzazione adeguata e rispondente alle necessità che evolvono; f) verificare periodicamente con i Segretari dei Collegi lo stato d avanzamento delle pratiche; g) fornire consulenza, quando richiesta, ai singoli Collegi; h) prendere visione dei verbali decisori dei Collegi a chiusura del procedimento; i) istruire la Segreteria amministrativa al fine di notificare la chiusura del procedimento alle parti interessate; j) presiedere uno dei cinque Collegi. II) Il del Consiglio di Disciplina ha il compito di: a) coadiuvare il nel lavoro di organizzazione generale del CdD; b) individuare in accordo con il le date delle riunioni del CdD previa prenotazione degli spazi presso la Segreteria amministrativa; c) raccogliere mensilmente lo stato di avanzamento delle pratiche dai Segretari dei Collegi al fine di aggiornare il del CdD; d) predisporre l avviso di convocazione di ogni riunione a seguito di consultazione con il e inviarlo alla Segreteria amministrativa, per la formale comunicazione a tutti i Consiglieri; e) redigere il verbale di ogni seduta del CdD, sottoporlo al del CdD per controllo, provvedere ad eventuali modifiche, quindi inviarlo a mezzo a tutti i Consiglieri ed alla Segreteria Amministrativa che si occuperà dell archiviazione del documento in originale; f) svolgere la mansione di all interno di uno dei cinque Collegi. III) Il di ogni Collegio di Disciplina ha il compito di: a) esaminare le pratiche assegnate e decidere collegialmente il giudizio; b) indire le audizioni attenendosi ai tempi tecnici delle Poste e del Tribunale 1 ; c) vigilare sulla corretta applicazione dei flow charts e modulistica approvati dal CdD; d) assicurarsi che per ogni pratica, l iter procedurale sia condotto secondo normativa e che la documentazione originale sia consultata esclusivamente nei locali dell Ordine; e) nominare un relatore del procedimento qualora si avviasse l iter sanzionatorio (il relatore diventa il referente di eventuali richieste di accesso agli atti). IV) Il del Collegio ha il compito di: a) coadiuvare il del Collegio nel lavoro di organizzazione generale del Collegio; b) coordinare le sedute del proprio Collegio previa prenotazione degli spazi presso la Segreteria; c) aggiornare sistematicamente lo stato di avanzamento delle pratiche in carico al proprio Collegio ed anche, mensilmente (entro la prima decade del mese), il del Consiglio; d) redigere i verbali nel corso delle audizioni attenendosi ai flow charts e alla modulistica approvati dal CdD, condividerne i contenuti con i Colleghi e sottoscriverli unitamente al Convenuto; e) redigere i verbali decisori attenendosi ai flow charts e alla modulistica approvati dal CdD, condividerne i contenuti con i colleghi e sottoscriverli; 1 si calcolino 30 giorni per le spedizioni via posta raccomandata in assenza di PEC del destinatario e 45 giorni per la presentazione delle notifiche al Tribunale.

3 f) trasmettere tempestivamente copia del verbale decisorio al del CdD e alla Segreteria amministrativa, al fine di consentire la conclusione dell iter procedurale e l aggiornamento del database; g) includere nei fascicoli dei procedimenti o consegnare alla Segreteria amministrativa i verbali di audizione e i verbali decisori originali corredati da firma. V) La Segreteria amministrativa ha il compito di: a) ricevere la corrispondenza, valutare la correttezza formale dei contenuti, richiedere eventuali integrazioni/correzioni, gestire il Protocollo e provvedere all inoltro tempestivo di atti e informazioni istituzionali a chi di competenza; b) aggiornare e conservare l archivio della corrispondenza e delle pratiche; c) fornire risposte autonome agli Enti e agli utenti secondo la casistica concordata con i Consiglieri; d) aggiornare il database dei procedimenti in base a quanto notificato dai Segretari dei Collegi (punto 4g); e) convocare le adunanze Consigliari secondo le istruzioni fornite dal e dal (punto 2d) e raccogliere le adesioni dei partecipanti; f) segnalare i dovuti aggiornamenti organizzativi del CdD all ufficio amministrazione trasparente; g) comporre i fascicoli dei procedimenti; h) riferirsi all apposito ufficio dell Ordine per l aggiornamento dell anagrafica e per l avanzamento dei procedimenti a carico di iscritti morosi della quota; i) curare i contatti con Inarcassa per l aggiornamento dei procedimenti a carico di iscritti inadempienti della dichiarazione reddituale e del volume d affari; l) provvedere alla stesura e all inoltro delle convocazioni di audizione di iscritti ed istanti, su indicazione del del Collegio, attenendosi alla modulistica approvata dal Consiglio; m) provvedere alla stesura e all inoltro delle notifiche decisorie e all elaborazione degli atti giudiziari, su indicazione del del Collegio, attenendosi alla modulistica approvata dal Consiglio. 4) Sanzioni. 1. Il Collegio può pronunciare contro gli iscritti all albo, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni, adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche: a) Avvertimento Consiste in una comunicazione del del CdD all incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l esortazione a non ricadervi (viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione); b) Censura La censura, ossia una comunicazione del del CdD con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo; viene notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario (inflitta nei casi di abusi o di mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione); c) Sospensione La sospensione dall esercizio della professione fino al massimo di sei mesi per violazioni del codice deontologico ( consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l ha comminata). La sospensione ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca. d) Sospensione a tempo indeterminato i- Per Morosità - La sanzione della sospensione dall esercizio della professione è inflitta a tempo indeterminato ex art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536, in caso di procedimento disciplinare per mancato pagamento di una o più annualità di iscrizione all'albo, fino a che l iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati. ii- La sanzione della sospensione dall esercizio della professione è inflitta a tempo indeterminato ex art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536, anche in caso di procedimento disciplinare per mancate dichiarazioni ad 3

4 Inarcassa. Tale sospensione rimane in essere fino ad avvenuta trasmissione della dichiarazione reddituale da parte dell Iscritto ad Inarcassa; e) Cancellazione La cancellazione dall albo é disposta quando l iscritto perde i diritti civili. La cancellazione dall albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l intera durata dell interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l ha comminata. La sanzione della cancellazione dall albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell albo. In caso di cancellazione rimane fermo l obbligo per l incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all albo. 2. Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il CdD, a seconda delle circostanze, previa assegnazione della questione ad un Collegio, comunica al dell Ordine di disporre la cancellazione dall albo o pronunciare la sospensione. 3. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l iscrizione nell albo, è sempre ordinata la cancellazione dallo stesso. 4. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati d ufficio dal CdD, previa assegnazione della questione ad un Collegio, anche su segnalazione dell Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare. 5) Notifica delle sanzioni Ogni decisione del CdD deve essere trasmessa al del CdD il quale provvede alla relativa notifica, in particolare: 1. Se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare una comunicazione all iscritto, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità ed inviata, per conoscenza, al dell Ordine. 2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall albo sono notificate all iscritto dal del CdD all iscritto, per mezzo dell ufficiale giudiziario ed inviate, per conoscenza, al dell Ordine. 3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall esercizio professionale e di cancellazione dall albo vengono inviati, dall Ordine, agli Enti ai quali viene trasmesso l Albo e in conoscenza al CdD. Ogni decisione deve inoltre essere inviata al del Consiglio dell Ordine territoriale il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (Cfr. Indicazioni per la trattazione dei giudizi disciplinari allegata alla Circ.CNI n. 366 del 2014). Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al CNI. 6) Competenza territoriale Il procedimento disciplinare è di competenza del CdD presso l Ordine nel cui albo il professionista è iscritto; ciò anche nel caso dovessero insorgere conflitti di interesse o di incompatibilità di cui agli articoli seguenti. 7) Incompatibilità 1. Le incompatibilità dei componenti del CdD sono quelle regolate all'art. 3 del Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012, cui si rinvia. 2. Qualora l incolpato sia un dell Ordine, ovvero il denunciante sia un dell Ordine o un componente del CdD e l interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il procedimento disciplinare rimane di competenza del CdD presso il medesimo Ordine; qualora il procedimento riguardi un componente del CdD, la questione verrà esaminata da un Consiglio di Disciplina dell Ordine viciniore (Cfr- Corc- CMO 497/2015 e parere Min. Giust. del 13/01/2015) 4

5 8) Richiesta dell'azione disciplinare e assegnazione della pratica 1. L azione disciplinare, avente origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, viene verificata preliminarmente dal del Consiglio di Disciplina. 2. In caso di richieste generiche, ove non siano precisati il nominativo dell'iscritto o l'esposto pervenga attraverso non certificata, il del Collegio di Disciplina, attraverso la segreteria del Consiglio di Disciplina, richiede all'esponente gli elementi necessari per poter avere una provenienza certa dei dati dell'esponente e le generalità dell'incolpato, e comunque ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria. 3. Qualora si apprenda che a carico dell iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al del Collegio esperire le iniziative più opportune per verificare l esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare. 4. Il del CdD, esaminati gli elementi su cui si fonda l'azione disciplinare, assegna la pratica ad uno dei Collegi. A compendio di quanto espresso nel regolamento, per facilitare il compito dei Collegi, si rimanda ai vari flow charts corredati da moduli e fac simili disponibili per i Consiglieri in formato digitale: I. Scheda sintetica del procedimento disciplinare; II.Flow chart 1 e modulistica per procedimenti avviati a carico di iscritti all Albo Professionale su istanza di iscritti, cittadini, Procuratore; III.Flow chart 2 e modulistica per procedimenti avviati a carico di contribuenti irregolari iscritti all Albo Professionale su istanza di Inarcassa; IV.Flow chart 3 e modulistica per procedimenti avviati a carico di contribuenti morosi iscritti all Albo Professionale su istanza dell Ordine. 9) Astensione e ricusazione. Ogni componente del Collegio che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al del CdD; quest ultimo procederà alla assegnazione della pratica ad altro Collegio, al fine di eliminare il conflitto di interesse. 10) Presentazione degli esposti. Gli esposti possono essere inviati dai ricorrenti al CdD a mano, per posta raccomandata o preferibilmente per ordinaria o certificata. 11) Apertura della pratica e fase preliminare. 1. A seguito dell assegnazione della questione disciplinare, il del Collegio è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell istruttoria. 2. L azione del Collegio deve tendere all accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche. 3. Il Collegio assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, attraverso l intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può anche sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi, ed tal fine convoca a mezzo raccomandata a/r - PEC il professionista, comunicando l oggetto della vertenza, la parte attrice e la data di presentazione dell esposto, avvisandolo della possibilità di prendere visione del fascicolo che lo riguarda ed, eventualmente, di presentarsi all incontro fissato accompagnato da un difensore. Può risultare utile chiedere all incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. E opportuno comunque concedere all interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. La convocazione dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 15 giorni. 5

6 4. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera raccomandata da parte dell interessato, si verifica se sia valida l applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica per mezzo di Ufficiale Giudiziario con le modalità indicate dagli artt.140 e seguenti del c.p.c. 5. Dell audizione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti. 6. L incolpato ha possibilità di produrre ulteriore documentazione e memorie difensive. A tal fine gli viene assegnato un termine non superiore a trenta giorni. 12) Contumacia incolpato. Nel caso in cui l incolpato non si presenti senza giustificato motivo, si procederà in sua assenza, una volta accertata la regolarità della comunicazione nei suoi confronti e l iscritto risulti irreperibile al domicilio/ residenza comunicati all Ordine. 13) Deliberazioni del Collegio. I. Il Collegio, alla luce dell istruttoria effettuata provvede a deliberare il non luogo a procedere e l'archiviazione ovvero l apertura del procedimento disciplinare, individuando tra i componenti del Collegio un relatore, e, attraverso gli uffici dell Ordine, citando formalmente l incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario. 14) Merito tecnico. Nel valutare se ricorrano i presupposti per procedere all apertura del procedimento disciplinare il Collegio, non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell esposto, mentre potrà valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare. 15) Morosità. 1. A seguito della procedura amministrativa dell Ordine relativa alla morosità, ed a seguito del deferimento dell'iscritto al Consiglio per l apertura del procedimento disciplinare, il del Collegio comunica all'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con almeno 15 gg di preavviso, l apertura del procedimento disciplinare, avvisandolo delle modalità di presa visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore, comunicando la data in cui dovrà comparire dinanzi al Collegio. 2. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa, si verifica se sia valida l applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt. 140 e seguenti del c.p.c. 3. Il procedimento disciplinare, nel caso in cui persista la morosità al momento della convocazione dell'iscritto, si conclude con la sospensione dell iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati. 4. L'esito del procedimento disciplinare viene trasmesso all'ordine, per poter procedere agli adempimenti amministrativi legati alla comunicazione della sospensione. 5. In caso di richiesta di rateazione del contributo di iscrizione all'albo, nel caso di mancato pagamento di più annualità, la richiesta di rateazione viene comunicata al Tesoriere dell'ordine per valutare la richiesta; il quale in caso di esito favorevole della richiesta di rateazione, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'avvenuto pagamento delle rate. In caso di mancato pagamento di una o più rate, l'iscritto viene deferito nuovamente al CdD, che commina, senza concedere altre rateazioni, la misura della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l iscritto non provveda a sanare la propria posizione. 6. In caso di cancellazione, ove l interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta. 6

7 7. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell interessato ad altro Ordine, di sospensione, di cancellazione. 16) Denuncia di inizio attività in materia edilizia. 1. Nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere aperto in seguito a comunicazioni del Comune denuncianti l irregolarità nella sottoscrizione di una D.I.A. ex D.P.R. 380/01, si osservano le norme indicate nel presente regolamento ma, ove possibile, semplificate. 2. In particolare, può essere ritenuta sufficiente, a giudizio del Collegio, la trasmissione via posta, fax o di documenti giustificativi da parte del professionista interessato ed idonei a definire la questione disciplinare. 17) Pendenza di altro procedimento giudiziario. Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale. Pertanto, il procedimento disciplinare può essere concluso senza necessariamente attendere l esito del procedimento penale. Il Collegio, ai sensi dell art. 653 del c.p.p., può deliberare di sospendere l esame della pratica in attesa di conoscere l esito del relativo procedimento. Anche nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa. 18) Comunicazioni all incolpato. 1. Il del Collegio comunica all'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con almeno 15 gg di preavviso, l apertura del procedimento disciplinare, riassumendo i fatti che gli vengono addebitati e gli articoli del codice deontologico che si assumono violati, avvisandolo delle modalità di presa visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore, comunicando il nome del relatore e la data in cui dovrà comparire dinanzi al Collegio. 2. Qualora la notifica risulti infruttuosa, si verifica se sia valida l applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.140 e seguenti del c.p.c. 19) Udienza. 1. Nel giorno stabilito e indicato nel decreto di citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con verbalizzazione della seduta, e con l intervento del Relatore ed Incolpato oppure un suo legale di fiducia, con la modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 2. Terminata la discussione, il Collegio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti. 20) Deliberazioni finali. 1. Le sanzioni sono deliberate dal Collegio all esito del procedimento disciplinare. 2. Il Collegio, con voto espresso, delibera l archiviazione se gli addebiti risultano infondati, ovvero l eventuale sanzione da infliggere. 3. Il provvedimento va preso su fatti accertati e non su convincimenti o sospetti. 4. Il provvedimento deve contenere il nome dell'autorità emanante, del Professionista incolpato, l'oggetto dell imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall interessato, i motivi su cui si fonda l atto, il dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta, giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata e sottoscrizione del e del del Collegio. 5. Il verbale della seduta decisoria, nel caso in cui uno dei tre componenti del Collegio sia dissenziente, potrà far verbalizzare il suo dissenso, e la decisione sarà presa comunque a maggioranza. 7

8 6. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell istruttoria. 21) Impugnazioni. Contro la decisione assunta dal CdD l incolpato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell atto impugnato e in ogni caso da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato al CdD istituito presso l Ordine territoriale. 22) Pubblicità e comunicazioni. 1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal del CdD a mezzo ufficiale giudiziario, al domicilio risultante all albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista e inviate per conoscenza al del CdD ed al del Consiglio dell Ordine. 2. La comunicazione deve contenere l esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata notificazione all interessato, si verifica se siano valida l applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.140 e seguenti del c.p.c. 23) Custodia documenti e tutela della privacy. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso l'ordine secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 24) Ingegneri iscritti alla sez. B dell Albo. Le norme del presente regolamento si applicano anche in caso di violazioni del Codice Deontologico ad opera di professionisti iscritti alla sezione B dell albo degli Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), e l incolpato deve essere giudicato dal Collegio ove sia presente l'iscritto alla sez. B dell albo, in ossequio alle disposizioni dell art. 9 del D.P.R. 169/05. 25) Esecutività delle sanzioni Le sanzioni sono immediatamente esecutive; l eventuale ricorso al Consiglio Nazionale, che deve essere presentato entro 30 giorni, non ne sospende automaticamente l'efficacia. 26) Norme finali. 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione, abroga ogni Regolamento del Consiglio di disciplina precedente, e si applica a tutti i procedimenti disciplinari, compresi quelli pendenti. Resta chiaro che il presente Regolamento non è esaustivo dell intera materia ed è dunque fatto salvo il coordinamento e il rinvio al Codice Deontologico in vigore al momento dell illecito, alle norme di legge e/o regolamentari di riferimento. 2. Il CdD trasmette il presente testo al Consiglio dell'ordine, al fine di darne opportuna conoscenza agli iscritti all Albo. 8

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