LEGGE n. 24 LEGGE GELLI ALTAVILLA GIANLUCA GATTO CATERINA

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1 LEGGE n /03/2017 LEGGE GELLI ALTAVILLA GIANLUCA GATTO CATERINA

2 LA COLPA PROFESSIONALE E CARATTERIZZATA DALL INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI CONDOTTA CHE SI PREFIGGONO DI PREVENIRE IL RISCHIO DA UNA PARTE, E DALL ALTRA DALLA PREVEDIBILITA ED EVITABILITA DELL EVENTO LESIVO.

3 IMPRUDENTE E IL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE AGISCE CON AVVENTATEZZA, CON PRECIPITAZIONE, INGIUSTIFICATA FRETTA. (condotta attiva). NEGLIGENTE E IL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE AGISCE CON SUPERFICIALITA E SENZA LA DOVUTA ATTENZIONE.(condotta omissiva). IMPERITOE IL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE ASSUME UNA CONDOTTA INCOMPATIBILE CON I REQUISITI MINIMI CULTURA, ESPERIENZA, CAPACITA PROFESSIONALE NECESSARIA PER L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

4 ART.1 : LA SICUREZZA DELLE CURE E PARTE COSTITUTIVA DEL DIRITTO ALLA SALUTE. LA SICUREZZA DELLE CURE SI REALIZZA ANCHE MEDIANTE L INSIEME DI TUTTE LE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E L UTILIZZO APPROPRIATO DELLE RISORSE STRUTTURALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

5 ALLE ATTIVITA DI PREVENZI0NE DEL RISCHIO MESSE IN ATTO DALLE STRUTTURE SANITARIE E TENUTO A CONCORRERE TUTTO IL PERSONALE

6 ART. 3: OSSERVATORIO NAZIONALE DELLE BUONE PRATICHE SULLA SICUREZZA NELLA SANITA

7 ART. 5 BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI E RACCOMANDAZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA

8 GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, NELL ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE CON FINALITA PREVENTIVE, DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE, PALLIATIVE, RIABILITATIVE E DI MEDICINA LEGALE, SI ATTENGONO ALLE RACCOMANDAZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PUBBLICATE ED ELABORATE DA ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI NONCHE DALLE SOCIETA SCIENTIFICHE E DALLE ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ISCRITTE IN APPOSITO ELENCO ISTITUITO E REGOLAMENTATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DA AGGIORNARE CON CADENZA BIENNALE.

9 IN ASSENZA DI DETTE RACCOMANDAZIONI, GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE SI ATTENGONO ALLE BUONE PRATICHE CLINICO- ASSISTENZIALI.

10 ART. 6: RESPONSABILITA PENALE DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

11 OLTRE ALL ART. 590 C.P. E STATO INSERITO 590 SEXIES RESPONSABIITA COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO. «SE I FATTI DI CUI ALL ARTICOLO 589 E 590 C.P. SONO COMMESSI NELL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA, SI APPLICANO LE PENE IVI PREVISTE SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SECONDO COMMA».

12 ART. 6 QUALORA L EVENTO SI SIA VERIFICATO A CAUSA DI IMPERIZIA, LA PUNIBILITA E ESCLUSA QUANDO SONO RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA COME DEFINITE E PUBBLICATE AI SENSI DI LEGGE, OVVERO IN MANCANZA DI QUESTE LE BUONE PRATICHE CLINICO- ASSISTENZIALI.

13 ART. 7: RESPONSABILITA CIVILE DELLA STRUTTURA

14 «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica nonché attraverso la telemedicina».

15 ART. 7: LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

16 «L esercente la professione sanitaria, risponde del proprio operato ai sensi dell art del c.c., salvo che abbia agito nell adempimento dell obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nelle determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell esercente la professione sanitaria ai sensi dell art. 5 della presente legge e dell art. 599 sexies del c.p., introdotto dall art. 6 della presente legge».

17 Il danno conseguente all attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata e dell esercente la professione sanitaria è risarcito in base alle tabelle di cui agli art. 138/139 del codice delle assicurazioni private

18 ART. 8:. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE.

19 Chiunque intenda esercitare un azione innanzi al giudice civile relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell art bis del c.c. dinanzi al giudice competente.

20 la presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell art. 5 comma 1-bis del d.l.g.s 04/03/2010 n. 28. l improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pene di decadenza, o rileveta d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza

21 ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine di 6 mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione o, dalla scadenza del termine, è depositato, presso il giudice il ricorso. In tal caso il giudice fissa l udienza di comparizione delle parti.

22 la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva, effettuato è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l obbligo di formulare l offerta di risarcimento del danno, overo di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

23 ART. 9: AZIONE DI RIVALSA O DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA

24 L AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA PUO ESSERE ESERCITATA SOLO IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE. SE IL PROFESSIONISTA NON E PARTE DEL GIUDIZIO O DELLA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE, LA RIVALSA NEI VSUOI CONFRONTI SI ESERCITA SOLTANTO A RISARCIMENTO AVVENUTO ED E ESERCITATA, PENE DI DECADENZA ENTRO 1 ANNO DALL AVVENUTO PAGAMENTO.

25 IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA, O DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA, L AZIONE DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA, PER DOLO O COLPA GRAVE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA E ESERCITATA DAL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI.

26 AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, SI TIENE CONTO DELLE SITUAZIONI DI FATTO DI PARTICOLARE DIFFICOLTA, ANCHE DI NATURA ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA SANITARIA IN CUI IL PROFESSIONISTA SANITARIO HA OPERATO.

27 L IMPORTO DELLA CONDANNA PER RESPONSABILTA AMMINISTRATIVA, PER SINGOLO EVENTO, IN CASO DI COLPA GRAVE NON PUO SUPERARE UNA SOMMA PARI AL VALORE MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE LORDA CONSEGUITA NELL ANNO DI INIZIO DELLA CONDOTTA O NELL ANNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE O SUCCESSIVO moltiplicati per il triplo.

28 NEI 3 ANNI SUCCESSIVI AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROPOSTA DAL DANNEGGIATO, IL PROFESSIONISTA SANITARIO NELL AMBITO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE NON PUO ESSERE PREPOSTO AD INCARICHI SUPERIORI RISPETTO A QUELLI RICOPERTI E IL GIUDICATO COSTITUISCE OGGETTO DI SPECIFICA VALUTAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI NEI CONCORSI PUBBLICI PER INCARICHI SUPERIORI.

29 IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PROPOSTA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA O NEI CONFRONTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE TITOLARE DI POLIZZA CON LA MEDESIMA STRUTTURA, LA MISURA DELLA RIVALSA E QUELLA DELLA SURROGAZIONE RICHIESTA DALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE, IN CASO DI COLPA GRAVE

30 NON PUO SUPERARE UNA SOMMA PARI AL VALORE MAGGIORE DEL REDDITO PROFESSIONALE, CONSEGUITO NELL ANNO DI INIZIO DELLA CONDOTTA CAUSA DELL EVENTO O NELL ANNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE O SUCCESSIVO moltiplicati per il triplo.

31 IL LIMITE DELLA MISURA DI RIVALSA NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI

32 ART. 10: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

33 LE STRUTTURE SANITARIE DEVONO ESSERE PROVISTE DI COPERTURA ASSICURATIVA O DI ALTRE ANALOGHE MISURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PER VERSO I PRESTATORI D OPERA ANCHE PER DANNI CAGIONATI DAL PERSONALE A QUALSIASI TITOLO, COMPRESI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPERIMETAZIONE E RICERCA CLINICA.

34 LA DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA O IN CONVENZIONE O ATTRAVERSO LA TELEMEDICINA.

35 CIASCUN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA PROVVEDE ALLA STIPULA CON ONERI A PROPRIO CARICO DI ADEGUATA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE

36

37 HA PROVVEDUTO A SOTTOSCRIVERE ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA A TUTTI I PROPRI ISCRITTI!!!

38 ART. 11: ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

39 LA GARANZIA ASSICURATIVA DEVE PREVEDERE UN OPERATIVITA TEMPORALE ANCHE PER GLI EVENTI ACCADUTI NEI 10 ANNI ANTECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO, PURCHE DENUNCIATI ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE DURANTE LA VIGENZA TEMPORALE DELLA POLIZZA

40 IN CASO DI CESSAZIONE DELL ATTIVITA PROFESSIONALE DEVE ESSERE PREVISTO UN PERIODO DI ULTRATTIVITA DELLA COPERTURA PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA NEI 10 ANNI SUCCESSIVI E RIFERITE A FATTI GENERATORI DELLA RESPONSABILITA VERIFICATISI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA POLIZZA, INCLUSO IL PERIODO DI RETROATTIVITA DELLA COPERTURA. L ULTRATTIVITA E ESTESA AGLI EREDI E NON E ASSOGGETTABILE A DISDETTA.

41 ART. 13: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA SANITARIO DEL GIUDIZIO BASATO SULLA SUA RESPONSABILITA

42 ART. 14: FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA SANITARIA

43 E ISTITUITO, NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IL FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA SANITARIA.

44 IL FONDO DI GARANZIA E ALIMENTATO DAL VERSAMENTO DI UN CONTRIBITO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA CIVILE PER I DANNI CAUSATI PER RESPONSABILITA SANITARIA.

45 Con regolamento adottato con Decreto del Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell economia e delle finanze, sentite le provincie autonome di Trento e Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

46 LA MISURA DEL CONTRIBUTO LA MODALITA DI VERSAMENTO I PRINCIPI CUI DOVRA UNIFORMARSI LA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA CONSAP S.P.A. LE MODALITA DI INTERVENTO, IL FUNZIONAMENTO E IL REGRESSO DEL FONDO DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO IL FONDO DI GARANZIA CONCORRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DELLE EFFETTIVE DISPONIBILITA FINANZIARIE

47 LA MISURA DEL CONTRIBUTO E AGGIORNATA ANNUALMENTE AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE DELCONTRIBUTO LA CONSAP TRASMETTE OGNI ANNO AL MINISTERO DELLA SALUTE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO UN RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA GLI ONERI PER L ISTRUTTORIA E LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO SONO A CARICO DEL FONDO

48 IL FONDO RISARCISCE: - IN CASO DI IMPORTO ECCEDENTE RISPETTO AI MASSIMALI PREVISTI - QUALORA L IMPRESA DI ASSICURAZIONE SIA IN STATO DI INSOLVENZA O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA O VI VENGA POSTA SUCCESSIVAMENTE - QUALORA VI SIA STATO RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE O PER INESISTENZA O CANCELLAZIONE DALL ALBO DELLA STESSA

49 - LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ART. TROVANO APPLICAZIONE PER I SINISTRI DENUNCIATI DOPO L ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

50 ART. 15. NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI D UFFICIO E DEI PERITI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA SANITARIA

51

52 MESE DI LUGLIO: PRESA IN CARICO DELLA SIGNORA MARIA DI ANNI 85, AFFETTA DA DEMENZA SENILE IN STADIO AVANZATO,DISIDRATATAZIONE, CARDIOPATIA, IPERTENSIONE. MARIA VIVE CON IL MARITO DI ANNI 88, I DUE FIGLI VIVONO CON LE LORO FAMIGLIE NELLO STESSO PAESE. I DUE CONIUGI SONO AFFIANCATI DA UNA BADANTE NELLE 24 ORE.

53 Improvvisamente il disorientamento di Maria si accentua e passa da uno stato confusionario ad uno stato soporoso. IL MMG PRESCRIVE IDRATAZIONE NELLE 24 H CON: ML SOL FIS ML SOL GLUC. 5% ML SOL FIS

54 Considerate le problematiche cardiache l infusione deve avvenire molto lentamente al fine di scongiurare uno scompenso cardiaco. CRITICITA REPERIRE UN ACCESSO VENOSO PERIFERICO E PRESSOCHE IMPOSSIBILE.

55 . UNICA POSSIBILITA POSIZIONARE UN PICC MIDLINE che permette di avere un repere venoso anche per periodi relativamente lunghi, sicuro e affidabile. ATTRAVERSO L OSSERVANZA DI: Protocolli operativi; Linee guida; Diligenza; Perizia; Prudenza.

56 COME: ESEGUENDO IL POSIZIONAMENTO CON COMPETENZA PRUDENZA E DILIGENZA; CONTROLLANDO IL PUNTO DI INSERZIONE DEL CATETERE ATTRAVERSO LE APPOSITE MEDICAZIONI; MONITORANDO SEGNI E SINTOMI DI INFEZIONE; ESEGUENDO LA MEDICAZIONE; LAVANDO IL CATETERE E QUINDI PRESERVANDONE LA PERVIETA ; MONITORANDO L INFUSIONE.

57 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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