LA RESPONSABILITA SANITARIA IN SEGUITO ALL APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI, N.24/2017
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1 LA RESPONSABILITA SANITARIA IN SEGUITO ALL APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI, N.24/2017 Prof. Avv. Stefania Guglielmi
2 FINALITA ED OBIETTIVI Sicurezza delle cure e della persona assistita; Ridurre il fenomeno della medicina difensiva ; Concentrare la responsabilità in capo alle Strutture; Costruire un sistema di tutela efficace dei danneggiati.
3 ART 1 SICUREZZA DELLE CURE IN SANITA La sicurezza delle cure mediche diventa parte integrante del diritto alla salute ex art. 32 Cost.; Si realizza attraverso attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio (risk management); Sono tenuti a concorrervi tutti i membri del personale, compresi i liberi professionisti che operano in regime di convenzione.
4 ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO DELLA FUNZIONE DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE (ART.2) Ricorso gratuito; Diretto o mediante un delegato; Per disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria; Acquisisce gli atti relativi alla segnalazione, ne valuta la fondatezza ed interviene.
5 ISTITUZIONE CENTRI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE (ART.2) Raccolta dati regionali su rischi, eventi avversi e contenzioso; Trasmissione annuale all Osservatorio (art. 3); Predisposizione, ad opera di ciascuna struttura sanitaria, di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi e sulle iniziative intraprese (art. 1 comma 539, legge 28 dicembre 2015 n. 208 lettera d-bis); Pubblicazione della relazione sul sito internet della struttura sanitaria.
6 OSSERVATORIO NAZIONALE (ART. 3) Istituito presso l AGENAS; Acquisisce i dati regionali dai Centri e predispone, con l ausilio di società ed associazioni scientifiche, linee di indirizzo; Individua misure idonee di monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, la formazione e l aggiornamento del personale sanitario; L Osservatorio si avvale del SIMES.
7 TRASPARENZA DEI DATI (ART.4) Le prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture sono soggette all obbligo di trasparenza nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196); La Direzione Sanitaria è tenuta a fornire, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta degli aventi diritto, la documentazione sanitaria relativa al paziente; Gli aventi diritto possono concordare con il Direttore Sanitario l esecuzione del riscontro diagnostico e disporre la presenza di un medico di loro fiducia.
8 LINEE GUIDA (ART. 5) Gli esercenti le professioni sanitarie, nell esercizio delle loro funzioni devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da società, associazioni ed istituti scientifici; Tali enti sono iscritti in apposito elenco, istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Gelli e da aggiornare con cadenza biennale; Le linee guida sono generali, dettate per casi astratti: possiedono maggiore o minor forza a seconda degli studi pubblicati.
9 RESPONSABILITA PENALE DEL SANITARIO (ART. 6) Introduzione art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario); Evento verificatosi a causa di imperizia (scompaiono negligenza ed imprudenza); La punibilità è esclusa quando sono rispettate le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali; Sempre che, le raccomandazioni previste dalle linee guida siano adeguate al caso concreto (il solo fatto di aver applicato le linee guida non esonera il professionista da un eventuale obbligo risarcitorio).
10 RESPONSABILITA CIVILE DELLA STRUTTURA E DEL SANITARIO (ART. 7) Previsione di un doppio regime di responsabilità civile; RESPONSABILITA CONTRATTUALE ex artt e 1228 C.C, si prescrive nel termine di 10 anni, per : 1. La Struttura sanitaria, che risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari della cui professione si avvale; 2. Il medico libero professionista; (regime gravoso, in quanto legati al paziente da un vero e proprio rapporto negoziale, ovvero gestori di un attività in forma di impresa).
11 RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE ex art C.C, si prescrive nel termine di 5 anni, per: 1. I medici che svolgono la loro attività all interno di una struttura, in qualità di dipendenti o ad altro titolo (ma non in forza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente), od in regime di convenzione con il SSN, operando per conto terzi ; (si sposta l attenzione dal soggetto che ha commesso il fatto a quello che ha il governo dei fattori che hanno agevolato o reso possibile l incidente).
12 AZIONE DI RIVALSA DELLA STRUTTURA (ART. 9) Azione della Struttura responsabile dell operato del sanitario; Limitatamente ai casi di dolo o colpa grave dell esercente la professione sanitaria responsabile; La quantificazione del compendio risarcitorio esigibile dal sanitario deve tenere conto dei principi in tema di determinazione del danno erariale e delle situazioni di fatto di particolare gravità, anche di natura organizzativa della struttura (art. 9 comma 5).
13 N.B : il danneggiato, in base a considerazioni sue proprie, rimane libero di agire direttamente nei confronti del medico strutturato ex art C.C. A seconda di chi lo cita in giudizio, l esercente la professione sanitaria si troverà diversamente esposto: 1. Per dolo o colpa grave (e con limiti quantitativi) se lo aggredisce la Struttura in via di rivalsa; 1. Per colpa lieve finanche lievissima (e senza limiti) se ad aggredirlo è direttamente il danneggiato.
14 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (ART. 10) Posto a carico di tutti i soggetti che, a diverso titolo, rispondono dei danni cagionati nell esercizio dell attività sanitaria; Strutture sanitarie, liberi professionisti indipendenti, esercenti la professione sanitaria operanti all interno della struttura per il rischio di rivalsa in caso di colpa grave (questi ultimi avranno diritto ad essere garantiti dalla Struttura nel caso in cui siano aggrediti direttamente dai danneggiati); Duplice obiettivo: tutelare l esercizio di attività di rischio socialmente utili e proteggere l interesse dei potenziali danneggiati, fornendo loro una tasca capiente e vigilata.
15 Obbligo assicurativo ricalcato sullo schema RCA è tuttavia, in questa sede, UNILATERALE; Non è previsto alcun obbligo a contrarre in capo alle imprese assicuratrici attive nel settore; Assenza della previsione di un ramo apposito per la c.d med mal; Mancanza di obbligo bilaterale = problema effettiva disponibilità sul mercato di coperture idonee; Possibilità di ricorrere a strumenti di tutela alternativi rispetto alla tutela assicurativa ( autoassicurazione delle Strutture ).
16 RISARCIMENTO DEL DANNO E QUANTIFICAZIONE Il danno è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs 7 settembre 2005, n. 209); Il giudice tiene conto (art. 7) della condotta dell esercente la professione sanitaria ai sensi dell art. 5 della presente legge (linee guida) e dell art. 590-sexies del codice penale.
17 AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO (ART. 12) In seguito all esperimento della CT preventiva e del tentativo di conciliazione (art. 8), il soggetto danneggiato può agire direttamente nei confronti dell impresa di assicurazione che presta copertura alle Strutture sanitarie; Entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione; Soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell azione verso la Struttura o l esercente; L impresa ha diritto di rivalsa verso l assicurato nel rispetto dei requisiti minimi.
18 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA (ART. 11) La garanzia assicurativa deve prevedere un operatività temporale anche per eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo; Purchè denunciati alla compagnia assicurativa durante la vigenza temporale della garanzia; (rischio di denunce cautelative in ordine a fatti incerti rispetto alla potenzialità lesiva ed esposizione ad libitum e nei limiti della prescrizione del diritto risarcitorio del terzo, per le imprese assicurative)
19 NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI D UFFICIO E DEI PERITI (ART. 15) Nei procedimenti civili e penali per responsabilità sanitaria, il giudice affida la consulenza tecnica e la perizia a: - Medico specializzato in medicina legale - Specialisti con conoscenze relative al caso specifico; Scelti tra gli iscritti agli Albi; Non in conflitto di interessi.
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