LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15
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- Luciana Corradini
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1 1 LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE
2 Importanza delle linee guida in ambito difensivo 2 Intervento del legislatore Italiano: art. 3 DL 2012, n. 158 «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.»
3 Normativa riguarda tutti gli esercenti la professione sanitaria 3 Definizioni Linee Guida: raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche Buone Pratiche: «dette anche standards - normalmente si esprimono in forma di protocolli, schemi rigidi e predefiniti di comportamento diagnostico terapeutico e descrivono le procedure alle quali l operatore sanitario deve strettamente attenersi in una situazione specifica»
4 Qualità delle linee guida avv. Massimo Ledda 4 L osservanza delle linee guida e delle buone pratiche non salva automaticamente il medico dall addebito di responsabilità professionale. Disuguaglianza tra le linee guida. DL 158/2012: linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
5 Qualità delle linee guida avv. Massimo Ledda 5 L obiezione clinica. Linee Guida dettate da esigenze di contenimento della spesa. L atteggiamento della Giurisprudenza Cass. Pen. Sez. IV n.1848/2011: «un comportamento non è lecito perché e consentito ma perché è diligente.» Conclusioni: maggiormente autorevole è l Ente redattore maggiori sono le possibilità che il Giudice le inserisca tra le regole cautelari da applicarsi.
6 Senso della normativa avv. Massimo Ledda 6 Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico e terapeutico, inquadri correttamente il caso e si affidi alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato e tuttavia nella concretezza del trattamento commetta qualche errore pertinente proprio all adattamento delle direttive di massima alle evenienze e alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. (Cass. Pen. Sez. IV,1858\2014)
7 Senso della normativa avv. Massimo Ledda 7..la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica (Cass. Sez. IV 130/2015) Attenzione particolare al caso clinico Opportunità di coltivare una soluzione terapeutica non contemplata dalle linee guida. Se l errore è lieve non vi sarà responsabilità penale
8 Categorie della colpa avv. Massimo Ledda 8 Colpa generica e colpa specifica Colpa generica: imprudenza, imperizia, negligenza Imprudenza: insufficiente ponderazione di quanto l individuo è in grado di fare Negligenza: trascuratezza, mancanza di sollecitudine Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un attività che richiede specifiche conoscenze
9 9 Il Regime probatorio della responsabilità medica in sede civile
10 10 Linee Guida-dl 158/12 e responsabilità in sede civile. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.»
11 11 Colpa medica e mancanza di consenso Il diritto al consenso informato: il consenso informato inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario si configura quale diritto della persona e trova origine negli artt. 2, 13 e 32 cost. (tutela diritti fondamentali-libertà personale inviolabile- nessuno può essere obbligato a trattamento sanitario se non per legge)
12 12 Mancanza del consenso informato-responsabilità Penale In ambito penale non è possibile fondare la colpa del medico sulla mera mancanza del consenso informato. (Cass. Pen. sez IV n.21537) Finalità dell acquisizione del consenso: diritto alla scelta consapevole Il giudizio sulla sussistenza della colpa non è diverso a seconda che si sia ricevuto o meno il consenso informatol obbligo di acquisire il consenso non integra una norma cautelare. Salvo che la mancata acquisizione del consenso determini, mediatamente, una cattiva informazione sulle reali condizioni della paziente.
13 Mancanza del consenso informato e responsabilità penale 13 Trattamento sanitario in mancanza di consenso: ipotesi di reato-lesioni personali volontarie-violenza privata? Esito fausto o infausto (Cass. Pen Sez. Unite Giulini) Elemento soggettivo del reato. Concetto di malattia-risoluzione della patologia Incertezza giurisprudenziale e dottrinale
14 14 Mancanza del consenso informato-responsabilità Civile Diritto al consenso informato è diverso e distinto rispetto a quello al corretto trattamento terapeutico Mancanza del consenso informato e trattamento sanitario risolutivo della patologia. Responsabilita per danni? Principio dei «costi benefici»? Sua inapplicabilità nel nostro ordinamento- Diritto alla scelta di restare nelle attuali condizioni fisiche-diritto alla scelta di riflettere se determinarsi successivamente-diritto a rivolgersi altrove. (esclusioni dei casi di impossibilità acquisizione consenso) Responsabilità di natura contrattuale
15 15 Prospettive di riforma della responsabilità professionale sanitaria Commissione Ministeriale Commissione Affari Sociali Responsabilità civile del medico: natura contrattuale per il libero professionista natura extracontrattuale per dipendente di struttura sanitaria pubblica o privata e per il convenzionato (Commissione Ministeriale) Natura extracontrattuale per gli esercenti la professione sanitaria- Natura Contrattuale per le strutture sanitarie pubbliche o private (Commissione Affari Sociali)
16 PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA Rivalsa: struttura sanitaria integrale soltanto in ipotesi di dolo (Commissione Affari Sociali) Rivalsa: limiti (Commissione Ministeriale) avv. Massimo Ledda 16 Introduzione nuova fattispecie autonoma lesioni e omicidio colposo- previsione della sola colpa grave o dolo (nuovo articolo 590 bis c.p.) Obblighi assicurativi: obbligatorio a carico di Aziende del S.S.N- obbligo assicurativo per rivalsa a carico del sanitario
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