I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra

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1 I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra Lecco acuradi S. Fucci - giurista e bioeticista - sefucci@tiscali.it

2 Principi generali della responsabilità civile e penale Il valore soggettivo sempre più rilevante del bene salute e il conseguente considerevole aumento delle contestazioni degli esiti delle cure da parte dei pazienti ha comportato un aumento della casistica che vede il medico chiamato a rispondere sul piano giuridico in sede civile e penale del proprio operato.

3 Principi generali in tema di responsabilità professionale penale In campo penale vengono in rilievo essenzialmente le norme relative alla responsabilità per il reato di lesioni colpose (art. 590 del codice penale), procedibile di norma a querela di parte, e per il delitto di omicidio colposo (art. 589 del codice penale), procedibile d ufficio.

4 Principi generali in tema di responsabilità professionale civile In campo civile rilevano le norme relative all inadempimento contrattuale (art c.c.) e all illecito extracontrattuale (art c.c.) che sanciscono l obbligo di risarcire i danni cagionati agli assistiti con la propria condotta nell ambito del processo di cura.

5 Principi generali in tema di responsabilità professionale Per realizzare in concreto uno degli illeciti, penali o civili, sopra menzionati occorre : a) un comportamento colposo; b) un evento dannoso; c) l esistenza di un nesso tra il comportamento e l evento che consenta di ritenere che quel determinato evento sia stato causato da quella condotta.

6 Principi generali in tema di responsabilità professionale In linea generale si può affermare che il professionista sanitario è in colpa quando viola le regole tecniche e di comune esperienza che la disciplina in cui opera ha delineato come regole cautelari da rispettare per prevenire eventi dannosi per il paziente.

7 Principi generali in tema di responsabilità professionale Queste regole, che dovrebbero costituire il patrimonio comune dei professionisti, integrano quello che viene definito lo stato dell arte in un determinato momento storico e in uno specifico contesto operativo. Di norma queste regole sono contenute in protocolli operativi ovvero in linee guida che costituiscono un importante ausilio per l esercizio professionale in quanto siano state correttamente elaborate, accettate nella pratica e continuamente aggiornate per renderle sempre più idonee a fotografare quello che abbiamo definito lo stato dell arte.

8 LA VIOLAZIONE COLPOSA DELLE LEGGI DELL ARTE MEDICA Difficilmente una regola scientifica o statistica assume carattere incondizionato e integralmente applicabile al singolo caso. La peculiarità di ogni singolo caso impone all operatore sanitario la costante verifica dell esistenza, in concreto, delle condizioni per applicare o meno una determinata regola riferita ad un paziente astratto. La necessaria motivazione della scelta effettuata

9 Principi generali in tema di responsabilità professionale Un comportamento non corretto sul piano della perizia perché in contrasto con lo stato dell arte ovvero negligente o imprudente può dunque essere fonte di responsabilità per il medico qualora cagioni un danno all assistito ovvero procuri lesioni ovvero la morte del paziente.

10 Principi generali in tema di responsabilità professionale Ad un medico si richiede, quindi, in linea generale, una scrupolosa attenzione e una particolare prudenza nell adempimento dei suoi compiti e una preparazione tecnica adeguata all attività svolta in concreto, che comunque finisce con l incidere sul bene salute di rilevanza costituzionale ex art. 32 della nostra Carta fondamentale.

11 Il grado della colpa in civile In sede civile viene spesso inutilmente invocato l art del codice civile che, in via eccezionale, stabilisce che il professionista risponde solo per dolo o colpa grave qualora la sua prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

12 Il grado della colpa in civile La giurisprudenza, infatti, ha limitato molto il campo di applicazione dell art c.c, escludendone la rilevanza per quanto concerne i profili di colpa per negligenza e imprudenza nei quali rileva anche una colpa lieve.

13 Il grado della colpa in civile Per quanto concerne l imperizia, il professionista può essere chiamato a rispondere solo per dolo ovvero per grave imperizia ex art c.c. solo quando ha dovuto affrontare la risoluzione di casi che trascendono la preparazione media, di fattispecie non ancora adeguatamente studiate a livello scientifico o ancora dibattute con riferimento ai metodi diagnostici o curativi da adottare.

14 L art c.c. Cass. Civ La limitazione, stabilità dall art c.c., della responsabilità del prestatore d opera intellettuale alla colpa grave, configurabile nel caso di mancata applicazione delle cognizioni fondamentali attinenti la professione, è applicabile soltanto per la colpa da imperizia nei casi di prestazioni particolarmente difficili..

15 L art c.c. Cass. Civ Non possono, invece, mai difettare, neppure nei casi di particolare difficoltà, nel medico gli obblighi di diligenza del professionista che è un debitore qualificato, ai sensi dell art. 1176, II c., c.c., e di prudenza. Il medico, quindi, risponde anche per colpa lieve, se difetta la prescritta diligenza e prudenza.

16 Il grado della colpa In sostanza, quindi, di norma, anche una colpa lieve è sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità per l inadempimento del medico alle sue obbligazioni di cura dell assistito. Ecco perché occorre essere particolarmente diligenti e attenti nello svolgimento dei propri compiti assistenziali. La prevalente giurisprudenza penale, a sua volta, ha escluso la diretta applicazione in sede penale del disposto di cui all art c.c., ma ha affermato che occorre sempre verificare quale condotta in concreto era esigibile in una situazione di particolare difficoltà operativa.

17 In conclusione, in relazione alla diligenza professionale Nella cura del paziente occorre agire nel rispetto di tutte le regole professionali e utilizzare tutte le precauzioni che costituiscono patrimonio comune degli operatori di una determinato settore per evitare di cagionare per colpa danni all assistito. Un comportamento non diligente perché in contrasto con lo stato dell arte può essere fonte di responsabilità per il medico qualora cagioni un danno all assistito ovvero procuri lesioni ovvero la morte del paziente.

18 Principi generali in tema di responsabilità professionale Per sanzionare il professionista occorre, peraltro, che tra il comportamento colposo tenuto dall operatore e l evento dannoso integrante l illecito, penale o civile, sussista il cd. nesso di causalità.

19 L accertamento del nesso di causalità in campo penale SU Cass. Pen. n La famosa sentenza Franzese ha stabilito che il nesso di causalità non può essere accertato esclusivamente in base ad un astratto criterio probabilistico fondato su leggi scientifiche o su massime di esperienza, ma occorre un serio esame di tutti gli elementi della fattispecie per giungere ad un giudizio di certezza processuale fondato su una motivazione razionalmente credibile, che escluda diverse attendibili spiegazioni alternative.

20 L accertamento del nesso di causalità in campo penale Il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta sanitaria incriminata rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell evento lesivo deve, quindi, comportare l assoluzione del professionista imputato.

21 L accertamento del nesso di causalità in campo civile La recente sentenza n. 584/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, ha a sua volta stabilito che in assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto causale, anche in sede processo civile occorre far riferimento ai principi generali affermati al riguardo dagli artt. 40 e 41 del codice penale, aggiungendo, peraltro, che mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio nel processo civile vige, invece, la regola della preponderanza dell evidenza o del più probabile che non.

22 L accertamento del nesso di causalità in campo civile In sostanza nel processo civile vige lo standard della certezza probabilistica verificato attraverso gli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili percorsi causali alternativi) disponibili nel caso concreto in esame.

23 L accertamento del nesso di causalità in campo civile - Cass. Civ. n L accertamento del nesso di causalità in sede civile presenta una rilevante differenza rispetto a quanto avviene in sede penale, stante la diversità dei valori in gioco ; in sede penale occorre che sia fornita la prova oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede civile vige il diverso principio del più probabile che non.

24 I diversi oneri probatori In sede penale è l accusa a dovere dimostrare la fondatezza della propria tesi circa la colpevolezza dell imputato, mentre in sede civile - quando viene allegato un danno in conseguenza dell inadempimento del professionista al contratto di cura spetta al medico dimostrare di avere agito correttamente e che il danno non è la conseguenza della propria condotta, ma di circostanze imprevedibili e non contrastabili (SU Cass. Civ. n. 577/08).

25 I diversi oneri probatori Cass. Civ Diversi sono i criteri di indagine in ordine alla responsabilità penale e a quelle civile; in sede civile l illecito extracontrattuale principio del neminem ledere (art c.c. : Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno ) è sanzionato con il risarcimento del danno ove il fatto sia oggettivamente probabile e soggettivamente prevedibile.

26 I diversi oneri probatori Cass. Civ In sede civile la responsabilità medica da contatto o contrattuale anch essa fonte dell obbligo risarcitorio - sussiste se la prestazione eseguita sia inesatta ovvero non risponde a quanto pattuito (per qualità, quantità, vizi, ritardo) in stretta connessione con il grado di diligenza richiesto in relazione alla natura specialistica della prestazione.

27 I diversi oneri probatori Cass. Civ In sede civile in base all art c.c. compete al paziente allegare l inesattezza dell adempimento mentre al medico e alla struttura compete provare di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni (cd. mancanza di colpa) e, quindi, che l inadempimento denunciato non sussiste ovvero dipende da cause a loro non imputabili.

28 I diversi oneri probatori Cass. Civ In tema di responsabilità civile nell ambito medico, ove venga dedotta la responsabilità contrattuale il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto ) e dell aggravamento della situazione patologica, nonchè del relativo nesso di causalità, restando acaricodell obbligato strutturae/omedico la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

29 I diversi oneri probatori Cass. Civ Tuttavia l insuccesso o il parziale insuccesso di un intervento di routine o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste nella relazione probabilistica tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non.

30 L importanza della documentazione sanitaria La puntuale tenuta della documentazione sanitaria può costituire un utile strumento di difesa sia per la corretta ricostruzione del nesso di causalità, sia per la dimostrazione della situazione nella quale il medico si è trovato ad operare e ad effettuare le scelte diagnostiche e terapeutiche compiute nel caso sottoposto ad indagine.

31 L importanza della documentazione sanitaria in sede civile In ambito sanitario la Cassazione ha dichiarato più volte applicabile il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova per addossare al medico l onere di provare l assenza di responsabilità nel caso di specie. Riemerge, quindi, l importanza, anche scopo difensivo, della corretta tenuta della cartella.

32 LA REGOLARE TENUTA DELLA CARTELLA - CASS. CIV. N /04 Il difetto di diligenza nella tenuta della cartella configura inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica. L incompletezza della cartella non giova al medico che ha compilato male la documentazione della sua attività.

33 LA PERDITA DELLE CHANCES - CASS. CIV. SENT. N. 4400/04 In una situazione in cui è certo che il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o inadeguata, si può affermare che, in presenza di fattori di rischio, l inadempimento del professionista ha aggravato la possibilità di produzione dell esito negativo, con conseguente perdita per il paziente delle chances di successo che statisticamente aveva.

34 LA PERDITA DELLE CHANCES - CASS. CIV. SENT. N. 4400/04 Bis La chance, concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma è un entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale che va commisurato non alla perdita del risultato, ma alla perdita della mera possibilità di conseguirlo.

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