NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio
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- Lucrezia Corti
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1 NOTE SU obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio 1
2 È previsto dall art 365 codice penale quale delitto contro l attività giudiziaria ed è inserito nel libro II (dei delitti), titolo III (delitti contro l amministrazione della giustizia), capo I (delitti contro l attività giudiziaria) del codice penale. Siamo dunque di fronte ad un reato (e a quella particolare forma di reato più grave che è il delitto) la cui ragione sta nella necessità di non ostacolare ed anzi favorire l attività processuale dell autorità giudiziaria, dovuta in quanto derivante dal principio costituzionale dell obbligatorietà dell azione penale, art. 112 Costituzione. È destinato a tutti gli esercenti una professione sanitaria, quale indicata dall art 99 regio decreto 1265/34, tanto principale (medici, chirurghi, biologi, veterinari), quanto ausiliaria (infermieri professionali, assistenti sanitari, ostetriche ed ostetrici), di qualunque natura, privata o pubblica. La ragione giuridica è il rilievo sociale della medesima professione anche quando esercitata in privato, con il seguente dovere di collaborazione con lo Stato. Il referto consiste, come dice l art 334 codice procedura penale, in una pressoché immediata (entro 48 ore) -e comunque molto ravvicinata- comunicazione all autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 2
3 Polizia locale) dei dati identificativi dell assistito, della sua rintracciabilità, della qualità dell intervento operato e delle caratteristiche del fatto che costituisca delitto perseguibile d ufficio. Al sanitario non viene naturalmente richiesta una precisa conoscenza né indicazione giuridica in tal senso. La caratteristica della procedibilità d ufficio può essere rapportata al concetto di gravità della lesione/patologia riscontrata quale conseguenza di un delitto. Al sanitario non viene neppure richiesta una dettagliata descrizione dell accaduto, ciò che conta è la -pur sinteticacompletezza e chiarezza dei dati riferiti, di modo che l autorità giudiziaria sia posta nella condizione di potersi orientare nella segnalazione di reato per intraprendere i dovuti accertamenti. La norma dell art. 365 codice penale è collocata dopo i delitti di omissione di denuncia del pubblico ufficiale e dell incaricato di pubblico servizio previsti dagli artt. 361 e 362 codice penale, ribadendosene così il rilievo sociale, rispetto ai quali pone però una differenza mentre l esercente la professione sanitaria in genere può (secondo il disposto dell art. 365 comma 2 cp,) non obbedire a 3
4 tale obbligo quando in tal modo verrebbe ad esporre la persona assistita ad un procedimento penale il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio non può invocare detta esimente. Il che significa che il sanitario che riveste anche la qualità pubblica è sempre e comunque gravato dall obbligo di referto, mentre il sanitario privato può esserne esente in detto caso. Al sanitario viene tuttavia esclusa una valutazione dei fatti, che resta di sola competenza dell autorità giudiziaria. C è specifica giurisprudenza (sentenze della corte di cassazione) secondo la quale è del tutto impropria da parte del sanitario l attività valutativa del fatto in conseguenza del quale viene a prestare la propria opera professionale (ad esempio sulla gravità delle lesioni, il cui decorso successivo può modificarsi, al fine di escludere la procedibilità d ufficio; oppure sulla loro natura accidentale piuttosto che provocata) con la conseguente configurazione del delitto di omissione di referto nel caso in cui, per effetto di detta valutazione, esso non sia stato inoltrato. C è anche giurisprudenza che sottolinea per la configurazione del reato la necessità del dolo, cioè dell intenzione del sanitario di omettere un atto invece dovuto, con la 4
5 conseguente esclusione di responsabilità nel caso in cui -ad esempio- egli avesse ritenuto in buona fede che precedenti sanitari di prime cure all assistito avessero già assolto quell obbligo La norma trova il suo naturale completamento, e rafforzamento, in quella dell impossibilità di valersi del segreto professionale nel caso sia chiamato a deporre davanti all autorità giudiziaria, giudice penale, giudice civile, pubblico ministero (previsto dall art. 200 codice di procedura penale). Tale facoltà, che il sanitario può esercitare o non esercitare secondo l opportunità ravvisata nel rapporto con il suo assistito, è in ogni caso esclusa, per espressa dizione della norma nel caso in cui il teste sia gravato dall obbligo di referto. Con la conseguenza della inapplicabilità al delitto di cui all art. 365 c.p. della causa di non punibilità prevista dall art 384 comma 2 del codice penale proprio per l insussistenza della facoltà di valersi del segreto che della causa di non punibilità costituisce la ragione intrinseca. 5
6 Premesse queste brevi nozioni giuridiche, vale la pena di ricordarne qualche implicazione pratica per farne risaltare significato ed utilità. Particolarmente rilevante è la necessità che sia rispettato l obbligo di referto: nei delitti di percosse (art. 581 c.p.) o lesioni lievi o gravi dolosi (artt. 582 e 583 codice penale) all interno di relazioni familiari o comunque domestiche, Spesso essi celano situazioni consolidate caratterizzate da soggezione psicologica (quando non di terrore) delle vittime -non di rado donne, minori od anziani-, situazioni atte ad integrare il più grave delitto di maltrattamenti e sulle quali l autorità giudiziaria è tenuta ad intervenire prontamente nei delitti di lesioni gravi colposi (art. 590 c.p.) derivanti da violazioni delle norme di protezione negli ambienti di lavoro (a prescindere dalla descrizioni, più o meno genuine, che ne diano le vittime e dall impressione che la descrizione possa suscitare nel sanitario) nei delitti di omicidio (art. 589 c.p.) e lesioni (art. 590 c.p.) colposi derivanti da malattie professionali (la cui difficoltà 6
7 diagnostica è acuita dalla tardività di manifestazione nel tempo e per la cui individuazione la sensibilità del sanitario, che svolga indagini sulla natura della pregressa attività professionale della vittima per contatti con fonti di contaminazione, è fondamentale per l autorità giudiziaria). 7
8 Angela Barbaglio procuratore aggiunto della Repubblica di Verona Marina Bacciconi responsabile O.N.V.D. gennaio
9 a cura di ONVD - Osservatorio Nazionale Violenza Domestica Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità - Medicina legale Università di Verona Policlinico G.B. Rossi Verona tel fax info@onvd.org 9
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