Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO. RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA
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2 Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA
3 È un rapporto di natura contrattuale la cui fonte è il contatto sociale da cui sorge in capo al medico l obbligo ad eseguire una prestazione che si modella su quella del contratto d opera professionale, in forza del quale il medico è tenuto all erogazione della prestazione sanitaria non con la diligenza dell uomo medio, ma con quella specifica della professione che esercita, ai sensi dell art. 1176, comma 2, c.c..
4 L oggetto dell obbligazione del medico riguarda la prestazione delle cure e la loro idoneità a guarire, non il risultato conseguito (obbligo di mezzi e non di risultato), il che significa che il sanitario si impegna a prestare la propria opera e le proprie capacità tecniche al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non si impegna a conseguirlo.
5 Il medico è tenuto a fornire al paziente, prima dell intervento chirurgico, le informazioni relative: 1) alle sue concrete condizioni ed alle caratteristiche della sua patologia; 2) al tipo di intervento; 3) ai possibili effetti positivi e negativi; 4) ai possibili rischi determinati non solo sulla base della generica ricorrenza statistica, ma adattati alle sue concrete condizioni fisiche.
6 Il medico diviene responsabile qualora abbia tenuto una condotta non rispondente ai criteri di diligenza, perizia e prudenza: - nella fase diagnostica; - nella fase terapeutica.
7 La negligenza dipende dalla superficialità del medico che disattende le norme elementari della professione seguendo le quali è possibile evitare un danno al paziente (es. dimenticare la garza o i ferri nell addome, effettuare uno scambio di sangue, mancata disinfezione degli strumenti). Tra le modalità di condotta colposa è la meno scusabile tant è che il medico è responsabile del danno provocato anche per colpa lieve. L imprudenza consiste nell agire senza le opportune cautele o con avventatezza (es. intervento in condizioni fisiche precarie, mancata sospensione di iniezione in presenza di reazioni particolari). L imperizia consiste nella mancata osservanza del livello minimo di cognizione tecnica, cultura, esperienza e capacità professionale da valutare in relazione all età, all esperienza ed alla qualificazione professionale (es. non riconoscere da sintomi evidenti la gravità delle condizioni del paziente, applicazione di terapie sconsigliate perché dannose).
8 La responsabilità medica si configura come responsabilità per colpa che non può essere valutata senza considerare il grado di difficoltà dell intervento che il medico è chiamata ad effettuare sul paziente. Più è facile l esecuzione della prestazione medica, tanto più rigorosi sono i criteri di valutazione della colpa.
9 I criteri funzionali all accertamento della colpa medica sono: 1)natura, facile o non facile dell intervento chirurgico; 2)Peggioramento o meno delle condizioni del paziente; 3)Valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto.
10 COLPA LIEVE: presunta in caso di intervento routinario. COLPA GRAVE: in caso di interventi che trascendono la preparazione media, ovvero, non risultino sufficientemente studiati o sperimentati.
11 Il paziente/danneggiato (creditore) deve fornire la prova: 1) del contratto (o del contatto); 2) dell aggravamento della situazione patologia (o dell insorgenza di nuove patologie per effetto dell intervento); 3) nesso di causalità con l azione o l omissione del sanitario.
12 Il sanitario (debitore) deve fornire la prova che: 1) la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente; 2) gli assunti danni siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, (assenza di colpa). La prova positiva dell assenza di colpa può essere agevolmente fornita mediante la dimostrazione che la condotta dell operatore si è uniformata alle regole che la scienza medica prescrive per il trattamento di casi simili.
13 Lacunosità nella tenuta della cartella clinica integra inadempimento del medico il quale è obbligato a controllare la completezza e l esattezza della cartella clinica e dei referti allegati. Si ricorre alle presunzioni qualora prova del nesso causale sia impedita al paziente dalla distruzione o mancata conservazione della cartella clinica e dei referti
14 Violazione del principio di autodeterminazione Il medico viene meno all obbligo di fornire una valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e della possibilità di successo, ma anche quando ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico dal quale non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni (Cass., , n ; Cass , n ).
15 Il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero o casa di cura privata ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del paziente definito contratto di spedalità.
16 Il contratto di spedalità fa sorgere a carico dell ente, a fronte dell obbligazione al pagamento del corrispettivo che può essere adempiuta dal paziente, dall assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente: 1) obblighi lato sensu di natura alberghiera (messa a disposizione di stanze di degenza, somministrazione di vitto, riscaldamento, alloggio e pulizia); 2) obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario adeguato alle prestazioni da fornire, del personale paramedico e dell apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
17 La giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire: a) all inadempimento delle obbligazioni lato sensu di natura alberghiera, ai sensi dell art c.c. (disservizi e carenze organizzative); b) all inadempimento della prestazione medicoprofessionale svolta dal sanitario, anche non dipendente, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore, ai sensi dell art c.c. (errore medico) (Cass. Civ., , Sez. III, n. 1620).
18 In caso di accertata responsabilità del medico, la struttura ed il medico rispondono in via solidale, ai sensi dell art c.c., dei danni patiti dal paziente in conseguenza della non corretta esecuzione della prestazione sanitaria. Il giudice può graduare nel lato interno dell obbligazione solidale la quota di responsabilità in termini percentuali tra la struttura sanitaria ed i sanitari ritenuti responsabili del danno cagionato al paziente (es. 70% a carico della struttura e 30% a carico del sanitario).
19 La responsabilità solidale mira a rafforzare il paziente-creditore, in quanto gli attribuisce la facoltà di chiedere l adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori. Il debitore che ha pagato l intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (azione di regresso).
20 AZIONE DI REGRESSO La struttura sanitaria, ai sensi degli artt e 2055 c.c., che abbia pagato l intero debito, può agire in via regresso nei confronti verso l altro e/o gli altri debitori solidali (medici operanti) per ripetere la quota di ciascuno di essi. In difetto di pronuncia giudiziale che abbia determinato la percentuale delle responsabilità dei soggetti corresponsabili, la ripartizione «interna» del danno si presume in parti uguali a seconda di quanti siano i citati soggetti.
21 Nel caso di pagamento da parte della compagnia assicurativa della struttura sanitaria, sarà la medesima compagnia assicurativa a surrogarsi al danneggiato, ai sensi dell art c.c. nel richiedere al medico di corrispondere quanto pagato al paziente danneggiato in toto o in quota parte.
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