LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO
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- Carlo Romani
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1 PISA, LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO IL PUNTO DI VISTA DEL BROKER ASSICURATIVO 1
2 Il contratto individuato dalla Corte di Cassazione quale fondamento della struttura sanitaria è il Contratto atipico di spedalità, mediante il quale tra paziente e struttura si instaura un rapporto che deve essere considerato del tutto indipendente rispetto al rapporto paziente-medico ed al quale si applica la disciplina ordinaria in tema di inadempimento (art c.c.), con forme autonome di responsabilità dell ente. IL CONTRATTO DI SPEDALITA 2
3 Con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte apriva la strada alla nuova tesi della responsabilità contrattuale da Contatto Sociale, caratterizzato dall affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta avente ad oggetto beni costituzionalmente tutelati. Il «contatto» si instaura tra medico e paziente al momento dell accettazione e della presa in carico del sanitario, inquadrando in tal modo la fattispecie nella categoria dottrinale dei cosiddetti «rapporti contrattuali di fatto», nei quali il rapporto obbligatorio nasce da comportamenti modellati su una fattispecie contrattuale di cui seguono la disciplina, seppure in assenza di una base negoziale. IL CONTATTO SOCIALE 3
4 Responsabilità della struttura sanitaria Fonte autonoma di responsabilità contrattuale (contratto di "spedalità"), indipendente dal rapporto medico - paziente ("contatto sociale") tuttavia quando gli enti ospedalieri pubblici vengono condannati a risarcire (in via contrattuale, ma anche extracontrattuale) i danni cagionati dai propri dipendenti, possono agire con azione di rivalsa, nei loro confronti, dinanzi alla Corte dei Conti, in ossequio alla disciplina generale riguardante le Amministrazioni statali, centrali e periferiche. RAPPORTO STRUTTURA SANITARIA - MEDICO 4
5 Qualora un ente ospedaliero (ovvero un Usl dopo l attuazione della legge , n. 833, istitutiva del S.S.N.) venga condannato al risarcimento del danno subito da un assistito per fatto colposo del proprio dipendente, e la Procura della Corte dei Conti, a seguito segnalazione effettuata dall ente, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione di tale Corte, secondo la previsione dell art. 52 r.d , n. 1214, e dell art. 103 Cost., non si riferisce ai soli fatti inerenti al danno erariale, ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di violazioni degli obblighi inerenti a detti rapporti. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent , n ) AZIONE DI RIVALSA 5
6 Comunicazione scritta dell A.O. con la quale viene comunicato al Dipendente di aver segnalato il caso alla Corte dei Conti Valutazione da parte del Procuratore della Corte dei Conti Invito a dedurre nei confronti del Dipendente Consta di due atti distinti, la comunicazione e l invito. Con il primo provvedimento il Procuratore contabile non fa altro che informare il suo destinatario dell esistenza di un fatto dannoso per la finanza pubblica, così come emerso dall istruttoria, ipotizzando sulla base degli elementi indizianti acquisiti - una sua possibile responsabilità in ordine alla causazione dello stesso. L informativa deve, inoltre, contenere l analitica esposizione dei fatti dannosi contestati al presunto responsabile in modo tale da consentirgli la possibilità di poter dedurre in ordine agli stessi (entro il termine legislativamente assegnato) con argomentazioni difensive e produzioni documentali. L invito è, invece, finalizzato a far acquisire al magistrato requirente attraverso l attività spiegata dal convenibile in sede di deduzioni, ivi compresa l eventuale audizione dello stesso - ulteriori elementi conoscitivi utili, a conferma o meno (ove di carattere esimente) di quelli che già possiede. Si tratta, quindi, di un invito a depositare deduzioni e documenti. UN ESEMPIO CONCRETO 6
7 Valutazione degli ulteriori elementi conoscitivi da parte del Procuratore della Corte dei Conti Archiviazione Citazione Condanna, con sentenza passata in giudicato Assoluzione Risarcibilità del danno UN ESEMPIO CONCRETO 7
8 Il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi ), avente ad oggetto Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, nell art. 3, conferma la specialità delle professioni sanitarie, desunta dall art cod. civ., che recita che se la prestazione d opera implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d opera (in questo caso l esercente la professione sanitaria) non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Pertanto, in caso di colpa lieve, il professionista non risponde del danno ai sensi dell art. 2236, bensì ai sensi dell art del codice civile (diligenza nell adempimento che deve valutarsi con riguardo la natura dell attività esercitata); Il Decreto inoltre si configura per un ulteriore sforzo definitorio: in una situazione giurisprudenziale confusa, le c.d. linee guida ospedaliere entrano a pieno titolo fra i criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l attività svolta da un sanitario; CENNI SUL C.D. DECRETO BALDUZZI 8
9 Art. 3, comma 1 - I periodo L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Art. 3, comma 1 - III periodo Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. CENNI SUL C.D. DECRETO BALDUZZI 9
10 Possiamo affermare che in virtù del Decreto, resta invariato l attuale assetto delle coperture assicurative a carico degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare per quanto riguarda la Responsabilità civile personale dei Sanitari dipendenti: Colpa lieve: obbligo assicurativo con oneri da porsi a carico dell Azienda di appartenenza; Colpa grave: obbligo assicurativo con oneri a carico del singolo professionista; L eventuale ricorso all Autoassicurazione od a Fondi Regionali da parte delle Strutture Sanitarie non modica tale ambito di responsabilità, in quanto trattasi di una scelta concernente le modalità di trasferimento del rischio e non il profilo di responsabilità sancito dalla normativa vigente e dai CCNL. CENNI SUL C.D. DECRETO BALDUZZI 10
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