Quale responsabilità per il medico competente?
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- Silvana Carlucci
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1 Quale responsabilità per il medico competente? Convegno nazionale SNOP Bologna novembre 2012 dr. Alberto Chinaglia
2 A me pare che la figura del medico competente emerga dal nuovo testo sulla sicurezza con caratteristiche nuove rispetto al passato. La spia di questa volontà innovativa del legislatore sta proprio nella definizione che ne dà l'art. 2, lett. h), secondo cui il medico competente è la figura che, in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38, collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Dunque, dalla definizione si trae la natura della figura del medico competente che il legislatore individua senza equivoci come consulente del datore di lavoro per quanto attiene alla salute dei lavoratori. (dott. Beniamino Deidda)
3 penale reati di pericolo reati di evento responsabilità amministrativa civile disciplinare contrattuale extra contrattuale
4 Responsabilità penale Reato: qualunque violazione di una norma penale Reati di pericolo Reati di evento Prescindono dal verificarsi di un evento dannoso. Condotta: violazione delle specifiche norme che definiscono i compiti assegnati Es. Contravvenzioni per violazione obblighi p.p. dal D.Lgs. n. 81/2008 Reati propri Si realizzano con l evento Es. omicidio colposo o lesioni colpose a seguito di infortunio o malattia professionale
5 Sono i reati che possono essere commessi unicamente da soggetti in possesso di una specifica qualifica giuridica o status previsto dalla norma solo il MC può violare l art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008
6 L individuazione puntuale dei compiti/obblighi posti a carico del MC configura una fattispecie di colpa specifica nel caso in cui lo stesso MC non osservi i precetti normativi che disciplinano la sua attività Per il D.lgs. n. 81/2008 si tratta di reati contravvenzionali puniti con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda
7 Articolo Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell arresto o dell ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
8 Reati puniti pena alternativa ARRESTO O AMMENDA D.Lgs. n 758/94 INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE SOPRALLUOGO DI VERIFICA COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M. INADEMPIMENTO AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO CON IL PAGAMENTO IL REATO SI ESTINGUE Mancato pagamento nei termini assegnati
9 Il MC è titolare di attività professionali con dichiarate finalità prevenzionistiche In conformità ai principi generali il MC può essere chiamato a rispondere, a titolo di colpa, di eventi di danno: essenzialmente morte o lesioni personali come esito dell insorgenza di patologie o infortuni professionali
10 Il rilievo di responsabilità per il MC è legato per lo più ad una condotta di tipo omissivo Ciò in relazione al carattere professionale della prestazione erogata che si fonda su di un folto elenco di obblighi che regolano l attività del MC
11 Tribunale Pisa sent. 27 aprile 2011 n. 399 Sussiste responsabilità penale del medico competente per negligenza nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il profilo specifico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, non avendo provveduto ad individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni...
12 I processi penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali costituiscono un ambito di applicazione dei principi della responsabilità penale colposa art. 43 c.p.: il delitto è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente, e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
13 ed in particolare della colpa omissiva quando l evento infortunistico è posto in relazione causale con ciò che si sarebbe dovuto fare, e non si è fatto
14 Il rimprovero per non aver tenuto quella condotta posta come causa dell evento, è mosso ai soggetti che avrebbero dovuto provvedervi per lo specifico ruolo svolto nell organizzazione del luogo di lavoro in cui si è verificato l evento
15 1. Evento lesivo 2. Inosservanza della regola precauzionale di condotta (stabilita ex lege) 3. Individuazione della posizione di garanzia (titolare dell obbligo giuridico di agire) art. 40, co. 2, c.p. non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo N e s s o d i c a u s a
16 Cass. Pen., Sez. IV, sent. 28 giugno 2005 n (condanna a carico di un medico competente poiché, in qualità di incaricato della sorveglianza sanitaria sui lavoratori di una ditta, aveva cagionato una lesione personale consistita in una malattia durata oltre 40 giorni ad una lavoratrice esposta nell ambiente di lavoro a resine epossidiche) quand anche non si volesse ritenere nascente dalla segnalazione del disturbo l obbligo di visita ex art. 16 del D.Lgs. 626/94 si ritroverebbe pur sempre nella lettera i) del comma 1 dell art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994 [ora art. 25 c. 1 lett. b) in comb. disp. art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08, n.d.r.] - che fissa i doveri del medico competente - un generale obbligo in capo a tale soggetto di effettuare una visita medica qualora sia il lavoratore a richiederla e vi sia una correlazione, come in questo caso, tra tale richiesta e i rischi professionali.
17 c.d.giudizio controfattuale si accerta che anche se si fosse rispettata la regola di comportamento l evento si sarebbe realizzato
18 Cass. Pen., Sez. IV, sent. 9 luglio 2007 n vertendosi in tema di responsabilità colposa, occorreva accertare se si era verificata l inosservanza di regole doverose di comportamento, esigibili dal soggetto agente e la cui osservanza avrebbe evitato l evento, secondo i canoni ermeneutici del cd. giudizio controfattuale nel rispetto dei principi quali enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n del 10 luglio 2002, in virtù dei quali deve ritenersi esclusa la penale responsabilità dell agente allorquando risulti accertato che l evento si sarebbe ugualmente verificato anche ove l agente stesso avesse posto in essere la condotta doverosa, oppure nel caso in cui non si raggiunga la prova dell efficienza del comportamento corretto a scongiurare l evento.
19 Il MC in quanto esercente la professione medica è comunque soggetto a responsabilità professionale per imperizia, imprudenza o negligenza, prevalentemente riferita a: errore diagnostico; errore nel monitoraggio delle condizioni di disagio psico/fisico errore nell individuazione dei presidi terapeutici.
20 MC MC Responsabilità contrattuale Artt e 2236 cod. civ. Responsabilità extracontrattuale Art cod. civ. Responsabilità da contatto sociale (giurisprudenza)
21 Contrattuale Il MC si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, la propria attività professionale: con lavoro prevalentemente proprio nei confronti del committente/o/alle dipendenze di un DdL Pb o Pv usando la particolare diligenza riferita all attività prestata inversione dell onere della prova prescrizione decennale
22 In vigore dal 14 settembre 2012 Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie Co. 1 Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile (diligenza nell adempimento), tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
23 La limitazione di responsabilità dell art cod. civ. ( se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave ) non cambia. Viene solo aggiunto che nei casi di colpa lieve il giudice deve ancorare la sua valutazione (in ordine alla diligenza nell esercizio dell attività svolta dal medico) ai parametri citati dal decreto: le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
24 Quando si configura un rapporto "sociale" idoneo ad ingenerare l'affidamento dei soggetti coinvolti in virtù del fatto che si tratta di un rapporto "qualificato" dall ordinamento giuridico, che vi ricollega una serie di doveri di collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici. Rapporto MC-Lavoratore
25 Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione cosiddetta protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall'art. 32 Cost. Responsabilità assimilata da giurisprudenza a quella CONTRATTUALE (inversione onere della prova e prescrizione decennale)
26 Extra-contrattuale Art c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità per beni giuridici tutelati erga omnes (es. salute) Onere della prova a carico di chi afferma di aver subito un danno (prova del danno e del nesso di causa) Prescrizione quinquennale dal manifestarsi del danno
27 A talune fattispecie di trasgressioni del MC (tassativamente elencate dal D.Lgs. n. 81/2008) viene riferita una sanzione pecuniaria amministrativa secondo la procedura delineata nell art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 es. art. 25, co. 1, lett. h e i; art. 40, co. 1; art. 41, co. 3, 5 e 6-bis
28 Illeciti puniti con sanzione amministrativa L. 689/81 INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI ART. 301 bis D.Lgs. 81/08 CONTESTAZIONE con PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE VERIFICA MANCATA REGOLARIZZAZIONE AMMISSIONE AL PAGAMENTO SOMMA NELLA MISURA MINIMA PREVISTA DALLA LEGGE PERDITA DEL BENEFICIO art. 301 bis e TRASMISSIONE NOTIZIA DI REATO (Ipotesi art. 650/437c.p.) GIUDICE PENALE APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA (art. 24 L.689/81) OPPURE OBLAZIONE ART. 162BIS C.P.
29 Sussiste, infine, una responsabilità disciplinare per i medici dipendenti della Pubblica Amministrazione, rispetto all ente di appartenenza responsabilità disciplinare amministrativa relativa al contesto dell organizzazione del lavoro (art. 39 co. 3 D.Lgs. n. 81/2008 divieto di svolgere attività di MC se ML assegnato a uffici di vigilanza) responsabilità disciplinare patrimoniale erariale per il danno che può arrecare al bilancio pubblico responsabilità disciplinare dirigenziale per il mancato raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia
30 Grazie per l attenzione
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