Incontro formativo sul tema: obblighi assicurativi nella legge n. 24/2017 «Gelli-Bianco»
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1 Incontro formativo sul tema: obblighi assicurativi nella legge n. 24/2017 «Gelli-Bianco» Incontro formativo per Aziende del SSR del Piemonte Roberto Vairo, Responsabile del Servizio di Brokeraggio per le Aziende del SSR 7 dicembre
2 I principali temi di questo incontro In caso di danno chi paga? Assicurazioni: cosa prevede la Gelli? Art. 7, 9, 10, 11, 12, 13 Il danno erariale Copertura della «Colpa grave»: da opportunità a obbligo Quale polizza «Colpa grave»? Question time 2
3 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa LA SICUREZZA DELLE CURE È PARTE COSTITUTIVA DEL DIRITTO ALLA SALUTE La struttura, pubblica o privata, deve: - Realizzare tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all erogazione delle prestazioni ; - Utilizzare appropriatamente le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. In questi due assunti trova le proprie radici la responsabilità della struttura 3
4 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa CHI È L ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA È il soggetto in possesso di apposito titolo abilitante, in forza del quale possono essere svolte attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (principio la cui violazione integra gli estremi dell abusivo esercizio di una professione). L elenco delle professioni sanitarie strettamente intese, di quelle più propriamente tecniche e di quelle ausiliarie è assai corposo. Alcuni esempi sono: medico, farmacista, veterinario, odontoiatra, infermiere, ostetrica, fisioterapista, tecnico di laboratorio, radiologo, igienista dentale, dietista, assistente sanitario. Cfr. Art. 3 Legge 8/11/2012 n. 189 (Balduzzi) 4
5 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa COSA CAMBIA Responsabilità penale dell esercente: imperizia e linee guida Responsabilità civile dell esercente: solo extracontrattuale Mediazione e ATP: facoltà di partecipazione attiva Azione di rivalsa della struttura sanitaria e dell assicuratore Obbligo di assicurazione: polizza colpa grave Obbligo di estensione garanzia Azione diretta del soggetto danneggiato Fondo di garanzia 5
6 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa RESPONSABILITÀ PENALE Inserimento dell art. 590 sexies c.p. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario Se i fatti di cui agli artt. 589 (Omicidio colposo) e 590 c.p. (Lesioni personali colpose) sono commessi nell esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. La responsabilità è esclusa solo quando: La verificazione dell evento di cui agli artt. 589 c.p. e 590 c.p. è causata da imperizia Siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi di legge o dalle buone pratiche clinico-assistenziali (adeguate alle specificità del caso concreto) Art.6 Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria 6
7 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa I confini fra negligenza, imprudenza e imperizia non sono netti. Imperizia: quando la condotta è incompatibile con livelli minimi di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale, che costituiscono presupposto necessario per l esercizio della professione medica. È prevedibile che, nei prossimi processi penali, le parti con interessi contrapposti dibatteranno in modo serrato sull esatta definizione di tali elementi. Art.6 Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria 7
8 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa RESPONSABILITÀ CIVILE Si articola sul «doppio binario». RC contrattuale a carico delle Strutture sanitarie, pubbliche e private. Prescrizione 10 anni, onere della prova invertito. RC extracontrattuale per l esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una Struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Prescrizione 5 anni, onere della prova a carico del paziente. Art.7 Responsabilità civile della struttura e dell esercente la professione sanitaria 8
9 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa Questo impianto ha l obiettivo di: - Contrastare la medicina difensiva, favorendo all esercente la professione la necessaria serenità d azione. - Concentrare le pretese risarcitorie sulla struttura, ovvero sul soggetto che ha un rapporto diretto e immediato con il paziente. Due novità: - La responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario, nonché attraverso la telemedicina. - L'esclusiva responsabilità contrattuale per i libero-professionisti. Art.7 Responsabilità civile della struttura e dell esercente la professione sanitaria 9
10 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa ATP o MEDIA-CONCILIAZIONE Le imprese di assicurazione devono: Partecipare al procedimento di consulenza tecnica preventiva. Formulare l offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. Se viene pronunciata: - sentenza favorevole per il danneggiato - e l impresa assicuratrice non ha formulato alcuna offerta di risarcimento il giudice trasmette copia della sentenza all IVASS per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice condanna: - al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall esito del giudizio - oltre che a una pena pecuniaria (determinata equitativamente) in favore della parte che è comparsa alla conciliazione. ATP e media-conciliazione sono anche condizioni di procedibilità della successiva domanda risarcitoria Art.8 Tentativo obbligatorio di conciliazione 10
11 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa AZIONE DI RIVALSA Sono oggetto di rivalsa sia i dipendenti di strutture private (agisce la struttura o l assicuratore della struttura), sia i dipendenti di strutture pubbliche (agisce il PM presso la Corte dei Conti) solo in caso di dolo o colpa grave. La rivalsa deve esser esercitata entro un anno dal pagamento (a pena di decadenza). Art.9 Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 11
12 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa L esercente la professione sanitaria, in rapporto di lavoro dipendente, che abbia agito: - con colpa grave, non può subire una rivalsa superiore a tre volte la retribuzione annua lorda - con dolo potrà esser condannato al versamento dell intero importo corrisposto al danneggiato. Art.9 Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 12
13 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa La Responsabilità amministrativa ha corpus normativo distinto dal sistema della Responsabilità Civile. Essa è finalizzata ad accertare la condotta di amministratori e dipendenti pubblici in caso di danno erariale e presenta i seguenti punti chiave: Una giurisdizione esclusiva: la Corte dei conti; Il potere di azione in capo alla Procura presso la Corte dei Conti; La intrasmissibilità agli eredi dell obbligazione a risarcire; La determinazione del risarcimento secondo logiche proprie (potere riduttivo); La limitazione delle fattispecie di responsabilità al dolo e alla colpa grave; La sentenza civile non fa stato nel giudizio di rivalsa. Art.9 Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 13
14 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa PER LE AZIENDE SANITARIE: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE O DI ATTIVAZIONE DI ANALOGA MISURA Per i danni cagionati a terzi dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonchè attraverso la telemedicina. Per infortuni sul lavoro subiti dal personale. PER GLI ESERCENTI: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE COLPA GRAVE Devono stipulare «idonee polizze assicurative per la colpa grave»: Esercenti dipendenti pubblici; Esercenti dipendenti privati; Liberi professionisti (per quest ultimi pre-esiste l obbligo di RC professionale). Art.10 Obbligo di assicurazione 14
15 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa L obbligo assicurativo Riguarda tutte le strutture sanitarie pubbliche e private (in alternativa l adozione di analoga misura di ritenzione del rischio); Riguarda tutti i dipendenti (pubblici e privati) per la colpa grave; L obbligo assicurativo è fondamentale per - Costruire un sistema certo di risarcimento dei danni da medmal; - Garantire efficacia alle azioni di rivalsa da parte delle strutture pubbliche e private. Le aziende pubblicano sul sito internet gli estremi della polizza o delle misure analoghe. Art.10 Obbligo di assicurazione 15
16 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa OPERATIVITÀ TEMPORALE DELLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (Aziende ed esercenti) Retroattività della copertura: eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la stipula del contratto assicurativo. Claims made: denunciati all impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. Ultrattività della copertura: in caso di cessazione definitiva dell attività professionale, deve essere prevista la copertura «postuma» per richieste di risarcimento presentante per la prima volta nei 10 anni successivi ma riferiti a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. Art.11 Estensione della garanzia assicurativa 16
17 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa AZIONE DIRETTA Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il danneggiato può agire direttamente contro l Impresa di assicurazione: 1. della struttura pubblica o privata; 2. dell esercente la professione sanitaria in forma libero-professionale. Art.12 Azione diretta del soggetto danneggiato 17
18 Le novità principali della Gelli in materia assicurativa L OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL ESERCENTE LE STRUTTURE e LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE devono comunicare all esercente la professione sanitaria l instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. LE STRUTTURE e LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE devono comunicare all esercente la professione sanitaria l avvio delle trattative stragiudiziali con il danneggiato. GIUDIZIALE STRAGIUDIZIALE entro 10 (60?) giorni dalla ricezione della notifica dell atto introduttivo mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell atto introduttivo del giudizio entro 10 (60?) giorni dall avvio di trattative mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l invito a prendervi parte L omissione, la tardività o l incompletezza delle comunicazioni comporta l improcedibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa Art.13 Obbligo di comunicazione all esercente la professione sanitaria del giudizio ( ) 18
19 Aon S.p.A. Filiale di Torino Team Enti pubblici e Sanità roberto.vairo@aon.it maria.vattasso@aon.it matteo.cavallo@aon.it 19
20 Legge 24/2017 Quale polizza per la tutela della colpa grave? Incontri formativi per le Aziende del SSR del Piemonte Valentina Appiano, Responsabile Segmento Affinity 7 dicembre 2017
21 Le novità principali della Legge Gelli 24/2017 Obbligo di assicurarsi 1 2 Retroattività obbligo di copertura per 10 anni 3 Ultrattività obbligo di copertura per 10 anni in caso di cessazione dell attività Surrogazione da parte dell assicuratore dell Ente Obbligo di comunicazione formale di ogni sinistro da parte della struttura Limitazione della responsabilità (3 volte la retribuzione)
22 A chi si rivolge la polizza? Professionisti sanitari nell ambito del SSN compresa l attività intramoenia e intramoenia allargata
23 Quali rischi? 1 La responsabilità per colpa grave dell esercente la professione sanitaria presso strutture pubbliche (condanna Corte dei Conti e rivalsa ex art Codice Civile) 2 La responsabilità amministrativa connessa all esercizio delle funzioni di carattere manageriale e organizzativo 3 La responsabilità civile professionale derivante da interventi di primo soccorso per solidarietà umana (indipendentemente dal giudizio di colpa grave)
24 Delimitazioni temporali della copertura 10/11/ /11/ /11/ /11/2028 Retroattività illimitata (solo su richiesta) Retroattività 10 anni o superiore se presente nelle precedenti polizze Periodo di assicurazione Ultrattività 10 anni operante in caso di cessazione dell attività Delimitazione temporale della copertura
25 Quando funziona la polizza?
26 Che cos è il sinistro? Fatti e Circostanze Comunicazione formale da parte della struttura (inclusa comunicazione ex art. 13 Legge 24/2017) Comunicazione scritta da parte del terzo danneggiato Inchiesta o azione giudiziaria (incluse procedure ex artt 696 e 696 bis c.p.c) Istanza di mediazione Messa in mora da parte della struttura di appartenenza o della sua impresa di assicurazione Richiesta di Risarcimento Corte dei Conti Invito a dedurre Citazione in giudizio Sentenza di condanna Surrogazione dell assicuratore della struttura sanitaria (ex art C.C. ed ex art. 9, Legge 24/2017)
27 Deeming Clause Clausola di parificazione Richiesta di Risarcimento=Fatti e Circostanze La Circostanza denunciata in corso di copertura è considerata sinistro qualora, anche a distanza di anni e con polizza non più in corso, ne derivi una Richiesta di Risarcimento Fatti e Circostanze Data di denuncia Durata della polizza Richiesta di Risarcimento 2025 Data di denuncia La polizza operante è quella sulla quale è stato denunciato il fatto o la circostanza, garantendo la continuità della copertura nel tempo
28 Continuous Cover Clausola di continuità di copertura Copertura dei sinistri derivanti da Fatti e Circostanze noti non denunciabili su polizze precedenti Fatti e Circostanze Data evento Polizza NO Continuous Cover Richiesta di Risarcimento 2018 Data di denuncia Polizza SÌ Continuous Cover A condizione che l Assicurato sia stato ininterrottamente coperto senza soluzione di continuità
29 Come scegliere il massimale adeguato? 29
30 L art. 9 della Legge 24/2017 stabilisce che «l importo della condanna..in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti dell anno di inizio della condotta causa dell evento o nell anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo.» Retribuzione Retribuzione Determinazione massimale Professione
31 Dirigente medico Massimale Direttore generale Operatori del comparto
32 La nuova soluzione assicurativa Aon per la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria della Regione Piemonte
33 Aon ha ottenuto in esclusiva, da alcuni assicuratori dei Lloyd s, un innovativa copertura di RC Colpa Grave in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Gelli 24 aprile 2017
34 Quali rischi Responsabilità per colpa grave Responsabilità amministrativa per funzioni manageriali Responsabilità professionale per atti di primo soccorso Retroattività e ultrattività Retroattività estesa Retroattività illimitata Ultrattività automatica Garanzie efficaci Copertura delle Circostanze: Deeming Clause Copertura dei sinistri derivanti da Circostanze note: Continuous Cover 34
35 Altre caratteristiche della polizza 35
36 Copertura garantita Nel caso di cambio della struttura sanitaria pubblica di appartenenza Nel caso di variazione della categoria professionale Durata della polizza Un anno Tacito rinnovo in assenza di sinistri e di variazioni di rilievo della professione Soluzioni diverse e convenienti Massimali diversi per ciascuna categoria Nessuna franchigia Premi competitivi 36
37 Dirigente medico Massimale Premio Medico contrattista Operatori del comparto
38 Come aderire: Il portale One Affinity 38
39 In un click tanti vantaggi Informazioni sulla copertura Aon ha dedicato ai professionisti della Regione Piemonte un portale che consente di accedere con credenziali a un area riservata per chiedere il preventivo e sottoscrivere la copertura Preventivo in tempo reale (fast quote) Assistenza nel perfezionamento della copertura Denuncia di sinistro 39
40 L home page del portale contiene informazioni sul Broker e notizie riguardanti aspetti e obblighi assicurativi del personale sanitario 40
41 Area registrazione utente Per accedere ai servizi proposti è necessario registrare la propria utenza inserendo nel form i dati richiesti ll sistema invierà in automatico all indirizzo indicato il link per perfezionare l attivazione delle credenziali di accesso Se fai parte del SSR Piemonte Codice Convenzione SANITA_PIEMONTE Se non sei in possesso di un codice di convenzione clicca qui Si aprirà la schermata codici 41
42 Area login: utente registrato L area di login consente tramite l inserimento di username e password l accesso a tutte le sezioni del portale e ai prodotti offerti Sezioni: Home Page I Nostri Prodotti News Contatti I Miei Preventivi Le Mie Polizze 42
43 Come fare un preventivo La schermata prodotto consente di accedere alle proposte e di visualizzare informazioni sintetiche sulle garanzie. Cliccando sul tasto verde FAI UN PREVENTIVO si accede direttamente alla funzione FAST QUOTE 43
44 Come fare un preventivo Il questionario FAST QUOTE consente di ottenere un preventivo rispondendo a 6 semplici domande; cliccando il tasto AVANTI è possibile acquistare la polizza inserendo gli ulteriori dati richiesti 44
45 Lunedì - Giovedì Venerdì convenzione.medici@aon.it 45
46 Filiale di Torino Corso Marconi 10 Lunedì - Giovedì Venerdì Valentina Appiano Division Director Affinity valentina.appiano@aon.it Claudia Avalle Specialist Affinity claudia.avalle@aon.it 46
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