Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 88 del 10 ottobre 2006 RETTIFICHE. Avvisi di rettifica

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1 92 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 88 del 10 ottobre 2006 RETTIFICHE Avvisi di rettifica Comunicato relativo alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune." (Bollettino ufficiale della Regione n. 72 del 15 agosto 2006). Nel testo dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune" pubblicato a pag. 22 del Bur n. 72 del 15 agosto 2006, dopo le parole "In deroga al divieto previsto dal comma 1 " vanno aggiunte le parole "dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio " ".

2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 18 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a la seguente legge regionale: CAPO I Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette Art. 1 Modifiche all articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio 1. Dopo il comma 7 bis 4 dell articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma: 7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell approvazione del primo PAT e PI: a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, nonché l ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l esistente; c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l esistente;

3 22 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto 2006 d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell attività agricola destinati a strutture agricoloproduttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45; e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente; f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1 aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l avanzamento dell edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall ispettorato regionale dell agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l allacciamento alle reti tecnologiche e per l accessibilità viaria siano a carico del richiedente.. Art. 2 Modifiche all articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio 1. Al comma 7 bis 2 dell articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti sono aggiunte le parole nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un unica struttura aziendale. Art. 3 Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e comunque entro un anno dall entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, l adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato. Art. 4 Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 Formazione della carta tecnica regionale 1. Al primo comma dell articolo 4 le parole: lavori pubblici sono sostituite dalle parole: appalti di pubblici servizi. Art. 5 Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio, fino all approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani è consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica. Art. 6 Piano paesaggistico 1. Fino all adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la Regione, in via sperimentale ed in funzione dell approvazione del nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quale piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell articolo 135, comma 2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare prioritariamente una pianificazione paesaggistica. 2. Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. 3. I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura prevista dall articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio, integrata dalle disposizioni dell articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo prevalgono, per quanto attiene la tutela del

4 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto paesaggio, sulle disposizioni contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi dell articolo 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni. 5. Fino all approvazione del Piano regionale dell attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano d area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o all ampliamento di ogni tipo di cava. Art. 7 Procedure per l alienazione di immobili di proprietà della Regione 1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali. 2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con l indicazione: a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione; b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa; c) del valore di stima del bene. 4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni. Art. 8 Modifica dell articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio 1. Dopo il comma 7 ter dell articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dall articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma: 7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.. Art. 9 Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 Norme per l istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei 1. Dopo il comma 3 dell articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è aggiunto il seguente comma: 3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.. 2. Dopo l articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è inserito il seguente articolo: Art. 12 bis Funzioni dei Comuni 1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all articolo 3, comma 4 e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata.. 3. Nell articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma dell articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 sono sostituite dalle parole le funzioni di cui all articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall articolo 12 bis. Art. 10 Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali 1. Al primo comma dell articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 le parole trenta giorni sono sostituite dalle parole sessanta giorni.

5 24 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto 2006 CAPO II Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica Art. 11 Modifica dell articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Alla lettera e) del comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell articolo 68 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, le parole in misura non superiore al limite per l accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso sono sostituite dalle seguenti: in misura non superiore ad euro ,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e le parole dei redditi fiscalmente imponibili sono sostituite dalle seguenti: dei redditi di cui all articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dedotti gli oneri di cui all articolo 10 del citato decreto. 2. Il comma 2, dell articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è sostituito con il seguente: 2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.. Art. 12 Modifica dell articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole da 1 a 4 sono sostituite dalle parole da 1 a 8. Art. 13 Modifica dell articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Dopo il comma 2 dell articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente comma: 2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l accesso all edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all entrata in vigore del limite di accesso di cui all articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1 dell articolo 11 della presente legge. Art. 14 Modifica dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Al comma 1 dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole: reddito imponibile e reddito imponibile annuo e redditi fiscalmente imponibili sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: reddito fiscale e redditi fiscali. 2. Al comma 1, lettera B.1, dell articolo 18, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole con reddito di cui all articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l accesso sono sostituite dalle seguenti: con reddito convenzionale non superiore al limite di euro , Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole con reddito di cui all articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l accesso sono sostituite dalle seguenti: con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B Al comma 1, lettera C.3 dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole con reddito di cui all articolo 2, comma 1, lettera e), superiore al limite dell accesso sono sostituite dalle seguenti: con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B Il comma 1 bis, dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come introdotto dal comma 1 dell articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente: 1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all articolo 10 del citato decreto quali risultano dall ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n Dopo il comma 1 bis dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma: 1 ter. L importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10, Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dall entrata in vigore della presente legge.

6 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto Art. 15 Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l edilizia convenzionata 1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è sostituito con il seguente: 6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.. Art. 16 Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si estingue qualora l acquirente dell alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all Azienda territoriale per l edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti. CAPO III Disposizioni in materia di viabilità Art. 17 Modifica dell articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Al comma 1 dell articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: La tutela ed il controllo sull uso delle strade di cui all articolo 11, comma 1, lettera e) sono sostituite dalle seguenti: Le funzioni di cui all articolo 11, comma 1, lettere a) ed e). 1. Dopo il comma 1 dell articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è inserito il seguente: 1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d Altino.. CAPO IV Disposizioni in materia di mobilità Art. 19 Modifica dell articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale 1. Al comma 1 dell articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole dai rispettivi comandi è aggiunta la seguente frase che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio. CAPO V Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato Art. 20 Modifica dell articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio Al comma 1 dell articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita sono sostituite dalle seguenti: realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato. CAPO VI Norma finale Art. 21 Dichiarazione d urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Art. 18 Modifica dell articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2002 Venezia, 10 agosto 2006 Galan

7 26 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto 2006 CAPO I INDICE - Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette Art Modifica dell articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni Art Modifica dell articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni Art Modifica dell articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni Art Modifica dell articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni Art Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l edilizia convenzionata Art Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Art. 1 - Modifiche all articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e succesive modificazioni Art. 2 - Modifiche all articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 Formazione della carta tecnica regionale Art. 5 - Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna Art. 6 - Piano paesaggistico Art. 7 - Procedure per l alienazione di immobili di proprietà della Regione. Art. 8 - Modifica dell articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 Norme per l istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei e successive modificazioni Art Modifiche alla legge 16 agosto 1984, n. 40 Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali CAPO II - Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica CAPO III - Disposizioni in materia di viabilità Art Modifica dell articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Art Modifica dell articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2002 CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità Art Modifica dell articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e successive modificazioni CAPO V - Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato Art Modifica dell articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2006 CAPO VI - Norma finale Art Dichiarazione d urgenza Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale, su proposta dell Assessore Renzo Marangon, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 maggio 2006, n. 12/ddl;

8 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 maggio 2006, dove ha acquisito il n. 150 del registro dei progetti di legge; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 2 commissione consiliare; - La 2 commissione consiliare ha completato l esame del progetto di legge in data 28 luglio 2006; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Zigiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2006, n Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208 prevedendo, all articolo 2, comma 6, che la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente. Il presente disegno di legge è stato, quindi, predisposto in collegamento alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2006 e riguarda Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune. Il disegno di legge, nel testo licenziato dalla Seconda Commissione, detta nuove disposizioni e modifica alcune leggi regionali nelle materie dell urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune. In particolare: - l articolo 1 modifica l articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio relativamente alla disciplina delle zone agricole; - l articolo 2 modifica l articolo 4 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 Formazione della carta tecnica regionale ; - l articolo 3 introduce la sperimentazione del Piano paesaggistico per ambiti; - l articolo 4 detta disposizioni per l alienazione di immobili di proprietà della Regione; - l articolo 5 detta disposizioni per prorogare i termini per l esame dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23, già trasmessi in Regione; - l articolo 6 modifica la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 Norme per l istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei demandando ai comuni il rilascio dell autorizzazione paesaggistica e l adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori all interno delle zone di urbanizzazione controllata e di pre-parco; - l articolo 7 modifica la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali, portando da trenta a sessanta giorni, i termini per il rilascio delle autorizzazioni di cui all articolo 18 da parte degli enti parchi, come previsto dalla legge n. 394/1991; - gli articoli 8, 9, 10 e 12 attengono varie modifiche alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 Disciplina per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ; l intento generale è quello da un lato, di innalzare il limite di reddito per l accesso all edilizia residenziale pubblica, dall altro di rendere effettiva la possibilità di accedere all assegnazione di un alloggio anche per i soggetti collocati nell area sociale, prevedendo, inoltre, l assegnazione degli alloggi tra le Aree di protezione e sociale in modo proporzionale rispetto al numero di aspiranti assegnatari che si collocano in tale aree; tal fine, sono stati modificati gli articoli 2 e 18; - l articolo 11 modifica il punto 6, della tabella parametrica 3, dell allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l edilizia convenzionata ; - l articolo 13 modifica l articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 consentendo l esercizio da parte del personale addetto ai servizi di manutenzione e vigilanza stradale degli enti competenti e loro concessionari, delle funzioni di polizia stradale relative alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché di tutela e controllo sull uso delle strade, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 12, comma 3, lettere b) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada ; - l articolo 14 modifica l articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2002 con lo scopo di integrare quanto già previsto dalla medesima disposizione, relativamente al finanziamento delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d Altino, prevedendo la possibilità di accedere al fondo, oltre che alla Società Veneto Strade S.p.A., anche alle altre Società concessionarie interessate alla realizzazione del medesimo passante; - l articolo 15 modifica l articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale che disciplina la libera circolazione delle forze dell ordine sui mezzi del trasporto pubblico locale, disponendo l esenzione anche per i mezzi di servizio delle forze dell ordine; - l articolo 16 modifica l articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2006 che concede ai comuni di Comelico Superiore e di Sappada contributi straordinari per l anno 2006, per interventi di completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita dei relativi comprensori sciistici, ampliando le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento pubblico e consentendo che i contributi siano concessi anche per la loro realizzazione e collegamento, nonché la realizzazione di impianti di innevamento programmato. Sul disegno di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale. 3. Note agli articoli Nota agli articoli 1, 2 e 8 - Il testo dell art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente: Art Disposizioni transitorie. 1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell articolo 50, com-

9 28 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto 2006 ma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l assetto e l uso del territorio e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall articolo 50, comma 3. Fino all approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico nonché quelle disciplinate dall articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica. 1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti conseguenti all approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1 giugno 1999, n. 23, nonché quelle conseguenti all approvazione di accordi di programma ai sensi dell articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n quater. Fino all approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l articolo 11 e terzultimo comma dell articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 Rideterminazione del termine previsto dell articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e disposizioni transitorie in materia urbanistica, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area: a) Garda-Baldo; b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia; c) Grandi Valli Veronesi; d) Medio Corso del Piave; e) Valle del Biois e di Gares; f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca. 3. L edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 Tutela ed edificabilità delle zone agricole, ivi comprese le modifiche contenute nell articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35,, fino all approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e Fino all approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l approvazione ai sensi dell articolo 23, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare. 5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all approvazione del primo PAT. A seguito dell approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT. 6. Successivamente all applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Norme per la edificabilità dei suoli. 7. Fino all approvazione dei PTCP i comuni di cui all articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall applicazione degli articoli da 1 a bis. L articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 1 settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni. 7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde. 7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all approvazione del primo PAT, è consentita l adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un unica struttura aziendale purché vi sia il parere della

10 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 15 agosto provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. Qualora l attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l 80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i metri quadrati (mq). 7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani., dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, ivi comprese le modifiche contenute nell articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35,. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni. 7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune. 7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell approvazione del primo PAT e PI: a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, nonché l ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l esistente; c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, nonché l ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l esistente; d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45; e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente; f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1 aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l avanzamento dell edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall ispettorato regionale dell agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l allacciamento alle reti tecnologiche e per l accessibilità viaria siano a carico del richiedente. 7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.. Nota all articolo 3 - Il testo dell art. 50 della legge regionale n. 61/1985 è il seguente: Art Varianti parziali. 1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell articolo precedente sono parziali. 2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano. 3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l adozione del progetto preliminare. 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: a) l individuazione delle zone di degrado di cui all articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all interno di ciascuna delle categorie di cui all articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2; b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d uso; c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali; d) le modifiche alla zonizzazione connesse all ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto; e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli scaduti ai sensi dell articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;

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