REGOLAMENTO GENERALE DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI (SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA) (allegato decreto n.

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1 REGOLAMENTO GENERALE DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI (SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA) (allegato decreto n. 37/2016)

2 SOMMARIO Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Federazione) TITOLO I CAPO I ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA Art.3 (Organizzazione generale) Sezione I I CORSI ORDINARI Art. 4 (I Corsi ordinari) Art. 5 (Il Consiglio didattico: funzioni e competenze) Art. 6 (Composizione del Consiglio didattico) Art. 7 (Il Coordinatore: funzioni e competenze) Art. 8 (Elezione del Coordinatore) Art. 9 (I Responsabili di Classe) Sezione II LE AREE SCIENTIFICHE Art. 10 (Le Aree scientifiche) Art. 11 (Centri di ricerca) Art. 12 (Risorse) Art. 13 (Attivazione e disattivazione delle Aree) Art. 14 (Organi di governo delle Aree) Art. 15 (Il Responsabile di Area: funzioni e competenze) Art. 16 (Il Coordinatore Aree scientifiche: funzioni e competenze) Art. 17 (Elezioni dei Responsabili di Area e del Coordinatore delle Aree scientifiche) Art. 18 (La Giunta di Area) Art. 19 (Consiglio scientifico di Area: funzioni e competenze) Art. 20 (Composizione del Consiglio scientifico di Area) Art. 21 (Consiglio di coordinamento) 2

3 Sezione III STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO Art. 22 (Organizzazione amministrativa) Art. 23 (Tavoli tecnici di coordinamento) Sezione IV ORGANI DISCIPLINARI Art. 24 (Collegio di disciplina) Art. 25 (Allievi dei Corsi ordinari della Scuola) Art. 26 (Studenti dei Corsi di Laurea Magistrale) Art. 27 (Allievi dei Corsi di dottorato di ricerca) Art. 28 (Rinvio) CAPO II ORGANI DI GOVERNO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Art. 29 (Attività degli Organi di Governo) Art. 30 (Piano di orientamento strategico) Art. 31 (Programma triennale) Art. 32 (Fonti interne) Art. 33 (Modalità di approvazione delle fonti interne) Sezione I IL RETTORE Art. 34 (Funzioni e competenze del Rettore) Art. 35 (Elezioni del Rettore) Art. 36 (Prorettore vicario e delegati) Art. 37 (Sostituzione del Rettore) Sezione II IL SENATO ACCADEMICO Art. 38 (Funzioni e competenze del Senato accademico) Art. 39 (Elezione delle rappresentanze in Senato accademico) Art. 40 (Senato accademico della Scuola e della Scuola Sant Anna di Pisa in seduta congiunta) Art. 41 (Presidenza e segreteria del Senato accademico) Art. 42 (International Advisory Board) Art. 43 (Consiglio dei Collegi) Sezione III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 44 (Consiglio di amministrazione) Art. 45 (Elezione del rappresentante degli allievi della Scuola in Consiglio di amministrazione) 3

4 Art. 46 (Presidenza e segreteria del Consiglio di amministrazione) Art. 47 (Commissioni e gruppi di lavoro) Art. 48 (Responsabilità dei membri del Consiglio) Sezione IV IL COLLEGIO DEI REVISORI Art. 49 (Funzioni e Competenze) Sezione V NUCLEO DI VALUTAZIONE Art. 50 (Composizione e competenze) Art. 51 (Presidente) Art. 52 (Organizzazione dei lavori) Art. 53 (Supporto amministrativo e spese di funzionamento) Sezione VI DIRETTORE GENERALE Art. 54 (Il Direttore generale) TITOLO II CAPO I SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNICO, CONSIGLIO DI COORDINAMENTO, CONSIGLIO DIDATTICO DEI CORSI ORDINARI, CONSIGLI SCIENTIFICI DI AREA:REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO Art. 55 (Calendario delle sedute) Art. 56 (Poteri del Presidente dell organo) Art. 57 (Convocazione e ordine del giorno) Art. 58 (Proposta di deliberazione) Art. 59 (Validità e verbale delle sedute) Art. 60 (Deliberazioni) Art. 61 (Adozione di un Decreto d urgenza del Rettore per le competenze del Senato e del Consiglio di amministrazione) Art. 62 (Modalità di voto) Art. 63 (Comunicazioni, mozioni ed emendamenti) Art. 64 (Partecipazione reciproca in altri Organi) TITOLO III REGOLE ELETTORALI Art. 65 (Principio generale) 4

5 Art. 66 (Elettorato attivo) Art. 67 (Elettorato passivo) Art. 68 (Elenchi dei votanti) Art. 69 (Incompatibilità ed esercizio del diritto di opzione) Art. 70 (Votazioni e preferenze esprimibili) Art. 71 (Appartenenza del votante a più categorie elettorali) Art. 72 (Disponibilità all elezione e candidatura) Art. 73 (Voto telematico) Art. 74 (Voto non telematico) Art. 75 (Casi di nullità di voto) Art. 76 (Scrutinio dei voti e verbalizzazione) Art. 77 (Quorum per la validità delle elezioni) Art. 78 (Seggio elettorale) Art. 79 (Competenze e responsabilità del Seggio elettorale, formazione delle graduatorie) Art. 80 (Proclamazione degli eletti) Art. 81 (Commissione elettorale) Art. 82 (Reclami) Art. 83 (Mandato e sostituzioni) Art. 84 (Termini procedimenti elettorali) Art. 85 (Norma generale di rinvio) TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 86 (Approvazione ed entrata in vigore) 5

6 Art. 1 (Oggetto) 1. Ai sensi dell art. 8 dello Statuto il presente regolamento generale ( regolamento ), disciplina le modalità di elezione, di costituzione e di funzionamento degli Organi dell Istituto Universitario di Studi Superiori o Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola) nonché l organizzazione generale. 2. Il presente regolamento generale dà attuazione alle disposizioni statutarie ed è soggetto al controllo previsto dall art. 6, comma 9 della Legge 9 maggio 1989 n Art. 2 (Federazione) 1. La Scuola è federata con la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa anch essa avente natura di Scuola superiore ad ordinamento speciale, in base ad apposito Accordo federativo, stipulato ai sensi e per gli effetti dell art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito Legge 240/2010) e dell art. 2, comma 3 del D.M. n. 827 del 15 ottobre Ferme restando l autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati nel quadro delle risorse attribuite, la federazione tra la Scuola e la Scuola Superiore Sant Anna si realizza attraverso: a) il Consiglio di amministrazione unico, presieduto da un unico Presidente; b) il coordinamento delle attività di formazione, di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico e di internazionalizzazione; c) la gestione coordinata delle rispettive strutture amministrative ai fini della razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia. TITOLO I CAPO I ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA Art.3 (Organizzazione generale) 1. La Scuola è organizzata in Corsi ordinari per allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o laurea a ciclo unico e Aree scientifiche deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e di attività formative non di pertinenza dei Corsi ordinari. La Scuola prevede inoltre strutture amministrative e di supporto. 6

7 Sezione I I CORSI ORDINARI Art. 4 (I Corsi ordinari) 1. I Corsi ordinari hanno la finalità di arricchire e diversificare il percorso formativo seguito dagli allievi in Università. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari sono articolati in Classi e possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie. 2. I Corsi ordinari sono rivolti agli allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuate dal Senato accademico su proposta del Consiglio di coordinamento. 3. I Corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi. Al termine dei differenti cicli di studio la Scuola rilascia i seguenti titoli di studio: a. diploma di licenza; b. diploma di licenza triennale di primo livello; c.o diploma di licenza biennale di secondo livello. 4. La programmazione didattica dei Corsi ordinari, la gestione e il coordinamento delle Classi sono svolte da un Consiglio didattico, presieduto dal Coordinatore, che nomina quale Responsabile di Classe un docente della Scuola per ciascuna delle Classi. Art. 5 (Il Consiglio didattico: funzioni e competenze) 1. Il Consiglio didattico dei Corsi ordinari svolge le funzioni riconosciute dallo Statuto e dalle altre fonti interne della Scuola. 2. Più in particolare, il Consiglio didattico: a. propone ogni anno al Senato Accademico la programmazione didattica e, quindi, i corsi ed i seminari da attivare e/o da rinnovare ed il relativo affidamento; b. definisce l articolazione delle attività didattiche e gli obblighi didattici relativi; c. predispone il bando di concorso e propone la composizione delle commissioni di concorso per la nomina da parte del Rettore; d. decide circa le richieste degli allievi di contributi per missioni di studio e ricerca; e. esprime parere in ordine all istituzione di nuove lauree magistrali; f. esprime parere sulle proposte di modifica delle fonti interne della Scuola, per quanto di competenza; g. esercita ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola. 7

8 Art. 6 (Composizione del Consiglio didattico) 1. Il Consiglio didattico è composto da tutti i professori e ricercatori della Scuola, da una rappresentanza degli allievi dei Corsi ordinari, in numero non inferiore al 15% dei componenti, e da un rappresentante designato dal Consiglio dei Collegi, senza diritto di voto. 2. Il Consiglio didattico può nominare al suo interno un comitato esecutivo al quale delegare, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, alcune delle proprie funzioni ordinarie. In particolare, possono essere delegate al Comitato esecutivo le fuinzioni di cui al precedente art. 5, comma 2, lett d) e lett. f) nonché, nell ambito delle competenze di cui alla lett. g), le pratiche relative alla carriera degli Allievi. 3. Il Consiglio didattico si riunisce in composizione ristretta ai docenti e ricercatori per deliberare l assegnazione dei punti organico ai settori scientifico disciplinari, ovvero per discutere questioni relative all impegno didattico, l interazione tra ricerca e formazione e fornire pareri sulle necessità di organico relative alla didattica della scuola. Relativamente alle chiamate, il Consiglio si riunisce: a. in composizione ristretta ai docenti ordinari per le proposte di chiamata di professori di I fascia; b. in composizione ristretta ai docenti ordinari e ai docenti associati per le proposte di chiamata dei professori di II fascia; c. in composizione ristretta ai docenti ordinari ed associati e ricercatori tempo indeterminato e i ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/ L elezione dei rappresentanti degli allievi è disciplinata ai successivi articoli 65 e seguenti. Art. 7 (Il Coordinatore: funzioni e competenze) 1. Il Coordinatore dei Corsi ordinari convoca e presiede il Consiglio didattico e svolge le seguenti funzioni: a. verifica l adempimento degli obblighi didattici da parte dei docenti; b. decide in merito alle pratiche degli allievi e propone al Senato accademico quelle di sua competenza; c. verifica l adempimento degli obblighi degli allievi e comunica al Consiglio didattico l elenco degli allievi aventi diritto al premio di studio; d. approva il piano di studi degli allievi previo parere favorevole dei Responsabili di classe; e. nomina i Responsabili di Classe; f. esprime parere al Rettore in merito alla concessione ai docenti ed ai ricercatori delle aspettative e dei congedi previsti; g. assicura il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi della Scuola in conformità alle procedure interne; h. redige annualmente una relazione sull attività svolta da trasmettere agli Organi di governo della Scuola; i. esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti interni della Scuola. 8

9 Art. 8 (Elezione del Coordinatore) 1. Il Coordinatore dei Corsi Ordinari è eletto dal Consiglio didattico tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. 2. La seduta per l elezione è convocata dal Decano dei professori di prima fascia almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato. Nella convocazione il Decano indica l orario e l elenco dell elettorato attivo e passivo. Nella seduta si procede ad una discussione in merito alle disponibilità ed ai programmi; terminata la discussione si procede alle votazioni. 3. Le operazioni elettorali vengono svolte da una commissione di tre membri composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dal Consiglio didattico tra i suoi componenti. 4. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno due terzi degli aventi diritto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età. 5. Sulla base dell esito dello scrutinio, il Decano proclama i risultati della votazione. 6. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla proclamazione dell esito della votazione al Rettore che deciderà sul punto. Art. 9 (I Responsabili di Classe) 1. I Responsabili di Classe collaborano con il Coordinatore per la gestione dei Corsi ordinari. 2. Rientrano tra le attività e le competenze dei Responsabili di Classe: a. presentare ogni anno al Coordinatore una proposta di programmazione didattica per la propria Classe; b. supportare con pareri e proposte il Coordinatore nella gestione e nel coordinamento delle Classi. 3. I Responsabili di Classe sono nominati dal Coordinatore, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati consecutivamente una sola volta. Sezione II LE AREE SCIENTIFICHE Art. 10 (Le Aree scientifiche) 1. Le Aree scientifiche sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle seguenti attività formative: corsi di dottorato di ricerca, corsi di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico in convenzione con altre istituzioni universitarie; master universitari di primo e di secondo livello e altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati. 9

10 2. Ogni docente e ricercatore della Scuola afferisce ad un Area e svolge attività di ricerca e didattica, oltre che nell ambito delle iniziative formative indicate nel presente articolo, a favore degli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dal Consiglio didattico. 3. Afferiscono inoltre alle Aree anche gli assegnisti, i borsisti e gli allievi dei corsi di dottorato in base alle aree scientifico-disciplinari di riferimento. 4. Le Aree scientifiche in particolare: a. svolgono l attività di ricerca fondamentale e/o applicata e tendono a favorire la partecipazione, anche degli allievi ordinari, ai progetti di ricerca scientifica; b. coordinano e gestiscono i Centri di ricerca di cui al successivo articolo 11; c. definiscono annualmente, sulla base delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione, il piano definitivo dell offerta didattica per gli allievi dei corsi di dottorato, lauree magistrali in convenzione, master universitari di primo e secondo livello e dei corsi di alta formazione; e. esprimono parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma triennale della Scuola; f. interagiscono con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nelle aree scientifiche di competenza; g. promuovono ed attuano programmi di scambio internazionale di allievi dei corsi di dottorato, personale tecnico che collabora alle attività di ricerca, docenti e ricercatori, nel quadro di specifici accordi stipulati dalla Scuola; h. esercitano ogni altra competenza prevista dai Regolamenti della Scuola. 5. Per l espletamento delle attività di competenza le Aree sono tenute a: a. assicurare un alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l eventuale supporto dell International Advisory Board della Scuola, ex art. 32 dello Statuto e delle procedure dettate dal Senato accademico; b. garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un trasparente e meritocratico accesso alle risorse provenienti dalla Scuola; c. valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, nonché la collaborazione interdisciplinare nell ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola; d. attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari per l area di competenza; e. operare con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità; f. monitorare le attività di terza missione e darne conto al Rettore. 10

11 Art. 11 (Centri di ricerca) 1. Nell ambito delle Aree, la Scuola attiva Centri di ricerca, che svolgono la duplice funzione di essere sede dell attività scientifica e di offrire il necessario supporto alle attività formative post-laurea nell Area di afferenza. 2. La costituzione di un Centro è deliberata dal Senato accademico su proposta del Coordinatore delle Aree scientifiche, sentito il Consiglio scientifico dell Area afferente, il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione. 3. Il Direttore del Centro di ricerca è nominato dal Consiglio scientifico di Area tra i docenti della Scuola afferenti al Centro. 4. Ogni Area definisce con proprio regolamento i requisiti per l istituzione dei Centri di ricerca e le relative modalità di organizzazione e gestione, nonché le procedure di valutazione degli stessi. Art. 12 (Risorse) 1. L Area scientifica per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di: - risorse assegnate dalla Scuola ed altre risorse eventualmente reperite; - risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono alla Scuola, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei ed ad ogni altra iniziativa finalizzata all attrazione di finanziamenti dall esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza-industria a sostegno della ricerca. Art. 13 (Attivazione e disattivazione delle Aree) 1. L attivazione e disattivazione di un Area spetta al Senato Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza. 2. La proposta di attivazione di un Area spetta a tre o più docenti e ricercatori della Scuola e viene deliberata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. 3. I requisiti minimi per l attivazione di un Area sono: a. presenza di almeno quattro professori di ruolo o ricercatori della Scuola o in convenzione con la Scuola ai sensi dell art. 6 comma 11 della Legge 240/2010 afferenti all Area; b. presenza di almeno un Centro di ricerca; c. presenza di almeno un corso di dottorato, anche in convenzione. 4. La proposta di disattivazione di un Area spetta al Rettore o al Responsabile di Area e viene approvata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. 11

12 Art. 14 (Organi di governo delle Aree) 1. Sono organi di governo dell Area: - il Responsabile; - la Giunta; - il Consiglio scientifico. Art. 15 (Il Responsabile di Area: funzioni e competenze) 1. Il Responsabile di Area convoca e presiede il Consiglio scientifico di Area e, in particolare, svolge le seguenti funzioni: a. rappresenta l Area nei confronti degli enti esterni; b. assicura l organizzazione ed il funzionamento complessivo dell Area e delle attività formative postlaurea e di ricerca in essa attivate; c. esercita il controllo delle attività, per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati; d. redige annualmente una relazione sull attività svolta, da trasmettere, previa approvazione del Consiglio Scientifico di Area, al Coordinatore delle Aree scientifiche, di cui all art. 16, che ne riferisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. e. convoca e presiede la Giunta dell Area, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva; f. propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovraintende alla loro corretta ed efficiente gestione; g. predispone il piano definitivo dell offerta didattica dell Area per l anno accademico di riferimento; h. provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola; i. esercita ogni altra funzione prevista dalle fonti interne della Scuola. Art. 16 (Il Coordinatore delle Aree scientifiche: funzioni e competenze) 1. Il Coordinatore delle Aree scientifiche rappresenta le Aree nei confronti degli Organi della Scuola, assicura il coordinamento tra le Aree ed esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola. 12

13 Art. 17 (Elezioni dei Responsabili di Area e del Coordinatore delle Aree scientifiche) 1. Il Responsabile di Area è eletto dal Consiglio scientifico di area tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno. E nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. 2. La seduta per l elezione è convocata dal Rettore almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato. Nella convocazione il Rettore indica l orario, l elenco dell elettorato attivo e passivo. Nella seduta si procede ad una discussione in merito alle disponibilità ed ai programmi; terminata la discussione si procede alle votazioni. 3. Le operazioni elettorali vengono svolte da una commissione di tre membri composta da un delegato del Rettore che la presiede e da due membri designati dal Consiglio scientifico d area tra i suoi componenti. 4. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno due terzi degli aventi diritto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età. 5. Sulla base dell esito dello scrutinio, vengono proclamati i risultati della votazione. 6. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla proclamazione dell esito della votazione al Rettore che deciderà sul punto. 7. I Responsabili di area eleggono al proprio interno un Coordinatore delle aree scientifiche tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Si applicano, per quanto compatibili, le regole di cui ai precedenti commi. E nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Art. 18 (La Giunta di Area) 1. La Giunta è l organo di indirizzo dell Area per quanto concerne l amministrazione delle risorse economiche della stessa e sovraintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Responsabile dell Area. 2. La Giunta è composta da tre a cinque membri, ivi compreso il Responsabile dell Area che la presiede, in relazione alla numerosità degli afferenti e delle aree scientifico disciplinari comprese nell Area. I membri della Giunta sono nominati dal Responsabile dell Area tra i professori ed i ricercatori della Scuola afferenti all Area, con proprio provvedimento, assicurando che sia presente almeno un Coordinatore dei corsi di dottorato afferenti all Area e almeno un Direttore dei Centri afferenti all Area. Partecipa alla Giunta senza diritto di voto il Direttore generale o un suo delegato. 3. I membri della Giunta durano in carica per quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, il Responsabile procede ad una nuova nomina per la restante parte del mandato. 4. I membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione, anche anticipata, del mandato del Responsabile. 13

14 Art. 19 (Consiglio scientifico di Area: funzioni e competenze) 1. Il Consiglio scientifico di Area cura la programmazione, l organizzazione e la gestione dell attività dell Area e provvede all attuazione del piano di sviluppo della Scuola, per quanto di competenza e svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell Area, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca. In particolare il Consiglio dell Area rappresenta il consesso in cui discutere ed elaborare proposte e valutazioni sulle attività didattiche e scientifiche dell Area stessa. 2. Il Consiglio è convocato dal Responsabile almeno due volte l anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e su richiesta da almeno un terzo dei componenti. Art. 20 (Composizione del Consiglio scientifico di Area) 1. Il Consiglio scientifico di Area è composto dai professori e ricercatori della Scuola afferenti all Area e da una rappresentanza degli allievi dei Corsi di dottorato, dei Corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei Corsi di master in numero non inferiore al 15% dei componenti. 2. L elezione dei rappresentanti degli allievi è disciplinata ai successivi articoli 65 e seguenti. Art. 21 (Consiglio di coordinamento) 1. Il Consiglio di coordinamento, ai sensi dell art. 43 dello Statuto garantisce il necessario collegamento tra le attività dei Corsi ordinari e le Aree scientifiche e tra didattica e ricerca e provvede a realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di progetti interdisciplinari. 2. Il Consiglio di coordinamento è presieduto dal Rettore ed è composto dai seguenti membri: Coordinatore delle Aree scientifiche, Coordinatore dei Corsi ordinari, un membro eletto dal Consiglio didattico dei Corsi ordinari tra i responsabili di Classe, un membro eletto al proprio interno dai Responsabili di Area. 3. Il Rettore convoca il Consiglio, ne fissa l ordine del giorno e ne dirige i lavori assicurandone il regolare svolgimento. 4. Il Consiglio di coordinamento esercita le altre funzioni attribuite dai regolamenti interni della Scuola. Sezione III STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO Art. 22 (Organizzazione amministrativa) 1. Il Consiglio di amministrazione, al momento della loro istituzione, con apposito atto determina il grado di autonomia dei Centri di Gestione/Centri di Responsabilità, secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/ La struttura organizzativa della Scuola, definita dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale, è rappresentata da un organigramma generale con i relativi rapporti gerarchici e funzionali. 14

15 Art. 23 (Tavoli tecnici di coordinamento) 1. La Scuola e la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa potranno attivare Tavoli tecnici di coordinamento per consentire il coordinamento di alcune attività amministrative. Parimenti i Tavoli tecnici possono essere attivati per specifiche tematiche inerenti le attività didattiche e di ricerca scientifica. Sezione IV ORGANI DISCIPLINARI Art. 24 (Collegio di disciplina) 1. Il Collegio di disciplina svolge l attività di controllo disciplinare sui docenti ed opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. L avvio del procedimento spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 3. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli allievi, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. 6. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall art. 10, Legge 240/

16 Sezione IV ALLIEVI E STUDENTI Art. 25 (Allievi dei Corsi ordinari della Scuola) 1. Sono allievi dei Corsi ordinari della Scuola gli studenti, italiani o stranieri, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate, nelle facoltà riferibili alle Classi della Scuola, che sono risultati vincitori del concorso nazionale per l ammissione e che sono in regola con gli obblighi didattici previsti nel regolamento didattico. 2. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni dei Collegi universitari e frequentano, all interno dei Corsi ordinari, attività didattiche e formative di durata rispettivamente pari a quella dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico. 3. La programmazione, gli impegni e gli obblighi didattici degli allievi dei Corsi ordinari sono disciplinati in conformità alle previsioni dello Statuto e del regolamento didattico. Art. 26 (Studenti dei Corsi di Laurea Magistrale) 1. L ordinamento dei corsi di laurea magistrale o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le modalità di accesso agli stessi, l articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi, nonché la piena e funzionale collaborazione inter-universitaria, sono disciplinati nel regolamento didattico anche in conformità a quanto previsto nell Atto convenzionale stipulato con altre istituzioni universitarie per l istituzione e la conduzione dei corsi stessi. Art. 27 (Allievi dei Corsi di dottorato di ricerca) 1. Gli allievi dottorandi frequentano, all interno della Scuola, Corsi di dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni. 2. Il Regolamento didattico, emanato in conformità con quanto previsto dallo Statuto, disciplina l organizzazione scientifico-didattica dei Corsi di dottorato, il passaggio degli allievi dottorandi agli anni successivi dei corsi medesimi e l ammissione all esame finale. 3. Si considerano allievi dei corsi di dottorato di ricerca coloro che risultano essere in regola con gli obblighi previsti dal Regolamento didattico della Scuola. Art. 28 (Rinvio) 1. La disciplina specifica relativa ad allievi e studenti della Scuola è contenuta nel Regolamento didattico della Scuola. 16

17 CAPO II ORGANI DI GOVERNO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Art. 29 (Attività degli Organi di Governo) 1. L attività degli organi di governo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. Art. 30 (Piano di orientamento strategico) 1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo massimo di sei anni con riferimento all evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale. Di esso si tiene conto nella predisposizione del Programma triennale. 2. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività. 3. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti il Consiglio didattico dei Corsi ordinari, i Consigli scientifici delle aree e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale. 4. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell attuazione del Piano di orientamento strategico e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti. 5. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, del Consiglio didattico dei Corsi ordinari e dei Consigli Scientifici di Area, può proporre al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico. Art. 31 (Programma triennale) 1. La Scuola fonda la sua gestione su un Programma triennale adottato in attuazione del Piano di orientamento strategico. 2. Il Programma triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, il Consiglio didattico dei Corsi ordinari, i Consiglio scientifici di Area. 3. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell attuazione del Programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti. 17

18 4. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, del Consiglio didattico dei Corsi ordinari e dei Consigli Scientifici di Area, può proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del Programma triennale. Art. 32 (Fonti interne) 1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dello Statuto, emana regolamenti e manuali. 2. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all ambito cui si riferiscono. 3. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti. Art. 33 (Modalità di approvazione delle fonti interne) 1. I regolamenti della Scuola, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sono emanati con decreto del Rettore. 2. Il regolamento per l amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore. 3. I manuali sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del Rettore. 4. I manuali e le relative integrazioni e/o modifiche, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Essi sono pubblicati nell'albo on-line della Scuola. Sezione I IL RETTORE Art. 34 (Funzioni e competenze del Rettore) 1. Il Rettore ha la legale rappresentanza della Scuola, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e quelle demandategli dalla legge e dalle altre fonti interne. Art. 35 (Elezioni del Rettore) 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto pubblicato sull Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica. 18

19 2. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni deve essere inviata a ciascun elettore, anche a mezzo , almeno quattro settimane prima della data delle elezioni. 3. Le elezioni per la designazione del Rettore sono valide se ha partecipato, ai primi due scrutini, la maggioranza assoluta degli aventi diritto; dal terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto. 4. Il Decano indice un assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno due settimane prima della data dello svolgimento delle elezioni del Rettore, per una presentazione pubblica dei candidati all elezione a Rettore che illustreranno i programmi. La convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima dell assemblea. 5. Nelle elezioni per il Rettore è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ai sensi del comma 7 del presente articolo. Qualora al secondo scrutinio non sia stata raggiunta tale maggioranza, il Decano, con proprio decreto pubblicato nell Albo on-line della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, da tenersi non oltre sette giorni dall ultimo scrutinio e fissa la data del terzo scrutinio. Qualora al terzo scrutinio non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti, validamente espressi, anche se relativa. Nel caso in cui al terzo scrutinio risulti un solo nominativo e questo non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ponderati si procede ad una quarta votazione e in questo caso è eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti, validamente espressi, anche se relativa. 6. Qualora il Rettore che è stato eletto sia un docente che si trova in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla pubblicazione all'albo on-line della Scuola dei risultati della votazione, per il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza dalla carica. Il regime di impegno a tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato. 7. Hanno diritto di voto per l elezione del rettore: 1) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di ruolo; 2) i componenti del Senato Accademico. Ogni elettore può esprimere un solo voto. Art. 36 (Prorettore vicario e delegati) 1. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Il Prorettore vicario, se diverso dalla persone già componenti il Senato accademico, partecipa alle sedute senza diritto di voto. 2. Il Rettore può inoltre nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori ordinari o associati e tra i ricercatori. 3. Ciascun delegato espleta i compiti oggetto di delega di norma fino alla scadenza del mandato del Rettore, salvo diversa scadenza prevista nell atto di nomina, che comunque non può andare oltre quella del Rettore. Con decreto rettorale la delega può essere revocata anticipatamente. 19

20 4. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore i delegati svolgono esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Rettore. Art. 37 (Sostituzione del Rettore) 1. In caso di cessazione anticipata del mandato di Rettore per qualunque causa, il Decano dei professori ordinari con proprio decreto pubblicato sull Albo on-line della Scuola, indice tempestivamente nuove elezioni da tenersi entro due mesi. 2. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Rettore le relative funzioni sono svolte dal Prorettore vicario ovvero, qualora non sia stato nominato, dal delegato del Rettore più anziano nel ruolo. Sezione II IL SENATO ACCADEMICO Art. 38 (Funzioni e competenze del Senato accademico) 1. Il Senato accademico esercita le funzioni ad esso riconosciute dall art. 29 dello Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola. 2. Il Senato inoltre: a) stabilisce, d intesa con il Consiglio di amministrazione, le forme ed i modi di partecipazione della Scuola ad attività ed organismi istituzionali nei quali sia previsto l impegno di personale o risorse della Scuola; b) attiva e cura i processi di valutazione del personale docente e ricercatore secondo il disposto della normativa vigente; c) valuta la rilevanza di singole iniziative di ricerca o formazione ne attribuisce la relativa responsabilità, anche a docenti esterni alla Scuola; d) esercita la potestà disciplinare nei confronti degli allievi. Art. 39 (Elezione delle rappresentanze in Senato accademico) 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, ovvero entro trenta giorni la cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, laddove non si renda possibile lo scorrimento della graduatoria, per mancanza di eletti, il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. 2. Ogni categoria che deve esprimere un proprio rappresentante in Senato accademico è convocata in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione, almeno una settimana prima dello svolgimento delle elezioni. Le assemblee sono convocate dai rappresentanti di categoria in Senato accademico. 20

21 3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un quarto degli aventi diritto per ciascuna categoria elettiva. 4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Art. 40 (Senato accademico della Scuola e della Scuola Sant Anna di Pisa in seduta congiunta) 1. Ai sensi dell art. 30, comma 4 dello Statuto, nelle sedute congiunte dei Senati accademici della Scuola e della Scuola Sant Anna di Pisa le delibere sono assunte a maggioranza ed i voti sono ponderati di modo che ad ognuno dei due Senati sia assegnata una percentuale del 50%. 2. Le ponderazioni dei voti, anche ai fini dell elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola, sono determinate congiuntamente dal Rettore della Scuola e dal Rettore della Scuola Sant Anna di Pisa. Art. 41 (Presidenza e segreteria del Senato accademico) 1. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore della Scuola. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Senato accademico è presieduto dal Prorettore vicario. 2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore generale o da suo delegato. Art. 42 (International Advisory Board) 1. L International Advisory Board ( IAB ) è un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico della Scuola. 2. Lo IAB è composto da almeno cinque membri di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso la Scuola, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della stessa e/o la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne della Scuola, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attività didattiche e di ricerca. 3. I membri dello IAB sono nominati dal Senato accademico in conformità a quanto previsto dall art.38 dello Statuto e scelgono al proprio interno il Presidente. 4. Il mandato dei membri dello IAB dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. 5. Lo IAB presenta ogni anno al Rettore della Scuola una relazione sull attività svolta. 21

22 Art. 43 (Consiglio dei Collegi) 1. Il Consiglio dei Collegi, istituito ai sensi dell art. 35 dello Statuto per realizzare un forte legame istituzionale tra la Scuola e i Collegi universitari, svolge funzioni consultive e propositive del Senato accademico. 2. Il Consiglio dei Collegi è composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e dal Presidente dell EDiSU ed è presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. Del Consiglio fa parte il Rettore o un suo delegato. 3. Il Consiglio dei Collegi svolge le funzioni previste dall Art. 35 dello Statuto e tutte le altre funzioni attribuite dalle fonti interne della Scuola. Sezione III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 44 (Consiglio di amministrazione) 1. La Scuola e la Scuola Sant Anna di Pisa agiscono attraverso un unico Consiglio di amministrazione, le cui funzioni sono delineate dall art. 31 dello Statuto. 2. Il Consiglio di Amministrazione nel triennio corrispondente al primo mandato è composto dagli otto membri di cui all art. 30, comma 2 dello Statuto; per ciascun triennio successivo il Consiglio di amministrazione sarà composto, con riferimento ai Consiglieri esterni, secondo quanto definito dal Senato accademico della Scuola e dal Senato accademico della Scuola Sant Anna di Pisa, in seduta congiunta. Il numero dei Consiglieri esterni potrà essere determinato tra un minimo di due ed un massimo di quattro. 3. Alle sedute del Consiglio assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Consiglio può invitare soggetti afferenti ad una delle due Istituzioni a partecipare alle sedute assumendo la veste di uditore. 4. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti a più di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte del Rettore Scuola e del Rettore della Scuola Sant Anna di Pisa. Art. 45 (Elezione del rappresentante degli allievi della Scuola in Consiglio di amministrazione) 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato del rappresentante in carica, ovvero entro trenta giorni la cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, laddove non si renda possibile lo scorrimento della graduatoria, per mancanza di eletti, il Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica. 22

23 2. L elettorato attivo compete a tutti gli allievi iscritti ai Corsi ordinari e ai Corsi post-laurea, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento. L elettorato passivo compete agli iscritti ai Corsi ordinari della Scuola, anche quando siano cittadini stranieri. 3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un quarto degli aventi diritto. 4. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. 5. La Scuola e la Scuola Sant Anna di Pisa potranno coordinarsi al fine di indire nel medesimo giorno le elezioni dei rappresentanti degli allievi delle due Scuole Pisa nell ambito del Consiglio di amministrazione unico. Art. 46 (Presidenza e segreteria del Consiglio di amministrazione) 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita le funzioni stabilite dall art. 31, comma 7 dello Statuto. 2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto, previa proposta congiunta del Rettore della Scuola e della Scuola Sant Anna di Pisa, con voto ponderato dal Senato accademico della Scuola e dal Senato accademico della Scuola Sant Anna di Pisa in seduta congiunta, quale personalità esterna alla Scuola ed alla Scuola Sant Anna di Pisa in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo gestionale, scientifico e culturale di rilievo nazionale o internazionale. 3. Per le ponderazioni dei voti si rinvia al comma 4 dell Art. 30 dello Statuto. 4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è sostituito dal Rettore della Scuola o della Scuola Sant Anna di Pisa più anziano nel relativo ruolo, qualora per qualsiasi causa sia impossibilitato ad esercitare tali funzioni. 5. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di amministrazione sono svolte a turno per un periodo di dodici mesi dal Direttore generale della Scuola e dal Direttore generale della Scuola Sant Anna di Pisa, ferma restando la possibilità da parte del Direttore generale dell ente, che non svolge le funzioni di segretario, di partecipare alla seduta del Consiglio. Art. 47 (Commissioni e gruppi di lavoro) 1. Il Consiglio di amministrazione può disporre l istituzione di commissioni permanenti e non, nonché di gruppi di lavoro, al fine di assicurare una più approfondita istruttoria degli affari di sua competenza e formulare proposte di delibera su specifici argomenti. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro affidandone la presidenza ad uno di essi. 3. Le commissioni temporanee si intendono automaticamente sciolte con l ultimazione del mandato alle medesime conferito. 4. La partecipazione alle Commissioni e gruppi di lavoro è sempre a titolo gratuito. 23

24 Art. 48 (Responsabilità dei membri del Consiglio) 1. I membri del Consiglio di amministrazione sono responsabili in solido per dolo o colpa grave delle spese deliberate in eccedenza rispetto ai fondi disponibili e per danni economici arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo, statutario e regolamentare, salvo che abbiano fatto rilevare a verbale il proprio dissenso motivato. 2. Sono personalmente responsabili i consiglieri che pongano in essere attività che non siano state deliberate dal Consiglio. 3. Sono inoltre personalmente responsabili per i danni arrecati all'amministrazione derivanti dalla diffusione di atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Sezione IV IL COLLEGIO DEI REVISORI Art. 49 (Funzioni e Competenze) 1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola. 2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di amministrazione finanza e contabilità della Scuola. 3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Sezione V NUCLEO DI VALUTAZIONE Art. 50 (Composizione e competenze) 1. Ai sensi dell art. 33 dello Statuto e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, il Nucleo di valutazione è l organo della Scuola che ha il compito di analizzare e verificare la qualità e l efficacia dell attività didattica e di ricerca e la valutazione delle relative strutture e del personale, verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l imparzialità e il buon andamento dell azione amministrativa. 2. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l attività dell A.N.V.U.R., le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nella Scuola il merito ed il miglioramento delle performance organizzative ed individuali. Tale attività viene svolta con l integrazione e la collaborazione del Direttore generale. 24

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