COMUNE DI ARDENNO Provincia di Sondrio
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1 COMUNE DI ARDENNO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 maggio
2 TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 FINALITÀ ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE ART. 3 DEFINIZIONI ART. 4 VIGILANZA ART. 5 SANZIONI ART. 6 OTTEMPERANZA INDICE GENERALE TITOLO II : SICUREZZA, QUALITÀ E FRUIBILITÀ DELL'AMBIENTE URBANO ART. 7 COMPORTAMENTI VIETATI ART. 8 ALTRE ATTIVITÀ VIETATE ART. 9 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL ABITATO ART. 10 RIFIUTI ART. 11 SGOMBERO NEVE ART. 12 ACCENSIONE DI FUOCHI TITOLO III : DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE ART. 13 DIVIETI ART. 14 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO TITOLO IV : DISPOSIZIONI PER OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI ART. 15 OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART. 16 MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI TITOLO V : TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 18 LAVORO NOTTURNO ART. 19 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI ART. 20 CIRCOLI PRIVATI ART. 21 SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE ART. 22 VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI ART. 23 ESERCIZIO DI MESTIERI ARTIGIANI, EDILI ED INDUSTRIALI ART. 24 ABITAZIONI PRIVATE ART. 25 STRUMENTI MUSICALI ART. 26 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO TITOLO VI: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI ART. 27 ART. 28 ART. 29 ESPOSIZIONE DEI PREZZI SERVIZI IGIENICI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI TITOLO VII: NORME FINALI ART. 30 ENTRATA IN VIGORE 2
3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 FINALITÀ 1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano; b) salvaguardia del verde pubblico c) occupazione di aree e spazi pubblici d) quiete pubblica e privata; e) esercizi pubblici. 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale. 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine REGOLAMENTO senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. ART. 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato BENE COMUNE in generale lo spazio urbano, ed in particolare: a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge; b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere; c) i monumenti e le fontane; d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati; e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti. 2. Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni. 3. Per UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione. ART. 4 VIGILANZA 1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, agli appartenenti ai corpi Carabinieri, Forestale e Polizia di Stato, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende che erogano pubblici servizi, a funzionari dell Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale. 3
4 2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. ART. 5 SANZIONI 1.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi il presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa che verrà determinata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell art. 16 della legge 689 del 24 novembre 1981 come modificato dall art. 6 bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 3. Ogni violazione del Regolamento e ogni abuso di concessione o di autorizzazione o la mancanza delle stesse, comporta l'obbligo immediato di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva e di ripristinare lo stato dei luoghi. 4. Il mancato rispetto delle condizioni cui sono subordinate concessioni o autorizzazioni ovvero delle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. 5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza al rimborso di tutte le spese occorrenti sostenute dal comune o da altro ente per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. 6. Le sanzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera. ART. 6 OTTEMPERANZA 1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge. TITOLO II SICUREZZA, QUALITA' E FRUIBILITA DELL'AMBIENTE URBANO ART. 7 COMPORTAMENTI VIETATI 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del COMUNE è vietato: a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati; b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla 4
5 pubblica via, di edifici privati; c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14 anni; h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili; i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio; j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio; k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei parchi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi; l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti; m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; n) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico. 2. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 8 ALTRE ATTIVITÀ VIETATE 1. A tutela della incolumità e dell igiene pubblica è vietato: a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione; b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; d) procedere all annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; 5
6 e) procedere alla pulizia e distendere biancheria, tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento alla pubblica via; f) nelle proprietà private esposte o visibili dalla pubblica via, é vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città; g) in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite; h) accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altro materiale di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, si riterrà di dover prescrivere. É pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati; i) i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. É fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico Comunale. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese. l) gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. m) collocare cartelli e iscrizioni pubblicitarie di qualunque specie, anche luminose, senza preventiva autorizzazione degli uffici competenti, e fatto salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni. 2. In determinati periodi dell anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell acqua dal pubblico acquedotto per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili. Chi viola le disposizioni di cui alla sopraccitata ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa nella misura che verrà stabilita dalla giunta comunale. 3. Con ordinanza potrà essere stabilito per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata. 4. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 9 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. 3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. 4. I pubblici esercizi devono provvedere alla costante pulizia dello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore ai venti metri, di tutti 6
7 quei rifiuti derivanti dalla propria somministrazione di alimenti e bevande. 5. I pubblici esercizi devono provvedere alla costante pulizia dello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore ai dieci metri, di tutti quei rifiuti derivanti dal consumo di tabacco. 6. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. 7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. 8. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio appositi raccoglitori da svuotare con adeguata frequenza. I raccoglitori muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non creino intralcio al pubblico passaggio. 9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Nei contenitori per la raccolta dei rifiuti non devono essere conferiti rifiuti ingombranti. 10. I proprietari di aree private non recintate e confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. 11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato gettare i rifiuti sulla pubblica via o comunque imbrattare la medesima. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 12. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 10 RIFIUTI 1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere raccolti e conferiti negli appositi sacchi neri e depositati, a cura dell utente, ai bordi delle vie all imbrunire della sera precedente i giorni previsti per la raccolta. 2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata: carta, cartone, plastica, alluminio, banda stagnata, devono essere conferite negli appositi sacchi e posti sui bordi delle vie all imbrunire della sera precedente i giorni previsti per la raccolta. I contenitori in vetro devono, essere conferiti nelle apposite campane disposte sul territorio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi dal vetro. I cartoni voluminosi devono essere sminuzzati per ridurne al minimo il volume e quindi introdotti nello specifico sacco. 3. E' vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuto presso le campane per la raccolta del vetro e dell umido. 4. I rifiuti ingombranti, non possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto presso la piattaforma ecologica comunale appositamente attrezzata in via Empio. 5. E' vietato inserire nei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. 6. Le macerie provenienti da lavori edili devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. 7. E vietato introdurre nei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività cimiteriali. 7
8 8. E vietato immettere nei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici l erba di sfalcio e le ramaglie provenienti dalla manutenzione dei giardini e delle siepi, che devono essere conferiti presso l area comunale in via Empio. L erba può essere usate dall utente per la formazione di compost (assieme ai rifiuti umidi domestici). 9. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 11 SGOMBERO NEVE 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati,i conduttori di esercizi pubblici, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, animali e cose. 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obbiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale. 4. I canali di gronda ed i pluviali delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. 7. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. 9. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 12 ACCENSIONE DI FUOCHI 1. E vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e della raccolta differenziata, e l accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura. 2. E comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall art. 59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in 8
9 prossimità delle sedi stradali. 3. E consentita la possibilità di combustione all aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine, nonché residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria. 4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. 5. L uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. E consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. 6. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. 7. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE ART. 13 DIVIETI 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato: a) danneggiare la vegetazione o comprometterne lo sviluppo; b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante; c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione; d) calpestare le aiuole; e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi. 3. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 14 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO 1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitato il loro protendere sulla sede stradale e/o pedonale e ogni situazione compromissoria della circolazione, sia dei veicoli che dei pedoni. 2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami arretrati rispetto al proprio confine con la sede stradale e/o pedonale, come da indicazioni da parte dell ufficio di Polizia Comunale. Le siepi poste all interno delle curve 9
10 non devono superare l altezza di m 0,80 calcolati dal piano stradale o del marciapiedi. 3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale sia a causa di propri interventi che per eventi naturali 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili e comunque in area abitata, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al periodico taglio dell erba affinché sia assicurato l igiene e il decoro. La disposizione vale anche per il verde condominiale. 5. Nel caso di piante secolari o specie protette si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali 6. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui TITOLO IV DISPOSIZIONI PER OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI ART. 15 OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE Salvo quanto disposto da altri regolamenti comunali e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal Regolamento per l applicazione della Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. ART 16 MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI 1. Al di fuori dei casi previsti dal Codice della Strada, le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico e su spazi che non siano già a ciò destinati. In casi di necessità e ove queste operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'autorità Comunale, la quale può subordinare l autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche negarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. 2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. 3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. 4. In caso di inosservanza, l Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi. 5. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 10
11 ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI 1. La Comune di Ardenno riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. 2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. 3. I Servizi Tecnici dell ARPA, potranno esser attivati su reclamo o d'ufficio, per accertare la natura dei rumori e promuovere i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori. 4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici dell ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo. 5. E, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medicosanitarie. 6. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 18 LAVORO NOTTURNO 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore e le ore L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore e le ore è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e della Azienda Sanitaria Locale o da altri enti competenti secondo le disposizioni di legge vigenti, è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico. 3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalla Azienda Sanitaria locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 19 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore e le ore I titolari devono provvedere alla completa pulizia e igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente; 3. La distribuzione delle bevande sia all interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia. 11
12 4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica 5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 6. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 20 CIRCOLI PRIVATI 1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all articolo 19, commi La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 21 SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE 1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno. 3. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 22 VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI 1. La vendita dei prodotti da parte delle imprese artigiane, nei locali di produzione propria, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 24,00 fatte salve deroghe autorizzate. 2. La violazione della precedente disposizione è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 23 ESERCIZIO DI MESTIERI ARTIGIANI, EDILI ED INDUSTRIALI 1. Chi esercita un arte, un lavoro edile, un lavoro industriale o artigianale, deve usare ogni cautela per evitare molestie, disturbi od incomodo agli abitanti vicini. 2. Salva speciale autorizzazione, i lavori di cui al comma 1 sono vietati tra le ore e le ore dal 1 ottobre al 30 aprile, e tra le ore e le ore dal 1 maggio al 30 settembre, salvo comprovate necessità o motivi di pubblico interesse. Fermo restando il rispetto del valore limite previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico è vietato il carico e scarico merci fonte di rumori molesti dalle 20,00 alle 7, Le attività temporanee quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ecc., qualora comportino l impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno di cui alla vigente normativa. 4. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui 12
13 ART. 24 ABITAZIONI PRIVATE 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti. 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore e dopo le ore Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni feriali e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 5. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 25 STRUMENTI MUSICALI 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. 2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. 3. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 26 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi. 3. La violazione delle precedenti disposizioni è punita con sanzione amministrativa, il cui TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI ART. 27 ESPOSIZIONE DEI PREZZI 1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. 13
14 2. La violazione della precedente disposizione è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 28 SERVIZI IGIENICI 1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento locale d'igiene ed edilizio, da tenersi a disposizione dei consumatori ad uso completamente gratuito. 2. La violazione della precedente disposizione è punita con sanzione amministrativa, il cui ART. 29 AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI 1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore o altro referente. 2. La violazione della precedente disposizione è punita con sanzione amministrativa, il cui TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ART. 30 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso. 14
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