CROCE ROSSA ITALIANA

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1 TITOLO I COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 1. COSTITUZIONE 1.1 È costituita, ai sensi del decreto legislativo 178/2012, l associazione denominata Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di di seguito Comitato Locale o Comitato, quale articolazione territoriale dell Associazione della Croce Rossa Italiana, di seguito Croce Rossa Italiana. 1.2 Il Comitato Locale è istituito senza limiti di tempo e ha sede in 1.3 Il Comitato Locale ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro ed è disciplinato dal titolo II del libro primo del codice civile. 1.4 Il Comitato si dichiara costituito nel rispetto delle norme che regolano la Croce Rossa Italiana, condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire; assume i compiti di interesse pubblico di cui all articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, riconosce le attività ausiliarie delle forze armate e le disposizioni derivanti dallo Statuto della Associazione della Croce Rossa Italiana. 1.5 Per Associazione della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Società Nazionale di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all intero territorio nazionale, si intende l insieme dei Comitati dell Associazione della Croce Rossa Italiana comprensiva del Comitato Centrale, dei Comitati Regionali, dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comitati Provinciali e Locali. 1.6 Il Comitato Locale, ai sensi dell art.1 comma 2 del Decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n PRINCIPI FONDAMENTALI 2.1 Il Comitato Locale è parte integrante dell Associazione della Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, che è un Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria. 2.2 Il Comitato Locale riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale umanitario, le decisioni degli organi statutari del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente: Movimento ), in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (brevemente: Federazione ) 2.3 La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento (brevemente: Principi Fondamentali ), adottati dalla 1

2 XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati: a. Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli; b. Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti; c. Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico; d. Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento; e. Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto; f. Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all intero territorio nazionale; g. Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale. 3. STATUS GIURIDICO 3.1 Il Comitato Locale è parte integrante dell Associazione della Croce Rossa Italiana, ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano tramite i suoi organi e articolazioni territoriali. 3.2 Il Comitato Locale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al preesistente Comitato Locale di diritto pubblico secondo quanto disposto dal predetto decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, nonché dal Decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa, ed individuato con atto ricognitivo del Presidente Nazionale con Ordinanza n.. del... 2

3 3.3 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, è obbligato e si obbliga a supportare l Associazione Italiana della Croce Rossa e le sue articolazioni territoriali nell espletamento dei compiti previsti dal vigente Statuto della stessa nonché dei compiti previsti dall articolo1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni. 3.4 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento. 3.5 Il Comitato Locale è luogo di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione personale e diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, secondo i principi stabiliti dall Associazione della Croce Rossa Italiana. 3.6 Il Comitato Locale è laico ed apartitico, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, sulla gratuità dell attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. 3.7 L attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Comitato Locale. 4. RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL MOVIMENTO 4.1 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha preso nota della fondazione della Croce Rossa Italiana nel La Croce Rossa Italiana è fondatrice della Lega delle Società di Croce Rossa, costituita nel 1919, e ribattezzata dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e poi Federazione, di cui la Croce Rossa Italiana è membro. 4.3 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana è vincolato dagli obblighi previsti dall articolo 5 della Costituzione della Federazione. 5. EMBLEMA 5.1 Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana ha adottato come proprio la croce rossa su fondo bianco. 5.2 Tale emblema, posto all interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864, e sempre abbinato alla scritta per esteso Croce Rossa Italiana, ne costituisce il logotipo identificativo. 5.3 La Croce Rossa Italiana è l unica associazione, nell ambito del territorio nazionale ed a prescindere dagli usi previsti per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata ad utilizzare l emblema, come previsto e riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra, dai successivi Protocolli aggiuntivi, dallo statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni degli organi del Movimento. 3

4 5.4 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, utilizza il logotipo identificativo a seguito di formale autorizzazione concessa dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana e solo ed esclusivamente in conformità al regolamento per l uso dell emblema approvato dal Comitato Centrale stesso, redatto in conformità alle Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti vigenti del Movimento. Ogni abuso comporta l immediata revoca dell autorizzazione all uso. Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, si impegna a tutelare l emblema e il logotipo identificativo ed a veicolarne il significato. 6. CELEBRAZIONI 6.1 Il Comitato Locale celebra ogni anno unitamente a tutte le articolazioni della Croce Rossa Italiana e: a. l 8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa; b. il 15 giugno, anniversario della sua fondazione. 6.2 Ogni anno la Croce Rossa Italiana, con la tradizionale fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, celebra il ricordo della nascita dell Idea di Croce Rossa ed il Comitato supporta la fiaccolata secondo i propri mezzi. 6.3 A norma dell articolo 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari della Croce Rossa Italiana celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale. 6.4 Il Comitato Locale si obbliga a favorire la partecipazione dei volontari agli eventi e alle celebrazioni specificate ai commi precedenti. 4

5 TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI 7. OBIETTIVI GENERALI 7.1 L obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. 7.2 Per raggiungere questo obiettivo il Comitato Locale si propone in particolare, nel rispetto delle direttive e del coordinamento e la vigilanza del Comitato Centrale e del Comitato Regionale di: a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari; b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze; c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali; d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il Comitato Locale riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato Centrale in caso di emergenza e di attivazione nell ambito del sistema di protezione civile e si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì nella stessa misura e con le stesse modalità nei casi di attivazione internazionale della Croce rossa Italiana nell ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze del Movimento; e. operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolari sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia; f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale; g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione; h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa; 5

6 i. assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità; j. collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei soci iscritti presso lo stesso Comitato Locale a manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati; k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. l. Partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti Comitati territoriali. 7.3 Il Comitato Locale ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità del proprio territorio di competenza. 7.4 L attività del Comitato Locale è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi della Croce Rossa Italiana. 7.5 Le attività della Croce Rossa Italiana e le sue finalità sono ispirate al principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 7.6 Il Comitato applica il regolamento sull organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana. 8. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO 8.1 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l Associazione della Croce Rossa Italiana nell espletamento dei compiti previsti dall articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita delle stesse. 8.2 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita, nell ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Centrale dell Associazione della Croce Rossa Italiana: a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b. collaborare con le società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; 6

7 c. adempiere a quanto demandato dalla Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli Organi della Croce Rossa Internazionale alle società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell ordinamento vigente; d. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e. svolgere attività umanitarie presso i centri per l identificazione e l espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell ordine; g. svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo Militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; h. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; i. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; j. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell assistenza alla persona; k. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l integrazione; l. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità; m. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; n. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado; o. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; p. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; q. svolgere, ai sensi dell articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all uso; 7

8 r. svolgere, nell ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile. 8.3 Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale dell Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita, ovunque richiesto, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le sopra citate attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Centrale dell Associazione della Croce Rossa Italiana; 8.4 Il Comitato Locale può usufruire dell erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale. 8.5 Il Comitato Locale, è autorizzato a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attività di cui alla lettere b) f) g) h) i) m) ed n) del presente articolo solamente previa autorizzazione del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana. 9. ACCORDI E OBBLIGAZIONI 9.1 Il Comitato Locale può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell Associazione. 9.2 Il Comitato Locale, anche per lo svolgimento di attività sanitarie, socio sanitarie, attività sociali e dei servizi alla persona, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. 9.3 Il Comitato Locale può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in quanto agenzia riconosciuta a livello locale, anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti Territoriali, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati. 9.4 Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dal Comitato Locale vincolano solo il Comitato e non l intera Associazione, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia patrimoniale 9.5 Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo Il Comitato Locale ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa indipendenza ed autonomia. 10. PROTOCOLLI 10.1 Ai sensi dell articolo 2, comma 3 lettera h) del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, emanato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa, il Comitato Centrale e i Comitati Regionali possono sottoscrivere protocolli 8

9 d intesa con il Comitato Locale finalizzati all assolvimento di singole attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti nonché i Servizi Delegati di cui all art.3 del D.P.C.M. n. 97 e s.m.i. con definizione dell eventuale corrispettivo Ai sensi dell articolo 2, comma 3 lettera i) del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, emanato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa, per il Comitato Locale è obbligatoria la stipula di protocolli d intesa tipo con il Comitato Centrale e i Comitati regionali finalizzati a definire le attività da svolgere a favore dei corpi ausiliari della CRI di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, per l assolvimento delle attività di interesse pubblico previste all articolo 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione Il Comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, può avvalersi della centrale acquisti costituita presso il Comitato Centrale, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. 11. TERRITORIALITÀ 11.1 Il Comitato Locale, in relazione agli accordi, alle obbligazioni e ai protocolli di cui agli articoli che precedono, si obbliga, nel proprio ambito di competenza a: a. rispettare il principio della competenza territoriale propria e degli altri Comitati della Croce Rossa Italiana; b. stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per l ambito territoriale del Comitato Locale stesso salvo gli accordi di collaborazione tra più Comitati o l autorizzazione del Comitato Locale competente o dell autorizzazione del Comitato territorialmente sovraordinato; c. collaborare con gli altri comitati territoriali per gli accordi di cui al comma

10 TITOLO III ORDINAMENTO 12. PRINCIPI GENERALI 12.1 L ordinamento del Comitato Locale si ispira al principio di democrazia ed elettività delle cariche associative, 12.2 Il Comitato Locale è articolazione della Croce Rossa Italiana, che agisce sul territorio. In quanto tale, nello svolgimento della propria attività, riconosce il potere di controllo, coordinamento e vigilanza del Comitato Regionale e del Comitato Centrale, nel rispetto della propria autonomia statutaria Il Comitato Locale è il nucleo essenziale della Croce Rossa Italiana e consente alla stessa di estendere la sua missione e le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale Al Comitato afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana Il Comitato Locale, nel rispetto dei Principi fondamentali di Unità ed Universalità, ispirandosi alla solidarietà verso gli altri Comitati Locali, si obbliga a consentire l ammissione fra i propri soci di un socio appartenente ad altro Comitato Locale, nei casi previsti dai regolamenti nazionali, su richiesta dell interessato, con comunicazione al Comitato di provenienza del Socio Il Comitato Locale favorisce ed organizza la partecipazione dei volontari agli eventi, iniziative ed attività di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale secondo i regolamenti vigenti, così come a favorire una costante, leale, mutua e corretta collaborazione con i Comitati locali limitrofi Il Comitato è costituito in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si è tenuto conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell organizzazione politica dello Stato Il Comitato Locale è, di norma, denominato con l indicazione del territorio in cui è costituito Il Comitato Locale è soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patrimoniale L ambito territoriale del Comitato Locale è costituito dall area di cui all allegato 1 descritta con l elencazione dei comuni ricompresi. Il Comitato Locale può istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del territorio di competenza, dandone comunicazione al Comitato Centrale ed al proprio Comitato Regionale. Tali Sedi sono uffici del Comitato Locale che le ha istituite Il Comitato Locale rende conto del proprio operato ai Soci ed al Comitato Regionale con la predisposizione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio In applicazione dell articolo 4, comma 2 del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa nel rispetto del principio di unità dell Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché del principio di trasparenza dell azione amministrativa il bilancio di esercizio del 10

11 Comitato Locale è redatto secondo le disposizioni del codice civile e del regolamento di contabilità della CRI approvato dal Presidente Nazionale. 13. ADESIONE AL COMITATO 13.1 Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana e diventarne soci L adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l iscrizione alla Croce Rossa Italiana. All atto della loro iscrizione, tutti i soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e al codice etico della Croce Rossa Italiana Il socio che aderisce al Comitato Locale è iscritto di diritto alla Croce Rossa Italiana nel rispetto del principio fondamentale di Unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all interno del territorio Non può essere socio chi in precedenza sia stato radiato dalla Croce Rossa Italiana, salvo il provvedimento di cui l articolo del presente Statuto. 14. SOCI 14.1 I Soci del Comitato sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lucro, secondo le disposizioni e i regolamenti nazionali, un attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana tramite il Comitato, versano la quota associativa annuale La quota associativa è intrasmissibile Essi entrano a far parte del Comitato Locale e dunque della Croce Rossa Italiana a seguito della frequenza di un corso di accesso, organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l ammontare della quota associativa annuale nel rispetto dei regolamenti vigenti Rientrano nella categoria dei soci di cui all articolo precedente gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate, purché in regola con il versamento delle quote associative e con le normative previste dai rispettivi ordinamenti: a. Corpo militare volontario della C.R.I.; b. Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I I soci, attraverso un sistema di rappresentanza, determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo del Comitato Locale Presso il Comitato Locale è istituito il libro soci, Il Presidente del Comitato Locale ne è responsabile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne trasmette i contenuti nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali al Comitato Regionale dove viene redatto l elenco soci consolidato. Il presidente del Comitato Regionale, provvede, a sua volta, a trasmettere i dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei soci della Croce Rossa Italiana. 15. DIRITTI DEI SOCI 15.1 Ciascun Socio nell esercizio delle sue funzioni ha diritto: 11

12 a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale; b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili; c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica I Soci, inoltre, hanno diritto: a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dal Comitato; b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari; c. ad ottenere l anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti; d. a trasferirsi, con le formalità previste da apposito regolamento, ad altro Comitato e con l automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari; e. a trasferirsi, previa comunicazione motivata, temporaneamente presso altro Comitato Locale; f. ad un assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio, nonché ove l Assemblea del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana lo deliberi ad un assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo; g. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato, secondo quanto previsto da un apposito regolamento, nel rispetto dalla normativa vigente; h. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all interno ed all esterno. Ogni volontario della Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali, ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell attività, della disponibilità a seguire, al termine dell evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato Locale o, laddove si rendesse necessario, presso altri Comitati. Il Comitato Locale ha l obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l esercizio di tale diritto; i. ad essere informati periodicamente dell andamento delle attività e delle iniziative avviate; j. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all elezione dei membri degli organi statutari. 12

13 15.3 I Soci: sono titolari di elettorato attivo e passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale Gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Comitato Locale, previa chiara e dettagliata relazione del Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all elettorato passivo i dipendenti della Croce Rossa Italiana appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana acquisiscono la qualifica di socia ed i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale Il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali L eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla. 16. FORMAZIONE 16.1 Il Comitato Locale si impegna a garantire ai soci lo svolgimento di attività formative volte ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all interno ed all esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell Associazione della Croce Rossa Italiana Il Comitato Locale si impegna, organizza e partecipa all organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli territoriali Il Comitato Locale promuove e favorisce intese con i Comitati limitrofi della Croce Rossa Italiana al fine di promuovere comuni attività formative così come a favorire, laddove richiesto, la partecipazione dei propri istruttori e/o formatori per attività organizzate da ogni altro Comitato della Croce Rossa Italiana Il Comitato Locale può collaborare alla istituzione di Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ponendoli in rete con la Scuola nazionale della Croce Rossa Italiana. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana. Il Comitato Locale per le proprie attività formative si obbliga a seguire le linee guida e/o i regolamenti per le singole attività emanati dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana. 17. DOVERI DEI SOCI 17.1 Ciascun Socio del Comitato Locale deve mantenere un comportamento corretto e degno della Croce Rossa Italiana. In particolare è tenuto a: a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi; 13

14 b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell Associazione della Croce Rossa Italiana e del Comitato, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti; c. partecipare ove richiesto alle attività di carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale secondo i regolamenti vigenti e le direttive ottenute; d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali della Croce Rossa Italiana; e. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica; f. seguire in ogni occasione, sia all interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti; g. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono il proprio Comitato Locale e l intera Croce Rossa Italiana, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l uniforme e l emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico; h. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti. i. essere iscritto, in qualità di socio, in un solo Comitato della Croce Rossa Italiana; 17.2 I Soci inoltre, sono tenuti a: a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell attività; b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l attività di servizio; c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana; d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana. e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari Se il Socio è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell Associazione, è altresì tenuto a: a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni; b. prendere parte attiva all organismo per la durata prevista; c. approfondire la natura e la funzione dell organismo stesso; d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci; e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa; 14

15 f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni; g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l azione efficace di chi subentra La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dal presente Statuto. 18. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO 18.1 Ogni socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento I Soci decadono: a. in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini inderogabili stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale; b. in caso di inattività, come disciplinata dai regolamenti vigenti e ferma la disciplina di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 90 e ad decreto legislativo 15 marzo 2010, n Lo status di Socio si perde anche in caso di radiazione. 19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 19.1 Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, in violazione dei Principi Fondamentali e del Codice Etico, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell ammonizione scritta, della sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi e della radiazione Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare in vigore per i Corpi Ausiliari delle Forze Armate I provvedimenti disciplinari sono comminati previa contestazione del comportamento all interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere: a. l oggetto del procedimento promosso ed i fatti contestati; b. l ufficio e la persona responsabile del procedimento; c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento; d. l ufficio in cui può prendere visione degli atti; e. il termine entro cui presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito Presso il Comitato Locale è costituito un Collegio disciplinare, eletto dall Assemblea dei soci, composto da cinque Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate competenze giuridiche, e che non ricoprano cariche statutarie né alcun altro incarico associativo. Il Collegio disciplinare locale è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui soci del Comitato La decisione del Collegio disciplinare può essere immediatamente esecutiva Contro le decisioni del Collegio disciplinare locale sarà possibile ricorrere in appello presso il Comitato Regionale secondo i regolamenti vigenti Il Comitato Regionale, è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Presidenti di Comitato Locale e membri del Consiglio direttivo Locale Contro le decisioni del Comitato Regionale è possibile ricorrere in ultima istanza al Presidente Nazionale. 15

16 19.9 Per la disciplina delle fattispecie che comportano l irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità e l organo competente all adozione, i ricorsi, nonché la composizione, l elezione, la durata ed il funzionamento del Collegio disciplinare, i cui membri non possono candidarsi alle prime elezioni successive degli organi statutari del Comitato Locale, lo stesso applica il regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Il socio radiato può, con istanza motivata, decorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, chiedere al Presidente Nazionale la riammissione all interno della Croce Rossa Italiana. 20. RICONOSCIMENTI 20.1 Il Comitato Locale propone al Presidente Nazionale i nominativi di soci o di esterni all Associazione meritevoli di riconoscimenti ed onorificenze. 21. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 21.1 Il Comitato Locale riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci di età compresa fra i quattordici ed i trentuno anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili Il Comitato Locale riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente della Croce Rossa Italiana, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, il Comitato Locale: a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani; b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all interno che all esterno della Croce Rossa Italiana, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo della Croce Rossa Italiana. c. garantisce l autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani Il Comitato Locale applica le indicazioni della Federazione costituenti la Politica della Gioventù I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità, prendono parte al Forum Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli 16

17 organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello nazionale e territoriale L azione dei giovani è pienamente integrata all interno dei Comitati della Croce Rossa Italiana. Ad ogni livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana e devono rientrare nella relativa programmazione. 22. SOSTENITORI 22.1 Possono altresì aderire al Comitato Locale, in qualità di sostenitori, tutti coloro i quali, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Croce Rossa Italiana A tal fine, il Comitato Locale istituisce l Albo dei Sostenitori, nel quale è prevista l iscrizione di Enti pubblici e privati e delle persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari per aver elargito contributi economici finalizzati allo sviluppo del Comitato Locale. 23. ORGANI 23.1 Sono organi del Comitato Locale: a. l Assemblea dei Soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente. d. il Revisore dei conti 24. ASSEMBLEA DEI SOCI 24.1 L Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Comitato Locale e titolari del diritto di elettorato attivo L Assemblea dei Soci: a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli; b. approva le linee generali di sviluppo dell attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale; c. nomina il revisore dei conti o l organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale L Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne faccia richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell anno solare. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l ordine del giorno, affisso all albo del Comitato Locale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi 17

18 entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato L Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti L Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa Dell Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato entro i successivi quindici giorni. 25. CONSIGLIO DIRETTIVO 25.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci volontari del Comitato Locale in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all interno di un regolamento elettorale approvato dall Assemblea Nazionale. In ogni caso, all interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana Il Consiglio Direttivo: a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall Assemblea dei Soci; b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale; c. può nominare un Direttore del Comitato Locale su proposta e indicazione del Presidente; d. predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione per l anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione dell Assemblea dei soci, al Comitato Centrale attraverso il Comitato Regionale. e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall Assemblea dei Soci; f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale; g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell Albo dei Sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente. 18

19 25.5 In caso di parità dei voti del Consiglio, il voto del Presidente prevale Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti. 26. PRESIDENTE 26.1 Il Presidente: a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell ambito territoriale del Comitato; b. rappresenta tutti i Soci del Comitato; c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni; d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del Comitato, salvo che non sia stato nominato un Direttore del Comitato Locale al quale può essere attribuito il potere di spesa. e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell Associazione. Può all uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica degli stessi nel primo consiglio direttivo successivo. In caso di mancata ratifica da parte del consiglio direttivo, gli atti adottati decadono Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi Il Presidente può essere sfiduciato dall Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente ed al Consiglio Direttivo. 27. REVISORE DEI CONTI 27.1 Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, o tra le società di revisione è eletto dai soci volontari del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. 28. INCOMPATIBILITÀ 28.1 Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, sono incompatibili: a. tra di loro; 19

20 b. con il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana; c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana; d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all articolo 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto; e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L incompatibilità decorre al momento dell accettazione della candidatura per incarichi elettivi o della nomina per tutti gli altri incarichi Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lett. e) o la nomina ad una delle cariche di cui alla lettera c) e d) del primo comma, comporta l immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto. 29. COMMISSARIAMENTO 29.1 Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, dispone il commissariamento del Comitato Locale nei seguenti casi: a. gravi irregolarità nella gestione, in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria; b. mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato Centrale degli oneri del personale di cui si avvale il Comitato ai sensi dell articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni; c. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme anticipate a qualsiasi titolo; d. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni; e. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all articolo 2 del presente Statuto; f. impossibilità di funzionamento Il commissariamento può essere disposto per un periodo massimo di mesi sei entro i quali va disposta la convocazione dell Assemblea e l elezione degli organi del Comitato Locale. 20

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