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1 Comune di Valle Agricola Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00 ED INFERIORE AD EURO ,00, IVA ESCLUSA. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 36 Del INDICE Art. 1- OGGETTO Art. 2- NOMINA DEL RUP Art. 3- PRINCIPI COMUNI Art. 4- PROCEDURE RELATIVE ALL ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00 ED INFERIORE AD EURO ,00 Art. 5- MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Art. 6- PUBBLICAZIONE RISULTATI PROCEDURA Art. 7- PRINCIPIO DI ROTAZIONE Art. 8- CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA Art. 9- GARANZIE Art. 10- MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI Art. 1- OGGETTO

2 1. Il presente regolamento disciplina le modalità semplificate per i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi, effettuati dal Comune di Valle Agricola, di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 ed inferiore ad euro , Il presente regolamento trova applicazione anche in relazione ai servizi attinenti all architettura e all ingegneria. 3. Il calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, servizi o forniture è basato sull importo totale pagabile, al netto dell IVA. Il calcolo tiene conto dell importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l applicazione delle disposizioni fissate dal D. Lgs. 50/2016 o dal presente regolamento, tranne che ragioni oggettive lo giustifichino. 4. Il RUP, nell esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate previste dal presente regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Art. 2- NOMINA DEL RUP 1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il Responsabile Unico del procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 2. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascun acquisto è nominato un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie di RUP ai sensi dell art. 31 del Codice. Art. 3- PRINCIPI COMUNI 1. L affidamento e l esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al presente regolamento, ivi compreso l affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall art. 30, comma 1, del D. lgs. 50/2016, e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione. 2. Il Rup garantisce, in aderenza: a) Al principio di economicità, l uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell esecuzione del contratto; b) Al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell interesse pubblico cui sono preordinati;

3 c) Al principio di tempestività, l esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente, in assenza di obiettive ragioni; d) Al principio di correttezza, una condotta legale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione; e) Al principio di libera concorrenza, l effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l eliminazione di ostacoli e restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) Ai principi di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) Al principio di proporzionalità, l adeguatezza e l idoneità dell azione rispetto alle finalità e all importo dell affidamento; i) Al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall art. 29 del Codice. L avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Art. 4- PROCEDURE RELATIVE ALL ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00 ED INFERIORE AD EURO , Per gli importi inferiori ad euro 1.000,00, il responsabile può procedere alla acquisizione senza obbligo di ricorrere al MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). 2. Per gli importi pari o superiori ad euro 1.000,00 è obbligatorio procedere all acquisto attraverso il ricorso al MEPA. 3. L acquisizione può altresì essere effettuata mediante il ricorso alle convenzioni quadro e agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall art. 1, comma 449 della L. 296/2006 e dall art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, quando risulti economicamente più vantaggioso. 4. L obbligo di ricorso alle convenzioni Consip opera nelle seguenti ipotesi: a) Casi indicati dal DPCM di cui all art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il DPCM del 22/12/2015 (che ha fissato l obbligo del ricorso a Consip S.p.A. per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l erogazione di buoni pasto sia cartacei che elettronici); b) Settori specifici di cui all art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 (e nergia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);

4 c) Acquisti di beni e servizi informatici, ai sensi dei commi dell art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità per l anno 2016), con possibilità di deroga secondo le modalità di cui alla procedura definita dalle stesse disposizioni. ART. 5- MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, l individuazione degli operatori economici da invitare per le acquisizioni di importo compreso tra euro 1.000,00 ed inferiore ad euro ,00, qualora l oggetto della prestazione non sia rinvenibile sul MEPA o, seppure presente, sia radicalmente difforme rispetto alle esigenze del caso e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno, avviene con indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente (sezione bandi e gare del sito internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 2. La procedura di cui al presente articolo deve garantire un confronto concorrenziale tra almeno tre operatori economici. 3. L avviso deve contenere l indicazione del criterio, rappresentato dal sorteggio, con il quale l Amministrazione provvederà alla individuazione dei tre operatori economici da invitare, qualora l interesse sia stato manifestato da un numero di operatori superiore a tre. 4. L avviso conterrà altresì l indicazione del giorno, dell ora e del luogo nel quale si procederà, pubblicamente, alla effettuazione del sorteggio. 5. I risultati dell indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente unitamente all esito della procedura di affidamento. 6. L avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti, ai quali dovrà essere altresì richiesto di attestare l assenza dei motivi ostativi di cui all art. 80 del D. Lgs. 50/ Qualora, a seguito della pubblicazione dell avviso, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, il Rup potrà procedere ad un affidamento diretto, nel rispetto, comunque, dei principi comuni di cui all art. 3 del presente regolamento. 8. Ai sensi dell art. 53 del D. Lgs. 50/2016, nelle procedure ristrette o negoziate e nelle gare informali il diritto di accesso è differito, in relazione all elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 9. Il sorteggio, pertanto, al fine di garantire la tutela del corretto svolgimento delle procedure di gara, avverrà indicando il numero di protocollo della istanza di partecipazione, senza alcun richiamo riconducibile al nominativo/ragione sociale dell operatore economico. 10. Qualora i beni/ servizi di cui necessita l Amministrazione siano presenti sul MEPA, il RUP, al fine di attivare una RdO (richiesta di offerta), provvederà alla predisposizione

5 di un elenco di tutti gli operatori economici che abbiano sede nella Provincia di Caserta, tra i quali procedere al sorteggio dei n. 3 fornitori da invitare. Del sorteggio effettuato verrà redatto apposito verbale. 11. Se nella Provincia di Caserta non risultano avere sede legale almeno 3 fornitori, ovvero qualora tale numero minimo non possa essere garantito per l effetto di una precedente aggiudicazione e in virtù dell applicazione del principio di rotazione di cui al successivo articolo 7, il Rup formerà un elenco di tutti gli operatori economici che abbiano sede nella Regione Campania, tra i quali procedere al sorteggio dei n. 3 fornitori da invitare. 12. Il numero di 3 operatori economici di cui al presente articolo rappresenta il numero minimo di soggetti da invitare. In considerazione delle caratteristiche e dell importo dell appalto, il Rup potrà indicare, nell avviso di cui al comma 3, che il sorteggio potrà riguardare un numero maggiore di operatori economici. 13. Resta salva, in ogni caso, e ai sensi dell art. 36, comma 2, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Art. 6- PUBBLICAZIONE RISULTATI PROCEDURA 1. Il RUP garantisce la pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente e in Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara, sottosezione Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento dei risultati della procedura di affidamento, con l indicazione dei soggetti invitati. Art. 7- PRINCIPIO DI ROTAZIONE 1. Il Rup, al fine di garantire la massima possibilità di confronto competitivo agli operatori economici applica il principio di rotazione secondo le seguenti modalità. 2. Il principio di rotazione trova applicazione nei confronti del solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di 1 anno dall affidamento. 3. Il medesimo periodo di preclusione di cui al comma 2 opera altresì nell ipotesi in cui l operatore economico sia stato aggiudicatario diretto di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi o lavori. Art. 8- CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 1. Quando la scelta della migliore offerta debba avvenire con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni

6 stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione, in base a quanto previsto dall articolo 216, comma 12, del codice stesso. 2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Responsabile del servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l oggetto del contratto, ed è presieduta da un Responsabile di servizio dell amministrazione che non abbia svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La Stazione appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. 4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestivo cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari. 5. Nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio. 6. Si applicano ai commissari e al segretario della commissione giudicatrice l art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, l art. 51 del codice di procedura civile, nonché l art. 42 del D. Lgs. 50/2016. Sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell appalto e specifica competenza, tra i funzionari della stazione appaltante. 8. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all oggetto dell appalto, come da relazione che deve essere resa dal Responsabile del servizio, i commissari diversi dal presidente sono scelti con criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a. Funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all art. 3, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; b. Professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; c. Professionisti esercenti attività non regolamentate con riferimento alla legge 4/2013, con almeno 5 anni di attività in base all articolo 5 del D.P.R. 633/1972; d. Professori universitari di ruolo, con almeno 5 anni di esperienza specifica nell area di competenza. 9. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La scelta dei commissari deve avvenire mediante pubblico sorteggio, di cui deve essere data preventiva e opportuna conoscenza. 10. La Stazione Appaltante deve pubblicare, ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. 50/2016, tempestivamente sul profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. 11. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell Amministrazione.

7 12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell aggiudicazione o di annullamento dell esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione nonché il caso di cui al presente articolo, comma 6, ultimo periodo. Art. 9- GARANZIE 1. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, i soggetti invitati alle procedure di cui al presente regolamento sono esonerati dal prestare la garanzia provvisoria di cui all art. 93 del D. lgs. 50/ Salvo esplicita previsione da parte del RUP, per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare la garanzia definitiva di cui all art. 103 del D. lgs. 50/2016. Art. 10- MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO 1. I contratti rientranti nei limiti di importo di cui al presente regolamento e aggiudicati secondo le procedure di cui al medesimo, sono stipulati, ai sensi dell art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 2. Nella determina a contrarre si provvederà alla indicazione delle modalità di stipula del contratto. Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI 1. A seguito della entrata in vigore o della acquisizione di efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell ANAC incidenti su aspetti disciplinati dal presente regolamento, il Comune provvederà a verificare la compatibilità della presente disciplina con le predette disposizioni, adottando le necessarie modifiche e/o integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla esecutività della delibera di approvazione.

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