Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. (Tariffa 735)

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1 LIGURIA più VALORE Assicurazione a termine fisso a premio annuo costante e rivalutazione annua del capitale con terminal bonus Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta (Tariffa 735) Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/4/2015

2 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. Data ultimo aggiornamento 30/04/2015 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione L impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società del Gruppo Assicurativo UNIPOL, direzione e coordinamento UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (1) Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali Indice di solvibilità della (2) 216,37% gestione vita 1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia 2) L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è LIGURIA PIU VALORE 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. l contratto è offerto in tariffa unisex, quindi non varia a secondo del sesso dell Assicurato. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima : Durata massima: 5 anni 25 anni Riscatto Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale. E possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno tre annualità di premio annuo SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 1 di 4

3 1.f) Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti annui costanti per l intera durata contrattuale, ma non oltre la data in cui si verifica il decesso dell Assicurato. I versamenti annui possono essere corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un addizionale di frazionamento: Rateazione Addizionale di frazionamento Semestrale 2% Trimestrale 3% Oltre al pagamento del suddetto piano assicurativo, stabilito al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di versare, in ogni momento successivo alla conclusione stessa, premi unici integrativi di importo non inferiore a Euro 300,00 ciascuno. Periodicità Premio annuo Premio minimo netto annuo Euro 800,00 2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell Assicurato. Il livello di copertura può essere ampliato mediante assicurazioni accessorie abbinabili all assicurazione principale. La facoltà di versare premi unici aggiuntivi consente di impiegare il risparmio eventualmente accumulato per integrare con un capitale aggiuntivo le prestazioni assicurate con l assicurazione principale. Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio sopra richiamate; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni + annualmente riconosciute in base al rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. In base alle specifiche disposizioni emanate dall IVASS, l Impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di In caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del Vita capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, maggiorato di un bonus pari al 15% del capitale rivalutato (terminal bonus) Prestazione in caso di Decesso Garanzia facoltativa Coperture complementari (solo se espressamente richiamate in polizza) In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, ma solo alla scadenza del contratto. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale aggiuntivo rivalutato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente per ogni premio unico aggiuntivo corrisposto nell arco della durata contrattuale. Se l Assicurato è deceduto durante il differimento, il capitale aggiuntivo viene maggiorato di un 5%. a) Garanzia complementare in caso d invalidità permanente In caso di invalidità permanente dell Assicurato prima della scadenza prevista, in misura di almeno due terzi del normale, è previsto l esonero dal pagamento dei versamenti residui relativi alla garanzia principale. b) Garanzia complementare in caso di malattia grave In caso di malattia grave dell Assicurato prima della scadenza prevista (infarto del miocardio, interventi di chirurgia cardiovascolare, ictus celebrale, tumore maligno, SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 2 di 4

4 Garanzie finanziarie insufficienza renale, trapianti d organo), il piano di risparmio prevede l esonero dal pagamento dei versamenti residui relativi alla garanzia principale. Il contratto prevede una garanzia di rendimento annuo, sotto forma di tecnico, nella misura dell 0,75%. Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva al piano previdenziale; questo vuol dire che le prestazioni assicurate per effetto della rivalutazione possono solo aumentare e mai diminuire. Dopo il pagamento di almeno tre annualità, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento dell eventuale valore di riscatto. La richiesta di riscatto può comportare, per il Contraente, il rischio di ottenere un valore inferiore ai versamenti corrisposti. In caso di sospensione dei versamenti, se il numero di annualità corrisposte è inferiore a tre, il piano si annulla automaticamente con la perdita di quanto già versato. Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli Prestazioni Assicurate e Modalità di Rivalutazione delle prestazioni delle Condizioni contrattuali. 4) COSTI L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo Percentuale Medio Annuo (CPMA) + che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. GESTIONE SEPARATA FONDO LIGURIA Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo (CPMA) Premio Annuo 1.500,00 Premio Annuo 1.500,00 Premio Annuo 1.500,00 età 45 anni età 45 anni età 45 anni Durata 15 Durata 20 Durata 25 Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo Percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 13,02% 5 15,95% 5 19,04% 10 5,82% 10 7,47% 10 9,25% 15 1,30% 15 4,08% 15 5,23% 20 1,10% 20 3,18% 25 1,00% SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 3 di 4

5 Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno. 5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata FONDO LIGURIA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI (*) RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI INFLAZIONE ,72% 2,82% 3,35% 1,55% ,64% 2,74% 4,89% 2,73% ,66% 2,76% 4,64% 2,97% ,86% 2,96% 3,35% 1,17% ,80% 2,90% 2,08% 0,21% (*) calcolato applicando il rendimento massimo trattenuto dalla Società pari a 0,9 punti percentuali ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. + La Liguria Vita Spa Società a Socio Unico è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Rappresentante Legale Giorgio Marchegiani SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 4 di 4

6 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. Data ultimo aggiornamento 30/04/2015 A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con Società ) è una società del Gruppo Assicurativo Unipol b) sede sede legale in Italia, via Senigallia 18/ Milano - MI c) recapiti telefono (+39) , sito internet: vita@liguriassicurazioni.it d) estremi provvedimento autorizzazione all esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale + è assegnata la polizza (l elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto Durata contrattuale Sfera di applicazione Prestazioni assicurative LIGURIA PIU VALORE Assicurazione a termine fisso a premio annuo costante e rivalutazione annua del capitale con terminal bonus Tariffa 735 Durata minima: Durata massima: 5 anni 25 anni Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 75, in ogni caso se previste le garanzie complementari l età a scadenza dei versamenti annui non deve superare i 65 anni. In ogni caso l età a scadenza dell Assicurato potrà essere al massimo 85 anni. Assicurazione a termine fisso con bonus finale, a premio annuo costante (tariffa 735) con rivalutazioni annue delle prestazioni è finalizzata a garantire un capitale che sarà riconosciuto ad una determinata scadenza sia in caso di vita che di prematura scomparsa dell assicurato. Inoltre, in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, la polizza prevede il pagamento di un bonus pari al 15% del capitale rivalutato. Se il Contraente desidera integrare con un capitale aggiuntivo il capitale garantito dall assicurazione principale, può concordare con la Società di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell assicurato, utilizzando l assicurazione accessoria Versamenti aggiuntivi (VA736) illustrata al successivo punto 2.4. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 1 di 10

7 Garanzia conservazione capitale Misura annua minima di rivalutazione Le suddette prestazioni si accrescono per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo punto 5. La prestazione assicurata gode dei seguenti benefici: la rivalutazione annuale della stessa, sia durante il differimento sia durante il periodo di corresponsione dell eventuale rendita in opzione, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l assicurazione; la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; la garanzia del valore minimo del capitale assicurato indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico dell 0,75% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale stesso. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza. La misura annua minima di rivalutazione è pari al 0,75%, sotto forma di tasso tecnico. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza. 4. Premi Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un versamento annuo costante anticipato, pagabile per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell Assicurato (piano assicurativo base). Il versamento annuo può essere corrisposto in rate annuali o frazionate (semestrali, o trimestrali); in quest ultimo caso è prevista una maggiorazione di costo per tener conto del ridotto flusso dei versamenti alla Società, specificata al successivo punto Il versamento minimo netto richiesto, su base annua, è pari a 800,00 Euro. A fronte delle prestazioni assicurate, l entità del versamento viene determinata in funzione della durata del piano di risparmio, dell età dell Assicurato, nonché del suo stato di salute e delle sue abitudini di vita. I versamenti dei premi unici integrativi (piano assicurativo facoltativo) sono determinati in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell Assicurato; non hanno invece alcun rapporto con lo stato di salute + e con l attività professionali svolte dall Assicurato. Il Contraente è libero di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell Assicurato. Per ogni premio unico versato, le prestazioni caso vita e caso morte del contratto verranno incrementate sulla base della durata contrattuale residua e della nuova età dell Assicurato, entrambe calcolate alla ricorrenza annuale di polizza immediatamente precedente la data del pagamento unico. L importo di ogni premio unico netto integrativo non potrà essere inferiore a Euro 300,00. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto nonché il versamento di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l uscita. Per quanto riguarda la componente di base della polizza, al fine di maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, è necessario corrispondere almeno tre annualità; in caso di mancata corresponsione di tali annualità, il contratto si annulla automaticamente con la perdita di quanto già versato, ferma restando la possibilità di riattivare il piano di risparmio entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti. La componente assicurativa derivante dal versamento di uno o più premi unici integrativi è invece sempre riscattabile, con l unico vincolo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della polizza. Premio minimo Euro 800,00 premio minimo netto annuo Euro 300,00 premio minimo netto aggiuntivo Tipo premio La tariffa è offerta nella forma a premio annuo con la possibilità di frazionamento infraannuale. Inoltre il Contraente può versare premi unici aggiuntivi. Mezzi di pagamento Ogni versamento deve essere effettuato dal Contraente, anche tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: - assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società o all intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità; - bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico, che NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 2 di 10

8 Frazionamento del premio abbiano quale beneficiario la Società o l intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia al successivo punto per conoscere i relativi costi Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art. 2 Premio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili L assicurazione è collegata alla Gestione separata FONDO LIGURIA., una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli. La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a valore storico ). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate. La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l eventuale commissione di performance indicate al successivo punto Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché al momento della risoluzione del contratto per scadenza o riscatto. La progressiva maggiorazione delle prestazioni - che si consolida annualmente avviene, come specificato nelle Condizioni contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse del 0,75%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale del capitale assicurato. Maggiori dettagli sulla clausola di rivalutazione sono disponibili + nelle Condizioni di Polizza, Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni. Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. Il Progetto esemplificativo in forma personalizzato verrà consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Quota-parte media a intermediari Diritti di ingresso in aggiunta alla prima rata di premio Euro 25,00 0,00 Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Euro 1,00 0,00 Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Euro 45,00 0,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo 5% Vedi nota 1) Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2,00% - Trimestrali 3,00% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso Euro 50,00 Diritti di quietanza di ciascun premio unico aggiuntivo Euro 15,00 NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 3 di 10

9 Caricamento in percentuale di ciascun premio unico aggiuntivo 3,00% 3,00% Nota 1) Con riferimento all intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative all ultimo esercizio, la quota percepita dagli intermediari risulta essere pari al 65,4% Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato (2,25% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (0,75% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. TIPOLOGIA Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto e il tasso tecnico Costi per l erogazione della rendita La tariffa non prevede l erogazione della rendita Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata. In caso di rendimento della gestione speciale FONDO LIGURIA + non superiore al 5,00%, le commissioni di gestione sono quelle riportate nella tabella sottostante: Anni trascorsi Commissione di Quota-parte media a Gestione intermediari fino al 5 anniversario della decorrenza contrattuale 0,9 % Non prevista Dal 6 al 10 anniversario della decorrenza contrattuale 0,75 % Non prevista dall 11 anniversario della decorrenza contrattuale 0,6 % Non prevista Solo per gli anni in cui il rendimento della gestione speciale FONDO LIGURIA fosse superiore al 5,00%, le commissioni di gestione verranno aumentate del 20,00% dell eccedenza del rendimento del FONDO LIGURIA rispetto al 5,00%. 7. Sconti E facoltà dell Impresa applicare sconti che vengono realizzati nei seguenti modi: riducendo l importo dei Diritti di ingresso riducendo l importo dei Diritti di quietanza 8. Regime fiscale Regime fiscale Il regime fiscale del presente contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche. Trattamento fiscale dei premi Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta. Sui premi assicurativi vita per la parte di premio relativo al caso di morte, è consentita una detrazione d imposta ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge (art. 15, comma 1, lett f) e comma 2 del D.P.R. 917/86). I premi versati a fronte di assicurazioni sulla vita a sola componente finanziaria non danno NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 4 di 10

10 diritto alla detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Tassazione delle somme corrisposte I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, se le somme sono corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra l ammontare percepito e la somma dei relativi premi pagati. Le somme percepite in caso di morte dell Assicurato sono esenti dall imposta sulle successioni. Le somme percepite nell esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto. D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'assicurato; oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo versamento, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto. Il primo versamento effettuato dal Contraente, viene accettato da Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico salvo buon fine ; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà + la sua efficacia dal buon fine del pagamento. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi E facoltà del Contraente sospendere i versamenti e risolvere il contratto con i seguenti effetti: se il numero di annualità corrisposte è inferiore a tre, il piano della garanzia base si annulla automaticamente con perdita di quanto già versato; In questo caso, qualora non esistano prestazioni aggiuntive derivanti dal precedente versamento di premi unici integrativi, si determina la risoluzione del contratto. In presenza di uno o più versamenti integrativi a premio unico precedentemente effettuati, il contratto resterà in vigore per quest ultima sola componente assicurativa, e sarà riscattabile, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della polizza. Nessun ulteriore versamento sarà comunque possibile fino all eventuale riattivazione del contratto. se il numero di annualità corrisposte è almeno pari a tre, il piano può essere riscattato, oppure, il Contraente ha la possibilità di mantenere il contratto in vigore, in tale caso il capitale ridotto continua a rivalutarsi secondo le modalità indicate al punto B dell art. 7 Modalità di Rivalutazione delle Prestazioni - delle Condizioni di Polizza, fino alla scadenza. Entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti il Contraente ha facoltà di riattivare il piano di risparmio. Le garanzie complementari non danno diritto, in caso di sospensione dei versamenti, a prestazioni ridotte. 11. Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di: Sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza. A seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie. Chiedere il riscatto della polizza. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art 8. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società: NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 5 di 10

11 . 12. Revoca della proposta LIGURIA VITA S.P.A. Società a Socio Unico Ufficio Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano (MI) Tel Fax E.mail: vita@liguriassicurazioni.it Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio + o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell originale della polizza e delle eventuali appendici. Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l esistenza dell obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 6 di 10

12 LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: en.htm) chiedendo l attivazione della procedura FIN- NET. 18. Informativa in corso di contratto La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet ( un apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali personali identificative necessarie per l accesso seguendo le istruzioni riportate nell Area Riservata stessa. + La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa con l indicazione, tra l altro, dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione. La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. La Società comunicherà per iscritto ai Contraenti le modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet Conflitto di interessi Nella presente sezione sono descritte le possibili situazioni di conflitto d interessi della Società, anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. Sulla base di quanto sopra la Società ha identificato, quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi, tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Unipol (di seguito Gruppo ) o con terzi con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti - anche derivanti dalla prestazione congiunta di servizi da parte delle società del Gruppo. Di seguito si elencano le principali fattispecie che rappresentano situazioni di potenziale conflitto di interessi. a) Investimenti Il patrimonio della gestione interna separata può essere investito in: strumenti finanziari emessi da società del Gruppo, ivi incluse le quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio emessi e/o gestiti dalle società del Gruppo; NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 7 di 10

13 strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Società o da società del Gruppo ovvero nei confronti delle quali la Società o una società del Gruppo vanti un credito rilevante; strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipanti in misura rilevante alla Società o ad una società del Gruppo; strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati servizi/attività da parte di società del Gruppo. b) Negoziazione di strumenti finanziari con intermediari del Gruppo La negoziazione di strumenti finanziari può essere effettuata con intermediari del Gruppo. c) Operazioni di tesoreria e operazioni in divisa estera con intermediari di Gruppo Le operazioni di tesoreria e le operazioni in divisa estera a pronti e a termine possono essere effettuate sia con soggetti appartenenti al Gruppo sia con soggetti aventi con essi un legame di controllo, diretto o indiretto. Pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse ai Contraenti. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, di seguito riportati, sono calcolati sulla base di due diversi valori: + a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente. b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. Tenuto conto della commissione annua di gestione e scorporando il tasso tecnico già riconosciuto, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta viene riportata nella tabella sottostante: Anni trascorsi Commissione di Misura di rivalutazione Gestione fino al 5 anniversario della decorrenza contrattuale 0,90 % 1,08% Dal 6 al 10 anniversario della decorrenza contrattuale 0,75 % 1,23% Dall 11 anniversario della decorrenza contrattuale 0,60 % 1,37% I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l impresa. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 8 di 10

14 SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso annuo di rendimento minimo garantito (tasso tecnico) 0,75% Misura annua di rivalutazione 0,00% Età dell Assicurato Anni 40 Durata Anni 20 Sesso dell Assicurato Non rilevante Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: annuale Premio annuo costante al netto dei diritti 1.500,00 Diritti di ingresso da aggiungere al premio all atto del versamento iniziale Euro 25,00 Diritti di quietanza da aggiungere al premio all atto dei versamenti successivi Euro 1,00 Costo fisso Euro 45,00 Caricamento proporzionale Euro 72,75 Capitale assicurato iniziale ,89 Anno Premio Cumulo premi Capitale assicurato + (fine anno) Interruzione del pagamento dei premi Valore di riscatto (fine anno) Capitale ridotto A fine anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (a) ,14 (a) compreso bonus del 15% L operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo 20 anni. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 9 di 10

15 B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento 4,00% Misura annua di rivalutazione Vedi tabella Età dell Assicurato Anni 40 Durata Anni 20 Sesso dell Assicurato Non rilevante Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: annuale Premio annuo costante al netto dei diritti 1.500,00 Diritti di ingresso da aggiungere al premio all atto del versamento iniziale Euro 25,00 Diritti di quietanza da aggiungere al premio all atto dei versamenti successivi Euro 1,00 Costo fisso Euro 45,00 Caricamento proporzionale Euro 72,75 Capitale assicurato iniziale ,89 Anno Premio Cumulo premi Capitale assicurato (fine anno) Interruzione del pagamento dei premi Valore di riscatto (fine anno) Capitale ridotto A fine anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. (a) compreso bonus del 15% La Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Giorgio Marchegiani NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 10 di 10

16 CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO ANNUO COSTANTE E RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE CON TERMINAL BONUS - TARIFFA 735 Data ultimo aggiornamento 30/04/2015 I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Garanzia base Con la presente assicurazione la Società garantisce, alla scadenza del contratto, la corresponsione del capitale assicurato ai Beneficiari designati, sia nel caso di vita dell Assicurato sia nel caso di sua premorienza. Inoltre, in caso di vita del Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, la polizza prevede il pagamento di un bonus pari al 15% del capitale rivalutato (terminal bonus). In caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Contraente viene esonerato dal pagamento delle rate di premio che scadono successivamente al decesso e il contratto viene considerato in regola con il pagamento delle suddette rate di premio, via via che queste giungono a scadenza. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come stabilito all art. 7. Garanzia integrativa Il Contraente è libero di versare in ogni momento ulteriori premi unici aggiuntivi - garanzia integrativa, ad integrazione di quelli annui previsti dal piano sottoscritto in proposta. Per ogni premio unico aggiuntivo corrisposto dal Contraente, la Società si impegna a pagare alla data di scadenza ai Beneficiari: + in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto un importo pari al corrispondente capitale assicurato, rivalutato fino alla data di scadenza, come da art. 7 delle Condizioni di Polizza. in caso di suo decesso avvenuto prima di tale data un importo pari al corrispondente capitale assicurato, rivalutato, come da art. 7 delle Condizioni di Polizza, fino alla data di scadenza maggiorato del 5% La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le esclusioni descritte nella successiva sezione VI. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio aggiuntivo versato, si ottiene moltiplicando il premio stesso al netto dei diritti di quietanza di Euro 15,00 per l apposito coefficiente pari a 0.97 Garanzie Complementari: Le condizioni delle Garanzie Complementari qualora operanti in quanto richiamate nella polizza sono regolate nelle apposite Sezioni delle Condizioni. In caso di decesso dell Assicurato, si conviene che le Garanzie Complementari eventualmente abbinate alla Garanzia Base si risolveranno di diritto. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto in relazione alla Garanzia Base dal Contraente alla decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, fermo restando l esonero previsto, ai sensi della successiva sezione IV, in caso di morte o di Invalidità dell assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante. Il premio minimo annuo netto è pari a 800,00 Euro. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 1 di 11

17 Il Contraente è libero di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell Assicurato, purché in regola con i pagamenti dei premi annui. La facoltà di effettuare versamenti integrativi da parte del contraente, decade in caso di esonero pagamento premi della garanzia base sia per il caso di decesso o anche in caso di invalidità permanente o malattia grave dell assicurato. Per ogni premio unico versato, le prestazioni caso vita e caso morte del contratto verranno incrementate sulla base della durata contrattuale residua e della nuova età dell Assicurato, entrambe calcolate alla ricorrenza annuale di polizza immediatamente precedente la data del pagamento unico. L importo di ogni premio unico netto integrativo non potrà essere inferiore a Euro 300,00. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: - assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società o all intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità; - bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società o l intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto nonché il versamento di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l uscita. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal + Contraente e dall Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio annuo. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell Assicurato relativamente al fumo o la professione o l attività dell Assicurato. L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 2 di 11

18 Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: Il recesso libera entrambe le Parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Art. 6 - Spese In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di ingresso di Euro 25,00, dovuti insieme al premio iniziale, diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascuna rata di premio successiva. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: + un importo fisso di Euro 45,00 un caricamento in percentuale sul premio annuo pari al 5,00% al netto dell importo fisso Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata FONDO LIGURIA, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento di cui all Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti: una commissione base in funzione degli anni trascorsi, come risulta nella tabella sottostante: Anni trascorsi Commissione di Gestione fino al 5 anniversario della decorrenza contrattuale 0,9 % Dal 6 al 10 anniversario della decorrenza contrattuale 0,75 % dall 11 anniversario della decorrenza contrattuale 0,6 % una commissione di performance pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione. b) Misura di rivalutazione - Considerato che l importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse dello 0,75% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 3 di 11

19 c) Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso l ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la somma dei due importi seguenti: l importo che si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla decorrenza del contratto ed il numero di anni di durata dello stesso; l importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato in vigore nell anno precedente e il capitale inizialmente assicurato. Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest ultima data le seguenti conseguenze: se il Contraente ha versato almeno tre premi annui, le garanzie del bonus finale e di esonero dal pagamento dei premi, di cui alla successiva sezione IV, restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell art. 9, cessano definitivamente; le altre garanzie di cui all art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell art. 9; se, invece, il Contraente ha versato meno di tre premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - ed il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto coincidente o successivo alla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'art. 7. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art. 9 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie + Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell art. 7, all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Art. 10 Riscatto Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il riscatto può essere chiesto a condizione che siano stati versati almeno tre premi annui e il suo valore si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all art. 8, al tasso annuo del 2,5%, per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Art. 11 Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso (anche se per effetto dell eventuale esonero previsto nella successiva sezione IV), il Contraente può chiedere prestiti alla Società. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 4 di 11

20 Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All atto di concessione del prestito, la Società indica nell apposita appendice contrattuale le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art Estratto conto annuale Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l estratto conto annuale riferito all anniversario stesso. L estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all anniversario considerato. Art Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. In caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Art Opzioni Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l età raggiunta dall Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato, che il valore di riscatto totale maturato a tale anniversario ai sensi dell art sia convertito in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; + una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell Assicurato) e, successivamente, finché l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull Assicurato superstite finché in vita. Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell assegno sociale stabilito dalla legge. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. Art Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 5 di 11

21 La designazione e l eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate. Art Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all art. 1224, 2 co.c.c.. V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITA Art Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile + Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto VI) ESCLUSIONI Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 6 di 11

22 incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. CONDIZIONI PARTICOLARI (applicabili qualora specificamente richiamate in polizza) Carenza per assicurazioni senza visita medica La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. a) Nel caso che l Assicurato, previo assenso della Società come previsto all art. 18, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; shock anafilattico; ذ拐 Infortunio, inteso come il trauma prodotto all organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per il caso di decesso dovuto a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. b) Nel caso che l Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli accertamenti sanitari richiesti per escludere eventuali infezioni inclusa la sieropositività - da virus di immunodeficienza umana o sindrome da immunodeficienza acquisita e patologie collegate, la garanzia per il caso di decesso dovuto a tali cause è soggetta ad un periodo di carenza di sette anni. La limitazione (periodo di carenza) è operante solo se il punto a) o, rispettivamente, il punto b) è espressamente richiamato nella scheda contrattuale; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace. In caso di morte dell Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 7 di 11

23 GARANZIE COMPLEMENTARI GARANZIE COMPLEMENTARI PER ASSICURAZIONI A VERSAMENTI ANNUI (Se richiamante esplicitamente nel documento contrattuale) a) GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI INVALIDITA PERMANENTE Art. 1 - Prestazioni Assicurate Se l Assicurato prima della scadenza prevista diviene invalido in modo permanente in misura almeno di due terzi del normale, l Assicurato stesso verrà esonerato dall ulteriore pagamento dei versamenti relativi alla garanzia base. Le prestazioni assicurate dalla garanzia complementare di invalidità permanente si risolvono di diritto in caso di decesso dell assicurato o di sua malattia grave, di cui alla relativa garanzia complementare, se operante. Art. 2 - Definizione dell invalidità permanente Si intende colpito da invalidità permanente l Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica dopo la stipula del contratto, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente, la propria capacità all esercizio della sua professione o mestiere e di ogni altra occupazione confacente alle sue attitudini ed abitudini, in misura almeno di due terzi del normale. Art. 3 - Esclusioni e limiti di garanzia Sono esclusi dalla garanzia i casi di invalidità permanente conseguenti alle stesse cause per le quali all art. 21 delle Condizioni di Polizza escludono la copertura del rischio morte. La garanzia non acquisisce valore di riduzione o di riscatto. Art. 4 - Denuncia Verificatasi l invalidità permanente, l Assicurato od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla 젠Società Ο medesima, a mezzo lettera raccomandata, una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante l invalidità permanente. Art. 5 - Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato A richiesta della Società, il Contraente e/o l Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, è obbligato: a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società atta a verificare l invalidità permanente e la sua gravità; a sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l assicurato. La Società si riserva inoltre il diritto di accertare le condizioni di salute dell Assicurato con medici di sua fiducia. Art. 6 - Accertamento e liquidazione della prestazione assicurata La Società si impegna ad accertare l esistenza dell invalidità permanente entro sei mesi, dal ricevimento della documentazione tutta, richiesta a norma dei precedenti articoli 4 e 5. Il decesso dell Assicurato intervenuto prima del riconoscimento dell invalidità permanente, comporta l'interruzione della procedura di accertamento ed equivale ad avvenuto riconoscimento dell Invalidità da parte della Società. Art. 7 Risoluzione e limiti di età L assicurazione Complementare si intende rescissa quando sull assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei pagamenti dei premi annui, o al termine dell anno di assicurazione nel quale l Assicurato compie 65 anni. Il riconoscimento dello stato di malattia grave, se è prevista la relativa garanzia complementare in polizza, comporta la risoluzione della garanzia complementare di invalidità permanente. Art. 8 - Controversie e Collegio Arbitrale In caso di disaccordo sul riconoscimento dell invalidità permanente, l Assicurato ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 8 di 11

24 Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. b) GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI MALATTIA GRAVE Art. 1 - Prestazioni Assicurate Se l Assicurato prima della scadenza prevista viene colpito da una malattia grave, verrà esonerato dall ulteriore pagamento dei versamenti relativi alla garanzia base. Le prestazioni assicurate dalla garanzia complementare per malattia grave non possono essere cumulata con le garanzie complementari di invalidità permanente. Art. 2 - Malattie gravi che danno diritto alla prestazione assicurata Le malattie gravi oggetto della prestazione, insorte dopo la stipula del contratto, sono: A - Infarto miocardico Evento ischemico che risulta nella morte irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei 4 seguenti criteri: a) storia del dolore cardiaco tipico; b) comparsa di nuove modificazioni tipiche all ECG; c) modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci; d) comparsa di alterazioni della cinetica parietale all ecocardiogramma. B - Chirurgia cardiovascolare Procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa 꾐Λ dimostrazione della necessità dell intervento mediante esame coronarografico. Interventi di sostituzione valvolare con protesi meccanica o biologica. Vengono invece escluse tute le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio l angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino. C - Ictus cerebrale Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola etc...). L infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l origine, riconosciuta l entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. D Tumore maligno Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del III e IV stadio di Clarke. E - Insufficienza renale Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. F - Trapianti d organo Malattie che comportino la necessità di trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E necessaria la certificazione dell inserimento in lista di attesa presso un centro qualificato. Il rischio di invalidità permanente e di malattia grave sono coperti, qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 3 - Esclusioni e limiti di garanzia Sono escluse dalla garanzia le malattie gravi conseguenti alle stesse cause per le quali gli artt. 4,5 e 6 delle Condizioni di Polizza escludono la copertura del rischio morte. La garanzia non acquisisce valore di riduzione o di riscatto. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 9 di 11

25 Art. 4 - Denuncia Verificatasi una delle malattie gravi indicate al precedente art. 2, l assicurato od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante la diagnosi di malattia grave. Art. 5 - Obblighi dell Assicurato A richiesta della Società, l Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, è obbligato: a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società atta ad accertare l indennizzabilità della malattia grave; a sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l assicurato. La Società si riserva inoltre il diritto di accertare le condizioni di salute dell Assicurato con medici di sua fiducia. Art. 6 - Accertamento e liquidazione della prestazione assicurata La Società si impegna ad accertare l indennizzabilità della malattia grave entro 30 giorni, dal ricevimento della documentazione tutta, richiesta a norma dei precedenti articoli 4 e 5. Il decesso dell Assicurato intervenuto prima del riconoscimento della malattia grave, comporta l'interruzione della procedura di accertamento; in tal caso la Società liquida agli aventi diritto quanto sarebbe spettato all assicurato in caso di premorienza. Art. 7 - Rescissione e limiti di età L assicurazione Complementare si intende rescissa quando sull assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei versamenti, o al termine dell anno di assicurazione nel quale l Assicurato compie 65 anni. Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente, se è prevista la relativa garanzia complementare in polizza, comporta la risoluzione della garanzia complementare di malattia grave. Art. 8 - Controversie e Collegio Arbitrale Nel caso in cui la malattia grave non venga riconosciuta indennizzabile dalla Società, l Assicurato ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, 꾐Λ mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 10 di 11

26 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI (assicurazione accessoria 736) Art. 1 Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria Versamenti aggiuntivi, la Società garantisce, alla scadenza del contratto, insieme alle prestazioni dell assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo. Se l Assicurato è deceduto, il capitale aggiuntivo viene maggiorato del 10%. Il capitale aggiuntivo si acquisisce mediante versamento di premi unici aggiuntivi facoltativi, e si rivaluta secondo quanto previsto al successivo art. 3. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio aggiuntivo versato, si ottiene moltiplicando il premio stesso al netto dei diritti di quietanza di Euro 15,00 per l apposito coefficiente pari a 0.97 Al capitale aggiuntivo non si applica la maggiorazione del bonus finale, prevista per il capitale assicurato con l assicurazione principale. Art. 2 Premio Mediante la presente assicurazione accessoria, previo accordo con la Società, il Contraente ha facoltà di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell assicurato, insieme ai relativi diritti. Il versamento può essere effettuato: alla decorrenza del contratto, purché sia stata pagata la prima rata di premio dell assicurazione principale; ad ogni momento successivo alla decorrenza contrattuale precedente la scadenza del contratto, purché il Parente-assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il pagamento dei premi dell assicurazione principale (anche se per effetto dell eventuale esonero previsto in caso di Invalidità). L importo del premio aggiuntivo non può essere inferiore 젠Ο a Euro 300,00, né superiore a due volte il premio annuo dell assicurazione principale. Art. 3 Modalità di rivalutazione del capitale aggiuntivo Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale aggiuntivo in vigore al precedente anniversario (o alla decorrenza contrattuale, nel caso di rivalutazione da effettuarsi al primo anniversario) viene rivalutato nella misura annua di rivalutazione definita al punto b) dell art. 7 delle Condizioni contrattuali dell assicurazione principale. La prima rivalutazione annua del Versamento Aggiuntivo decorre dalla data di versamento del relativo premio. Art. 4 Riscatto Il capitale aggiuntivo non è soggetto all eventuale riduzione del capitale assicurato con l assicurazione principale conseguente al mancato pagamento dei premi annui, di cui all art. 8 delle relative Condizioni contrattuali. In tutti i casi in cui l assicurazione principale si risolve prima della scadenza del contratto, si risolve contemporaneamente anche l assicurazione accessoria e al Contraente viene corrisposto, insieme al valore di riscatto eventualmente dovuto per l assicurazione principale, il valore di riscatto del capitale aggiuntivo, ottenuto scontando il capitale aggiuntivo stesso (compresa la maggiorazione del 5% se l assicurato è deceduto) al tasso annuo del 2,5% per il periodo che intercorre fra la data della risoluzione del contratto e la sua scadenza. Art. 5 Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l assicurazione principale. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 11 di 11

27 ALLEGATO A PAGAMENTI DELLA SOCIETA E DOCUMENTI RICHIESTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti: Scadenza contrattuale: Corresponsione del capitale assicurato in caso di vita dell Assicurato Riscatto totale Prestito Decesso dell Assicurato FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo Documento valido comprovante l esistenza in vita dell Assicurato alla scadenza. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Vedere anche i paragrafi Invalidità totale e permanente dell Assicurato Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto mediante raccomandata A.R. o del telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi del decesso dell Assicurato. Certificato di morte dell Assicurato. Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato lasciato o meno testamento e se quest ultimo, di cui deve essere rimesso l atto notarile di pubblicazione, è l unico o l ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi del Parente Assicurato, l atto notorio dovrà riportare l elenco di tutti gli eredi legittimi del Parente - Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha ALLEGATO A PAGINA 1 di 2

28 Invalidità totale e permanente dell Assicurato Malattia grave dell Assicurato validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza del Parente Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). In aggiunta a quanto sopra indicato, per la corresponsione alla scadenza del contratto del capitale dovuto oppure in caso di risoluzione del contratto per decesso dovuto ad una delle cause escluse dalla garanzia di esonero dal pagamento dei premi o per le quali, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza previsto per tale garanzia: Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, mediante + raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell invalidità del Parente- Assicurato. Documentazione Sanitaria attestante l invalidità dell'assicurato per perdita totale e, presumibilmente permanente, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si ricorda che su richiesta della Società, l Assicurato ha l obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato d invalidità.. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell invalidità del Parente- Assicurato. Documentazione Sanitaria attestante la malattia grave dell'assicurato.. Si ricorda che su richiesta della Società, l Assicurato ha l obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato d invalidità.. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. La Società ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 ALLEGATO A PAGINA 2 di 2

29 ALLEGATO B REGOLAMENTO FONDO LIGURIA Art 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita, indicata nel seguito con la sigla Fondo Liguria (di seguito Gestione Separata ) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l euro. Art 3 L attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. 젠Ο Di seguito si evidenziano le tipologie d investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell Unione Europea o appartenenti all Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri); Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea o appartenenti all Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale Azioni negoziate su mercati regolamentati; Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari Depositi bancari; Pronti contro termine; Fondi monetari. Al fine di contenere l esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Complessivamente l esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 ALLEGATO B Pagina 1 di 3

30 I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor s o equivalente, superiore o uguale all investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor s, Moody s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor s inferiore all investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti 槰 ѩda possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell ambito della politica d investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%; Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%. Art 4 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata. Art 5 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art 6 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 ALLEGATO B Pagina 2 di 3

31 Art 7 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art.7bis Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel 슐Ѩperiodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Art 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell operazione stessa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 ALLEGATO B Pagina 3 di 3

32 GLOSSARIO Data ultimo aggiornamento: 30/04/2015 anno: Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. anno assicurativo: Periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza. appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente. Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. assicurazione mista a termine fisso: Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale a scadenza sia in caso di vita che in caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. capitale: Vedi prestazione. carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono limitate. conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni 섀Ѡin cui l interesse della Società può collidere con quello del Contraente. Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. costi: Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società. detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. dichiarazioni: Informazioni fornite dal Contraente e/o dall Assicurato prima della stipulazione o nel corso del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. durata contrattuale: L arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella di scadenza dello stesso. esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 1 di 4

33 garanzia: Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie rispetto alla garanzia principale. Gestione speciale o separata: Specifica gestione patrimoniale, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. interessi di frazionamento: In caso di rateazione del premio annuo, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata. Intermediario: Persona fisica o Società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. ipotesi di rendimento: Rendimento finanziario ipotetico fissato dall IVASS per l elaborazione dei progetti esemplificativi da parte della Società. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1 gennaio 2013 IVASS). IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1 gennaio liquidazione: Pagamento all avente diritto della prestazione dovuta. liti transfrontaliere: Controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. 섀Ѡ misura di rivalutazione: Misura che, applicata annualmente alla prestazione assicurata e, laddove previsto dal contratto, anche al premio annuo, ne determina la maggiorazione. Viene fissata annualmente sulla base del rendimento finanziario della Gestione separata. opzioni: Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica. periodo di osservazione: periodo per la determinazione del rendimento da attribuire al contratto. polizza: Documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione. polizza rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa. premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale, laddove previsto dalla Condizioni di Assicurazione. premio annuo: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura rivalutabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. premio di rischio (componente di rischio): parte del premio versato utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 2 di 4

34 premio frazionato: Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento. prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. progetto esemplificativo: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall IVASS. progetto esemplificativo personalizzato: Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, che la Società s impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso. proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. puro rischio: Rischio attinente alla vita dell assicurato quale il decesso. Il pagamento delle prestazioni è previsto esclusivamente al verificarsi di tale evento. questionario sanitario: Serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. quietanza: Documento rilasciato dalla Società che prova l avvenuto pagamento. + riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene con le modalità previste dalle condizioni di assicurazione. ricorrenza annuale: L anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. riduzione: Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, normalmente determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. riscatto totale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione. rischio demografico: Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e all attività finanziaria in cui essa viene investita. rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l assegnazione di una parte del rendimento della Gestione separata, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Laddove previsto dal contratto la maggiorazione si applica anche al premio. scheda contrattuale: vedi polizza. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 3 di 4

35 sinistro: Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell Assicurato. sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze che prevedono valutazione del rischio, nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). tasso di rendimento minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico), oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata, oppure riconosciuto al verificarsi del/gli eventi previsti dal contratto. 섀 Ѡ GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 4 di 4

36 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA PIU VALORE ultimo aggiornamento: aprile 2015 PROPOSTA N. CONVENZIONE N. Agenzia Cod. Subagenzia o Produtt. LIGURIA VITA S.p.A. S o c i e t à a S o c i o U n i c o Sede Legale Milano (MI) Via Senigallia 18/ 2 Tel Fax Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 FACSIMILE 1 - CONTRAENTE Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il 2 TITOLARE EFETTIVO / DELEGATO (colui che stipula in nome e per conto del Contraente) Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il Tipo di Delega Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante me forniti e che gli stessi 섀Ѡ corrispondono a verità. 3 - ASSICURATO Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il 4 BENEFICIARI Caso morte Caso vita 5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa Descrizione Capitale Iniziale assicurato 735 Assicurazione a termine fisso a premio annuo costante e rivalutazione annua del capitale con terminal bonus ATTENZIONE: la Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell Assicurato e, pertanto, è richiesto l accertamento dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurando. 6 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Decorrenza Durata contratto Scadenza Frazionamento del premio ANNI 7 GARANZIA COMPLEMENTARI A) garanzia complementare in caso di invalidità permanente (esonero versamenti) Compresa / non compresa B) garanzia complementare in caso di malattia grave (esonero versamenti) Compresa / non compresa Mod.ULV68F - Ed. 05/2015 MODELLO DI PROPOSTA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2015 PAGINA 1 di 4

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