Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. (Tariffa 735)

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1 LIGURIA più VALORE Assicurazione a termine fisso a premio annuo costante e rivalutazione annua del capitale con terminal bonus Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta (Tariffa 735) Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 31/03/2013

2 SOMMARIO SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ VI) ESCLUSIONI CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIE COMPLEMENTARI CONDIZIONI INTEGRATIVE PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO ALLEGATO B REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA SOMMARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 1 di 1

3 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione L impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società del Gruppo Assicurativo UNIPOL, direzione e coordinamento UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (1) Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali Indice di solvibilità della (2) 196,84% gestione vita 1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia 2) L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è LIGURIA PIU VALORE 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. l contratto è offerto in tariffa unisex, quindi non varia a secondo del sesso dell Assicurato. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima : Durata massima: 5 anni 25 anni Riscatto Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale. E possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno tre annualità di premio annuo SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 1 di 4

4 1.f) Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti annui costanti per l intera durata contrattuale, ma non oltre la data in cui si verifica il decesso dell Assicurato. I versamenti annui possono essere corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un addizionale di frazionamento: Rateazione Addizionale di frazionamento Semestrale 2% Trimestrale 3% Oltre al pagamento del suddetto piano assicurativo, stabilito al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di versare, in ogni momento successivo alla conclusione stessa, premi unici integrativi di importo non inferiore a Euro 300,00 ciascuno. Periodicità Premio annuo Premio minimo netto annuo Euro 800,00 2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell Assicurato. Il livello di copertura può essere ampliato mediante assicurazioni accessorie abbinabili all assicurazione principale. La facoltà di versare premi unici aggiuntivi consente di impiegare il risparmio eventualmente accumulato per integrare con un capitale aggiuntivo le prestazioni assicurate con l assicurazione principale. Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio sopra richiamate; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute in base al rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. In base alle specifiche disposizioni emanate dall IVASS, l Impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di In caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del Vita capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, maggiorato di un bonus pari al 15% del capitale rivalutato (terminal bonus) Prestazione in caso di Decesso Garanzia facoltativa Coperture complementari (solo se espressamente richiamate in polizza) In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, ma solo alla scadenza del contratto. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale aggiuntivo rivalutato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente per ogni premio unico aggiuntivo corrisposto nell arco della durata contrattuale. Se l Assicurato è deceduto durante il differimento, il capitale aggiuntivo viene maggiorato di un 5%. a) Garanzia complementare in caso d invalidità permanente In caso di invalidità permanente dell Assicurato prima della scadenza prevista, in misura di almeno due terzi del normale, è previsto l esonero dal pagamento dei versamenti residui relativi alla garanzia principale. b) Garanzia complementare in caso di malattia grave In caso di malattia grave dell Assicurato prima della scadenza prevista (infarto del miocardio, interventi di chirurgia cardiovascolare, ictus celebrale, tumore maligno, SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 2 di 4

5 Garanzie finanziarie insufficienza renale, trapianti d organo), il piano di risparmio prevede l esonero dal pagamento dei versamenti residui relativi alla garanzia principale. Il contratto prevede una garanzia di rendimento annuo, sotto forma di tasso tecnico, nella misura del 2,00%. Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva al piano previdenziale; questo vuol dire che le prestazioni assicurate per effetto della rivalutazione possono solo aumentare e mai diminuire. Dopo il pagamento di almeno tre annualità, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento dell eventuale valore di riscatto. La richiesta di riscatto può comportare, per il Contraente, il rischio di ottenere un valore inferiore ai versamenti corrisposti. In caso di sospensione dei versamenti, se il numero di annualità corrisposte è inferiore a tre, il piano si annulla automaticamente con la perdita di quanto già versato. Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli Prestazioni Assicurate e Modalità di Rivalutazione delle prestazioni delle Condizioni contrattuali. 4) COSTI L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo Percentuale Medio Annuo (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. GESTIONE SEPARATA FONDO LIGURIA Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo (CPMA) Premio Annuo 800,00 Premio Annuo 1.500,00 Premio Annuo 3.000,00 età 45 anni età 45 anni età 45 anni Durata 15 Durata 20 Durata 25 Costo Costo Costo percentuale Anno percentuale Anno Anno percentuale medio annuo medio annuo medio annuo 5 15,14% 5 18,46% 5 22,07% 10 6,54% 10 8,42% 10 10,56% 15 1,47% 15 4,38% 15 5,80% 20 1,08% 20 3,36% 25 0,94% SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 3 di 4

6 Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno. 5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata FONDO LIGURIA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI INFLAZIONE % 3,23% 4.46% 3,23% ,02% 3,22% 3,54% 0,75% ,72% 2,98% 3,35% 1,55% ,64% 2,91% 4,89% 2,73% ,66% 2,93% 4,64% 2,97% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa Società a Socio Unico è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Rappresentante Legale Giorgio Marchegiani SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 4 di 4

7 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con Società ) è una società del Gruppo Assicurativo Unipol b) sede sede legale in Italia, via Senigallia 18/ Milano - MI c) recapiti telefono (+39) , sito internet: vita@liguriassicurazioni.it d) estremi provvedimento autorizzazione all esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto LIGURIA PIU VALORE Assicurazione a termine fisso a premio annuo costante e rivalutazione annua del capitale con terminal bonus Tariffa 735 Durata contrattuale Durata minima: Durata massima: 5 anni 25 anni Sfera di applicazione Prestazioni assicurative Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 75, in ogni caso se previste le garanzie complementari l età a scadenza dei versamenti annui non deve superare i 65 anni. In ogni caso l età a scadenza dell Assicurato potrà essere al massimo 85 anni. Assicurazione a termine fisso con bonus finale, a premio annuo costante (tariffa 735) con rivalutazioni annue delle prestazioni è finalizzata a garantire un capitale che sarà riconosciuto ad una determinata scadenza sia in caso di vita che di prematura scomparsa dell assicurato. Inoltre, in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, la polizza prevede il pagamento di un bonus pari al 15% del capitale rivalutato. Se il Contraente desidera integrare con un capitale aggiuntivo il capitale garantito dall assicurazione principale, può concordare con la Società di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell assicurato, utilizzando l assicurazione accessoria Versamenti aggiuntivi (VA736) illustrata al successivo punto 2.4. Le suddette prestazioni si accrescono per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo punto 5. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 1 di 10

8 Garanzia conservazione capitale Misura annua minima di rivalutazione La prestazione assicurata gode dei seguenti benefici: la rivalutazione annuale della stessa, sia durante il differimento sia durante il periodo di corresponsione dell eventuale rendita in opzione, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l assicurazione; la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; la garanzia del valore minimo del capitale assicurato indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2,00% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale stesso. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza. La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,00%, sotto forma di tasso tecnico. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza. 4. Premi Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un versamento annuo costante anticipato, pagabile per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell Assicurato (piano assicurativo base). Il versamento annuo può essere corrisposto in rate annuali o frazionate (semestrali, o trimestrali); in quest ultimo caso è prevista una maggiorazione di costo per tener conto del ridotto flusso dei versamenti alla Società, specificata al successivo punto Il versamento minimo netto richiesto, su base annua, è pari a 800,00 Euro. A fronte delle prestazioni assicurate, l entità del versamento viene determinata in funzione della durata del piano di risparmio, dell età dell Assicurato, nonché del suo stato di salute e delle sue abitudini di vita. I versamenti dei premi unici integrativi (piano assicurativo facoltativo) sono determinati in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell Assicurato; non hanno invece alcun rapporto con lo stato di salute e con l attività professionali svolte dall Assicurato. Il Contraente è libero di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell Assicurato. Per ogni premio unico versato, le prestazioni caso vita e caso morte del contratto verranno incrementate sulla base della durata contrattuale residua e della nuova età dell Assicurato, entrambe calcolate alla ricorrenza annuale di polizza immediatamente precedente la data del pagamento unico. L importo di ogni premio unico netto integrativo non potrà essere inferiore a Euro 300,00. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto nonché il versamento di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l uscita. Per quanto riguarda la componente di base della polizza, al fine di maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, è necessario corrispondere almeno tre annualità; in caso di mancata corresponsione di tali annualità, il contratto si annulla automaticamente con la perdita di quanto già versato, ferma restando la possibilità di riattivare il piano di risparmio entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti. La componente assicurativa derivante dal versamento di uno o più premi unici integrativi è invece sempre riscattabile, con l unico vincolo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della polizza. Premio minimo Euro 800,00 premio minimo netto annuo Euro 300,00 premio minimo netto aggiuntivo Tipo premio La tariffa è offerta nella forma a premio annuo con la possibilità di frazionamento infraannuale. Inoltre il Contraente può versare premi unici aggiuntivi. Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) bancomat/carta di credito Frazionamento del premio È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia al successivo punto per conoscere i relativi costi Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art. 2 Premio. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 2 di 10

9 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili L assicurazione è collegata alla Gestione separata FONDO LIGURIA., una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli. La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a valore storico ). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate. La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l eventuale commissione di performance indicate al successivo punto Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché al momento della risoluzione del contratto per scadenza o riscatto. La progressiva maggiorazione delle prestazioni - che si consolida annualmente avviene, come specificato nelle Condizioni contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse del 2,00%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale del capitale assicurato. Maggiori dettagli sulla clausola di rivalutazione sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni. Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. Il Progetto esemplificativo in forma personalizzato verrà consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Quota-parte media a intermediari Diritti di ingresso in aggiunta alla prima rata di premio Euro 25,00 0,00 Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Euro 1,00 0,00 Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Euro 45,00 0,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo 5% Vedi nota 1) Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2,00% - Trimestrali 3,00% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso Euro 25,00 Diritti di quietanza di ciascun premio unico aggiuntivo Euro 15,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio unico aggiuntivo 3,00% 3,00% Nota 1) Con riferimento all intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative all ultimo esercizio, la quota percepita dagli intermediari risulta essere pari al 65,4% Costi per riscatto NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 3 di 10

10 Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato (3,5% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (2% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. TIPOLOGIA Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto e il tasso tecnico Costi per l erogazione della rendita La tariffa non prevede l erogazione della rendita Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere 1 1,42% 7 8,46% 13 13,36% 19 16,63% 2 2,77% 8 9,41% 14 14,01% 20 17,04% 3 4,04% 9 10,30% 15 14,61% 21 17,42 % 4 5,24% 10 11,14% 16 15,17% 22 17,77 % 5 6,38% 11 11,93% 17 15,70% 6 7,45% 12 12,67% 18 16,18% 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata. In caso di rendimento della gestione speciale FONDO LIGURIA non superiore al 5,00%, le commissioni di gestione sono quelle riportate nella tabella sottostante: Anni trascorsi Commissione di Quota-parte media a Gestione intermediari fino al 5 anniversario della decorrenza contrattuale 0,9 % Non prevista Dal 6 al 10 anniversario della decorrenza contrattuale 0,75 % Non prevista dall 11 anniversario della decorrenza contrattuale 0,6 % Non prevista Solo per gli anni in cui il rendimento della gestione speciale FONDO LIGURIA fosse superiore al 5,00%, le commissioni di gestione verranno aumentate del 20,00% dell eccedenza del rendimento del FONDO LIGURIA rispetto al 5,00%. 7. Sconti E facoltà dell Impresa applicare sconti che vengono realizzati nei seguenti modi: riducendo l importo dei Diritti di ingresso riducendo l importo dei Diritti di quietanza 8. Regime fiscale Regime fiscale dei premi Regime fiscale delle somme corrisposte I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 4 di 10

11 autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni: Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all erogazione; le rate di rendita, limitatamente all importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d impresa.. D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'assicurato; oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo versamento, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto. Il primo versamento effettuato dal Contraente, viene accettato da Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico salvo buon fine ; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi E facoltà del Contraente sospendere i versamenti e risolvere il contratto con i seguenti effetti: se il numero di annualità corrisposte è inferiore a tre, il piano della garanzia base si annulla automaticamente con perdita di quanto già versato; In questo caso, qualora non esistano prestazioni aggiuntive derivanti dal precedente versamento di premi unici integrativi, si determina la risoluzione del contratto. In presenza di uno o più versamenti integrativi a premio unico precedentemente effettuati, il contratto resterà in vigore per quest ultima sola componente assicurativa, e sarà riscattabile, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della polizza. Nessun ulteriore versamento sarà comunque possibile fino all eventuale riattivazione del contratto. se il numero di annualità corrisposte è almeno pari a tre, il piano può essere riscattato, oppure, il Contraente ha la possibilità di mantenere il contratto in vigore, in tale caso il capitale ridotto continua a rivalutarsi secondo le modalità indicate al punto B dell art. 7 Modalità di Rivalutazione delle Prestazioni - delle Condizioni di Polizza, fino alla scadenza. Entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti il Contraente ha facoltà di riattivare il piano di risparmio. Le garanzie complementari non danno diritto, in caso di sospensione dei versamenti, a prestazioni ridotte. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 5 di 10

12 11. Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di: Sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza. A seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie. Chiedere il riscatto della polizza. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art 8. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:. LIGURIA VITA S.P.A. Società a Socio Unico Ufficio Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano (MI) Tel Fax E.mail: vita@liguriassicurazioni.it 12. Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito di Euro 25,00 a fronte delle spese sostenute, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell originale della polizza e delle eventuali appendici. Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l esistenza dell obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 6 di 10

13 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: en.htm) chiedendo l attivazione della procedura FIN- NET. 18. Informativa in corso di contratto In caso di assegnazione della partecipazione agli utili, la Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l assegnazione della partecipazione agli utili, l estratto conto annuale della posizione assicurativa. 19. Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 7 di 10

14 E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, di seguito riportati, sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente. b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. Tenuto conto della commissione annua di gestione e scorporando il tasso tecnico già riconosciuto, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta viene riportata nella tabella sottostante: Anni trascorsi Commissione di Misura di rivalutazione Gestione fino al 5 anniversario della decorrenza contrattuale 0,90 % 1,08% Dal 6 al 10 anniversario della decorrenza contrattuale 0,75 % 1,23% Dall 11 anniversario della decorrenza contrattuale 0,60 % 1,37% I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l impresa. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso annuo di rendimento minimo garantito (tasso tecnico) 2,00% Misura annua di rivalutazione 0,00% Età dell Assicurato Anni 40 Durata Anni 20 Sesso dell Assicurato Non rilevante Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: annuale Premio annuo costante al netto dei diritti 1.500,00 Diritti di ingresso da aggiungere al premio all atto del versamento iniziale Euro 25,00 Diritti di quietanza da aggiungere al premio all atto dei versamenti successivi Euro 1,00 Costo fisso Euro 45,00 NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 8 di 10

15 Caricamento proporzionale Euro 72,75 Capitale assicurato iniziale ,17 Anno Premio Cumulo premi Capitale assicurato (fine anno) Valore di riscatto (fine anno) Interruzione del pagamento dei premi Capitale ridotto A fine anno Capitale ridotto alla scadenza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (a) ,35 (a) compreso bonus del 15% L operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo 20 anni. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento 4,00% Misura annua di rivalutazione Vedi tabella Età dell Assicurato Anni 40 Durata Anni 20 Sesso dell Assicurato Non rilevante Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: annuale Premio annuo costante al netto dei diritti 1.500,00 Diritti di ingresso da aggiungere al premio all atto del versamento iniziale Euro 25,00 Diritti di quietanza da aggiungere al premio all atto dei versamenti successivi Euro 1,00 Costo fisso Euro 45,00 Caricamento proporzionale Euro 72,75 Capitale assicurato iniziale ,59 Anno Premio Cumulo premi Capitale assicurato Interruzione del pagamento dei premi Valore di Capitale ridotto Capitale ridotto NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 9 di 10

16 (fine anno) riscatto A fine alla scadenza (fine anno) anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (a) ,99 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. (a) compreso bonus del 15% La Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Giorgio Marchegiani NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 10 di 10

17 CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO ANNUO COSTANTE E RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE CON TERMINAL BONUS - TARIFFA 735 I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Garanzia base Con la presente assicurazione la Società garantisce, alla scadenza del contratto, la corresponsione del capitale assicurato ai Beneficiari designati, sia nel caso di vita dell Assicurato sia nel caso di sua premorienza. Inoltre, in caso di vita del Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, la polizza prevede il pagamento di un bonus pari al 15% del capitale rivalutato (terminal bonus). In caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Contraente viene esonerato dal pagamento delle rate di premio che scadono successivamente al decesso e il contratto viene considerato in regola con il pagamento delle suddette rate di premio, via via che queste giungono a scadenza. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come stabilito all art. 7. Garanzia integrativa Il Contraente è libero di versare in ogni momento ulteriori premi unici aggiuntivi - garanzia integrativa, ad integrazione di quelli annui previsti dal piano sottoscritto in proposta. Per ogni premio unico aggiuntivo corrisposto dal Contraente, la Società si impegna a pagare alla data di scadenza ai Beneficiari: in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto un importo pari al corrispondente capitale assicurato, rivalutato fino alla data di scadenza, come da art. 7 delle Condizioni di Polizza. in caso di suo decesso avvenuto prima di tale data un importo pari al corrispondente capitale assicurato, rivalutato, come da art. 7 delle Condizioni di Polizza, fino alla data di scadenza maggiorato del 5% La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le esclusioni descritte nella successiva sezione VI. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio aggiuntivo versato, si ottiene moltiplicando il premio stesso al netto dei diritti di quietanza di Euro 15,00 per l apposito coefficiente pari a 0.97 Garanzie Complementari: Le condizioni delle Garanzie Complementari qualora operanti in quanto richiamate nella polizza sono regolate nelle apposite Sezioni delle Condizioni. In caso di decesso dell Assicurato, si conviene che le Garanzie Complementari eventualmente abbinate alla Garanzia Base si risolveranno di diritto. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto in relazione alla Garanzia Base dal Contraente alla decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, fermo restando l esonero previsto, ai sensi della successiva sezione IV, in caso di morte o di Invalidità dell assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante. Il premio minimo annuo netto è pari a 800,00 Euro. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali. Il Contraente è libero di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell Assicurato, purché in regola con i pagamenti dei premi annui. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 1 di 11

18 La facoltà di effettuare versamenti integrativi da parte del contraente, decade in caso di esonero pagamento premi della garanzia base sia per il caso di decesso o anche in caso di invalidità permanente o malattia grave dell assicurato. Per ogni premio unico versato, le prestazioni caso vita e caso morte del contratto verranno incrementate sulla base della durata contrattuale residua e della nuova età dell Assicurato, entrambe calcolate alla ricorrenza annuale di polizza immediatamente precedente la data del pagamento unico. L importo di ogni premio unico netto integrativo non potrà essere inferiore a Euro 300,00. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità; bonifico (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o all intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell operazione, se successiva a quella di valuta. Bancomat/carta di credito. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto nonché il versamento di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l uscita. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio annuo. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell Assicurato relativamente al fumo o la professione o l attività dell Assicurato. L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 2 di 11

19 Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: Il recesso libera entrambe le Parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Art. 6 - Spese In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di ingresso di Euro 25,00, dovuti insieme al premio iniziale, diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascuna rata di premio successiva. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: un importo fisso di Euro 45,00 un caricamento in percentuale sul premio annuo pari al 5,00% al netto dell importo fisso Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata FONDO LIGURIA, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento di cui all Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti: una commissione base in funzione degli anni trascorsi, come risulta nella tabella sottostante: Anni trascorsi Commissione di Gestione fino al 5 anniversario della decorrenza contrattuale 0,9 % Dal 6 al 10 anniversario della decorrenza contrattuale 0,75 % dall 11 anniversario della decorrenza contrattuale 0,6 % una commissione di performance pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione. b) Misura di rivalutazione - Considerato che l importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 3 di 11

20 c) Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso l ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la somma dei due importi seguenti: l importo che si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla decorrenza del contratto ed il numero di anni di durata dello stesso; l importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato in vigore nell anno precedente e il capitale inizialmente assicurato. Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest ultima data le seguenti conseguenze: se il Contraente ha versato almeno tre premi annui, le garanzie del bonus finale e di esonero dal pagamento dei premi, di cui alla successiva sezione IV, restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell art. 9, cessano definitivamente; le altre garanzie di cui all art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell art. 9; se, invece, il Contraente ha versato meno di tre premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - ed il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto coincidente o successivo alla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'art. 7. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art. 9 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell art. 7, all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Art. 10 Riscatto Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il riscatto può essere chiesto a condizione che siano stati versati almeno tre premi annui e il suo valore si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all art. 8, al tasso annuo del 3,5%, per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Art. 11 Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso (anche se per effetto dell eventuale esonero previsto nella successiva sezione IV), il Contraente può chiedere prestiti alla Società. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 4 di 11

21 Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All atto di concessione del prestito, la Società indica nell apposita appendice contrattuale le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art Estratto conto annuale Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l estratto conto annuale riferito all anniversario stesso. L estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all anniversario considerato. Art Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. In caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Art Opzioni Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l età raggiunta dall Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato, che il valore di riscatto totale maturato a tale anniversario ai sensi dell art sia convertito in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell Assicurato) e, successivamente, finché l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull Assicurato superstite finché in vita. Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell assegno sociale stabilito dalla legge. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. Art Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 5 di 11

22 La designazione e l eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate. Art Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all art. 1224, 2 co.c.c.. V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITA Art Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto VI) ESCLUSIONI Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 6 di 11

23 incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. CONDIZIONI PARTICOLARI (applicabili qualora specificamente richiamate in polizza) Carenza per assicurazioni senza visita medica La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. a) Nel caso che l Assicurato, previo assenso della Società come previsto all art. 18, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; shock anafilattico; Infortunio, inteso come il trauma prodotto all organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per il caso di decesso dovuto a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. b) Nel caso che l Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli accertamenti sanitari richiesti per escludere eventuali infezioni inclusa la sieropositività - da virus di immunodeficienza umana o sindrome da immunodeficienza acquisita e patologie collegate, la garanzia per il caso di decesso dovuto a tali cause è soggetta ad un periodo di carenza di sette anni. La limitazione (periodo di carenza) è operante solo se il punto a) o, rispettivamente, il punto b) è espressamente richiamato nella scheda contrattuale; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace. In caso di morte dell Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 7 di 11

24 GARANZIE COMPLEMENTARI GARANZIE COMPLEMENTARI PER ASSICURAZIONI A VERSAMENTI ANNUI (Se richiamante esplicitamente nel documento contrattuale) a) GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI INVALIDITA PERMANENTE Art. 1 - Prestazioni Assicurate Se l Assicurato prima della scadenza prevista diviene invalido in modo permanente in misura almeno di due terzi del normale, l Assicurato stesso verrà esonerato dall ulteriore pagamento dei versamenti relativi alla garanzia base. Le prestazioni assicurate dalla garanzia complementare di invalidità permanente si risolvono di diritto in caso di decesso dell assicurato o di sua malattia grave, di cui alla relativa garanzia complementare, se operante. Art. 2 - Definizione dell invalidità permanente Si intende colpito da invalidità permanente l Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica dopo la stipula del contratto, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente, la propria capacità all esercizio della sua professione o mestiere e di ogni altra occupazione confacente alle sue attitudini ed abitudini, in misura almeno di due terzi del normale. Art. 3 - Esclusioni e limiti di garanzia Sono esclusi dalla garanzia i casi di invalidità permanente conseguenti alle stesse cause per le quali all art. 21 delle Condizioni di Polizza escludono la copertura del rischio morte. La garanzia non acquisisce valore di riduzione o di riscatto. Art. 4 - Denuncia Verificatasi l invalidità permanente, l Assicurato od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante l invalidità permanente. Art. 5 - Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato A richiesta della Società, il Contraente e/o l Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, è obbligato: a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società atta a verificare l invalidità permanente e la sua gravità; a sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l assicurato. La Società si riserva inoltre il diritto di accertare le condizioni di salute dell Assicurato con medici di sua fiducia. Art. 6 - Accertamento e liquidazione della prestazione assicurata La Società si impegna ad accertare l esistenza dell invalidità permanente entro sei mesi, dal ricevimento della documentazione tutta, richiesta a norma dei precedenti articoli 4 e 5. Il decesso dell Assicurato intervenuto prima del riconoscimento dell invalidità permanente, comporta l'interruzione della procedura di accertamento ed equivale ad avvenuto riconoscimento dell Invalidità da parte della Società. Art. 7 Risoluzione e limiti di età L assicurazione Complementare si intende rescissa quando sull assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei pagamenti dei premi annui, o al termine dell anno di assicurazione nel quale l Assicurato compie 65 anni. Il riconoscimento dello stato di malattia grave, se è prevista la relativa garanzia complementare in polizza, comporta la risoluzione della garanzia complementare di invalidità permanente. Art. 8 - Controversie e Collegio Arbitrale In caso di disaccordo sul riconoscimento dell invalidità permanente, l Assicurato ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 8 di 11

25 Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. b) GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI MALATTIA GRAVE Art. 1 - Prestazioni Assicurate Se l Assicurato prima della scadenza prevista viene colpito da una malattia grave, verrà esonerato dall ulteriore pagamento dei versamenti relativi alla garanzia base. Le prestazioni assicurate dalla garanzia complementare per malattia grave non possono essere cumulata con le garanzie complementari di invalidità permanente. Art. 2 - Malattie gravi che danno diritto alla prestazione assicurata Le malattie gravi oggetto della prestazione, insorte dopo la stipula del contratto, sono: A - Infarto miocardico Evento ischemico che risulta nella morte irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei 4 seguenti criteri: a) storia del dolore cardiaco tipico; b) comparsa di nuove modificazioni tipiche all ECG; c) modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci; d) comparsa di alterazioni della cinetica parietale all ecocardiogramma. B - Chirurgia cardiovascolare Procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa dimostrazione della necessità dell intervento mediante esame coronarografico. Interventi di sostituzione valvolare con protesi meccanica o biologica. Vengono invece escluse tute le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio l angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino. C - Ictus cerebrale Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola etc...). L infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l origine, riconosciuta l entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. D Tumore maligno Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del III e IV stadio di Clarke. E - Insufficienza renale Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. F - Trapianti d organo Malattie che comportino la necessità di trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E necessaria la certificazione dell inserimento in lista di attesa presso un centro qualificato. Il rischio di invalidità permanente e di malattia grave sono coperti, qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 3 - Esclusioni e limiti di garanzia Sono escluse dalla garanzia le malattie gravi conseguenti alle stesse cause per le quali gli artt. 4,5 e 6 delle Condizioni di Polizza escludono la copertura del rischio morte. La garanzia non acquisisce valore di riduzione o di riscatto. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 9 di 11

26 Art. 4 - Denuncia Verificatasi una delle malattie gravi indicate al precedente art. 2, l assicurato od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante la diagnosi di malattia grave. Art. 5 - Obblighi dell Assicurato A richiesta della Società, l Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, è obbligato: a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società atta ad accertare l indennizzabilità della malattia grave; a sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l assicurato. La Società si riserva inoltre il diritto di accertare le condizioni di salute dell Assicurato con medici di sua fiducia. Art. 6 - Accertamento e liquidazione della prestazione assicurata La Società si impegna ad accertare l indennizzabilità della malattia grave entro 30 giorni, dal ricevimento della documentazione tutta, richiesta a norma dei precedenti articoli 4 e 5. Il decesso dell Assicurato intervenuto prima del riconoscimento della malattia grave, comporta l'interruzione della procedura di accertamento; in tal caso la Società liquida agli aventi diritto quanto sarebbe spettato all assicurato in caso di premorienza. Art. 7 - Rescissione e limiti di età L assicurazione Complementare si intende rescissa quando sull assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei versamenti, o al termine dell anno di assicurazione nel quale l Assicurato compie 65 anni. Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente, se è prevista la relativa garanzia complementare in polizza, comporta la risoluzione della garanzia complementare di malattia grave. Art. 8 - Controversie e Collegio Arbitrale Nel caso in cui la malattia grave non venga riconosciuta indennizzabile dalla Società, l Assicurato ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 10 di 11

27 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI (assicurazione accessoria 736) Art. 1 Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria Versamenti aggiuntivi, la Società garantisce, alla scadenza del contratto, insieme alle prestazioni dell assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo. Se l Assicurato è deceduto, il capitale aggiuntivo viene maggiorato del 10%. Il capitale aggiuntivo si acquisisce mediante versamento di premi unici aggiuntivi facoltativi, e si rivaluta secondo quanto previsto al successivo art. 3. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio aggiuntivo versato, si ottiene moltiplicando il premio stesso al netto dei diritti di quietanza di Euro 15,00 per l apposito coefficiente indicato nella scheda contrattuale in funzione dell epoca del versamento. Al capitale aggiuntivo non si applica la maggiorazione del bonus finale, prevista per il capitale assicurato con l assicurazione principale. Art. 2 Premio Mediante la presente assicurazione accessoria, previo accordo con la Società, il Contraente ha facoltà di versare premi unici integrativi in ogni momento compreso fra la data di decorrenza del contratto e l ultima ricorrenza annuale di polizza che precede la scadenza, comunque non oltre la morte dell assicurato, insieme ai relativi diritti. Il versamento può essere effettuato: alla decorrenza del contratto, purché sia stata pagata la prima rata di premio dell assicurazione principale; ad ogni momento successivo alla decorrenza contrattuale precedente la scadenza del contratto, purché il Parente-assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il pagamento dei premi dell assicurazione principale (anche se per effetto dell eventuale esonero previsto in caso di Invalidità). L importo del premio aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 300,00, né superiore a due volte il premio annuo dell assicurazione principale. Art. 3 Modalità di rivalutazione del capitale aggiuntivo Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale aggiuntivo in vigore al precedente anniversario (o alla decorrenza contrattuale, nel caso di rivalutazione da effettuarsi al primo anniversario) viene rivalutato nella misura annua di rivalutazione definita al punto b) dell art. 7 delle Condizioni contrattuali dell assicurazione principale. La prima rivalutazione annua del Versamento Aggiuntivo decorre dalla data di versamento del relativo premio. Art. 4 Riscatto Il capitale aggiuntivo non è soggetto all eventuale riduzione del capitale assicurato con l assicurazione principale conseguente al mancato pagamento dei premi annui, di cui all art. 8 delle relative Condizioni contrattuali. In tutti i casi in cui l assicurazione principale si risolve prima della scadenza del contratto, si risolve contemporaneamente anche l assicurazione accessoria e al Contraente viene corrisposto, insieme al valore di riscatto eventualmente dovuto per l assicurazione principale, il valore di riscatto del capitale aggiuntivo, ottenuto scontando il capitale aggiuntivo stesso (compresa la maggiorazione del 5% se l assicurato è deceduto) al tasso annuo del 3,5% per il periodo che intercorre fra la data della risoluzione del contratto e la sua scadenza. Art. 5 Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l assicurazione principale. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 11 di 11

28 ALLEGATO A PAGAMENTI DELLA SOCIETA E DOCUMENTI RICHIESTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti: Scadenza contrattuale: Corresponsione del capitale assicurato in caso di vita dell Assicurato Riscatto totale Prestito Decesso dell Assicurato Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo Documento valido comprovante l esistenza in vita dell Assicurato alla scadenza. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Vedere anche i paragrafi Invalidità totale e permanente dell Assicurato Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto mediante raccomandata A.R. o del telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi del decesso dell Assicurato. Certificato di morte dell Assicurato. Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato lasciato o meno testamento e se quest ultimo, di cui deve essere rimesso l atto notarile di pubblicazione, è l unico o l ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi del Parente Assicurato, l atto notorio dovrà riportare l elenco di tutti gli eredi legittimi del Parente - Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. ALLEGATO A FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 1 di 2

29 Invalidità totale e permanente dell Assicurato Malattia grave dell Assicurato Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza del Parente Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). In aggiunta a quanto sopra indicato, per la corresponsione alla scadenza del contratto del capitale dovuto oppure in caso di risoluzione del contratto per decesso dovuto ad una delle cause escluse dalla garanzia di esonero dal pagamento dei premi o per le quali, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza previsto per tale garanzia: Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell invalidità del Parente- Assicurato. Documentazione Sanitaria attestante l invalidità dell'assicurato per perdita totale e, presumibilmente permanente, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si ricorda che su richiesta della Società, l Assicurato ha l obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato d invalidità.. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, mediante raccomandata A.R. o telefax alla Società entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell invalidità del Parente- Assicurato. Documentazione Sanitaria attestante la malattia grave dell'assicurato.. Si ricorda che su richiesta della Società, l Assicurato ha l obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato d invalidità.. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. La Società ha comunque diritto, in relazione a particolari esigenze istruttorie, a richiedere l ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 ALLEGATO A PAGINA 2 di 2

30 ALLEGATO B REGOLAMENTO FONDO LIGURIA Art 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita, indicata nel seguito con la sigla Fondo Liguria (di seguito Gestione Separata ) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l euro. Art 3 L attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. Di seguito si evidenziano le tipologie d investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell Unione Europea o appartenenti all Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri); Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea o appartenenti all Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale Azioni negoziate su mercati regolamentati; Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari Depositi bancari; Pronti contro termine; Fondi monetari. Al fine di contenere l esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Complessivamente l esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 ALLEGATO B A PAGINA 1 DI 3 PAGINA di 2

31 I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor s o equivalente, superiore o uguale all investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor s, Moody s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor s inferiore all investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell ambito della politica d investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%; Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%. Art 4 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata. Art 5 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art 6 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 ALLEGATO B A PAGINA 42 di DI 23

32 Art 7 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art.7bis Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Art 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell operazione stessa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 ALLEGATO B A PAGINA 53 di DI 23

33 GLOSSARIO Aliquota di retrocessione Aliquota trattenuta Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Benchmark Beneficiario Capitale investito Capitale maturato Capitale nominale Capitale iniziale Clausola di riduzione Collettiva Combinazioni libere Combinazioni predefinite (c.d. Percentuale del rendimento dell attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva al contratto Percentuale del rendimento dell attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dalla Società Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Parametro oggettivo di mercato coerente, in termini di composizione e di rischiosità, con la politica di investimento di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l Assicurato. Parte del premio versato che viene effettivamente investita dalla Società nella Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio Capitale che il Beneficiaro designato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito, in corrispondenza della suddetta data, effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale Premio versato per l investimento nella Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi, al netto delle spese di emissione Valore derivante dalla valorizzazione iniziale del Capitale investito al momento della sottoscrizione, in base al tasso tecnico Facoltà dell Investitore-contraente di mantenere in vigore il contratto, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in funzione dei premi versati e dei premi originariamente previsti, sulla base di apposite eventuali clausole contrattuali. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un apposita Convenzione che l Investitore-contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula la collettiva per i propri dipendenti). Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall Investitore-contraente Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o altre Mod.ULV68F - Ed. 04/2013 GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 1 di 3

34 linee di investimento o linee) Conflitto di interessi CONSOB Costi di caricamento Carenza Caricamenti Categoria Consolidamento Contraente Contratto di assicurazione sulla vita Contratto rivalutabile Contratto multiramo Controassicurazione Convenzione Detraibilità fiscale (del premio versato) provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dalla Società Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può risultare in contrasto con quello dell Investitore-contraente Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Parte del premio versato dall Investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Classe in cui viene collocato un fondo. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell emittente o la proporzione della componente azionaria (esempio: categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria). Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che prevede sia prestazioni (o una componente delle stesse) con un meccanismo di accrescimento, tipico dei contratti rivalutabili, derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata, sia prestazioni (o una componente delle stesse) collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un OICR, tipiche dei contratti Unit linked Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Data (Giorno) di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo stesso Determinazione Duration Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all Investitorecontraente Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media aritmetica ponderata delle scadenze future dei flussi di cassa generati dalle cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come indicatore di rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una volatilità maggiore del titolo. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 2 di 7

35 Frequenza di consolidamento Frequenza di determinazione Fondo interno Frequenza di rilevazione Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Garanzia (Assicurazione) di rischio Gestione interna separata Grado di rischio Imposta sostitutiva Intermediario incaricato IVASS o ISVAP Leva finanziaria Mercati regolamentati Modulo di proposta OICR OICR armonizzati Opzione Frequenza con la quale la Società riconosce in via definitiva al contratto il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato Fondo appositamente creato per contratti Unit linked, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo interno è virtualmente suddiviso in quote Frequenza con la quale la Società rileva il rendimento della Gestione separata, Linea, Combinazione libera ovvero dell altra provvista di attivi Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell Assicurato (ad esempio il decesso o l invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Indice della rischiosità di un investimento finanziario (strumento finanziario o fondo), variabile da basso a molto alto a seconda delle caratteristiche dell investimento e delle eventuali garanzie finanziarie previste Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. E l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP Effetto in base al quale le variazioni di determinati parametri finanziari (esempio: prezzi di strumenti finanziari, indici, cambi) hanno un impatto ampliato sul valore dell investimento. La presenza di tale effetto è connessa all utilizzo di strumenti derivati Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull organizzazione e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso, regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un autorità di vigilanza. Modulo sottoscritto dall Iinvestitore-contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione o di capitalizzazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d investimento e le SICAV : OICR di diritto italiano ed estero assoggettati, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 3 di 7

36 Orizzonte temporale di investimento consigliato Passaggio (c.d. switch) Perfezionamento del contratto Polizza Prelievo in punti percentuali assoluti Prelievo percentuale Premio periodico Premio unico Premio versato Premio Prescrizione Prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto Operazione con cui l Investitore-contraente effettua il disinvestimento da Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi, e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui la Società trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il rendimento retrocesso Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dalla Società vengono determinati applicando rispettivamente un aliquota di retrocessione e un aliquota trattenuta al rendimento rilevato. Premio che l Investitore-contraente si impegna a versare alla Società su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l importo del premio periodico sia stabilito dall Investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni contrattuali, esso è anche detto premio ricorrente. Premio che l Investitore-contraente corrisponde in un unica soluzione alla Società al momento della sottoscrizione del contratto. Importo versato dall Investitore-contraente alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all Investitore-contraente può essere riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 4 di 7

37 Prodotto finanziario di capitalizzazione Provvista di attivi Progetto personalizzato Proposta Quietanza Quota Rating Recesso Rendimento consolidato Rendimento retrocesso (o attribuito) Rendimento rilevato Revoca della proposta Riattivazione Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed, eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale all inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dalla Società e diversi da Gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ivass. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Documento che prova l avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui è virtualmente suddiviso un fondo; le prestazioni di un contratto Unit linked sono espresse in quote Indice di solvibilità e di merito di credito attribuito all emittente (o all eventuale garante) di attività finanziarie. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody s, Standard&Poor s e Fitch. Diritto dell Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Rendimento in base al quale la Società procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni contrattuali. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più Gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dalla Società e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dalla Società. Risultato conseguito dalla Gestione separata, Linea, Combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere la conclusione del contratto prima che la Società comunichi la sua accettazione, che determina l acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 5 di 7

38 Riserva matematica Riscatto Rivalutazione Scheda contrattuale (di polizza) SICAV Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Facoltà dell Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote Scheda contrattuale (di polizza) Documento in cui vengono riportati i dati identificativi dell Investitore-contraente, e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Spese di emissione Spese fisse (ad es. bolli) che la Società sostiene per l emissione del prodotto finanziario Sostituzione (Trasformazione) Modifica richiesta dall Investitore-contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra l Investitore-contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Strumento derivato Sinistro Società di Gestione del Risparmio (SGR) Solvibilità dell emittente (Merito creditizio) Sovrappremio Sostituzione (Trasformazione) Strumento derivato Switch (Passaggio) Tassazione separata Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse). Verificarsi dell evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Società di diritto italiano specificamente autorizzate, cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti Capacità del soggetto che ha emesso lo strumento finanziario, di poter far fronte agli impegni. Il grado di solvibilità di un emittente è misurato dal rating che gli viene attribuito Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse). Operazione con la quale si trasferisce da un fondo ad un altro una parte o la totalità del controvalore delle quote attribuite al contratto Metodo di calcolo dell imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 6 di 7

39 Tasso tecnico Tasso di rendimento minimo garantito Tasso di rendimento trattenuto Total expenses ratio (TER) Turnover Unit linked Volatilità deriverebbero dall applicazione delle aliquote progressive dell imposta sui redditi. Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali. Tasso di rendimento che la Società garantisce sul Capitale investito. Può essere applicato (in tutto e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico o in parte) ai fini della determinazione del Capitale iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che la Società può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a Gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi. Margine sul rendimento di una o più Gestioni interne separate che la Società non retrocede all Investitore-contraente e trattiene per sé Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Indicatore del tasso annuo di movimentazione del patrimonio di un fondo, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un OICR. Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un dato essenziale per valutare la rischiosità di un investimento GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 PAGINA 7 di 7

40 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA PIU VALORE ultimo aggiornamento: MARZO 2013 PROPOSTA N. Agenzia 1 - CONTRAENTE CONVENZIONE N. Cod. Subagenzia o Produtt. LIGURIA VITA S.p.A. S o c i e t à a S o c i o U n i c o Sede Legale Milano (MI) Via Senigallia 18/ 2 Tel Fax Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 FACSIMILE Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il 2 TITOLARE EFETTIVO / DELEGATO (colui ch he stipula in nome e per conto del Contraente) Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il Tipo di Delega 3 - ASSICURATO Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante me forniti e che gli stessi corrispondono a verità. Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il 4 BENEFICIARI Caso morte Caso vita 5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa Descrizione 735 Assicurazione a termine fisso a premio annuo costante e rivalutazione annua del capitale con terminal bonus ATTENZIONE: la Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell Assicurato e, pertanto, è richiesto l accertamento dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurando. 6 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Decorrenza Durata contratto ANNI Scadenza 7 GARANZIA COMPLEMENTARI A) garanzia complementare in caso di invalidità permanente (esonero versamenti) B) garanzia complementare in caso di malattia grave (esonero versamenti) Frazionamento del premio Capitale Iniziale assicurato Compresa / non compresa Compresa / non compresa Mod.ULV68P - Ed. 04/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/03/2013 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 1 di 4

VITA INTERA FONDO FUTURO

VITA INTERA FONDO FUTURO VITA INTERA FONDO FUTURO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL CASO MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE E PREMIO ANNUO COSTANTE O RIVALUTABILE Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda

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